Articolo 2 della Legge 24 luglio 1985, n. 401
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 agosto 1985
Art. 2.
Il debitore puo' disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilita' del depositario.
Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 - la qualita' ed il rispetto delle norme di lavorazione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1985
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