Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4698
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Usurarietà originaria del contratto

    La consulenza tecnica ha accertato che il TAEG del contratto originario era inferiore al tasso soglia vigente. Anche il TAEG dell'atto di frazionamento risultava inferiore al tasso soglia. Il tasso di mora contrattuale è risultato inferiore al tasso soglia calcolato secondo la formula delle Sezioni Unite. La commissione di estinzione anticipata e l'eccesso di garanzia ipotecaria non possono essere inclusi nel calcolo del TEG.

  • Rigettato
    Nullità dell'ISC per mancata inclusione di tutte le spese

    L'ISC ha funzione meramente informativa e non costituisce una condizione economica direttamente applicabile al contratto. L'errata o omessa indicazione dell'ISC non comporta nullità del contratto, non rientrando nell'ambito applicativo dell'art. 117, comma 6, TUB.

  • Rigettato
    Nullità del piano di ammortamento

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto. Nei piani di ammortamento alla francese standardizzati tradizionali non si riscontra un effetto anatocistico vietato.

  • Rigettato
    Danno morale da usura

    Esclusa l'usurarietà del contratto, viene meno il presupposto per il riconoscimento del danno morale da reato di usura.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata per lite temeraria

    La richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non risulta documentata o provata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4698
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 4698
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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