Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 416 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 1/04/2025), nella causa n. 416/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to CASSARÀ MARIA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, ass. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari dott.ssa , CP_2 dott.ssa dott. , dott.ssa Angela Demuro e dott. Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere stato assunto presso i Parte_1 ruoli militari del Ministero della Difesa il 19/01/1999; di essere transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa a partire da luglio 2012 a causa di una sopravvenuta inidoneità derivante da motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;
di essere stato inquadrato nella Seconda Area - Fascia retributiva F2, con attribuzione di assegno ad personam riassorbibile, così come previsto dall'art. 2, comma 8, D.M. 18/04/2002 (doc. 1 ric.); di essere stato collocato, su domanda, in comando presso il , CP_6 [...] da gennaio del 2016 a novembre 2018 Controparte_7 giusto il disposto di cui all'art. 4 CCNL Integrativo Comparto CP_8
16/02/1999; di aver partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta dal con DDG n. 745 del 11/05/2018 (modificato dal DDG n. Controparte_1
1
1-2 ric.); di prestare CP_6 Parte servizio presso l' di da gennaio 2016 e di essere collocato in CP_7
Seconda Area, posizione economica F3 dal 01/01/2018; che da marzo 2021 il Ministero ha revocato l'assegno ad personam -da ultimo quantificato in € 225,41- regolarmente erogato fino a quel momento ed ha iniziato il recupero d'ufficio delle somme già corrisposte operando una trattenuta di € 129,00 sulla busta paga (doc.
3-7 ric.);
− parte ricorrente ha argomentato che l'erogazione dell'assegno ex DM 18/4/2002 spetti anche in caso di mobilità volontaria e ha sostenuto l'irripetibilità delle somme erogate;
sul presupposto della sussistenza del periculum in mora derivante dagli impegni finanziari assunti, ha formulato altresì domanda cautelare in corso di causa di restituzione delle somme trattenute;
− ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “In via cautelare, Pt_1 previa fissazione di udienza ex artt. 669bis e 700 c.p.c.
1) Ordinare al di corrispondere al ricorrente l'assegno ad personam con CP_6 decorrenza dalla data della revoca (01/03/2021).
2) Ordinare al di restituire al ricorrente le somme a quest'ultimo CP_6 trattenute dallo stipendio a decorrere dal 01/03/2021 a titolo di ripetizione dell'assegno ad personam già erogato.
Nel merito, previa fissazione di udienza ex art. 415 e 420 c.p.c.
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ad personam con decorrenza dal 01/12/2018.
2) Accertare e dichiarare la non ripetibilità delle somme erogate dalla convenuta al ricorrente a titolo di assegno ad personam con decorrenza dal 01/12/2018 e fino al 28/02/2021.
3) Condannare l'amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente l'assegno ad personam con decorrenza 01/12/2018 fino a totale riassorbibilità per effetto degli incrementi stipendiali discendenti dalle progressioni di carriera e dai rinnovi contrattuali futuri;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di decorrenza fino al saldo.
4) Condannare l'amministrazione convenuta a restituire al ricorrente le somme al medesimo trattenute in busta paga a titolo di ripetizione dell'assegno ad personam erogato;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di decorrenza fino al saldo.
5) Conseguentemente, condannare l'amministrazione convenuta a regolarizzare la posizione contributiva e fiscale del ricorrente.
2 6) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipante.”;
− si è costituito il deducendo che: con D.D.G. n. Controparte_1
745 dell'11.05.2018, la ha bandito, ai sensi dell'art. 30 del Controparte_9
D.Lgs. n. 165/2001, una procedura di mobilità volontaria per l'inquadramento, nei ruoli dell'allora , dei Controparte_10 dipendenti già collocati in posizione di comando presso gli Uffici del;
il CP_1 ricorrente, utilmente collocato in graduatoria, ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro avente decorrenza giuridica dall'1/12/2018, che prevedeva l'inquadramento come “Assistente” Area II – F2, reddito annuale lordo di € 19.132,15 come disposto dal CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12.09.2018, e, per l'anno 2018, la corresponsione dell'elemento perequativo di € 22,30 mensili lordi, oltre le ulteriori competenze previste dalle norme di legge e dai Contratti Collettivi di riferimento (all. 2 conv.); di aver sospeso l'erogazione dell'assegno a marzo 2021 in attesa del richiesto parere all'
[...]
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico sul suo Controparte_11 mantenimento;
sia l'GO (all. 12 conv.) che il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (all. 13 conv.) hanno escluso la possibilità continuare a corrispondere l'assegno ad personam al ricorrente posto che il transito nei ruoli ministeriali è avvenuto con mobilità volontaria;
il ha dunque confermato la sospensione dell'erogazione CP_1 con propria nota prot. n. 29884 del 22.12.2021 (all. 14 conv.);
− il ha pertanto chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1 fatto ed in diritto;
− con ordinanza del 17/1/23 è stata accolta la domanda cautelare formulata da parte ricorrente con ordine al di corrispondere a parte ricorrente CP_1
l'assegno ad personam e di restituire quanto già trattenuto dallo stipendio;
− le parti hanno discusso la causa di merito che viene così decisa.
Ritenuto che:
1. immodificate le argomentazioni delle parti e stante la natura documentale della controversia, può darsi seguito alle motivazioni già espresse in sede cautelare con ordinanza del 17/1/23, che qui espressamente si richiama:
“la questione controversa riguardi il mantenimento dell'assegno ad personam attribuito ex DM 18/4/2002 per sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente del Ministero della Difesa con conseguente passaggio dal ruolo militare a quello civile in caso di successivo passaggio ad altra amministrazione in virtù della partecipazione ad una procedura di mobilità volontaria;
- la materia è regolata dall'art. 30 comma 2 quinquies D.Lgs. n. 165/01 che, in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevede
“Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
3 dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”;
- secondo la prospettazione del resistente, la ratio di tale norma CP_1 risiede nel principio di parità di trattamento esplicitato dall'art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 165/01 (“Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”) e meglio delineato dall'art. 3 DPM 26/6/2015 secondo il quale in caso di mobilità volontaria si applica l'art. 30 comma 2 quinquies cit. (trattamento dell'amministrazione di destinazione), mentre solo negli altri casi di mobilità è contemplato il mantenimento del livello retributivo goduto presso l'amministrazione di provenienza, sia pure con i limiti e nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 3 cit.; in applicazione di tali norme dunque, secondo il resistente, l'assegno ad personam non sarebbe riconoscibile al ricorrente che è transitato alle dipendenze del in virtù di mobilità Controparte_1 volontaria;
- tuttavia, come rilevato in un caso del tutto sovrapponibile al presente dal Tribunale di Lecce, nell'ordinanza resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. RG 11712/2021 -la cui condivisibile motivazione si richiama- ex art. 118 disp.att. c.p.c.: “tale norma [ndr dall'art. 3 DPCM 26/6/2015] riguarda l'ipotesi in cui il trattamento economico fondamentale e accessorio subisca una diminuzione a seguito della procedura di mobilità, in quanto la contrattazione collettiva dell'amministrazione di destinazione è meno favorevole di quello di provenienza.
In tale ipotesi, non vi sono dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 30 comma 2 quinquies D.Lgs. n. 165/01 (in base al quale “si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico compreso quello accessorio previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”), come pure non vi sono dubbi sul fatto che -ove tale trattamento sia meno favorevole rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva vigente presso l'amministrazione di provenienza, in base all'art. 3 comma 1 DPCM 26 giugno 2015 il dipendente ha diritto a conservare il trattamento più favorevole solo in caso di mobilità obbligatoria (in quanto il trasferimento non è avvenuto per sua scelta) e non in caso di mobilità volontaria.
In tale ipotesi, le differenze a favore -non previste dai contratti collettivi applicabili presso l'amministrazione di destinazione- vengono riconosciute sotto forma di assegno ad personam (riassorbibile in caso di successivi aumenti).
Il caso di specie è però diverso, in quanto il ricorrente non invoca il riconoscimento di un assegno ad personam per compensare le differenze di
4 trattamento economico tra la contrattazione collettiva dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione, in quanto sul punto non vi sono differenze né quanto al livello di inquadramento (Area 2^ fascia retributiva F3), né quanto alla retribuzione (pari ad €… oltre accessori).
Nel caso di specie, egli rivendica invece il diritto a conservare l'assegno ad personam già costituito in suo favore, non in applicazione del citato all'art. 3 comma 1 DPCM 26 giugno 2015, ma in applicazione del DM 18/04/2002, nella parte in cui prevede: ”nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza tra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.” ;
- la norma da ultimo citata, prevista per il caso di collocamento nei ruoli civili per sopravvenuta inidoneità fisica al servizio militare, deve ritenersi applicabile non solo in caso di permanenza presso il Ministero della Difesa, ma anche qualora il dipendente transiti in altri Ministeri poiché, in caso contrario, a fronte del mantenimento delle medesime mansioni (“Assistente” Area II – F2), si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con conseguente violazione dell'art. 45 D.Lgs. n. 165/01 e dei principi costituzionali;
- la ratio del DM 18/4/2002 è, infatti, quella di compensare il vulnus del militare che non possa più svolgere servizio operativo per cause non dipendenti dalla sua volontà e per la realizzazione di tale finalità non rileva in quale amministrazione lo stesso presti servizio;
- per quanto sopra, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto di conservare l'erogazione dell'assegno ad personam (riassorbibile) in oggetto;
- a ciò non ostano le previsioni degli art. 30 D.Lgs. n.165/01 e 3 DPCM 26/6/2015 i quali, in caso di mobilità volontaria, precludono l'adeguamento del trattamento economico, poiché nel caso di specie l'attribuzione dell'assegno non si fonda su differenze di trattamento economico tra i contratti collettivi applicati dall'amministrazione di provenienza e di destinazione che costituiscono il presupposto applicativo di tali norme, ma – come detto- sulla previsione del DM 18/4/02;
- in altre parole, la natura dell'assegno previsto dal DM 18/4/2002 ne giustifica il mantenimento anche in caso di transito verso diverso da quello CP_1 della Difesa con la procedura di mobilità volontaria;
”
2. ciò risulta assorbente ai fini dell'accoglimento del ricorso;
3. le spese di lite, comprensive della fase cautelare, tenuto conto della sussistenza di giurisprudenza contrastante, possono essere compensate per
5 metà e sono poste a carico di parte convenuta per la restante metà, nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. CASSARÀ MARIA GABRIELLA.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto di a mantenere l'assegno ad personam Parte_1 previsto dal D.M. 18/4/2002 con decorrenza dal 1/12/18;
-condanna il a corrispondere a tale assegno con CP_1 Parte_1 decorrenza dal 1/12/18 fino a totale riassorbibilità per effetto degli incrementi stipendiali, oltre interessi legali dalla data di decorrenza al saldo;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna parte convenuta alla rifusione della restante quota delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. CASSARÀ MARIA GABRIELLA .
Così deciso in Sassari, il 11/04/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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