Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Sentenza breve 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 07/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 71 bis c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 38 del 2023, proposto da SS GA YO GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Colnago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore,
il Prefetto pro tempore di Bergamo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Bergamo, Sportello Unico per l'immigrazione in data 20.09.2022 in relazione all’istanza di emersione da lavoro irregolare ex D.L. n. 34/2020 n. prot. N. P-BG/L/N/2020/103931.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Prefetto pro tempore di Bergamo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo, il 16 luglio 2020 IL BO presentava presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bergamo istanza ex art. 103 del d.l. 34/2020 per l’emersione da lavoro irregolare, quale assistente alla propria persona, in favore del lavoratore SS GA YO GI, cittadino egiziano e odierno ricorrente.
1.2. La Prefettura di Bergamo, dopo un primo avviso ex art. 10 bis l. 241/1990, con provvedimento 20 settembre 2022, rigettava l’istanza, ritenendo carente quello che nel ricorso viene definito “un requisito più formale che sostanziale, motivo per cui rigetta la domanda presentata senza un’adeguata valutazione complessiva della vicenda e senza in alcun modo considerare le conseguenze che ne possono derivare”, dato che “il rigetto qui impugnato comporta la cessazione del rapporto lavorativo con gravi conseguenze alle parti coinvolte”, e, inoltre, “la Prefettura fonda tale rigetto su un’errata motivazione”.
1.3. Il GI, prosegue il ricorso, “è in Italia dal 2006 ed ha sempre svolto attività lavorative saltuarie in nero, non potendo mai accedere ad alcuna sanatoria. Ha trascorso circa 15 anni della sua vita in Italia, lasciando 4 figli in EG oltre alla moglie che non vedeva dal lontano 2006!!! Viene in Italia per trovare una vita migliore e svolge sempre svariate attività lavorative ma senza mai poter regolarizzare la propria posizione in assenza di un permesso di soggiorno. Non si è mai allontanato dall’Italia fin quando nel 2020 riesce ad ottenere un temporaneo permesso di soggiorno per richiesta asilo politico e fa rientro in EG l’8 febbraio 2020, rivedendo finalmente la sua famiglia. Poi scoppia il COVID-19 e da lì è rimasto bloccato per 4 mesi senza poter rientrare in Italia. I primi giorni del mese di luglio faceva finalmente rientro in Italia, come si evince dal timbro sul passaporto (doc. n. 6). Dopo il suo rientro, conosce il sig. IL BO e decide di rivolgersi ad un CAF per la presentazione della domanda di emersione così da poter essere finalmente regolarmente assunto”. È poi seguito il rigetto “per una questione meramente formale che rischia di rovinare la vita di due persone per un fraintendimento nonché troppa burocrazia”.
1.4. “Sul punto”, vi sarebbero svariate “sentenze del Consiglio di Stato che si sono espresse in senso favorevole”: e così C.d.S., III, 08.09.2022 n. 7814, per cui andrebbe annullato “il provvedimento che nega l’emersione per esserci l’istante allontanato dall’Italia dopo l’8 marzo 2020 pur trattandosi di un allontanamento breve e motivato dalla partecipazione di costui ai funerali del padre”, e ancora C.d.S., III, 27 dicembre 2022, n. 11385, secondo cui “Può accedere alla regolarizzazione la straniera che, dopo l’inoltro dell’istanza e prima della sua definizione, ha fatto ritorno nel Paese di origine per assistere il padre morente ed è rientrata in Italia mesi dopo il decesso di costui a causa delle restrizioni dovute alla pandemia”.
1.5. Nel caso, “l’assenza del ricorrente è motivata dalla necessità familiare di rivedere i propri figli e la propria moglie che non vedeva da 15 anni. Per questo motivo, è stata rigettata l’intera domanda causando un serio danno al sig. SS. Appena giunto in Italia ha presentato la domanda di emersione, ma certamente non può pagarne le conseguenze in un modo così brutale ed illegittimo”.
2.1. L’art. 40 c.p.a., stabilisce che il ricorso deve contenere distintamente, tra l’altro, i motivi specifici su cui questo si fonda (lett. d), aggiungendo di seguito (II comma) che i motivi proposti in violazione del comma 1 sono inammissibili.
2.2. Ebbene, il ricorso, sopra riprodotto quasi integralmente, non contiene un’adeguata enunciazione dei motivi di ricorso, al punto che non si premura nemmeno di specificare quale sia stata la motivazione del provvedimento prefettizio per la quale l’istanza di regolarizzazione è stata respinta.
2.3. Tale motivazione è comunque esposta nel provvedimento impugnato, e discende dal fatto che il timbro “rilevato sul passaporto con data 01/07/2020 ed apposto in EG ... dimostra il mancato soddisfacimento del requisito di permanenza in Italia per un periodo continuativo dal 08/03/2020 fino alla presentazione della domanda del 16/07/2020 come indicato nel d.l. 34/2020”.
2.5. Invero, il citato art. 103, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce al primo comma che per poter beneficiare della regolarizzazione i cittadini stranieri devono aver soggiornato in Italia prima dell'8 marzo 2020 e non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2.6. Orbene, nel ricorso si riconosce che lo straniero si trovava nel proprio Paese il giorno 8 febbraio 2020, e in Italia il seguente 1 luglio 2020, questa volta come richiedente protezione internazionale sul territorio nazionale: quanto narrato nel ricorso con partecipazione, circa la sua precedente presenza in Italia, il suo occasionale rientro in EG, e i tormentati rapporti familiari oltre a mancare di qualsiasi pur minimo principio di prova, (foss’anche solo un certificato di stato famiglia) ed apparire scarsamente verosimile, non viene posto adeguatamente in relazione con le ragioni del diniego e le norme su cui questo è fondato.
2.7. Insomma, a parte qualche generica invettiva, non si presenta adeguatamente comprensibile quali sarebbero i profili d’illegittimità del provvedimento impugnato: alla stessa citazione di due pronunce del giudice d’appello, che si riferiscono a situazioni personali non coincidenti con quanto narrato in ricorso, non si accompagna comunque un’adeguata specificazione dei vizi propri dell’atto qui impugnato, vizi che le sentenze confermerebbero: in disparte che, come accennato, nulla di quanto il ricorrente afferma in fatto è stato anche solo in minima parte dimostrato, né poteva l’Amministrazione ammetterlo o negarlo, trattandosi di situazioni che solo il ricorrente era in grado di dimostrare (la clandestinità in Italia dal 2006 fino al febbraio 2020, e la famiglia in EG).
2.8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua genericità, ma sarebbe comunque infondato perché il diniego emesso è coerente con la disciplina di cui all’art. 103 citato, la quale esclude dalla regolarizzazione chi non si trovava in Italia né alla data del giorno 8 marzo 2020, né prima, né nei giorni successivi a quella data, come appunto il GI.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 2.200,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio addì 26 marzo 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO