Il debitore puo' disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilita' del depositario.
Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 - la qualita' ed il rispetto delle norme di lavorazione.