Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 683/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. ULIZZI ROSOLINO); Parte_1
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. MANCINO Controparte_1
LOREDANA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5832/2023 dei 15-19/12/2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1) Il sig. verserà in favore dell'ex coniuge un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento di € 150,00, il 50% delle spese straordinarie giustificate per il mantenimento
2) la figlia minore sarà affidata ad entrami i genitori;
3) La minor potrà incontrare il padre nei fine settimana ad alternanza negli Per_1 orari da concordare a regime libero e con pernottamento presso il domicilio del padre, e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 19, ma in caso di disaccordo secondo i parametri dettati dal Protocollo siglato tra il CNF e il Tribunale di Palermo”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 25/09/1996, da , nata a Parte_1
PALERMO in data 23/10/1975 e da , nato a PALERMO in [...] Controparte_1
24/11/1968, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 116, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
05/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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