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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 11285/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.15 sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nonché l'avv.
Violante in sostituzione dell'avv. Delia Cernigliaro per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.00, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11285 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
a Trappeto (Pa), in Via dei Mille n.95, rappresentato e difeso dall'avv. Erasmo Tarantino per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv.
Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/05/2025
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara che ha diritto a percepire la pensione ai ciechi civili parziali Parte_1
n.07021411/INVCIV, per gli anni 2014 e 2015, e la pensione ai sordomuti n.07071158/INVCIV per l'anno 2015, per l'effetto - Dichiara che nulla è dovuto da all' per indebiti pagamenti in relazione Parte_1 CP_1
all'erogazione delle dette prestazioni nel periodo compreso gennaio 2014 e dicembre 2015, di cui ai provvedimenti di indebito del 18.4.2024;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 1700,00 oltre CP_1
spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratasi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2024 conveniva in giudizio l' e Parte_1 CP_1
premettendo di essere titolare di pensione ai ciechi civili parziali n.07021411/INVCIV e pensione ai sordomuti n.07071158/INVCIV, chiedeva l'annullamento delle comunicazioni del 18 marzo 2024
con cui l'Istituto gli contestava l'indebita erogazione, per superamento dei limiti di reddito, della somma di euro 3.940,29 percepita nel periodo compreso fra il gennaio ed il dicembre 2014 e della somma di euro 3.940,29 e, nel periodo compreso fra il gennaio ed il dicembre 2015, percepita a titolo di pensione ai ciechi civili parziali n.07021411/INVCIV nonché della somma di euro 3.737,01
percepita a titolo di pensione ai sordomuti n.07071158/INVCIV, nel periodo compreso fra il gennaio ed il dicembre 2015, intimandone la restituzione.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati essendo in possesso, per gli anni in contestazione 2014 e 1015, di un reddito personale di gran lunga inferiore a limiti di legge per il godimento della pensione di cieco parziale e di pensione ai sordomuti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' contestando genericamente la domanda, CP_1
evocandone il rigetto.
La causa, senza alcuna istruttoria viene decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Occorre in primo luogo evidenziare che: “"In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens
chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli
deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto". (così Cass Sezioni Unite n. 18046/2010).
Ciò posto, com'è ben noto, la pensione ai ciechi parziali è la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi civili parziali (cioè con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione) a qualsiasi età.
Detta prestazione (non reversibile e spettante anche dopo il compimento dei 67 anni di età in quanto non si trasforma in assegno sociale sostitutivo) viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o dalla diversa data di decorrenza indicata nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile) e viene erogata anche in caso di ricovero gratuito a carico dello Stato.
La pensione ai sordomuti è una prestazione economica spettante in favore dei soggetti, di età
compresa tra i 18 e i 67 anni a cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età
evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato e che si trovino in stato di bisogno economico, da verificarsi sulla base di limiti di reddito personale fissati annualmente, anche in caso di ricovero in un istituto pubblico che provvede al sostentamento del sordo.
Come per le prestazioni economiche d'invalidità civile, anche per la pensione dei ciechi assoluti o parziali, e la pensione ai sordomuti il reddito da considerare è quello individuale (ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato) ed è riferito all'anno in corso in fase di prima liquidazione e all'anno precedente per gli anni successivi, ad eccezione del reddito relativo a pensioni che viene sempre considerato con riferimento all'anno in corso.
Il reddito cui occorre fare riferimento è quello “imponibile” e cioè, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR. (Cass. civile sez. lav. n. 21529/2016) Ciò posto nel caso in esame emerge ex actis la sussistenza sia del requisito sanitario (verbali della commissione medica 2019) che del requisito reddituale (certificazione agenzia delle entrate) CP_1
per entrambe le pensioni con riferimento agli anni 2014 e 2015.
A fronte di tali risultanze processuali, l' nulla ha contestato né ha fornito al riguardo una prova CP_1
di segno contrario.
In conclusione, all'esito del giudizio, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto dichiarando il diritto del ricorrente a percepire entrambe le pensioni per gli anni in contestazione e che nulla è
dovuto dal medesimo all' per indebiti pagamenti nel periodo compreso fra gennaio 2014 e CP_1
dicembre 2015, di cui ai provvedimenti impugnati del 18.4.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile