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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 31/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5-1/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile – Ufficio Procedura Concorsuali, nel collegio così composto:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Aniello Maria De Piano Giudice rel.
Dott. Giuseppe Izzo Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ex art. 269 comma 2
CCII del sovraindebitato (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Inferiore n. 5/T - Maratea (PZ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore l'Avv. Luciana Morelli (C.F. ) con Studio in Maratea (SA) alla C.F._2
Via Annocarro n. 3, nel procedimento R.G. n. 5/2025
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 29.01.2025 da (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Inferiore n. 5/T - Maratea (PZ), assistito dall'OCC di Lagonegro, in persona del Gestore
Avv. Nicola Colucci;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 comma 2 CCII, avendo il debitore eletto domicilio nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del CCII;
1 rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – così come illustrato in ricorso e nella relazione del
Gestore – a fronte di un'esposizione debitoria complessiva pari € 125.855,45, di cui €
41.981,58 in via privilegiata, ed € 83.873,87 in via chirografaria (segnatamente €
76.346,72 dovuti in forza di debiti Erariali affidati all'Agente della riscossione;
€
13.569,67 dovuti in forza di un prestito personale nei confronti di Parte_2
€ 32.480,00 dovuti in forza di un credito alle imprese artigiane nei
[...]
confronti di CHERRY BANK s.p.a.; € 3.459,06 dovuti in forza di prestito personale nei confronti di;
Controparte_1 considerato che il patrimonio di cui dispone è Parte_1
chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, atteso che costui:
- risulta intestatario dei seguenti bene immobili:
1) Fabbricato censito al NCEU del Comune di Maratea al Foglio 25, Part. 213 Sub. 1, cat. A4, classe 3, vani 3,5;
2) Fabbricato censito al NCEU del Comune di Maratea al Foglio 25, Part. 213 Sub. 2, cat. A4, classe 3, vani 2,5;
Sui quali l'istante vanta il diritto di proprietà nella misura di 2/15;
3) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 316, reddito dominicale € 0,17, Reddito agrario € 0,12, Pascolo, classe 2, mq. 805;
4) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 317, reddito dominicale € 0,33, Reddito agrario € 0,28, Seminativo, classe 2, mq. 214;
5) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 318, reddito dominicale € 1,89, Reddito agrario € 2,06, Vigneto, classe 3, mq. 666;
6) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 319, reddito dominicale € 3,85, Reddito agrario € 3,21, Seminativo, classe 2, mq. 2.488;
7) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 731, reddito dominicale € 0,72, Reddito agrario € 0,78, Vigneto, classe 3, mq. 252;
Sui quali l'istante vanta il diritto di proprietà nella misura di 2/45.
2 - non risulta proprietario di beni mobili registrati;
- è percettore di reddito da lavoro dipendente per un importo pari ad € 1.188,00 netti mensili (cfr. busta paga di maggio 2023 emessa da Società Cooperativa Sociale Maratea);
- risulta titolare dei seguenti risparmi: € € 665,87 al 29.08.2024 giacente sul conto corrente acceso presso n. 001052918909; € 703,49 al 29.08.2024 Controparte_2
giacente sul libretto di deposito n. 22963304 presso;
un buono Controparte_2 dematerializzato sottoscritto per € 5.000,00 e con residui € 3.000,00 (in corso di procedura la debitrice ha comunicato di avere prelevato in più riprese l'importo complessivo di € 2.000,00, necessari per le spese odontoiatriche e altre spese sanitarie urgenti); € 4,04 su carta prepagata n. 4023601050118199 con un saldo attivo di al
29.08.2024; € 8,17 su carta Evolution n. 5333171118082342 con un saldo attivo di al
29.08.2024. verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
dei beni di (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Maratea (PZ), il 05/01/1969, residente in [...]T - Maratea (PZ),
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Giuliana Santa Trotta;
Liquidatore l'Avv. Nicola Colucci, con studio in Sala Consilina, alla Via Santa Petronia snc, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Lagonegro.
3
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni tutta la documentazione contabile e fiscale obbligatoria e non, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749,
2788 e 2855c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151
4 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che Parte_1
, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa
[...] trattenere per le necessità familiari l'importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di tutte le somme eccedenti la somma di € 1.250,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del
Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE il debitore che, ai sensi dell'art. 283 CCII, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
5 - eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma
2,CCII ai fini dell'esdebitazione.
AVVERTE IL LIQUIDATORE che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
6 ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili e/o mobili registrati di proprietà del debitore;
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio tenutasi in data 28 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Aniello Maria De Piano dott.ssa Giuliana Santa Trotta
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile – Ufficio Procedura Concorsuali, nel collegio così composto:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Aniello Maria De Piano Giudice rel.
Dott. Giuseppe Izzo Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ex art. 269 comma 2
CCII del sovraindebitato (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Inferiore n. 5/T - Maratea (PZ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore l'Avv. Luciana Morelli (C.F. ) con Studio in Maratea (SA) alla C.F._2
Via Annocarro n. 3, nel procedimento R.G. n. 5/2025
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 29.01.2025 da (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Inferiore n. 5/T - Maratea (PZ), assistito dall'OCC di Lagonegro, in persona del Gestore
Avv. Nicola Colucci;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 comma 2 CCII, avendo il debitore eletto domicilio nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del CCII;
1 rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – così come illustrato in ricorso e nella relazione del
Gestore – a fronte di un'esposizione debitoria complessiva pari € 125.855,45, di cui €
41.981,58 in via privilegiata, ed € 83.873,87 in via chirografaria (segnatamente €
76.346,72 dovuti in forza di debiti Erariali affidati all'Agente della riscossione;
€
13.569,67 dovuti in forza di un prestito personale nei confronti di Parte_2
€ 32.480,00 dovuti in forza di un credito alle imprese artigiane nei
[...]
confronti di CHERRY BANK s.p.a.; € 3.459,06 dovuti in forza di prestito personale nei confronti di;
Controparte_1 considerato che il patrimonio di cui dispone è Parte_1
chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, atteso che costui:
- risulta intestatario dei seguenti bene immobili:
1) Fabbricato censito al NCEU del Comune di Maratea al Foglio 25, Part. 213 Sub. 1, cat. A4, classe 3, vani 3,5;
2) Fabbricato censito al NCEU del Comune di Maratea al Foglio 25, Part. 213 Sub. 2, cat. A4, classe 3, vani 2,5;
Sui quali l'istante vanta il diritto di proprietà nella misura di 2/15;
3) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 316, reddito dominicale € 0,17, Reddito agrario € 0,12, Pascolo, classe 2, mq. 805;
4) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 317, reddito dominicale € 0,33, Reddito agrario € 0,28, Seminativo, classe 2, mq. 214;
5) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 318, reddito dominicale € 1,89, Reddito agrario € 2,06, Vigneto, classe 3, mq. 666;
6) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 319, reddito dominicale € 3,85, Reddito agrario € 3,21, Seminativo, classe 2, mq. 2.488;
7) Fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Maratea al Foglio 29, Part. 731, reddito dominicale € 0,72, Reddito agrario € 0,78, Vigneto, classe 3, mq. 252;
Sui quali l'istante vanta il diritto di proprietà nella misura di 2/45.
2 - non risulta proprietario di beni mobili registrati;
- è percettore di reddito da lavoro dipendente per un importo pari ad € 1.188,00 netti mensili (cfr. busta paga di maggio 2023 emessa da Società Cooperativa Sociale Maratea);
- risulta titolare dei seguenti risparmi: € € 665,87 al 29.08.2024 giacente sul conto corrente acceso presso n. 001052918909; € 703,49 al 29.08.2024 Controparte_2
giacente sul libretto di deposito n. 22963304 presso;
un buono Controparte_2 dematerializzato sottoscritto per € 5.000,00 e con residui € 3.000,00 (in corso di procedura la debitrice ha comunicato di avere prelevato in più riprese l'importo complessivo di € 2.000,00, necessari per le spese odontoiatriche e altre spese sanitarie urgenti); € 4,04 su carta prepagata n. 4023601050118199 con un saldo attivo di al
29.08.2024; € 8,17 su carta Evolution n. 5333171118082342 con un saldo attivo di al
29.08.2024. verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
dei beni di (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Maratea (PZ), il 05/01/1969, residente in [...]T - Maratea (PZ),
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Giuliana Santa Trotta;
Liquidatore l'Avv. Nicola Colucci, con studio in Sala Consilina, alla Via Santa Petronia snc, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Lagonegro.
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ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni tutta la documentazione contabile e fiscale obbligatoria e non, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749,
2788 e 2855c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151
4 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che Parte_1
, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa
[...] trattenere per le necessità familiari l'importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di tutte le somme eccedenti la somma di € 1.250,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del
Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE il debitore che, ai sensi dell'art. 283 CCII, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
5 - eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma
2,CCII ai fini dell'esdebitazione.
AVVERTE IL LIQUIDATORE che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
6 ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili e/o mobili registrati di proprietà del debitore;
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio tenutasi in data 28 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Aniello Maria De Piano dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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