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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 13 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 593/2023 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) e residente in [...] rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Letterio Ferrara appellante contro
in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Michela Foti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1 appellato
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 25.08.2021, il ricorrente, premesso di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2019, per 102 giornate alle dipendenze della ditta “Cusmà Piccione Rosario”, lamentava che, a seguito di comunicazione individuale con raccomandata a/r datata 13.1.2021, aveva appreso di essere stato cancellato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019 e di avere avverso tale cancellazione, proposto in data 3.2.2021 ricorso in via amministrativa alla
Commissione Cisoa definito negativamente in data 28.6.2021. Aggiungeva altresì che l' , con provvedimento notificato in data 15.10.2020, gli CP_1
aveva rigettato la domanda di disoccupazione agricola inoltrata in data 25.3.2020 e che anche il ricorso amministrativo a tale scopo proposto era stato respinto.
Chiedeva, pertanto, ritenendo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli con condanna dell' ad effettuare la suddetta reiscrizione, nonché a CP_1
provvedere alla liquidazione e al pagamento della chiesta indennità di disoccupazione.
CP_ Nella resistenza dell' ed in accoglimento dell'eccezione di decadenza da esso proposta, il tribunale con sentenza n. 1130/2023 dichiarava inammissibile la domanda volta alla reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici, rigettando ogni altra domanda e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
CP_ Osservava il decidente che l' aveva disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente per il 2019 come da II° elenco di variazione anno 2020 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15.09.2020 al 30.09.2020 e che, sebbene la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione valesse come notifica ai lavoratori agricoli interessati solo fino all'entrata in vigore, il 17 luglio 2020, del decreto-legge n.
76 del 2020 che aveva invece prescritto una comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità, dalla produzione documentale dello stesso ricorrente, e in particolare dalla lettura del ricorso amministrativo proposto l'11.11.2020 avverso il provvedimento di diniego della domanda di disoccupazione agricola, emergeva che lo aveva Pt_1
preso conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli già con la pubblicazione sul sito internet dell' del secondo elenco trimestrale di variazione CP_1
2020, e che lo stesso aveva proposto, per sua stessa ammissione, ricorso alla
Commissione CISOA, in data 2.11.2020.
Tale dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente, dalla stessa sottoscritta e versata agli atti di causa, doveva essere intesa come confessione giudiziale del momento in cui essa aveva avuto effettiva conoscenza dell'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli sicché, avendo impugnato la cancellazione, in data 2.11.2020, e tenuto conto della decorrenza dei 90 giorni per il silenzio rigetto e dei successivi 30 gg per
Pag. 2 di 5 l'eventuale impugnazione allo in secondo grado, il provvedimento di Pt_2
cancellazione era divenuto definitivo in data 2.3.2021.
Da tale ultima data, - proseguiva il decidente- decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, avrebbe dovuto adire Tribunale per impugnare il Parte_1
provvedimento di cancellazione del proprio nominativo, per cui il ricorso introduttivo depositato in data 25.08.2021, risultava tardivo.
Con ricorso del 23 luglio 2024 proponeva appello il soccombente.
L'istituto appellato, si costituiva insistendo sul rigetto del gravame e sulla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la statuizione di decadenza lamentando che il primo giudice avrebbe fatto applicazione di una normativa - l'art. 38 comma 7 del d.l. 98/2011 - rimasta in vigore sino al 22.7.2020 e nel caso di specie, non più applicabile. Il tribunale avrebbe erratamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale poiché avrebbe fatto riferimento ad un atto, il ricorso amministrativo del 02.11.2020, che avrebbe dovuto viceversa considerarsi tamquam non esset, essendo ex se improponibile, perché proposto oltre il termine di 30 giorni, dalla data di fine pubblicazione dell'elenco di variazione del 30.9.2020, e poiché a tale data non poteva ritenersi realizzata la conoscenza legale dell'evento cancellazione, dovendosi piuttosto avere esclusivo riguardo alla comunicazione individuale del 13.01.2021, con la conseguenza che alla data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado alcuna decadenza poteva dirsi maturata.
Insiste pertanto nell'accoglimento della domanda proposta evidenziando il carattere immotivato del verbale ispettivo di disconoscimento delle giornate agricole e l'esito positivo della prova testimoniale espletata in primo grado sull'effettività dell'attività di bracciante agricolo da lui svolta.
Pag. 3 di 5 Le critiche articolate in gravame muovono da un palese fraintendimento della ratio decidendi trasfusa in sentenza per cui, non confrontandosi con l'iter logico argomentativo seguito dal primo giudice, non colgono nel segno.
Va innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il tribunale, nell'acclarare la decadenza dal diritto e dall'azione tesa alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, non fa affatto riferimento alla disciplina previgente l'entrata in vigore del d.l. 76/2020 – art. 43 – ed anzi pone in evidenza come l'art. 38 comma 7 del d.l. 98/2011, in punto di notificazione delle variazioni trimestrali degli elenchi dei lavoratori agricoli, abbia formato oggetto di innovazione legislativa, con conseguente impossibilità di tenere conto ai fini della conoscenza legale della cancellazione della circostanza, documentata in atti, dell'avvenuta pubblicazione dal 15.09.2020 al 30.09.2020 del secondo elenco di variazione trimestrale del 2020 proprio perché risalente ad epoca successiva alla entrata in vigore, a far tempo dal 20.07.2020, del citato d.l. 76/2020.
Il primo giudice nondimeno, con osservazione logica ineccepibile, evidenzia che con il ricorso amministrativo inoltrato al CISOA il 2 novembre 2020, volto ad ottenere l'immediata reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Brolo per l'anno 2019 per 102 gg, è lo stesso lavoratore ad ammettere di avere appreso la notizia della cancellazione proprio attraverso la consultazione telematica del secondo elenco CP_ trimestrale di variazione del 2020 pubblicato sul sito Internet dell' ed a tale dichiarazione, dallo stesso personalmente sottoscritta ed allegata in atti, riconnette valore di confessione giudiziale e, dunque, un'efficacia probatoria vincolata ai fini dell'individuazione del momento di acquisita conoscenza del formale provvedimento di disconoscimento delle giornate in agricoltura e dunque del dies a quo utile per il computo dei termini decadenziali.
Orbene tale passaggio argomentativo fondamentale della decisione su cui si radica il convincimento giudiziale non risulta attinto da alcuna pertinente censura atta ad inficiarne l'efficacia persuasiva, avendo l'istante omesso di prendere posizione specifica al riguardo, sicché lo stesso è da ritenersi ormai coperto da giudicato.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Pag. 4 di 5 Nulla per spese stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. allegata in atti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Esonera l'appellante dal pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Dà atto dell'applicabilità a carico dell'appellante, dell'art. 13 comma 1 quater T.U. n°
115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina, 14 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 13 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 593/2023 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) e residente in [...] rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Letterio Ferrara appellante contro
in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Michela Foti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1 appellato
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 25.08.2021, il ricorrente, premesso di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2019, per 102 giornate alle dipendenze della ditta “Cusmà Piccione Rosario”, lamentava che, a seguito di comunicazione individuale con raccomandata a/r datata 13.1.2021, aveva appreso di essere stato cancellato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019 e di avere avverso tale cancellazione, proposto in data 3.2.2021 ricorso in via amministrativa alla
Commissione Cisoa definito negativamente in data 28.6.2021. Aggiungeva altresì che l' , con provvedimento notificato in data 15.10.2020, gli CP_1
aveva rigettato la domanda di disoccupazione agricola inoltrata in data 25.3.2020 e che anche il ricorso amministrativo a tale scopo proposto era stato respinto.
Chiedeva, pertanto, ritenendo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli con condanna dell' ad effettuare la suddetta reiscrizione, nonché a CP_1
provvedere alla liquidazione e al pagamento della chiesta indennità di disoccupazione.
CP_ Nella resistenza dell' ed in accoglimento dell'eccezione di decadenza da esso proposta, il tribunale con sentenza n. 1130/2023 dichiarava inammissibile la domanda volta alla reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici, rigettando ogni altra domanda e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
CP_ Osservava il decidente che l' aveva disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente per il 2019 come da II° elenco di variazione anno 2020 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15.09.2020 al 30.09.2020 e che, sebbene la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione valesse come notifica ai lavoratori agricoli interessati solo fino all'entrata in vigore, il 17 luglio 2020, del decreto-legge n.
76 del 2020 che aveva invece prescritto una comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità, dalla produzione documentale dello stesso ricorrente, e in particolare dalla lettura del ricorso amministrativo proposto l'11.11.2020 avverso il provvedimento di diniego della domanda di disoccupazione agricola, emergeva che lo aveva Pt_1
preso conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli già con la pubblicazione sul sito internet dell' del secondo elenco trimestrale di variazione CP_1
2020, e che lo stesso aveva proposto, per sua stessa ammissione, ricorso alla
Commissione CISOA, in data 2.11.2020.
Tale dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente, dalla stessa sottoscritta e versata agli atti di causa, doveva essere intesa come confessione giudiziale del momento in cui essa aveva avuto effettiva conoscenza dell'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli sicché, avendo impugnato la cancellazione, in data 2.11.2020, e tenuto conto della decorrenza dei 90 giorni per il silenzio rigetto e dei successivi 30 gg per
Pag. 2 di 5 l'eventuale impugnazione allo in secondo grado, il provvedimento di Pt_2
cancellazione era divenuto definitivo in data 2.3.2021.
Da tale ultima data, - proseguiva il decidente- decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, avrebbe dovuto adire Tribunale per impugnare il Parte_1
provvedimento di cancellazione del proprio nominativo, per cui il ricorso introduttivo depositato in data 25.08.2021, risultava tardivo.
Con ricorso del 23 luglio 2024 proponeva appello il soccombente.
L'istituto appellato, si costituiva insistendo sul rigetto del gravame e sulla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la statuizione di decadenza lamentando che il primo giudice avrebbe fatto applicazione di una normativa - l'art. 38 comma 7 del d.l. 98/2011 - rimasta in vigore sino al 22.7.2020 e nel caso di specie, non più applicabile. Il tribunale avrebbe erratamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale poiché avrebbe fatto riferimento ad un atto, il ricorso amministrativo del 02.11.2020, che avrebbe dovuto viceversa considerarsi tamquam non esset, essendo ex se improponibile, perché proposto oltre il termine di 30 giorni, dalla data di fine pubblicazione dell'elenco di variazione del 30.9.2020, e poiché a tale data non poteva ritenersi realizzata la conoscenza legale dell'evento cancellazione, dovendosi piuttosto avere esclusivo riguardo alla comunicazione individuale del 13.01.2021, con la conseguenza che alla data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado alcuna decadenza poteva dirsi maturata.
Insiste pertanto nell'accoglimento della domanda proposta evidenziando il carattere immotivato del verbale ispettivo di disconoscimento delle giornate agricole e l'esito positivo della prova testimoniale espletata in primo grado sull'effettività dell'attività di bracciante agricolo da lui svolta.
Pag. 3 di 5 Le critiche articolate in gravame muovono da un palese fraintendimento della ratio decidendi trasfusa in sentenza per cui, non confrontandosi con l'iter logico argomentativo seguito dal primo giudice, non colgono nel segno.
Va innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il tribunale, nell'acclarare la decadenza dal diritto e dall'azione tesa alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, non fa affatto riferimento alla disciplina previgente l'entrata in vigore del d.l. 76/2020 – art. 43 – ed anzi pone in evidenza come l'art. 38 comma 7 del d.l. 98/2011, in punto di notificazione delle variazioni trimestrali degli elenchi dei lavoratori agricoli, abbia formato oggetto di innovazione legislativa, con conseguente impossibilità di tenere conto ai fini della conoscenza legale della cancellazione della circostanza, documentata in atti, dell'avvenuta pubblicazione dal 15.09.2020 al 30.09.2020 del secondo elenco di variazione trimestrale del 2020 proprio perché risalente ad epoca successiva alla entrata in vigore, a far tempo dal 20.07.2020, del citato d.l. 76/2020.
Il primo giudice nondimeno, con osservazione logica ineccepibile, evidenzia che con il ricorso amministrativo inoltrato al CISOA il 2 novembre 2020, volto ad ottenere l'immediata reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Brolo per l'anno 2019 per 102 gg, è lo stesso lavoratore ad ammettere di avere appreso la notizia della cancellazione proprio attraverso la consultazione telematica del secondo elenco CP_ trimestrale di variazione del 2020 pubblicato sul sito Internet dell' ed a tale dichiarazione, dallo stesso personalmente sottoscritta ed allegata in atti, riconnette valore di confessione giudiziale e, dunque, un'efficacia probatoria vincolata ai fini dell'individuazione del momento di acquisita conoscenza del formale provvedimento di disconoscimento delle giornate in agricoltura e dunque del dies a quo utile per il computo dei termini decadenziali.
Orbene tale passaggio argomentativo fondamentale della decisione su cui si radica il convincimento giudiziale non risulta attinto da alcuna pertinente censura atta ad inficiarne l'efficacia persuasiva, avendo l'istante omesso di prendere posizione specifica al riguardo, sicché lo stesso è da ritenersi ormai coperto da giudicato.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Pag. 4 di 5 Nulla per spese stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. allegata in atti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Esonera l'appellante dal pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Dà atto dell'applicabilità a carico dell'appellante, dell'art. 13 comma 1 quater T.U. n°
115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina, 14 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
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