Art. 4.
Qualora la domanda di cui al precedente articolo 2 contenga dichiarazioni non conformi al vero, e' irrogata a carico dell'istante la sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque volte l'ammontare del rimborso richiesto, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni penali per il caso in cui il fatto costituisca anche reato. Nota all' art. 4:
La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca modifiche al sistema penale. Di detta legge solo il capo I si riferisce alle sanzioni amministrative.
Qualora la domanda di cui al precedente articolo 2 contenga dichiarazioni non conformi al vero, e' irrogata a carico dell'istante la sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque volte l'ammontare del rimborso richiesto, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni penali per il caso in cui il fatto costituisca anche reato. Nota all' art. 4:
La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca modifiche al sistema penale. Di detta legge solo il capo I si riferisce alle sanzioni amministrative.