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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1503/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18024/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza A. Frammartino, 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13408 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1063/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ricorrente 1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 13408 dell'8 novembre 2024, prot. n. 61646 del 7 novembre 2024, emesso dal Comune di Monterotondo – Ufficio Tributi e notificato in data 8 novembre 2024, relativo alla TARI – annualità 2022, per l'importo complessivo di euro 6.778,08, di cui euro 5.212,00 a titolo di tributo, oltre sanzioni, interessi e spese.
La ricorrente ha esposto che l'avviso di accertamento impugnato trae origine dall'avviso di pagamento suppletivo n. 119059 del 18 dicembre 2023 di euro 5.581,00, notificato in data 29 gennaio 2024, relativo alla medesima annualità d'imposta, e che l'atto risulta motivato per relationem mediante rinvio a tale avviso di pagamento, il cui contenuto è ritenuto difforme rispetto a quello dell'atto accertativo.
La società ha dedotto che, per l'annualità 2022, il Comune aveva già notificato e riscosso precedenti avvisi di pagamento, in particolare quelli prot. n. 0015387 del 15 aprile 2022 e prot. n. 31556 del 5 agosto 2022, che erano stati integralmente pagati, sostenendo che l'ulteriore pretesa configura una duplicazione impositiva.
La ricorrente ha, inoltre, contestato la rettifica in aumento della superficie imponibile dell'immobile sito in Indirizzo_1, portata da mq 450 a mq 972, assumendo che la prima era indicata nei due citati avvisi di pagamento, che tale variazione in aumento non è stata adeguatamente motivata e che la superficie effettiva risultante da perizia giurata del 22 marzo 2024 è pari a mq 566,69, per i quali il tributo, come detto, risulta già versato (infatti, l'immobile identificato con i seguenti dati catastali: Foglio 45-particella 480- subalterno 501 è di proprietà di un soggetto diverso ed è ubicato in Indirizzo_2, quindi è stato inserito erroneamente nel computo della TARI).
Ha rappresentato che dalla perizia giurata del 22 marzo 2024 emerge una superficie calpestabile complessiva pari a mq 566,69, per la quale la TARI risulta già corrisposta.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese, deducendo l'invalidità della motivazione per relationem, la violazione dell'art. 1 commi 641 e 642 della L. n. 147/2013, la violazione del principio generale del divieto di doppia imposizione
Si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Comune ha rappresentato che alla società ricorrente erano riconducibili tre distinti immobili, e precisamente:
immobile sito in Indirizzo_1, area esterna di mq 42, inizialmente classificata in categoria 22 (ristoranti) e successivamente rettificata in categoria 7 (alberghi);
immobile sito in Indirizzo_1, di mq 972, categoria “alberghi con ristorante”;
immobile sito in Indirizzo_2 , di mq 100, categoria autorimesse e magazzini senza attività di vendita.
L'ente resistente ha dedotto che la maggiore superficie di mq 972 era stata accertata a seguito di accertamento in contraddittorio del 28 agosto 2017, e che per tale superficie erano stati emessi avvisi per le annualità precedenti, non impugnati, con conseguente definitività degli stessi. Ha, inoltre, rappresentato che l'avviso di pagamento n. 119059 del 18 dicembre 2023 era stato successivamente rettificato, anche in ragione dell'esclusione dalla tassazione dell'immobile di Indirizzo_2 per cessazione della detenzione, e che l'avviso di accertamento impugnato si fondava su tale atto rettificato.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con cui ha replicato alle controdeduzioni del Comune.
Con tali memorie, la ricorrente ha contestato la natura degli atti impugnati, qualificati come avvisi di pagamento suppletivi ma ritenuti sostanzialmente avvisi di accertamento, non preceduti da regolare attività istruttoria.
Ha, inoltre, contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta dal Comune, ed in particolare delle schede di rilievo e delle planimetrie, deducendo che si trattava di atti interni, non sottoscritti e non idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento di sopralluoghi in contraddittorio.
La ricorrente ha, altresì, dedotto che gli avvisi emessi per annualità precedenti, richiamati dal Comune, erano stati oggetto di impugnazione e definiti con sentenze favorevoli passate in giudicato, che sono state prodotte in atti.
Infine, la società ha rappresentato che, con riferimento alle annualità 2019 e 2022, il Comune aveva notificato successivi avvisi di accertamento (n. 14094 per il 2019 e n. 13408 per il 2022) dopo l'impugnazione degli avvisi di pagamento suppletivi, deducendo che tale circostanza aveva determinato il venire meno dell'interesse alla decisione sugli atti precedentemente impugnati, con conseguente cessazione della materia del contendere per tali annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si osserva che l'avviso di accertamento n. 13408/2024 risulta viziato da un insanabile difetto di motivazione per relationem, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
L'atto impositivo fonda la propria pretesa richiamando l'avviso di pagamento suppletivo n. 119059, ma nel corso del giudizio è emersa l'esistenza di due distinti atti recanti la medesima numerazione: l'uno datato
01.12.2023 (notificato alla ricorrente e da questa prodotto), l'altro datato 18.12.2023 (richiamato dal Comune nelle proprie controdeduzioni ed in atti).
Il Comune sostiene che l'accertamento si riferisca alla versione rettificata del 18.12.2023.
Tuttavia, la ricorrente ne ha fermamente negato la ricezione e l'Ente impositore non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica di tale secondo atto.
Ne consegue che l'avviso di accertamento rimanda a un atto presupposto mai legalmente entrato nella sfera di conoscenza del contribuente, rendendo la motivazione opaca e l'atto annullabile, atteso che i dati contenuti nell'accertamento non coincidono con l'unico avviso (quello dell'01.12.2023) effettivamente conosciuto dalla società ricorrente.
Nel merito, appaiono fondate le contestazioni relative alla determinazione delle superfici.
La variazione in aumento della superficie dell'immobile di Indirizzo_1 (da 450 mq a 972 mq) viene giustificata dal Comune sulla scorta di una "scheda di rilievo" del 28.08.2017.
La Corte, non condividendo in alcun modo quanto affermato sul punto dalla sentenza n. 9499/2025, ritiene che tale documento, tuttavia, non possa assurgere a prova certa della pretesa: la ricorrente ha evidenziato come tale rilievo sia un atto interno, senza un numero di protocollo, non redatto in contraddittorio attesa la mancanza di un verbale di sopralluogo, né sottoscritto dal suo rappresentante e mai menzionato nei precedenti atti impositivi.
Inoltre, la società ha prodotto, da parte sua, una perizia giurata con allegate planimetrie che, pur essendo atto di parte, attesta una superficie calpestabile di gran lunga inferiore (mq 566,69), per la quale il tributo risultava già assolto.
Infine, con riferimento all'immobile identificato con i dati catastali foglio 45, particella 480, sub. 501, lo stesso è ubicato in Indirizzo_2 e la ricorrente ne ha eccepito il difetto di soggettività passiva, risultando l'immobile di proprietà di un soggetto terzo. Tale circostanza, non specificamente contestata dal
Comune, conferma l'illegittimità dell'inserimento di tale cespite nel calcolo della TARI dovuta dalla società ricorrente 1 s.r.l..
In forza del novellato art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, incombe sull'amministrazione l'onere di provare in modo puntuale e circostanziato i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso di specie, tale onere è rimasto del tutto inevaso, sia sotto il profilo procedurale (notifica dell'atto presupposto) che sostanziale (superfici e titolarità degli immobili).
L'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, assorbe l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti tra loro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ES TE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18024/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza A. Frammartino, 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13408 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1063/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ricorrente 1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 13408 dell'8 novembre 2024, prot. n. 61646 del 7 novembre 2024, emesso dal Comune di Monterotondo – Ufficio Tributi e notificato in data 8 novembre 2024, relativo alla TARI – annualità 2022, per l'importo complessivo di euro 6.778,08, di cui euro 5.212,00 a titolo di tributo, oltre sanzioni, interessi e spese.
La ricorrente ha esposto che l'avviso di accertamento impugnato trae origine dall'avviso di pagamento suppletivo n. 119059 del 18 dicembre 2023 di euro 5.581,00, notificato in data 29 gennaio 2024, relativo alla medesima annualità d'imposta, e che l'atto risulta motivato per relationem mediante rinvio a tale avviso di pagamento, il cui contenuto è ritenuto difforme rispetto a quello dell'atto accertativo.
La società ha dedotto che, per l'annualità 2022, il Comune aveva già notificato e riscosso precedenti avvisi di pagamento, in particolare quelli prot. n. 0015387 del 15 aprile 2022 e prot. n. 31556 del 5 agosto 2022, che erano stati integralmente pagati, sostenendo che l'ulteriore pretesa configura una duplicazione impositiva.
La ricorrente ha, inoltre, contestato la rettifica in aumento della superficie imponibile dell'immobile sito in Indirizzo_1, portata da mq 450 a mq 972, assumendo che la prima era indicata nei due citati avvisi di pagamento, che tale variazione in aumento non è stata adeguatamente motivata e che la superficie effettiva risultante da perizia giurata del 22 marzo 2024 è pari a mq 566,69, per i quali il tributo, come detto, risulta già versato (infatti, l'immobile identificato con i seguenti dati catastali: Foglio 45-particella 480- subalterno 501 è di proprietà di un soggetto diverso ed è ubicato in Indirizzo_2, quindi è stato inserito erroneamente nel computo della TARI).
Ha rappresentato che dalla perizia giurata del 22 marzo 2024 emerge una superficie calpestabile complessiva pari a mq 566,69, per la quale la TARI risulta già corrisposta.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese, deducendo l'invalidità della motivazione per relationem, la violazione dell'art. 1 commi 641 e 642 della L. n. 147/2013, la violazione del principio generale del divieto di doppia imposizione
Si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Comune ha rappresentato che alla società ricorrente erano riconducibili tre distinti immobili, e precisamente:
immobile sito in Indirizzo_1, area esterna di mq 42, inizialmente classificata in categoria 22 (ristoranti) e successivamente rettificata in categoria 7 (alberghi);
immobile sito in Indirizzo_1, di mq 972, categoria “alberghi con ristorante”;
immobile sito in Indirizzo_2 , di mq 100, categoria autorimesse e magazzini senza attività di vendita.
L'ente resistente ha dedotto che la maggiore superficie di mq 972 era stata accertata a seguito di accertamento in contraddittorio del 28 agosto 2017, e che per tale superficie erano stati emessi avvisi per le annualità precedenti, non impugnati, con conseguente definitività degli stessi. Ha, inoltre, rappresentato che l'avviso di pagamento n. 119059 del 18 dicembre 2023 era stato successivamente rettificato, anche in ragione dell'esclusione dalla tassazione dell'immobile di Indirizzo_2 per cessazione della detenzione, e che l'avviso di accertamento impugnato si fondava su tale atto rettificato.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con cui ha replicato alle controdeduzioni del Comune.
Con tali memorie, la ricorrente ha contestato la natura degli atti impugnati, qualificati come avvisi di pagamento suppletivi ma ritenuti sostanzialmente avvisi di accertamento, non preceduti da regolare attività istruttoria.
Ha, inoltre, contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta dal Comune, ed in particolare delle schede di rilievo e delle planimetrie, deducendo che si trattava di atti interni, non sottoscritti e non idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento di sopralluoghi in contraddittorio.
La ricorrente ha, altresì, dedotto che gli avvisi emessi per annualità precedenti, richiamati dal Comune, erano stati oggetto di impugnazione e definiti con sentenze favorevoli passate in giudicato, che sono state prodotte in atti.
Infine, la società ha rappresentato che, con riferimento alle annualità 2019 e 2022, il Comune aveva notificato successivi avvisi di accertamento (n. 14094 per il 2019 e n. 13408 per il 2022) dopo l'impugnazione degli avvisi di pagamento suppletivi, deducendo che tale circostanza aveva determinato il venire meno dell'interesse alla decisione sugli atti precedentemente impugnati, con conseguente cessazione della materia del contendere per tali annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si osserva che l'avviso di accertamento n. 13408/2024 risulta viziato da un insanabile difetto di motivazione per relationem, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
L'atto impositivo fonda la propria pretesa richiamando l'avviso di pagamento suppletivo n. 119059, ma nel corso del giudizio è emersa l'esistenza di due distinti atti recanti la medesima numerazione: l'uno datato
01.12.2023 (notificato alla ricorrente e da questa prodotto), l'altro datato 18.12.2023 (richiamato dal Comune nelle proprie controdeduzioni ed in atti).
Il Comune sostiene che l'accertamento si riferisca alla versione rettificata del 18.12.2023.
Tuttavia, la ricorrente ne ha fermamente negato la ricezione e l'Ente impositore non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica di tale secondo atto.
Ne consegue che l'avviso di accertamento rimanda a un atto presupposto mai legalmente entrato nella sfera di conoscenza del contribuente, rendendo la motivazione opaca e l'atto annullabile, atteso che i dati contenuti nell'accertamento non coincidono con l'unico avviso (quello dell'01.12.2023) effettivamente conosciuto dalla società ricorrente.
Nel merito, appaiono fondate le contestazioni relative alla determinazione delle superfici.
La variazione in aumento della superficie dell'immobile di Indirizzo_1 (da 450 mq a 972 mq) viene giustificata dal Comune sulla scorta di una "scheda di rilievo" del 28.08.2017.
La Corte, non condividendo in alcun modo quanto affermato sul punto dalla sentenza n. 9499/2025, ritiene che tale documento, tuttavia, non possa assurgere a prova certa della pretesa: la ricorrente ha evidenziato come tale rilievo sia un atto interno, senza un numero di protocollo, non redatto in contraddittorio attesa la mancanza di un verbale di sopralluogo, né sottoscritto dal suo rappresentante e mai menzionato nei precedenti atti impositivi.
Inoltre, la società ha prodotto, da parte sua, una perizia giurata con allegate planimetrie che, pur essendo atto di parte, attesta una superficie calpestabile di gran lunga inferiore (mq 566,69), per la quale il tributo risultava già assolto.
Infine, con riferimento all'immobile identificato con i dati catastali foglio 45, particella 480, sub. 501, lo stesso è ubicato in Indirizzo_2 e la ricorrente ne ha eccepito il difetto di soggettività passiva, risultando l'immobile di proprietà di un soggetto terzo. Tale circostanza, non specificamente contestata dal
Comune, conferma l'illegittimità dell'inserimento di tale cespite nel calcolo della TARI dovuta dalla società ricorrente 1 s.r.l..
In forza del novellato art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, incombe sull'amministrazione l'onere di provare in modo puntuale e circostanziato i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso di specie, tale onere è rimasto del tutto inevaso, sia sotto il profilo procedurale (notifica dell'atto presupposto) che sostanziale (superfici e titolarità degli immobili).
L'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, assorbe l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti tra loro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ES TE