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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12787/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12787 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
Attore Difensore
Controparte_1
[...] Parte_1
Parte_2
Parte_3
DA
[...] Parte_4
Controparte_2 Parte_4
Sergio
[...]
Parte_5
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 13.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nato il [...] a [...] – Brasile, ivi residente a [...]Controparte_1
Euclides Gonçalves de Oliveira, 55 – jundiai – Brasil, in proprio e – unitamente alla madre Persona_1
2. nata il [...] a [...] – Brasile, ed ivi residente Persona_2 rappresentata in questo atto dai suoi genitori Controparte_1 precedentemente identificato e nata il [...] a [...] – Persona_1
Brasile;
3. nato il [...] a [...] – Brasile, ed ivi residente a [...]Parte_2
Napoleão Mazzali, 43;
4. nato il [...] a [...] – Brasile, ma residente a [...]Parte_3
Paulo – Brasile;
5. nato il [...] a [...] –Brasile, ed ivi Controparte_4 residente a [...], 43;
6. , nato il [...] a [...] – Brasile, Controparte_5 ma residente a [...]– Brasile, in Rua Napoleão Mazzali, 43;
7. nato il [...] a [...] – Brasile, ed ivi residente a Controparte_6
Rua Maria Rosa Brescancini, 240;
8. nata il [...] a [...] – Brasile, ma residente a [...]Parte_5
Paulo – Brasile, in Rua Heitor Penteado, 2111 – apto. 83;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
“accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis, ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_3 competente di procedere a tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nel registro degli stati civili e della cittadinanza della suddetta ricorrente;
”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_3 di Piave in provincia di Belluno il quale contraeva matrimonio a Meolo, in provincia di Venezia, con senza mai naturalizzarsi brasiliano e, pertanto, Parte_6 trasmettendo la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi figli.
Dal suddetto matrimonio nasceva:
• che contraeva matrimonio con in seguito al Parte_7 Persona_4 quale nasceva:
➢ , che contraeva matrimonio con ed CP_1 Controparte_7
Dott. Giovanni Calasso 2
aveva come figli i ricorrenti:
✓ Sergio NR DI . Dal matrimonio di questi nascevano i ricorrenti:
❖ Parte_5
❖ Parte_3
✓ Dal matrimonio dei questi nasceva la Controparte_1 ricorrente:
❖ Persona_2
✓ Dal matrimonio del suddetto Parte_2 Parte_2 nascevano i ricorrenti:
❖ da Parte_3 Parte_4
❖ da Controparte_2 Parte_4
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
EG di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del EG AR (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del EG d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che (o Persona_3
o o vd. certificato negativo di Persona_3 CP_8 CP_9 naturalizzazione doc. 4 fascicolo dei ricorrenti) nato a [...], il [...] prima della nascita del EG d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
Dott. Giovanni Calasso 3
(per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al EG d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con celebratosi in Meolo (VE), il 02.01.1887 (vd. doc. 3 fascicolo dei Parte_6 ricorrenti).
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti (doc. 4 fascicolo dei ricorrenti). E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3
Piave (VE), il 29.10.1857.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 22.05.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12787 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
Attore Difensore
Controparte_1
[...] Parte_1
Parte_2
Parte_3
DA
[...] Parte_4
Controparte_2 Parte_4
Sergio
[...]
Parte_5
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 13.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nato il [...] a [...] – Brasile, ivi residente a [...]Controparte_1
Euclides Gonçalves de Oliveira, 55 – jundiai – Brasil, in proprio e – unitamente alla madre Persona_1
2. nata il [...] a [...] – Brasile, ed ivi residente Persona_2 rappresentata in questo atto dai suoi genitori Controparte_1 precedentemente identificato e nata il [...] a [...] – Persona_1
Brasile;
3. nato il [...] a [...] – Brasile, ed ivi residente a [...]Parte_2
Napoleão Mazzali, 43;
4. nato il [...] a [...] – Brasile, ma residente a [...]Parte_3
Paulo – Brasile;
5. nato il [...] a [...] –Brasile, ed ivi Controparte_4 residente a [...], 43;
6. , nato il [...] a [...] – Brasile, Controparte_5 ma residente a [...]– Brasile, in Rua Napoleão Mazzali, 43;
7. nato il [...] a [...] – Brasile, ed ivi residente a Controparte_6
Rua Maria Rosa Brescancini, 240;
8. nata il [...] a [...] – Brasile, ma residente a [...]Parte_5
Paulo – Brasile, in Rua Heitor Penteado, 2111 – apto. 83;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
“accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis, ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_3 competente di procedere a tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nel registro degli stati civili e della cittadinanza della suddetta ricorrente;
”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_3 di Piave in provincia di Belluno il quale contraeva matrimonio a Meolo, in provincia di Venezia, con senza mai naturalizzarsi brasiliano e, pertanto, Parte_6 trasmettendo la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi figli.
Dal suddetto matrimonio nasceva:
• che contraeva matrimonio con in seguito al Parte_7 Persona_4 quale nasceva:
➢ , che contraeva matrimonio con ed CP_1 Controparte_7
Dott. Giovanni Calasso 2
aveva come figli i ricorrenti:
✓ Sergio NR DI . Dal matrimonio di questi nascevano i ricorrenti:
❖ Parte_5
❖ Parte_3
✓ Dal matrimonio dei questi nasceva la Controparte_1 ricorrente:
❖ Persona_2
✓ Dal matrimonio del suddetto Parte_2 Parte_2 nascevano i ricorrenti:
❖ da Parte_3 Parte_4
❖ da Controparte_2 Parte_4
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
EG di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del EG AR (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del EG d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che (o Persona_3
o o vd. certificato negativo di Persona_3 CP_8 CP_9 naturalizzazione doc. 4 fascicolo dei ricorrenti) nato a [...], il [...] prima della nascita del EG d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
Dott. Giovanni Calasso 3
(per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al EG d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con celebratosi in Meolo (VE), il 02.01.1887 (vd. doc. 3 fascicolo dei Parte_6 ricorrenti).
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti (doc. 4 fascicolo dei ricorrenti). E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3
Piave (VE), il 29.10.1857.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 22.05.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5