Articolo 115 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 114Articolo 114
Versione
16 settembre 1950
Art. 115.
Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.
Il ricorso puo' essere prodotto entro 90 giorni dalla piu' recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purche' la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro 90 giorni dalla prima notificazione.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950