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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 5 giugno 2025 alle ore 9,31 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURUANI Parte_1 C.F._1
PORRETTI SARA
Ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
Resistente
Compaiono:
Per l'avv. Annalisa Scura, in sostituzione dell'avv. TURUANI PORRETTI Parte_1
SARA;
nessuno compare per la resistente contumace;
CP_1
Il Giudice, rilevato che il verbale del giorno 22 gennaio 2025, contenente l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale della resistente, risulta essere stato notificato a a mezzo del CP_1
servizio postale per compiuta giacenza del plico postale in data 14 aprile 2025 sia presso la residenza anagrafica ubicata in Vico Pisano Via Levante n.46 sia presso la dimora in Rosignano Marittimo (LI)
Viale Trieste n.143;
P.Q.M.
A seguito della richiesta del ricorrente, dichiara deserto l'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 cpc;
Il ricorrente chiede che il ricorso sia accolto con sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc e a questo fine, così conclude:
pagina 1 di 3 accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le turbative poste in essere dalla sig.ra per CP_1
come descritte nella parte motiva del presente atto, ed in spregio della servitù, costituita per atto a notar dott. di Livorno del 10 giugno 2020, rep. 8568/6754; - per l'effetto condannare Persona_1
parte resistente a non porre più in essere ulteriori turbative alla predetta servitù, nonché condannare la medesima sig. a pagare, ex art. 614 bis c.p.c., a favore del sig. la somma CP_1 Parte_1 di € 350,00, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia per ogni ulteriore turbativa posta in essere a danno della predetta servitù. - stante la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione, condannare al pagamento la sig.ra in favore di parte attrice di una somma CP_1
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Il procuratore del ricorrente illustra oralmente il ricorso.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Dando pubblica lettura della motivazione che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
La domanda è fondata e deve essere accolta in quanto il ricorrente ha documentato l'esistenza della servitù di passo pedonale e carrabile sul fondo della resistente contumace. Non solo, ma la mancata riposta all'interrogatorio formale consente di ritenere dimostrata anche la turbativa del possesso della servitù ai fini dell'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 1170 cc.
Deve essere accolta anche la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc, nella misura come da dispositivo, in quanto la turbativa del possesso della servitù impedisce al ricorrente di raggiungere la propria abitazione con l'auto, arrecando allo stesso un danno di natura patrimoniale e morale.
La circostanza che la resistente non abbia partecipato né alla mediazione obbligatoria né al giudizio evidenzia la volontà della stessa di impedire l'esercizio della servitù da parte del ricorrente.
Il Giudice respinge la domanda di condanna ai sensi dell'art. 12 bis D. Lgs. n.28/2010 non ricorrendone i presupposti, mancando la prova che la resistente non abbia partecipato senza giustificato motivo.
Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico della resistente contumace e soccombente.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1
1. dichiara illecita la condotta di di molestia del possesso del diritto reale di servitù di CP_1
passo pedonale e carrabile riconosciuta dall'atto pubblico rep. N.8568 racc.n.6754 del 10 giugno 2020 in favore dell'immobile di sull'immobile di come meglio Parte_1 CP_1
descritto nel predetto atto pubblico;
2. condanna ai sensi dell'art. 1170 cc a cessare ogni turbativa dell'esercizio della CP_1
servitù di cui al punto 1 e in particolare a rimuovere dal fondo servente ogni cosa e materiale, anche nautico e da giardino, che impedisce al ricorrente di percorrere il fondo servente a piedi e con veicolo a motore per raggiungere il fondo dominante, secondo le modalità previste dall'atto indicato al punto 1;
3. condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc a pagare a l'importo CP_1 Parte_2
di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di violazione della condanna di cui al punto 2;
4. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese CP_1 Parte_3
processuali la somma di euro 596,82 per spese anticipate non imponibili e di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 5 giugno 2025 alle ore 9,31 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURUANI Parte_1 C.F._1
PORRETTI SARA
Ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
Resistente
Compaiono:
Per l'avv. Annalisa Scura, in sostituzione dell'avv. TURUANI PORRETTI Parte_1
SARA;
nessuno compare per la resistente contumace;
CP_1
Il Giudice, rilevato che il verbale del giorno 22 gennaio 2025, contenente l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale della resistente, risulta essere stato notificato a a mezzo del CP_1
servizio postale per compiuta giacenza del plico postale in data 14 aprile 2025 sia presso la residenza anagrafica ubicata in Vico Pisano Via Levante n.46 sia presso la dimora in Rosignano Marittimo (LI)
Viale Trieste n.143;
P.Q.M.
A seguito della richiesta del ricorrente, dichiara deserto l'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 cpc;
Il ricorrente chiede che il ricorso sia accolto con sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc e a questo fine, così conclude:
pagina 1 di 3 accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le turbative poste in essere dalla sig.ra per CP_1
come descritte nella parte motiva del presente atto, ed in spregio della servitù, costituita per atto a notar dott. di Livorno del 10 giugno 2020, rep. 8568/6754; - per l'effetto condannare Persona_1
parte resistente a non porre più in essere ulteriori turbative alla predetta servitù, nonché condannare la medesima sig. a pagare, ex art. 614 bis c.p.c., a favore del sig. la somma CP_1 Parte_1 di € 350,00, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia per ogni ulteriore turbativa posta in essere a danno della predetta servitù. - stante la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione, condannare al pagamento la sig.ra in favore di parte attrice di una somma CP_1
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Il procuratore del ricorrente illustra oralmente il ricorso.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Dando pubblica lettura della motivazione che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
La domanda è fondata e deve essere accolta in quanto il ricorrente ha documentato l'esistenza della servitù di passo pedonale e carrabile sul fondo della resistente contumace. Non solo, ma la mancata riposta all'interrogatorio formale consente di ritenere dimostrata anche la turbativa del possesso della servitù ai fini dell'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 1170 cc.
Deve essere accolta anche la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc, nella misura come da dispositivo, in quanto la turbativa del possesso della servitù impedisce al ricorrente di raggiungere la propria abitazione con l'auto, arrecando allo stesso un danno di natura patrimoniale e morale.
La circostanza che la resistente non abbia partecipato né alla mediazione obbligatoria né al giudizio evidenzia la volontà della stessa di impedire l'esercizio della servitù da parte del ricorrente.
Il Giudice respinge la domanda di condanna ai sensi dell'art. 12 bis D. Lgs. n.28/2010 non ricorrendone i presupposti, mancando la prova che la resistente non abbia partecipato senza giustificato motivo.
Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico della resistente contumace e soccombente.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1
1. dichiara illecita la condotta di di molestia del possesso del diritto reale di servitù di CP_1
passo pedonale e carrabile riconosciuta dall'atto pubblico rep. N.8568 racc.n.6754 del 10 giugno 2020 in favore dell'immobile di sull'immobile di come meglio Parte_1 CP_1
descritto nel predetto atto pubblico;
2. condanna ai sensi dell'art. 1170 cc a cessare ogni turbativa dell'esercizio della CP_1
servitù di cui al punto 1 e in particolare a rimuovere dal fondo servente ogni cosa e materiale, anche nautico e da giardino, che impedisce al ricorrente di percorrere il fondo servente a piedi e con veicolo a motore per raggiungere il fondo dominante, secondo le modalità previste dall'atto indicato al punto 1;
3. condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc a pagare a l'importo CP_1 Parte_2
di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di violazione della condanna di cui al punto 2;
4. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese CP_1 Parte_3
processuali la somma di euro 596,82 per spese anticipate non imponibili e di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3