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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8878/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8878/2016 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
D'TO ND e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
D'TO ND;
ATTORE
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. SCHIAVONI IO AR MO e , con elezione di domicilio in VIA ABBRESCIA N. 102 70121 presso l'avv. SCHIAVONI CP_1
IO AR MO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 30/06/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 6 giugno 2016 e Parte_1 Parte_2
odierni opponenti, proponevano opposizione al precetto notificato il 30 maggio 2016 dalla per il pagamento di euro Controparte_1
10.940,54, oltre interessi convenzionali di mora.
Il precetto traeva origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 4 ottobre 2005 per l'importo di euro 400.000,00 dalla società Effemme Costruzioni S.r.l. con la banca opposta, successivamente frazionato in sei quote distinte con atto del 24 gennaio 2008.
Gli opponenti, con atto di compravendita del 22 febbraio 2008, avevano acquistato dalla
Effemme Costruzioni due immobili (appartamento e garage) accollando le relative quote di mutuo per complessivi euro 55.000,00, di cui euro 40.000,00 estinti contestualmente alla compravendita ed euro 15.000,00 rimasti a loro carico.
In dettaglio gli opponenti e eccepivano: (i) l'usurarietà Parte_1 Parte_2
originaria del contratto per superamento del tasso soglia, calcolando nel TEG il tasso corrispettivo, gli interessi moratori, la commissione di estinzione anticipata, le spese e l'eccesso di garanzia ipotecaria;
(ii) la nullità dell' indicato in contratto per Pt_3
mancata inclusione di tutte le spese;
(iii) la nullità del piano di ammortamento per mancanza di accordo e violazione dell'art. 117 TUB. Gli opponent chiedevano altresì il risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c. per fatto illecito derivante da usura e ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva la Controparte_1
contestando tutte le eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Venivano concessi i terminiex art 183 co 6 c.p.c. e veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio.
Espletata l'istruttoria con la CTU tecnico contabile la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. alla udienza del 25/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontatta la contestat usurarietà degli interessi.
La questione è centrale nel giudizio ed attiene alla verifica del superamento del tasso soglia antiusura da parte delle condizioni contrattuali pattuite.
pagina 2 di 6 La disciplina antiusura, introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, ha modificato l'art. 1815 del codice civile, stabilendo che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
A riguardo la verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi deve essere effettuata con riferimento al momento della stipulazione del contratto, confrontando il tasso effettivo globale (TEG) applicato con il tasso soglia vigente al tempo della conclusione del negozio.
Nel caso che ci impegna la consulenza tecnica del Dr. che si condivide, Persona_1
ha accertato che:
- TAEG del contratto originario del 4.10.2005: 4,29% (inferiore al tasso soglia del
5,73%);
- TAEG dell'atto di frazionamento del 24.1.2008: 6,63% (inferiore al tasso soglia del
9,12%);
- Tasso di mora del contratto originario: 7,21% (superiore al tasso soglia del 5,73% se calcolato senza maggiorazione, ma inferiore al 7,83% se calcolato con la maggiorazione del 2,1%);
- Assenza di sproporzione dell'ipoteca rispetto all'importo finanziato.
Ne consegue che il TAEG del contratto originario del 4 ottobre 2005 era pari al 4,29%, ampiamente inferiore al tasso soglia del 5,73% vigente per la categoria "mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile".
Analogamente, il TAEG dell'atto di frazionamento del 24 gennaio 2008 risultava pari al
6,63%, inferiore al tasso soglia del 9,12% vigente per i "mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso".
Per quqanto attiene l'usurarietà degli interessi moratori deve richiamarsi la pronuncial della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza n. 19597 del 18 settembre
2020 ha chiarito che:
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, in quanto anch'essi costituiscono "interessi convenuti a qualunque titolo" ai sensi dell'art. 1 del D.L.
394/2000;
Non è possibile procedere al cumulo materiale degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono;
pagina 3 di 6 Il tasso soglia per gli interessi moratori deve essere determinato incrementando il TEGM della maggiorazione media degli interessi moratori (pari al 2,1%), moltiplicando il risultato per il coefficiente di aumento del 50% e aggiungendo i punti percentuali previsti dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996.
Nel caso di specie, applicando correttamente la formula delle Sezioni Unite:
- TEGM: 4,92%;
- Maggiorazione media interessi moratori: 2,1%;
- Calcolo: (4,92% + 2,1%) × 1,5 = 10,53%
Il tasso di mora contrattuale del 7,21% (4,21% + 3%) risulta pertanto inferiore al tasso soglia correttamente calcolato del 10,53%.
A ciò si aggiunga che contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, non possono essere incluse nel calcolo del TEG:
La commissione di estinzione anticipata, che come chiarito dalla Cassazione civile, sentenza n. 13228/2023: "non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso ed è volta ad indennizzare la parte mutuante dalla perdita di lucro";
L'eccesso di garanzia ipotecaria, che non costituisce "vantaggio usurario" ma rientra nella legittima facoltà della banca di cautelarsi contro i rischi del credito, come confermato dalla consulenza tecnica che ha escluso sproporzione tra ipoteca e importo finanziato.
Anche in ordine all'indicatore sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale
(TAEG) non può sottacersi che questo ha funzione meramente informativa e non costituisce una condizione economica direttamente applicabile al contratto. Par Ne consegue che l'errata o omessa indicazione dell' non comporta nullità del contratto, non rientrando nell'ambito applicativo dell'art. 117, comma 6, TUB, che sanziona con nullità solo la mancata indicazione di "tassi, prezzi e condizioni praticate".
Da ultimo in ordine alla eccepita nullità della piano di ammortamento c.d. alla francese gli opponenti eccepiscono la nullità del piano di ammortamento "alla francese" per:
1. Mancanza di accordo specifico;
2. Violazione del divieto di anatocismo;
3. Indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
pagina 4 di 6 Tali eccezioni sono infondate alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n.
15130 del 29 maggio 2024, che ha definitivamente chiarito che:
"In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza".
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che "nei piani di ammortamento alla francese standardizzati tradizionali non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto dell'art. 1283 c.c. al momento patologico, cioè alla pattuizione anticipata avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi scaduti cioè non pagati alle scadenze".
Esclusa l'usurarietà del contratto, viene meno il presupposto per il riconoscimento del danno morale da reato di usura che non può trovare accoglimento così come la richiesta di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. che ad ogni modo non risulta documentato o provato.
L'opposizione e la richiesta risarcitoria vanno, quindi, rigettate.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del cita-to decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opposta, giustifica la applicazione dei valori medi degli onorari che vengono pagina 5 di 6 liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore medi importo liquidato studio €.
875,00, Introduttiva €. 740,00 Trattazione €. 1.600,00, Decisoria €. 1.620,00 Totale €.
4.835,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
così provvede: Pt_5
- RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA gli opponente al pagamento delle spese processuali in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 4.835,00 per diritti e onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e contributo previdenziale come per legge.
Pone definitivamente a carico di e le spese di Parte_1 Parte_2
CTU.
Bari, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
o pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8878/2016 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
D'TO ND e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
D'TO ND;
ATTORE
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. SCHIAVONI IO AR MO e , con elezione di domicilio in VIA ABBRESCIA N. 102 70121 presso l'avv. SCHIAVONI CP_1
IO AR MO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 30/06/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 6 giugno 2016 e Parte_1 Parte_2
odierni opponenti, proponevano opposizione al precetto notificato il 30 maggio 2016 dalla per il pagamento di euro Controparte_1
10.940,54, oltre interessi convenzionali di mora.
Il precetto traeva origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 4 ottobre 2005 per l'importo di euro 400.000,00 dalla società Effemme Costruzioni S.r.l. con la banca opposta, successivamente frazionato in sei quote distinte con atto del 24 gennaio 2008.
Gli opponenti, con atto di compravendita del 22 febbraio 2008, avevano acquistato dalla
Effemme Costruzioni due immobili (appartamento e garage) accollando le relative quote di mutuo per complessivi euro 55.000,00, di cui euro 40.000,00 estinti contestualmente alla compravendita ed euro 15.000,00 rimasti a loro carico.
In dettaglio gli opponenti e eccepivano: (i) l'usurarietà Parte_1 Parte_2
originaria del contratto per superamento del tasso soglia, calcolando nel TEG il tasso corrispettivo, gli interessi moratori, la commissione di estinzione anticipata, le spese e l'eccesso di garanzia ipotecaria;
(ii) la nullità dell' indicato in contratto per Pt_3
mancata inclusione di tutte le spese;
(iii) la nullità del piano di ammortamento per mancanza di accordo e violazione dell'art. 117 TUB. Gli opponent chiedevano altresì il risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c. per fatto illecito derivante da usura e ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva la Controparte_1
contestando tutte le eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Venivano concessi i terminiex art 183 co 6 c.p.c. e veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio.
Espletata l'istruttoria con la CTU tecnico contabile la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. alla udienza del 25/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontatta la contestat usurarietà degli interessi.
La questione è centrale nel giudizio ed attiene alla verifica del superamento del tasso soglia antiusura da parte delle condizioni contrattuali pattuite.
pagina 2 di 6 La disciplina antiusura, introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, ha modificato l'art. 1815 del codice civile, stabilendo che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
A riguardo la verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi deve essere effettuata con riferimento al momento della stipulazione del contratto, confrontando il tasso effettivo globale (TEG) applicato con il tasso soglia vigente al tempo della conclusione del negozio.
Nel caso che ci impegna la consulenza tecnica del Dr. che si condivide, Persona_1
ha accertato che:
- TAEG del contratto originario del 4.10.2005: 4,29% (inferiore al tasso soglia del
5,73%);
- TAEG dell'atto di frazionamento del 24.1.2008: 6,63% (inferiore al tasso soglia del
9,12%);
- Tasso di mora del contratto originario: 7,21% (superiore al tasso soglia del 5,73% se calcolato senza maggiorazione, ma inferiore al 7,83% se calcolato con la maggiorazione del 2,1%);
- Assenza di sproporzione dell'ipoteca rispetto all'importo finanziato.
Ne consegue che il TAEG del contratto originario del 4 ottobre 2005 era pari al 4,29%, ampiamente inferiore al tasso soglia del 5,73% vigente per la categoria "mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile".
Analogamente, il TAEG dell'atto di frazionamento del 24 gennaio 2008 risultava pari al
6,63%, inferiore al tasso soglia del 9,12% vigente per i "mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso".
Per quqanto attiene l'usurarietà degli interessi moratori deve richiamarsi la pronuncial della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza n. 19597 del 18 settembre
2020 ha chiarito che:
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, in quanto anch'essi costituiscono "interessi convenuti a qualunque titolo" ai sensi dell'art. 1 del D.L.
394/2000;
Non è possibile procedere al cumulo materiale degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono;
pagina 3 di 6 Il tasso soglia per gli interessi moratori deve essere determinato incrementando il TEGM della maggiorazione media degli interessi moratori (pari al 2,1%), moltiplicando il risultato per il coefficiente di aumento del 50% e aggiungendo i punti percentuali previsti dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996.
Nel caso di specie, applicando correttamente la formula delle Sezioni Unite:
- TEGM: 4,92%;
- Maggiorazione media interessi moratori: 2,1%;
- Calcolo: (4,92% + 2,1%) × 1,5 = 10,53%
Il tasso di mora contrattuale del 7,21% (4,21% + 3%) risulta pertanto inferiore al tasso soglia correttamente calcolato del 10,53%.
A ciò si aggiunga che contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, non possono essere incluse nel calcolo del TEG:
La commissione di estinzione anticipata, che come chiarito dalla Cassazione civile, sentenza n. 13228/2023: "non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso ed è volta ad indennizzare la parte mutuante dalla perdita di lucro";
L'eccesso di garanzia ipotecaria, che non costituisce "vantaggio usurario" ma rientra nella legittima facoltà della banca di cautelarsi contro i rischi del credito, come confermato dalla consulenza tecnica che ha escluso sproporzione tra ipoteca e importo finanziato.
Anche in ordine all'indicatore sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale
(TAEG) non può sottacersi che questo ha funzione meramente informativa e non costituisce una condizione economica direttamente applicabile al contratto. Par Ne consegue che l'errata o omessa indicazione dell' non comporta nullità del contratto, non rientrando nell'ambito applicativo dell'art. 117, comma 6, TUB, che sanziona con nullità solo la mancata indicazione di "tassi, prezzi e condizioni praticate".
Da ultimo in ordine alla eccepita nullità della piano di ammortamento c.d. alla francese gli opponenti eccepiscono la nullità del piano di ammortamento "alla francese" per:
1. Mancanza di accordo specifico;
2. Violazione del divieto di anatocismo;
3. Indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
pagina 4 di 6 Tali eccezioni sono infondate alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n.
15130 del 29 maggio 2024, che ha definitivamente chiarito che:
"In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza".
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che "nei piani di ammortamento alla francese standardizzati tradizionali non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto dell'art. 1283 c.c. al momento patologico, cioè alla pattuizione anticipata avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi scaduti cioè non pagati alle scadenze".
Esclusa l'usurarietà del contratto, viene meno il presupposto per il riconoscimento del danno morale da reato di usura che non può trovare accoglimento così come la richiesta di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. che ad ogni modo non risulta documentato o provato.
L'opposizione e la richiesta risarcitoria vanno, quindi, rigettate.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del cita-to decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opposta, giustifica la applicazione dei valori medi degli onorari che vengono pagina 5 di 6 liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore medi importo liquidato studio €.
875,00, Introduttiva €. 740,00 Trattazione €. 1.600,00, Decisoria €. 1.620,00 Totale €.
4.835,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
così provvede: Pt_5
- RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA gli opponente al pagamento delle spese processuali in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 4.835,00 per diritti e onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e contributo previdenziale come per legge.
Pone definitivamente a carico di e le spese di Parte_1 Parte_2
CTU.
Bari, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
o pagina 6 di 6