Versione
28 gennaio 1958
28 gennaio 1958
Art. 27. (Deserzione o infruttuosita' delle gare o dei concorsi - Soppressione)
In caso di deserzione o infruttuosita', delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione puo' assegnare la rivendita a trattativa privata.
In questo caso non opera la riserva prevista, dal secondo comma dell'art. 21 e dal quinto comma dell'art. 25.
Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.
In caso di deserzione o infruttuosita', delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione puo' assegnare la rivendita a trattativa privata.
In questo caso non opera la riserva prevista, dal secondo comma dell'art. 21 e dal quinto comma dell'art. 25.
Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.
Giurisprudenza • 29
- 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 27/03/2012, n. 541Provvedimento: […] - dell'avviso del direttore dell'AAMS Ufficio Regionale della Lombardia del 21 gennaio 2009, con il quale è stata indetta una procedura a trattativa privata ai sensi dell'art. 27 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e dell'art. 1 della legge 23 luglio 1980 n. 384 per l'assegnazione in appalto di una nuova rivendita ordinaria di generi di monopolio nel Comune di Castel Rozzone;Leggi di più...
- ordinanza cautelare·
- idoneità e disponibilità dei locali·
- rapporto rivendite/popolazione·
- rivendita di generi di monopolio·
- art. 27 legge 22 dicembre 1957 n. 1293·
- trattativa privata·
- compensazione delle spese di giudizio·
- distanze minime tra rivendite·
- improcedibilità del ricorso·
- assegnazione in appalto·
- art. 1 legge 23 luglio 1980 n. 384