Articolo 27 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 26Articolo 28
Versione
28 gennaio 1958
Art. 27. (Deserzione o infruttuosita' delle gare o dei concorsi - Soppressione)

In caso di deserzione o infruttuosita', delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione puo' assegnare la rivendita a trattativa privata.
In questo caso non opera la riserva prevista, dal secondo comma dell'art. 21 e dal quinto comma dell'art. 25.
Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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