Versione
24 agosto 1985
24 agosto 1985
Art. 2.
Il debitore puo' disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilita' del depositario.
Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 - la qualita' ed il rispetto delle norme di lavorazione.
Il debitore puo' disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilita' del depositario.
Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 - la qualita' ed il rispetto delle norme di lavorazione.
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- 1. Pegno mobiliare non possessorio: una disciplina completa?Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 20 febbraio 2023 · 0.9687214
Il presente contributo analizza il tema del pegno mobiliare non possessorio nel contesto dell'approvazione delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione al registro approvate nell'ultimo recente Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. 1. Il Pegno mobiliare non possessorio: il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023, pubblicato in GU il 23 gennaio 2023, relativo all'approvazione delle specifiche tecniche per la redazione, trasmissione delle domande di iscrizione del pegno non possessorio nonché la registrazione del diritto reale di pegno (di seguito, il Provvedimento),[1] segna l'ultima tappa …
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