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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1079/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1079/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
1311/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nel proc. n. 6835/2015 R.G., datata 19/2/2024, pubblicata in data 11/3/2024, avente ad oggetto “contratti bancari”, e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, per procura depositata in via telematica, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Matteo De Crescenzo e dall'avv. Pasquale Santoro, elettivamente domiciliati in Salerno, via Luigi
Guercio n. 319, presso lo studio dei predetti difensori;
APPELLANTI
E
già in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa, per procura depositata in via telematica, dall'avv. Ugo Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Salerno, via Diaz n. 47;
APPELLATA
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 18/10/2024, e Parte_1 Pt_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1311/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima
[...] Sezione civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 6835/2015 R.G., datata 19/02/2024, pubblicata in data 11/03/2024 e non notificata, nei confronti di Con tale atto gli appellanti hanno Controparte_1 formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Corte di Appello di Salerno, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e richiesta, per i motivi esposti in atto: 1) accogliere l'appello proposto e riformare integralmente la sentenza n. 1311/2024 resa dal Tribunale di Salerno e per l'effetto, previo accertamento della legittimazione e della titolarità degli appellanti nelle qualità dedotte in atti:
1. accertare e dichiarare l'illiceità, l'illegittimità e la nullità, per violazione degli artt. 1283 2697,1418 c.c., della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata al rapporto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione, diversa da quella semplice;
2. accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti effettuati nei rapporti di conto tra le parti oggetto del presente giudizio, relativamente a spese, commissioni e interessi ultralegali non pattuiti e, per l'effetto, in assenza dei contratti relativi ai sopra menzionati conti correnti e rapporti di finanziamento, l'applicazione del tasso legale, o in subordine del 7° comma dell'art. 117 del TUB, con esclusione completa di commissioni e spese non convenute;
3. accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute spese e commissioni sul massimo scoperto trimestrale, queste ultime prive di causa negoziale e affette da indeterminazione;
4. accertare l'effettivo tasso di interesse – nei termini previsti dall'art. 644 c.p., utilizzando la metodologia indicata dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni di rilevazione”, includendo nel calcolo le C.M.S. secondo la recente interpretazione fornita dalla Cassazione, Sez. II penale, n. 12028/10 e ponendole in rapporto con l'accordato – capitalizzato dalla banca convenuta per tutta la durata dei menzionati rapporti e, per i trimestri nei quali questo, nella globalità in esso contenuta (interessi, commissioni e spese), dovesse essere superiore ai tassi soglia statuiti ex lege 108/96 artt. 1 e 2, dichiarare la assoluta non debenza delle competenze ex art. 1815 c.c. ovvero dichiarare l'inefficacia "ex nunc" degli interessi che siano divenuti usurari dopo l'entrata in vigore della legge;
5. accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione dell'art. 117 TUB, delle valute antergate e postergate applicate dalla Banca per tutta la durata dei menzionati rapporti di conto introducendo il principio della corrispettività delle prestazioni riconducendo le valute alla data delle operazioni, delle variazioni di condizioni peggiorative con decorrenza precedente i termini di legge;
6. condannare la convenuta Banca alla restituzione, in favore dei sig.ri ed , nelle Parte_1 Parte_2 qualità di cui in epigrafe, in via solidale, ovvero nella misura del 50% ciascuno, delle somme illegittimamente addebitate nella misura di € 90.483,15, ovvero quanto meno nella misura determinata dal CTU di €
65.237,92, ovvero di quella maggiore o minore che riterrà di determinare sulla base della CTU espletata, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria dalla chiusura del conto, o dalla domanda, sino al soddisfo;
7. condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa del presente giudizio, oltre IVA e CNAP e rimborso spese generali di studio (ex art. 2, d.m. 55/14), in favore dei difensori antistatari.».
L'appellata si è costituita e, nell'atto di costituzione in secondo grado, ha Controparte_1 chiesto quanto segue: «Conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia:
1. in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 1311/2024 per l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva degli attori ovvero per carenza e/o difetto di interesse ad agire;
2. nel merito rigettare in ogni caso l'appello proposto avverso la sentenza n. 1311/2024 con conseguente sua totale conferma, per essere la domanda attorea del tutto infondata in fatto ed in diritto, prescritta e sfornita di prova;
3. con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda dedotta in giudizio.
Con atto di citazione notificato il 03/08/2015, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il rassegnando, in particolare, Controparte_2 le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, con riferimento al rapporto di c/c n. 2713880 di cui in premessa:
1. Accertare e dichiarare l'illiceità, l'illegittimità e la nullità, per violazione degli artt.1283, 2697, 1418 c.c., della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata al rapporto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione, diversa da quella semplice;
2. Accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti effettuati nei rapporti di conto tra le parti oggetto del presente giudizio, relativamente a spese, commissioni e interessi ultralegali non pattuiti e, per l'effetto, in assenza dei contratti relativi ai sopra menzionati conti correnti e rapporti di finanziamento, l'applicazione del tasso legale o, in subordine, del 7° comma dell'art. 117 TUB, con esclusione completa di commissioni e spese non convenute;
3. Accertare e dichiarare la nullità
e inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute spese e commissioni sul massimo scoperto trimestrale, queste ultime prive di causa negoziale e affette da indeterminazione;
4. Accertare l'effettivo tasso di interesse – nei termini previsti dall'art. 644 c.p., utilizzando la metodologia indicata dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni di rilevazione”, includendo nel calcolo le C.M.S. secondo la recente interpretazione fornita dalla Cassazione, Sez. II penale, n. 12028/10 e ponendole in rapporto con l'accordato – capitalizzato dalla banca convenuta per tutta la durata dei menzionati rapporti e, per i trimestri nei quali questo, nella globalità in esso contenuta (interessi, commissioni e spese), dovesse essere superiore ai tassi soglia statuiti ex lege 108/96 artt. 1 e 2, dichiarare la assoluta non debenza delle competenze ex art. 1815 c.c.; 5. accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione dell'art. 117
TUB, delle valute antergate e postergate applicate dalla Banca per tutta la durata dei menzionati rapporti di conto, introducendo il principio della corrispettività delle prestazioni, riconducendo le valute alla data delle operazioni, delle variazioni di condizioni peggiorative con decorrenza precedente i termini di legge;
6. accertare, conseguentemente, l'esatto saldo del conto corrente e condannare la convenuta Banca alla restituzione, in favore dei sig.ri ed , nella qualità di cui in epigrafe, in via Parte_1 Parte_2 solidale, ovvero secondo nella misura del 50% ciascuno, delle somme illegittimamente addebitate nella misura indicata in premessa, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria;
7. condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa del presente giudizio, oltre IVA e CNAP e rimborso spese generali di studi».
costituitasi con comparsa, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «SI Controparte_2
CONCLUDE perché Piaccia all'On. Giudice adito: in via preliminare, rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva degli attori ovvero per carenza e/o difetto di interesse ad agire;
sempre in via preliminare e nel merito, rigettare la domanda per assoluta carenza di prova;
ancora in via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare prescritto il diritto alla ripetizione delle somme asseritamente indebitamente corrisposte dagli attori, peraltro mai dimostrate;
nel merito, rigettare, in ogni caso la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via istruttoria, ove non fossero accolte le conclusioni preliminari, rigettare la richiesta di ammissione della C.T.U., come formulata dall'attore in quanto inammissibile nonché di esibizione ex art. 210 c.p.c.; condannare sempre ed in ogni caso gli attori al pagamento delle spese e competenze di causa.»
La causa è stata istruita mediante c.t.u. depositata dal nominato c.t.u., dott. , in data Persona_1
07/12/2018. A seguito di richiesta di chiarimenti, il nominato c.t.u. ha depositato note integrative alla prima relazione peritale in data 19/5/2022.
La decisione impugnata
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con cui il Tribunale ha, in particolare, così statuito: “
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la inammissibilità della domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
- condanna parte attrice a rifondere le spese del presente giudizio in favore della Banca convenuta, ad eccezione delle spese di
CTU, come da decreto del settembre 2019 in atti, che vanno poste a carico di entrambe le parti, da liquidarsi in € 5.077,00, oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge.”.
e hanno proposto appello avverso la sentenza pronunciata in Parte_1 Parte_2 primo grado.
I motivi di impugnazione
I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei seguenti termini: vi è stata violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 c.c. s.s.; la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto gli odierni appellanti, nella dedotta qualità di cessionari del credito da ripetizione ex art. 2033 c.c., privi di legittimazione in ordine sia all'azione di nullità delle clausole del contratto di conto corrente n.2713880, stipulato dalla cedente, con sia alla conseguente Controparte_3 CP_2 Controparte_2 azione di ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente percepite dalla banca in relazione al predetto rapporto;
il Tribunale ha errato nel ritenere che la cessione del credito del 23/11/2007, determinando solo il trasferimento del credito derivante dal contratto, produce “uno sdoppiamento” tra la titolarità del diritto, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio del diritto, trasferito al cessionario, il quale acquista “unicamente i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto”, ma non anche “le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto”, che, afferendo alla titolarità del negozio, spettano al cedente;
secondo gli appellanti, “erroneamente il Tribunale ha parlato di azioni inerenti alla essenza del precedente contratto”, omettendo di valutare “gli interessi sottesi alle varie situazioni giuridiche soggettive: non è corretto…parlare di trasferimento delle azioni giudiziarie, ma il Giudice avrebbe dovuto verificare la tutela che l'ordinamento riserva alla situazione giuridica del cessionario in quanto tale”; difatti, “le azioni finalizzate all'accertamento del credito, anche quelle relative alla nullità, non spettano al cessionario in virtù della mera disposizione negoziale del credito, bensì esse si ricollegano direttamente alla sua situazione giuridica e sono, dunque, un effetto legale conseguente alla titolarità della situazione creditoria”; la sentenza impugnata, quindi, va riformata nella parte in cui ha ritenuto il cessionario “non legittimato ad esperire l'azione finalizzata all'accertamento del credito ceduto”, in quanto non oggetto dell'atto dispositivo del credito, avendo il cessionario “interesse ad agire proprio per poter procedere al recupero del credito ceduto, già entrato nel proprio patrimonio a seguito della cessione”; difatti, il diritto di credito connesso alla ripetizione delle somme sorge “al momento dell'indebito pagamento e non al momento dell'accertamento della nullità”; l'azione di nullità delle clausole contrattuali, proposta dagli odierni appellanti al fine di procedere alla successiva azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., “è conseguentemente strumentale alla realizzazione del credito ceduto ed è esperibile da chiunque vi abbia interesse, ivi compreso il cessionario al fine di poter recuperare il proprio credito”; quindi, “il cessionario è titolare delle azioni (e delle eccezioni) tese alla concreta realizzazione del credito, quale effetto naturale del trasferimento, e tale deve essere considerata l'azione proposta”; peraltro, i rapporti oggetto del giudizio erano completamente definiti e non pendenti alla data di proposizione della domanda, sicché è evidente che l'azione proposta è esclusivamente funzionale alla realizzazione del credito ceduto e, in quanto tale, certamente esperibile dal cessionario del credito;
ne consegue, quindi, che il cessionario “è legittimato a proporre l'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte ed oggetto della cessione, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali, essendo la situazione giuridica de quo in capo allo stesso cedente sin dal momento della corresponsione delle somme non dovute” ed essa, “a seguito della cessione, non può che transitare in capo al cessionario”; vi è stata, inoltre, violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 c.c. e dell'art. 2033 c.c.; la sentenza impugnata va, altresì, riformata nella parte in cui “ha affermato che non è possibile disporre validamente del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”; il Tribunale “sembra fondare tale motivazione su un presupposto completamente errato, ossia che il credito ceduto non fosse ancora venuto ad esistenza al momento della cessione, affermando l'inammissibilità di ogni azione fondata sull'invalidità delle clausole contenute nei contratti conclusi dalla cedente”; il Tribunale ha errato nell' “aver considerato il credito derivante dall'azione ex art. 2033 c.c. alla stregua di un credito futuro, subordinato all'accertamento dell'invalidità della relativa clausola, che il cessionario non potrebbe far valere”; difatti, il diritto alla ripetizione dell'indebito pagamento effettuato in forza di un contratto nullo “sorge immediatamente, al momento stesso della solutio” e non può, ai fini della cedibilità, considerarsi un credito futuro, subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi, essendo, piuttosto, immediatamente esigibile, quindi attuale;
pertanto, poiché “la cessione del credito produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio al cessionario, quest'ultimo diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, sicché egli diviene titolare del diritto di credito ceduto già all'atto dell'incontro del consenso delle parti”; di conseguenza, ha errato il
Tribunale nell'affermare che “il cessionario non può far valere la nullità delle clausole contenute nei contratti conclusi dalla cedente, avendo il medesimo acquistato (conseguito) la titolarità del solo diritto ceduto”, non riguardando la cessione del credito ex art. 2033 c.c. “un credito futuro, ma un diritto già esistente al momento della stipula del contratto di cessione” e dell'introduzione del giudizio, “allorquando tutte le prestazioni connesse ai contratti contestati erano state eseguite ed era, conseguentemente, sorto il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca”; peraltro, se, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione decorre dalla data del pagamento (rectius, nel caso di specie, dalla chiusura del rapporto di conto corrente), anche il diritto alla ripetizione deve necessariamente ritenersi sorto al momento dell'illegittimo pagamento (ovvero della chiusura del conto), a nulla rilevando il successivo accertamento dell'invalidità della causa obligandi;
ad ogni modo, il Tribunale ha errato nell'escludere la legittimazione ad agire degli odierni appellanti, i quali, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano dedotto di agire anche nella qualità di soci della disciolta
[...]
, titolare del contratto di conto corrente n. 2713880 Controparte_4 acceso presso il pertanto, pur ritenendo gli odierni appellanti privi di legittimazione Controparte_2 nella qualità di cessionari del credito, essi sono comunque “pienamente legittimati, quali soci della società cancellata”, a domandare la nullità del contratto di conto corrente n.2713880 intrattenuto dalla società cedente con nonché la ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente percepite Controparte_2 dalla banca;
“nel caso in cui una società di persone sia cancellata dal Registro delle imprese, può ugualmente far valere i propri diritti, ad esempio riguardo all'esistenza di un credito: in questo caso, i suoi diritti non liquidati si trasferiscono in capo ai soci” [Cass. 17 maggio 2023, n. 13600]; difatti, una volta estinta la società, i diritti dalla medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, transitano nella titolarità dei soci [Cass. 2 maggio 2020, n. 9464]; l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche con comportamenti concludenti, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore, sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare
[Cass. n.9464/2020 cit.]; né può trovare applicazione, nel caso di specie, il principio invocato dall'avversaria difesa secondo cui, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, vengono meno le azioni attive e passive che si sarebbero potute avviare con la società in bonis;
difatti, le SS.UU. della Corte di cassazione, con le sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, hanno riconosciuto l'efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche per le società di persone: tuttavia, “l'ulteriore passaggio che, a seguito della cancellazione, si presume che i liquidatori abbiano rinunciato ai crediti non inseriti nel bilancio finale di liquidazione, incontra, nella sua applicazione alle società di persone, il limite che esse non redigono alcun bilancio di liquidazione”; pertanto, per le società di persone, quali la , “opera Controparte_3 certamente la successione dei diritti in capo ai singoli soci”; ad ogni modo, l'atto di cessione del 23/11/2007 osta all'operatività della succitata presunzione, in quanto “cedere i crediti e le azioni in esame rappresenta un'espressa dichiarazione di volontà contraria a qualsiasi rinuncia ad essi”; peraltro, essendo stato esplicitato, nell'atto di cessione, che la stessa è avvenuta “…in vista della prossima cessazione dell'attività di impresa, anche allo scopo di agevolare le operazioni di liquidazione…”, è evidente “l'intenzione della società – e per essa dei suoi soci, parte del giudizio – proprio di far salvi i diritti di credito rinvenenti dai rapporti bancari in premessa, sottraendoli alle operazioni di liquidazione”; il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto comunque ritenere gli allora attori, e , in ogni caso legittimati ad agire, “in qualità Parte_1 Parte_2 di soci-successori dell'estinta società”, per la declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente n.
2713380 e, di conseguenza, per la ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente percepite dal
Controparte_2
Su queste basi, e hanno domandato di riformare l'impugnata Parte_1 Parte_2 sentenza e, previo accertamento della loro legittimazione ad agire, di accogliere tutte le domande proposte in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
già costituendosi nel presente giudizio d'appello, Controparte_1 Controparte_2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello “per carenza di legittimazione attiva degli attori-appellanti e/o carenza di interesse ad agire”; nel merito, ha chiesto di respingere l'appello avversario, in quanto infondato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La legittimazione ad agire di e Parte_1 Controparte_4
L'appello è fondato nei limitati termini di cui si dirà.
Innanzitutto, occorre esaminare la questione preliminare relativa alla sussistenza, o meno, della legittimazione ad agire degli odierni appellanti, e . Parte_1 Parte_2
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che trattavasi di questione non attinente alla dedotta "legitimatio ad causam" bensì concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio, sostenendo la ricorrente essere di proprietà pubblica e non appartenente alla titolarità della controricorrente e di una delle intimate gli immobili oggetti del contratto di locazione di cui si discuteva in causa).» [v. ex multis Cass., sez. 3, sentenza n. 14468 del 30/05/2008, Rv. 603170-01].
Come si è accennato in narrativa, e , nella dedotta qualità di Parte_1 Parte_2 soci, nonché di cessionari del credito vantato dalla società e Controparte_4 [...]
hanno agito in giudizio al fine di ottenere la condanna di al Controparte_5 Controparte_2 pagamento, in loro favore, della somma di € 90.483,15, a titolo di ripetizione, ex art. 2033 c.c., degli importi indebitamente pagati dalla correntista, sul conto corrente ordinario n. 27/13880, dal Controparte_4
1988 e sino al 16/08/2005, previo accertamento dell'invalidità di alcune operazioni inerenti al suddetto rapporto bancario.
Come si evince dall'atto di citazione in primo grado, gli odierni appellanti, “quali soci della società
ovvero quali cessionari del credito in Parte_3 Controparte_4 forza della cessione del 23/11/2007”, hanno domandato: “A. Dichiarazione di invalidità totale/parziale del menzionato rapporto bancario, nel corso del quale la Banca ha praticato: a) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni;
b) l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese non concordati e non dovuti;
c) l'illegittimo uso di valute di addebito e di accredito, nonché variazioni infra- trimestrali delle condizioni non comunicate preventivamente;
d) l'adozione delle variazioni introdotte dalla
Delibera CICR del 9/2/00, senza la dovuta comunicazione e approvazione prevista nei termini di legge;
e)
l'applicazione di interessi, commissioni e spese superiori alle soglie di usura stabilite dalla legge 108/96”, nonché “B. Rideterminazione dell'esatto saldo del rapporto di conto corrente, depurato dall'effetto delle clausole nulle, sopra menzionate, con conseguente condanna alla restituzione in favore degli attori, nella qualità, di quanto indebitamente pagato alla banca…”, il cui importo “…ammonta, solo in relazione al periodo per i quali si dispone di estratti conto (dal 1988 al 2005) ad € 90.483,15” (v. pag.
3-4 atto di citazione notificato il 03/08/2015).
Con la sentenza attualmente impugnata, il Tribunale di Salerno ha, in sintesi, escluso la legittimazione ad agire degli allora attori, sull'assunto che questi ultimi, avendo agito nella dedotta qualità di cessionari del solo credito della alla ripetizione delle somme indebitamente pagate sul Controparte_4
c/c n.27/13880, non fossero legittimati ad esperire le azioni correlate alla titolarità del contratto di conto corrente, non oggetto di cessione e, quindi, spettanti alla sola società correntista. Pertanto, avendo gli attori conseguito “la titolarità del solo diritto ceduto”, essi non possono “far valere la nullità delle clausole contenute nei contratti conclusi dalla cedente”, derivandone, quindi, “l'inammissibilità di ogni azione fondata su dette invalidità e, in specie, della proposta actio indebiti” (v. pag. 7 sentenza impugnata).
Tale argomentazione non è condivisibile.
Come si è accennato in narrativa, e , nella dedotta qualità di Parte_1 Parte_2 soci e di cessionari del credito della e hanno Controparte_4 Controparte_5 domandato di condannare il (oggi, al pagamento, in loro Controparte_2 Controparte_1 favore, della somma di € 90.483,15 (ovvero, della minor somma di € 65.237,92), a titolo di ripetizione dei pagamenti indebitamente eseguiti dalla correntista sul conto corrente n. 27/13880, dal 1988 al 16/08/2005, previo accertamento della invalidità delle operazioni bancarie determinanti l'applicazione, a carico della correntista, di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non preventivamente pattuiti, nonché di interessi usurari.
Non è oggetto di contestazione tra le odierne parti -e risulta, in ogni caso, documentalmente provato
– che e sono stati soci della società “ Parte_1 Parte_2 [...]
, esercente l'attività di vendita, noleggio e riparazione di gruppi Parte_4 elettrogeni e di impianti elettrici, estinta per cessazione dell'attività d'impresa in data 28/12/2007 e cancellata dal registro delle imprese in data 29/01/2008 (v. copia visura C.C.I.A.A. di Salerno della CP_5 CP_4
, allegato n.1 all'atto di citazione notificato il 03/08/2015). È, altresì, incontestato che, prima della
[...] cessazione dell'attività d'impresa ed in vista della relativa liquidazione, la società ha Controparte_4 trasferito ai suoi soci, e , tutti i diritti di crediti derivanti da azione di Parte_1 Parte_2 ripetizione per somme indebitamente percepite dagli istituti di credito con cui aveva, nel corso del tempo, intrattenuto rapporti di conto corrente.
Gli appellanti hanno prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito stipulato, in data
23/11/2007, con la società (v. allegato n. 2 all'atto di citazione notificato il 3/8/2015), Controparte_4 dalla cui lettura risulta che la cedente, “è titolare di crediti da ripetizione per somme Controparte_4 indebitamente percepite dagli istituti di credito con i quali ha, nel corso del tempo, intrattenuto rapporto di conto corrente” e, precisamente, “in relazione ai seguenti conti:…b) – c/c n. 27/13880”. Controparte_2
Nel contratto di cessione è, altresì, precisato che: “in vista della prossima cessazione dell'attività
d'impresa, anche allo scopo di agevolare le operazioni di liquidazione, essa intende cedere i suddetti diritti, con le conseguenti ragioni ed azioni, personalmente, ai propri soci, sigg.ri ed Parte_1 Pt_2
(v. pag. 1 all. n.2 cit). Ciò premesso, la ha trasferito ai suoi soci, e Controparte_4 Parte_1
, “ogni diritto di credito derivante dai rapporti bancari indicati in premessa e, in particolare, Parte_2 tutto quanto in relazione a tali rapporti ad essa dovuto dalle banche, a titolo di ripetizione di quanto dalle stesse indebitamente percepito e/o comunque trattenuto in applicazione di clausole contrattuali nulle o comunque illegittime”. Tali diritti sono stati “ceduti con “ogni azione e ragione presente o futura ad essi connessa, nonché con tutti gli accessori dei crediti in oggetto” (cfr. art. 2 “oggetto del contratto”, allegato n.2 cit.).
Nella giurisprudenza di legittimità si trova affermato, in maniera condivisibile, quanto segue: mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario;
dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto) [cfr.
Cass. civ., sez. 3 -, sentenza n. 17727 del 6/7/2018]; mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente) [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 8579 del 29/3/2024]; mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che e trasferito al cessionario. dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. pertanto, qualora in un contratto di compravendita di un immobile locato, si sia ceduto al compratore il credito delle pigioni maturate prima dell'acquisto e non ancora riscosse ed il conduttore persista nella sua inadempienza, nonostante la comunicazione dell'avvenuta cessione e di una diffida a pagare i detti canoni entro un dato termine, l'acquirente e legittimato ad agire per il pagamento delle rate di pigione arretrate, ma non anche per la risoluzione del contratto [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 776 del
28/4/1967]; per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, e nell'ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente
(Fattispecie in cui il lavoratore dipendente aveva ceduto al sindacato una quota della sua retribuzione pari all'ammontare del contributo sindacale, e debitore ceduto, convenuto in diritto dal sindacato per il pagamento, era il datore di lavoro) [cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 16383 del 18/7/2006]; in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità inerente all'esercizio del credito) [cfr. Cass. civ., sez. 3 -, sentenza n. 9479 del 9/4/2024.
Ciò posto, se da una parte il contratto di cessione dei crediti datato 23/11/2007 non ha trasferito, in favore di e , l'intera posizione contrattuale relativa al contratto di conto Parte_1 Parte_2 corrente n. 27/13880, rimasta in capo alla cedente, dall'altra parte, tuttavia, come Controparte_4 risulta dal predetto contratto di cessione, la proprio allo scopo di agevolare la futura Controparte_4 liquidazione dell'attività di impresa, ha trasferito agli attuali appellanti, per quanto qui rileva, “ogni diritto di credito” derivante dal rapporto di conto corrente n. 27/13880, e, in particolare, “tutto quanto in relazione a tali rapporti” dovuto dal alla “a titolo di ripetizione” di quanto Controparte_2 Controparte_4 dalla banca “indebitamente percepito e/o comunque trattenuto in applicazione di clausole contrattuali nulle o comunque illegittime”, unitamente agli accessori e ad ogni azione connessa a tali crediti.
Il contratto di cessione del credito ha, quindi, espressamente trasferito ai FR , Pt_1
e il diritto di credito della alla ripetizione di tutto quanto Parte_1 Pt_2 Controparte_4 indebitamente conseguito dal in applicazione di “clausole contrattuali nulle o Controparte_2 comunque illegittime” in relazione al rapporto di conto corrente n. 27/13880.
In ragione dell'ampiezza dell'oggetto del contratto di cessione del 23/11/2007, così come definito all'art. 2 del contratto, più sopra citato, è evidente che la suddetta cessione del credito, determinando il trasferimento, in favore di e , della titolarità del diritto ceduto, ha, altresì, Parte_1 Parte_2 legittimato i cessionari a esperire tutte le azioni dirette alla piena realizzazione del diritto ceduto, tra cui, quindi, anche l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., nonché la correlata azione di accertamento dell'invalidità delle operazioni nulle o illegittime inerenti al rapporto di contratto di conto corrente n.
27/13880.
Per quel che concerne l'azione di nullità, peraltro, quest'azione è caratterizzata da una legittimazione molto ampia, essendo esperibile ex art. 1421 c.c. non soltanto dalle parti del contratto, ma, altresì, da chiunque vi abbia interesse. La cassazione ha precisato che La locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n.
10703 del 23/4/2025]. La cassazione ha anche puntualizzato che, con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità
[cfr. Cass. civ., 2 -, sentenza n. 2670 del 5/2/2020].
Nel caso di specie, sussiste senz'altro un interesse concreto e attuale di e Parte_1
, nella dedotta qualità di cessionari del credito della alla ripetizione di Parte_2 Controparte_4 quanto indebitamente pagato “in applicazione di clausole contrattuali nulle o comunque illegittime” in relazione al rapporto di c/c n. 27/13880, all'accertamento dell'invalidità delle contestate operazioni, essendo l'invalidità del titolo giustificativo del pagamento un elemento costitutivo della proposta actio indebiti, che è onere dell'attore in ripetizione allegare e provare.
Il contratto di cessione del credito del 23/11/2007, peraltro, fornisce piena prova dell'interesse di e di all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali da costoro Parte_1 Parte_2 assunte come invalide.
Sussiste, pertanto, la legittimazione ad agire di e , attuali Parte_1 Parte_2 appellanti, nella dedotta qualità di cessionari del credito, in relazione alle domande proposte in primo grado, con conseguente assorbimento di ogni altra questione sollevata sul punto.
Le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2
Risolta positivamente la questione concernente la legittimazione ad agire di e Parte_1
, occorre procedere all'esame delle domande proposte dagli odierni appellanti. Parte_2
e , costituendosi nel presente giudizio d'appello, hanno, in Parte_1 Parte_2 particolare, rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Corte di Appello di Salerno, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e richiesta, per i motivi esposti in atto: 1) accogliere l'appello proposto e riformare integralmente la sentenza n. 1311/2024 resa dal Tribunale di Salerno e per l'effetto, previo accertamento della legittimazione e della titolarità degli appellanti nelle qualità dedotte in atti:
1. accertare e dichiarare l'illiceità, l'illegittimità e la nullità, per violazione degli artt. 1283, 2697,1418 c.c., della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata al rapporto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione, diversa da quella semplice;
2. accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti effettuati nei rapporti di conto tra le parti oggetto del presente giudizio, relativamente a spese, commissioni e interessi ultralegali non pattuiti e, per l'effetto, in assenza dei contratti relativi ai sopra menzionati conti correnti e rapporti di finanziamento, l'applicazione del tasso legale, o in subordine del 7° comma dell'art. 117 del TUB, con esclusione completa di commissioni e spese non convenute;
3. accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute spese e commissioni sul massimo scoperto trimestrale, queste ultime prive di causa negoziale e affette da indeterminazione;
4. accertare l'effettivo tasso di interesse – nei termini previsti dall'art. 644 c.p., utilizzando la metodologia indicata dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni di rilevazione”, includendo nel calcolo le C.M.S. secondo la recente interpretazione fornita dalla Cassazione, Sez. II penale, n. 12028/10 e ponendole in rapporto con l'accordato – capitalizzato dalla banca convenuta per tutta la durata dei menzionati rapporti e, per i trimestri nei quali questo, nella globalità in esso contenuta (interessi, commissioni e spese), dovesse essere superiore ai tassi soglia statuiti ex lege 108/96 artt. 1 e 2, dichiarare la assoluta non debenza delle competenze ex art. 1815 c.c. ovvero dichiarare l'inefficacia "ex nunc" degli interessi che siano divenuti usurari dopo l'entrata in vigore della legge;
5. accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione dell'art. 117 TUB, delle valute antergate e postergate applicate dalla Banca per tutta la durata dei menzionati rapporti di conto introducendo il principio della corrispettività delle prestazioni riconducendo le valute alla data delle operazioni, delle variazioni di condizioni peggiorative con decorrenza precedente i termini di legge;
6. condannare la convenuta Banca alla restituzione, in favore dei sig.ri ed , nelle Parte_1 Parte_2 qualità di cui in epigrafe, in via solidale, ovvero nella misura del 50% ciascuno, delle somme illegittimamente addebitate nella misura di € 90.483,15, ovvero quanto meno nella misura determinata dal CTU di €
65.237,92, ovvero di quella maggiore o minore che riterrà di determinare sulla base della CTU espletata, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria dalla chiusura del conto, o dalla domanda, sino al soddisfo;
7. condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa del presente giudizio, oltre IVA e CNAP e rimborso spese generali di studio (ex art. 2, d.m. 55/14), in favore dei difensori antistatari.»
A sostegno di tali domande, gli appellanti hanno, in particolare, dedotto e documentato che, dall'esame degli estratti conto e dei conti scalari relativi al rapporto di conto corrente n. 27/13880, erano emerse molteplici irregolarità, quali l'applicazione di interessi ultralegali non preventivamente pattuiti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
l'addebito di commissioni di massimo scoperto, di altri oneri e spese non preventivamente pattuite per iscritto;
l'applicazione di interessi usurari;
l'antergazione delle valute di addebito e la postergazione delle valute di accredito.
Gli appellanti hanno, in particolare, dedotto che, come emerso dalla c.t.u. esperita in primo grado, il ha applicato, nel rapporto di conto corrente n. 27/13880, interessi superiori al tasso Controparte_2 legale non preventivamente pattuiti per iscritto, in violazione dell'art. 1284, co.4, c.c. e dell'art. 117 del
T.U.B. (d.lgs. n.385/93); in assenza di una specifica pattuizione scritta, il contratto è nullo ex art. 117, co.3,
T.U.B, con conseguente applicazione dei criteri sostitutivi posti dall'art. 117 del T.U.B; gli appellanti hanno dedotto, inoltre, che, come rilevato dal c.t.u., il ha modificato unilateralmente le Controparte_2 condizioni contrattuali in senso peggiorativo per l'attrice, come risulta dall'esame degli estratti conto e degli scalari allegati;
l'onere di dimostrare la pattuizione scritta della modifica del tasso d'interesse, ovvero, per il periodo successivo all'entrata in vigore del T.U.B., della clausola autorizzativa dello ius variandi, incombeva esclusivamente sul il quale, però, non ha mai inviato agli attori la proposta di Controparte_2 modifica delle condizioni contrattuali, né ha fornito prova di aver inviato agli attori comunicazione di cui all'art. 118 T.U.B.; sussiste, dunque, la violazione dell'art. 118 T.U.B., secondo cui la banca può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, ma la modifica dev'essere espressamente approvata dal cliente;
al contrario, dall'esame dei documenti prodotti dal come rilevato anche dal c.t.u., non emerge Controparte_2 alcuna prova dell'invio e della ricezione di tali modifiche, né tantomeno del “giustificato motivo” richiesto dall'art. 118, co.1, T.U.B. per l'esercizio dello ius variandi, né risulta rispettato il procedimento previsto dall'art. 118, co.2 per la comunicazione delle modifiche contrattuali;
pertanto, ai sensi dell'art. 118 co.3
T.U.B., le variazioni contrattuali unilateralmente decise dalla banca sono inefficaci, in quanto sfavorevoli al cliente, con conseguente illegittimità dei tassi di interesse praticati dalla banca;
inoltre, il nominato c.t.u., dott.ssa ha evidenziato che, in relazione al rapporto di c/c in contestazione, il ha Per_1 Controparte_2 applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c.; la capitalizzazione trimestrale degli interessi costituisce una clausola nulla, in quanto fondata su un uso negoziale, tale dovendo ritenersi anche la clausola predisposta in conformità alle norme bancarie uniformi predisposte dell' e non già un uso normativo, come richiesto dall'art. 1283 c.c.; la CP_6 previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è, quindi, nulla in quanto, trascurando le limitazioni di cui all'art. 1283 c.c., si pone in contrasto con tale norma imperativa, imponendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di un uso normativo;
la nullità di tale clausola comporta l'inefficacia della capitalizzazione operata dalla banca e, di conseguenza, il diritto degli attori di ripetere tutti gli interessi corrisposti in base al calcolo della capitalizzazione;
la clausola contrattuale che prevede l'anatocismo trimestrale, una volta dichiarata nulla, non può essere sostituita da una clausola diversa, che attui la capitalizzazione trimestrale o annuale, essendo l'inserzione automatica di clausole ex art. 1339
c.c. prevista solo per le clausole imposte dalla legge e non potendo applicarsi al conto corrente bancario le norme previste per il conto corrente ordinario relativamente alla chiusura semestrale (art. 1831 c.c.) e all'imputazione del saldo quale prima rimessa dopo la chiusura (art. 1823 c.c.), non ricomprese tra quelle richiamate dall'art. 1857 c.c.; l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente è ancor più evidente laddove prevista da clausole anatocistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore del d.gs. n. 342/1999 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25, co.2, del succitato decreto, essendo clausole regolate dalla normativa previgente e, quindi, nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.; è, quindi, irrilevante il richiamo alla delibera del CICR del 9/6/2000, in quanto inidonea a sanare la nullità della pattuizione originaria (cfr. Cass., SS.UU., 02/12/2010, n. 24418); mentre per i nuovi contratti l'art. 6 della delibera prevede che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”, per i contratti in corso la norma transitoria dell'art. 7 prevede che l'adeguamento debba essere esplicitamente approvato dalla clientela;
pertanto, per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR, si rende necessario che le nuove clausole di capitalizzazione siano oggetto di approvazione scritta del cliente, non essendo sufficiente l'adeguamento pubblicato in via generale sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione unilaterale alla clientela;
pertanto, per i contratti anteriori alla Delibera CICR, la modifica unilateralmente introdotta dalla banca, senza un'approvazione scritta del cliente, è priva di valore;
diversamente, si verrebbe a sanare, senza alcun intervento pattizio, la nullità della clausola anatocistica (cfr. da ultimo Cass., 21/6/2021, n. 17634); gli odierni appellanti hanno lamentato, poi, la nullità delle clausole contrattuali relative alle commissioni di massimo scoperto e alle spese addebitate;
dall'esame degli estratti conto, come emerso dalla c.t.u., risulta l'addebito trimestrale in c/c, da parte del di commissioni di massimo scoperto e di altre Controparte_2 spese in assenza di specifica pattuizione scritta, da ritenersi inefficace per violazione degli artt. 1284, 1325 e
1418 c.c.; invero, come affermato dal c.t.u., “il conto corrente in rielaborazione, come più volte precisato, è privo di contratto originario e di eventuali variazioni, per cui non sono stati determinati contrattualmente il tasso della CMS da applicare e le modalità di calcolo;
pertanto, al rapporto di conto corrente in rielaborazione non è stata applicata alcuna commissione di massimo scoperto” (pag. 13 prima perizia); in tema di commissioni di massimo scoperto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che, in mancanza di pattuizioni scritte, nulla è dovuto a tale titolo, non potendo la c.m.s. essere addebitata in difetto di espressa convenzione” (cfr. ex multis Cass. n. 1027/2005); nell'ipotesi di assenza di una specifica clausola contrattuale relativa alle c.m.s., con conseguente determinazione rimessa agli usi piazza, la giurisprudenza ha rilevato la nullità della c.m.s., in quanto, ritenendole estranee agli interessi, la loro previsione non sarebbe giustificata ex art. 1346 c.c.; il correntista, inoltre, non può essere obbligato a qualsivoglia onere che non sia specificamente indicato e derivi, al contrario, da usi esterni al contratto;
la c.m.s. è, altresì, affetta da indeterminatezza, non essendo stato indicato il criterio di calcolo utilizzato;
la nullità dell'addebito di c.m.s. va dichiarata “anche perché, oltre a non essere espressamente previste nel contratto, costituisce una indebita integrazione del tasso di interesse applicato. La previsione e/o applicazione della CMS nel contratto di c/c è priva di giustificazione causale, in quanto nel corso degli anni ha perso l'originaria funzione di c.d. sul mancato utilizzo dell'affidamento accordato, divenendo una voce di costo, avulsa da ogni logica contrattuale e sinallagmatica
(C.App. Milano, sez. III, sent. n. 1142 del 4/4/2003); gli appellanti hanno lamentato, poi, che ulteriori illegittimi addebiti sono derivati in conseguenza delle valute applicate al rapporto di conto, che hanno determinato ingiustificati aumenti degli interessi debitori;
difatti, come emerso dagli estratti conto, il CP_2 ha applicato valute posteriori nell'accredito di versamenti e valute anteriori nell'addebito di
[...] pagamenti, pratica “esclusivamente finalizzata al conseguimento di maggiori competenze a favore della banca”: difatti, “lo scarto in più nei conti debitori ed in meno nei conti creditori per il cliente rappresenta, rispettivamente, il maggior credito sul quale la banca calcola le competenze, senza aver di fatto erogato tale credito e, nei conti creditori, la quota di franchigia sui riparti che, pur ricevuti ed utilizzati, non vengono in alcun modo remunerati”; la giurisprudenza di legittimità ha affermato, al contrario, che “la valuta deve corrispondere al giorno in cui la banca, rispettivamente, perde o acquista effettivamente la disponibilità del denaro”; trattasi, quindi, di attribuzioni patrimoniali ingiustificate a favore della banca, che aumentano artificiosamente il tasso contrattuale;
inoltre, si riscontrano variazioni delle condizioni di conto applicate ai saldi trimestrali, ma comunicate al cliente solo successivamente alla loro adozione, in contrasto con l'art. 118
T.U.B.; infine, gli appellanti hanno sostenuto che, come rilevato dal c.t.u. (pag. 11-12 della perizia) dall'analisi dei tassi applicati dalla banca risulta che l'istituto di credito ha applicato interessi superiori al tasso soglia nei seguenti trimestri: “30.06.2000-30.09.2000; 31.03.2001-30.09.2001; 31.12.2001-30.03.2002; 30.06.2002-31.12.2002”; ne consegue, quindi, l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interessi usurari per i periodi indicati dal c.t.u., con conseguente applicazione del tasso legale.
Sulla base di tali deduzioni, gli appellanti hanno, quindi, domandato di condannare il
[...]
oggi al pagamento, in loro favore, della complessiva somma di € CP_2 Controparte_1
90.483,15, come da allegata c.t.p. a firma del dott. di cui: 1) € 12.287,02 per interessi passivi non CP_7 dovuti per superamento dei tassi soglia;
2) € 9.935,12 per commissioni di massimo scoperto e commissioni varie imputate indebitamente e corrisposti dalla società; 3) € 3.656,80 per spese ed oneri bancari imputati indebitamente e corrisposti dalla società; 4) € 39.094,16 per somme indebitamente corrisposte in forza della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
5) €25.510,05 quali somme indebitamente corrisposte in forza della nullità delle clausole determinative di interessi ultralegali, ovvero, in subordine, della minor somma di €
65.237,92 determinata dal c.t.u., dott.ssa “applicando, per i periodi in cui il TEG applicato dalla Per_1 banca è stato oltre il tasso soglia, il tasso legale ed i criteri sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B., nonché escludendo la capitalizzazione trimestrale e le spese e c.m.s. in quanto non pattuite per iscritto” (v. pag. 26 atto di appello).
La consulenza tecnica di ufficio.
Va, innanzi tutto, osservato che non è in contestazione tra le parti l'esistenza del rapporto di conto corrente ordinario n. 27/13880 intercorso tra la ed il dal 1974 e Controparte_4 Controparte_2 sino al 16/08/2005.
Più precisamente, e , hanno dedotto in primo grado che la Parte_1 Parte_2
di cui erano soci, ha intrattenuto, con il sin dall'anno 1974, un Controparte_4 Controparte_2 rapporto di conto corrente n. 27/13880, estintosi per chiusura del conto in data 16/08/2005 con un saldo di €
0,78, producendo, in allegato all'atto di citazione gli estratti conto relativi al c/c 27/13880 dall'anno 1988 e sino all'anno 2005, nonché le operazioni effettuate dall'anno 1998 e sino all'anno 2004 (v. allegato n.3 all'atto di citazione notificato il 03/08/2015).
Le risultanze della c.t.u. hanno confermato l'esistenza del predetto rapporto: difatti, il nominato c.t.u., dott.ssa , ha affermato che «Tra le parti intercorrono i seguenti rapporti: - un rapporto di Persona_1
c/c ordinario n. 27/13880, del quale non è possibile stabilire la data di apertura perché manchevole del contratto di sottoscrizione. Dalla documentazione depositata, una prima corrispondenza di estratti conto tra le parti è del mese di ottobre 1974. Dal mese di novembre 1974 e sino al 31.12.1987 non c'è documentazione, ad eccezione dell'estratto conto del IV trimestre 1976. Dal periodo 1.01.1988 e sino alla chiusura del rapporto, periodo oggetto di analisi e calcolo del saldo finale, sono stati depositati gli estratti conto e conti scalari ad eccezione di alcuni periodi… (…) In data 16.08.2005 il rapporto di c/c ordinario n. 27/13880 viene estinto con un azzeramento saldo per estinzione di Euro 0,78» (v. pag.
8-9 c.t.u. del 7/12/2018).
Nella consulenza tecnica di ufficio (espletata a mezzo del c.t.u. dott.ssa ) si trova Persona_1 specificato, in particolare, quanto segue (cfr. pag. 13 e seg.):
«Anatocismo»: «La banca per il periodo 1.01.1988 – 31.12.1999 ha capitalizzato trimestralmente gli interessi debitori ed annualmente gli interessi creditori. Successivamente ha capitalizzato gli interessi con pari periodicità. Il 1.07.2000 è entrata in vigore la delibera CICR del 09.02.2000 che obbliga le banche ad adeguare i contratti alle condizioni dalla stessa fissate, ovvero: pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, l'indicazione della periodicità di capitalizzazione, il tasso di interesse applicato ed in caso di capitalizzazione infrannuale il tasso di interesse su base annua. Non c'è alcun documento contrattuale né altra comunicazione che attesti il rispetto delle condizioni previste dalla delibera CICR. Il conto corrente è stato rideterminato applicando la capitalizzazione semplice, ovvero a fine rapporto».
«Commissione Massimo Scoperto»: «La commissione di massimo scoperto costituisce il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo utilizzo, oppure la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento. E' calcolata in una percentuale fissa sulla punta massima di utilizzazione del fido o dello scoperto di rapporto. L'applicazione da parte delle banche di tale costo nei rapporti con i clienti ha dato origine a numerose contestazioni giuridiche dettate anche dall'assenza di una previsione normativa che disciplinasse gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto. La commissione di massimo scoperto è sempre nulla qualora il contratto che la prevede non ne enunci il contenuto e l'ammontare, di guisa che il cliente non sia in grado di calcolarla ex ante e neppure ricostruirla ex post e si trovi da essa onerato quale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto.
All'assenza di una previsione normativa relativa alla commissione massimo scoperto si è cercato di porre rimedio con il d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella L. n.2 del 28 gennaio
2009. Il conto corrente in rielaborazione, come più volte precisato, è privo di contratto originario e di eventuali variazioni per cui non sono state determinate contrattualmente il tasso della CMS da applicare e le modalità di calcolo;
pertanto al rapporto di conto corrente in rielaborazione non è stata applicata alcuna commissione di massimo scoperto».
«Valute»: «Le valute registrate negli estratti conto corrispondono a quelle previste dalla legge salvo poche eccezioni, in tal caso sono state sostituite da quelle previste dall'art. 120 TUB».
La c.t.u. ha, quindi proceduto al ricalcolo del saldo, come più oltre verrà specificato.
L'eccezione di prescrizione.
costituendosi nel presente giudizio d'appello, ha eccepito la prescrizione del Controparte_1 diritto degli odierni appellanti alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dalla correntista,
[...]
Controparte_4
In merito a questo specifico profilo, la difesa di parte appellata, richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere di allegazione e di prova gravanti sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio dal cliente per la ripetizione ex art. 2033 c.c., intenda eccepire la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass., SS.UU. n.10955/2010), nonché in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dalle singole rimesse aventi natura solutoria (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 24418/2010), ha sostenuto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che «…può aversi diritto alla ripetizione di un pagamento solo se lo stesso sia stato materialmente e giuridicamente effettuato»; a tal proposito, «la decisione nega che di pagamento possa parlarsi in rapporto alle capitalizzazioni trimestrali di interessi intercorse in costanza di saldi debitori del conto corrente», in quanto
«la relativa contabilizzazione avviene necessariamente in forma di addebito». L'azione di ripetizione dell'indebito può, dunque, proporsi «solo in riferimento a pagamenti effettivi del cliente e cioè in caso di rimesse in conto successive alla capitalizzazione o di pagamenti successivi alla chiusura del conto. Da ciò discende che una azione di ripetizione riguardo agli interessi anatocistici si prescrive, in astratto, con il decorso di dieci anni dal momento della rimessa o dell'eventuale pagamento successivo alla chiusura del rapporto».
In particolare, con riferimento alle rimesse, le SS.UU. «…hanno operato una distinzione tra conto a debito assistito da apertura di credito e conto “scoperto” (cioè non affidato o con un saldo superiore all'accordato) giungendo alla conclusione che solo le rimesse intercorse su quest'ultimo hanno vera e propria natura solutoria (andando ad incidere su di un debito liquido ed esigibile del correntista) mentre quelle avvenute su conto affidato hanno solo un limitato effetto ripristinatorio della provvista. (…) Pertanto, tutte le operazioni registrate sul conto nei limiti dell'affidamento, sia in addebito che in accredito, non hanno natura di pagamento (in favore, rispettivamente, della banca e del cliente), trattandosi di mere scritture contabili. Si può quindi sostenere che solo al momento in cui si verifichi un versamento che abbia natura di pagamento secondo quanto indicato dalle S.U., si possa procedere all'imputazione dello stesso e che detto 'pagamento' vada imputato ex art. 1194 c.c. a tutte le somme sino ad allora scritturate dalla banca a debito del correntista a titolo di competenze passive periodiche. (…) Tale accertamento non può essere eseguito riscontrando l'entità dell'affidamento dall'estratto conto bancario o da altri documenti che non rappresentino un mezzo di prova ma unicamente una presunzione, mentre deve basarsi su appositi contratti di apertura di credito il cui onere di produzione spetta alla parte attrice. (…) In ossequio a tali principi, tutte le operazioni registrate sul conto non affidato (o per la parte eccedente il fido) hanno natura di pagamento che deve essere imputato, ex art. 1194
c.c., a tutte le somme sino ad allora scritturate dalla banca a debito del correntista a titolo di competenze passive periodiche» (v. pag.26-32 comparsa di costituzione in appello).
Su tali basi, l'appellata ha sostenuto che «nel caso in esame, atteso che le Controparte_1 movimentazioni considerate dal CTU decorrono sin dal 1988 e che la citazione è stata notificata dagli attori nell'agosto 2015, visto che non è stata fornita prova di alcun affidamento, tutti i versamenti effettuati fino all'agosto 2005 sono da ritenersi in “extrafido” ed hanno, quindi, natura solutoria, per cui le competenze passive possono ritenersi prescritte. Infatti, secondo la richiamata sentenza delle SS.UU., le operazioni registrate sul rapporto oltre il fido, nel periodo antecedente al decennio dalla citazione, hanno natura di pagamento, che deve essere imputato, ex art. 1194 c.c., alle somme sino ad allora scritturate dalla banca a debito del correntista a titolo di interessi passivi, c.m.s. e spese» (v. pag. 33 comparsa di costituzione in appello).
Va osservato che l'eccezione di prescrizione è fondata nei limiti qui di seguito specificati.
In ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che: «L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".» [Cass., Sez. U., sentenza n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615489-01;
Cass., sez. I, ordinanza n. 24051 del 26/09/2019, Rv. 655345-01].
In merito alla distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in relazione all'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che: «In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria.» [Cass., sez. I, ordinanza n. 26897 del 16/10/2024]
«Nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione.» [Cass, sez. I, ordinanza n.
18144 del 10/07/2018].
«In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.» [Cass.,
Sez. U., sentenza n. 15895 del 13/06/2019]. ha ritualmente eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione Controparte_1 dell'indebito degli odierni appellanti sin dalla comparsa di costituzione in primo grado del 26/11/2015, riproponendola, altresì, nella comparsa di costituzione in appello in data 18/02/2025. In base ai sopra richiamati principi, ha soddisfatto, sia pure in maniera Controparte_1 alquanto generica, gli oneri di allegazione su di sé gravanti, essendo ben evincibili dalle relative deduzioni di parte appellata sia l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, sia la correlata dichiarazione di volerne profittare [«…Nel caso in esame, atteso che le movimentazioni considerate dal CTU decorrono sin dal 1988
e che la citazione è stata notificata dall'attore alla Banca nell'agosto 2015, visto che non è stata fornita prova di alcun affidamento, tutti i versamenti effettuati fino all'agosto 2005 sono da ritenersi in “extrafido” ed hanno quindi natura solutoria, per cui le competenze passive possono ritenersi pagate ed ormai prescritte» (v. pag. 33 comparsa di costituzione in appello del 18/02/2025)].
A fronte della rituale (sebbene generica) proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte di
è, dunque, onere di parte attrice in ripetizione provare la natura ripristinatoria, e non Controparte_1 solutoria, dei versamenti contestati, in modo da spostare l'inizio del decorso del termine di prescrizione
[Cass., Sez. U., n. 24418/2010 cit.; Cass., Sez. U., n. 15895/2019 cit.; Cass. 26897/2024 cit.].
«L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.» [Cass., sez. I, sentenza n. 27705 del 30/10/2018; Cass., sez. I, sentenza n. 2660 del 30/01/2019].
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato che: «In materia di rapporti bancari, a fronte dell' eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da un apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto» [cfr. Cass., sez. I, n.31927 del 06/12/2019].
Secondo la prospettazione di parte appellata, gli odierni appellanti non hanno fornito la prova di alcun affidamento regolato sul conto corrente n. 27/13880, sicché tutti i versamenti effettuati sul predetto conto dal 1988 al 2005, in quanto in “extrafido”, avrebbero natura solutoria, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, essendo il giudizio stato introdotto soltanto con citazione notificato in data 03/08/2015.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellata, dagli atti di causa è emersa la prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito intercorrente tra il e la cedente Controparte_2
Controparte_4
Più precisamente, il nominato c.t.u., dott.ssa , ha affermato che: «…Dall'esame Persona_1 degli estratti conto e dei conti scalari si rileva l'esistenza di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, del quale manca il contratto di sottoscrizione e successive variazioni contrattuali. In atti è stata depositata una missiva del 03.09.1996 del manchevole di ogni riferimento al numero di Controparte_2 contratto di conto corrente esistente tra le parti, che eleva l'apertura di credito a £ 74.000.000 per 20 gg a seguito della richiesta delle parti del 2.09.1996. L'importo originario dell'affidamento, che si evince dagli estratti conto e dai conti scalari, è di £ 35.000.000 per l'anno 1989 e di £ 55.000.000 per gli anni seguenti. Per
l'anno 1988 dalla documentazione non si capisce se esiste un affidamento e il relativo importo.» (v. pag. 8
c.t.u. del 7/12/2018).
Proprio muovendo da tali considerazioni, il nominato c.t.u. ha riscontrato l'esistenza di rimesse solutorie a partire dall'anno 1988 e sino all'anno 1992: «La seconda elaborazione considera ritualmente formulata dalla banca l'eccezione di prescrizione decennale. In questo caso per gli anni 1988-1992 ci sono state rimesse solutorie. Per l'anno 1988, non essendo stato possibile capire, per carenza di documentazione, se vi era un'apertura di credito in conto corrente e il relativo ammontare, tutti i versamenti effettuati dal correntista sono stati considerati rimesse solutorie, perché hanno ridotto il saldo negativo del conto corrente.
Dal 1.01.1989 al 22.10.1990 il conto corrente era affidato per € 18.075,99 (£ 35.000.000) e successivamente per € 28.405,13 (£ 55.000.000), pertanto sono state considerate rimesse solutorie solo i versamenti che hanno ridotto il saldo negativo dell'affidamento concesso. I versamenti eseguiti dal cliente, non ripetibili, sono pari ad € 15.275,13» (v. pag. 15 c.t.u. del 07/12/2018).
Gli esiti dell'accertamento cui è pervenuto il nominato c.t.u., dott.ssa , sono Persona_1 pienamente condivisibili, in quanto congruamente e logicamente argomentati, nonché pienamente rispettosi della documentazione (estratti conto e conti scalari) ritualmente prodotta dalle parti. Dagli atti di causa non sono emersi, poi, elementi da cui desumere l'inattendibilità o, comunque, la non correttezza dell'elaborato peritale. Difatti, l'accertamento di natura tecnica risulta esente da vizi di ordine logico e metodologico.
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. in ordine alla natura solutoria dei versamenti indicati nell'allegata tabella n. 3 non sono stati neppure censurati dagli appellanti, non sussistendo, al riguardo, specifiche ed adeguate contestazioni.
Pertanto, dev'essere accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di
[...]
e alla ripetizione dell'importo di € 15.275,13, corrispondente ai versamenti di Parte_1 Parte_2 natura solutoria effettuati dalla correntista dal 1988 al 1992 sul conto corrente n. 27/13880.
La ricostruzione dei movimenti del conto e del saldo alla luce degli accertamenti del c.t.u. e delle complessive risultanze processuali. La discontinuità degli estratti conto.
Passando all'esame del merito delle domande proposte dagli odierni appellanti, esse sono fondate nei limiti di cui si dirà.
Come si è accennato in narrativa, e hanno domandato di Parte_1 Parte_2 condannare al pagamento, in loro favore, della complessiva somma di € 90.483,15 Controparte_1
(ovvero, in subordine, della minor somma di € 65.237,92) a titolo di ripetizione degli importi indebitamente pagati dalla correntista, sul conto corrente n.27/13880, per interessi ultralegali, Controparte_4 anatocismo, commissioni di massimo scoperto non preventivamente pattuiti per iscritto, interessi usurari, antergazione e postergazione delle valute.
L'appellata ha contestato, in prima battuta, la carenza di prova delle Controparte_1 domande avversarie, deducendo, in particolare, che, quando il correntista domanda la restituzione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto, ossia «…la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate con la produzione del contratto di conto corrente, dei contratti di apertura di credito in conto corrente, degli estratti conto del rapporto di conto corrente, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto»; l'onere allegatorio e probatorio grava, dunque, sull'attore in ripetizione, che deve «allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto», nonché «produrre il contratto e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto»; in applicazione di tali principi, la domanda di parte appellante dev'essere rigettata per assoluta carenza di prova (v. pag.14-16 comparsa di costituzione in appello).
In diritto, è opportuno evidenziare che, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare tutti i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa [ex multis, Cass., sez. II, sentenza n. 30713 del 27/11/2018; Cass., sez. III, 13 novembre 2003, n.17146; Cass., sez. I, 22 giugno 1983, n. 4276].
«L'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento
(conditio indebiti sine causa) o perché la causa originaria del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi, che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causam finitam) [Cass., sez. III, 01/07/2005, n. 14084].
«Nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso, ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa» [cfr. Cass., sez. III, 6 ottobre 2015, n. 19902].
Tale principio, avente portata generale, opera pienamente, senza alcuna limitazione, in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli bancari, ed anche quando l'obbligazione restitutoria dipenda dalla nullità di singole clausole contrattuali. In particolare, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta [ex multis, Cass., sez. I, ordinanza n. 34427 del 23/11/2022; Cass., sez. III, sentenza n.
11294 del 12/06/2020].
Ciò posto, non è condivisibile quanto dedotto dall'appellata, secondo cui l'attore in ripetizione, ex art. 2033 c.c., per poter soddisfare l'onere probatorio su di sé gravante, «deve produrre il contratto e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto». Innanzitutto, in ordine alla mancata produzione del contratto, dev'essere osservato che, nel caso di specie, e , hanno dedotto, sin dall'atto di citazione in primo grado, Parte_1 Parte_2
l'esistenza di un contratto verbale di conto corrente intercorrente tra il e la cliente CP_2 CP_2
[v. pag. 10 atto di citazione notificato il 3/8/2015: «…dall'esame degli estratti conto Controparte_4 allegati al presente atto, si evidenzia l'addebito trimestrale in c/c da parte della Banca delle cd. “commissioni sul massimo scoperto” (CMS), pur non essendo stato convenuto alcunché con la Società, in quanto, come già precedentemente evidenziato, non è stato sottoscritto con la Banca alcun contratto…»].
La circostanza della mancata sottoscrizione di un contratto -peraltro, verosimile, attesa l'epoca risalente di costituzione del rapporto (1974) - non è stata, poi, neppure adeguatamente contestata dalla difesa di la quale, pur lamentando il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti Controparte_1 sugli appellanti, non ha mai dedotto l'avvenuta sottoscrizione di un contratto scritto tra il Controparte_2
e la
[...] Controparte_4
Parte appellante non può, quindi, ritenersi onerata della produzione in giudizio di un documento contrattuale di cui non risulta l'esistenza.
In ordine alla non integrale produzione degli estratti conto relativi all'intera durata di svolgimento del rapporto contrattuale, gli odierni appellanti hanno prodotto unicamente gli estratti conto ed i conti scalari relativi al periodo dal 01/01/1988 e sino al 16/08/2005, pur essendo il rapporto pacificamente sorto sin dal
1974.
Tale circostanza è emersa anche dall'espletata c.t.u.: «Dalla documentazione depositata, una prima corrispondenza di estratti conto tra le parti è del mese di ottobre 1974. Dal mese di novembre 1974 e sino al
31.12.1987 non c'è documentazione, ad eccezione dell'estratto conto del IV trimestre 1976. Dal periodo
1.01.1988 e sino alla chiusura del rapporto, periodo oggetto di analisi e calcolo del saldo finale, sono stati depositati gli estratti conto e conti scalari ad eccezione di alcuni periodi. I periodi privi di documentazione sono i seguenti:
1. Per l'anno 1989 mancano le operazioni attive del I trimestre;
2. Per l'anno 1993 manca la documentazione relativa al I, II e III trimestre;
3. Per l'anno 1994 manca la documentazione dell'intera annualità;
4. Per l'anno 1995 manca la documentazione del I e II trimestre e del mese di dicembre;
5. Per
l'anno 2000 manca la documentazione del mese di dicembre;
6. Per l'anno 2001 manca la documentazione dei mesi di giugno e novembre;
7. Per l'anno 2003 manca la documentazione dei mesi di gennaio ed aprile;
8. Per l'anno 2004 manca la documentazione dei mesi di giugno e settembre» (pag. 8 c.t.u. del 7/12/2018).
Ciò posto, va precisato che nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, egli dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto [Cass. 7 maggio 2015, n.
9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948]; con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi.
Difatti, la rideterminazione del saldo del conto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, «sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi» [Cass. n. 9365/2018; Cass. n. 21597/2013; Cass. n. 20693/2016].
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che è sempre possibile per il giudice,
a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete, che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti. [Cass., sez. I, ordinanza n. 22290 del
25/07/2023].
«In mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti» [cfr. sul punto anche Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 31187 del 3/12/2018, la quale ha affermato che, in materia di conto corrente bancario, il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile].
Nel caso di specie, la mancata integrale produzione degli estratti conto relativi all'intera durata di svolgimento del rapporto non incide sulla possibilità di ricostruire in maniera attendibile l'andamento dei movimenti del conto.
In primo luogo, e hanno espressamente domandato in Parte_1 Parte_2 giudizio la ripetizione della complessiva somma di € 90.483,15, corrispondente, in tesi, agli importi indebitamente pagati dalla dal 1988 al 2005, e cioè limitatamente al solo periodo cui si Controparte_4 riferiscono gli estratti conto e i conti scalari prodotti [«…L'importo delle somme indebitamente percepite dalla banca ammonta, solo in relazione al periodo per i quali si dispone di estratti conto (dal 1988 al 2005) ad
€ 90.483,15» (v. pag. 4 atto di citazione notificato il 03/08/2015)]. Proprio per tali ragioni, il nominato c.t.u. ha ricostruito il rapporto di conto corrente assumendo, quale periodo di analisi per il calcolo del saldo finale, il periodo dal 01/01/1988 e sino alla chiusura del rapporto (16/08/2005).
Considerato, dunque, il periodo contestato dagli appellanti ed oggetto di analisi da parte del c.t.u.
(01/01/1988-16/08/2005), nonché il numero considerevole di estratti conto prodotti con riferimento al suddetto periodo, la carenza di alcuni estratti conto deve ritenersi irrilevante: difatti, il nominato c.t.u., in sede di risposta alle osservazioni presentate dal c.t.p. dell'allora parte convenuta, ha affermato che: «La discontinuità è di natura non rilevante, essa è relativa a poche operazioni e confrontando il saldo del conto relativo all'ultima operazione con il saldo del conto relativo alla successiva prima operazione, è stato possibile calcolare l'importo delle operazioni mancanti. Pertanto, l'elaborazione del rapporto di c/c ordinario n.27/13880 effettuata dal CTU è veritiera e non approssimativa» (v. pag. 17 c.t.u. del 7/12/2018).
Tali conclusioni sono state ribadite dal nominato c.t.u. anche nella perizia integrativa depositata in data 19/5/2022, in cui il c.t.u. ha precisato che: «Le operazioni poste in essere nel periodo di discontinuità sono state determinate facendo la differenza tra il saldo del c/c dopo il periodo privo di documentazione ed il saldo del c/c prima del periodo privo di documentazione. La prassi professionale suggerisce di ricostruire in questo modo il rapporto di c/c quando nel corso delle operazioni peritali il professionista rileva la mancanza di documentazione attestante i movimenti, non inficiando in alcun modo il saldo del c/c rielaborato» (v. chiarimenti c.t.u. datati 18/5/2022). Le conclusioni rassegnate sul punto dal c.t.u., oltre che logicamente e congruamente argomentate, risultano esenti da vizi di natura logica, tecnica e/o metodologica, neppure allegati dall'odierna parte appellata, non risultando al riguardo specifiche e adeguate contestazioni.
Ciò posto, il nominato c.t.u., dott.ssa all'esito della c.t.u. contabile esperita in primo grado, Per_1 ha ricostruito, in base alla documentazione prodotta dagli appellanti, le condizioni contrattuali in concreto praticate dal nel periodo oggetto di contestazione (01/01/1988-16/08/2005). Controparte_2
Più precisamente, il c.t.u. ha riscontrato, attraverso l'esame degli estratti conto e dei conti scalari prodotti dagli appellanti in ordine al periodo contestato, l'invalidità di talune condizioni contrattuali praticate dal Controparte_2
In particolare, il nominato c.t.u., dott.ssa , con riferimento agli interessi applicati Persona_1 dall'istituto di credito, ha riscontrato quanto segue: «Interessi ultralegali: in atti non è stato depositato il contratto originario di apertura del conto corrente ordinario, per cui non risultano pattuiti per iscritto gli interessi ultralegali. Con una missiva del 2.04.1997 la banca modificava unilateralmente il tasso debitore, fissandolo al 16% +1/3 entro i limiti del fido, oltre più tre punti. L'art. 118 del TUB, all'epoca vigente, consentiva all'Istituto di Credito modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali solo se preventivamente autorizzato dal correntista. Mancando il contratto originario, manca anche il necessario consenso affinché la banca possa apportare al rapporto di conto corrente ordinario modifiche unilaterali. Essendo il rapporto di conto corrente tra le parti sorto prima del 9.07.1992, così come risulta dagli estratti conto e conti scalari depositati, in quanto la documentazione utilizzabile va dal 1.01.1988 al 16.08.2005, il calcolo del saldo finale
è stato effettuato applicando i tassi legali pro-tempore vigenti…», indicati nell'allegata tabella (pag. 11 c.t.u. del 7/12/2018).
Quanto al superamento del tasso soglia, il nominato c.t.u. ha affermato quanto segue: «Tasso soglia: Tra le parti manca il contratto originario del rapporto di conto corrente, rapporto sorto in data incerta e la documentazione prodotta utilizzabile decorre dall'anno 1988 quindi, prima del 30.06.1997 anno di introduzione della rilevazione del tasso soglia. Dall'analisi dei tassi applicati dalla banca, risulta che l'istituto di credito abbia applicato tassi superiori al tasso soglia per i seguenti periodi: 30.06.2000; 30.09.2000;
31.03.2001; 30.09.2001; 31.12.2001; 30.03.2002; 30.06.2002; 31.12.2002, come dettagliato nella tabella a seguire…Per i periodi nei quali il tasso applicato dalla banca è risultato oltre soglia è stato applicato il tasso di interesse legale, così come stabilito al n.10 del quesito.» (pag. 11-2 c.t.u. 7/12/2018).
Quanto all'anatocismo, il nominato c.t.u. ha riscontrato che: «Anatocismo: La banca, per il periodo
1.01.1988-31.12.1999 ha capitalizzato trimestralmente gli interessi debitori ed annualmente gli interessi creditori. Successivamente, ha capitalizzato gli interessi con pari periodicità. Il 1.07.2000 è entrata in vigore la delibera CICR del 09.02.2000 che obbliga le banche ad adeguare i contratti alle condizioni dalla stessa fissate, ovvero: pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
l'indicazione della periodicità di capitalizzazione, il tasso di interesse applicato ed in caso di capitalizzazione infrannuale il tasso di interesse su base annua. Non c'è alcun documento contrattuale né altra comunicazione che attesti il rispetto delle condizioni previste dalla delibera CICR. Il conto corrente è stato rideterminato applicando la capitalizzazione semplice, ovvero a fine rapporto» (pag. 13 c.t.u. 7712/2018).
Quanto all'addebito di commissioni di massimo scoperto, il nominato c.t.u. ha osservato quanto segue: «Commissione Massimo Scoperto: La commissione di massimo scoperto costituisce il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo utilizzo, oppure la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento. È calcolata in una percentuale fissa sulla punta massima di utilizzazione del fido o dello scoperto di rapporto… La commissione di massimo scoperto è sempre nulla qualora il contratto che la prevede non ne enunci il contenuto e l'ammontare, di guisa che il cliente non sia in grado di calcolarla ex ante e neppure ricostruirla ex post e si trovi da essa onerato quale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto…Il conto corrente in rielaborazione, come più volte precisato, è privo di contratto originario e di eventuali variazioni per cui non sono state determinate contrattualmente il tasso della CMS da applicare e le modalità di calcolo;
pertanto al rapporto di conto corrente in rielaborazione non è stata applicata alcuna commissione di massimo scoperto» (pag. 13 c.t.u.
7/12/2018).
Quanto all'antergazione e alla postergazione delle valute, il c.t.u. ha affermato che: «Valute: Le valute registrate negli estratti conto corrispondono a quelle previste dalla legge salvo poche eccezioni, in tal caso sono state sostituite da quelle previste dall'art. 120 T.U.B.» (pag. 14 c.t.u. 7/12/2018).
Le risultanze dell'elaborato peritale espletato in primo grado hanno, quindi, confermato la natura indebita dei pagamenti eseguiti dalla correntista, nel periodo dal 01/01/1988 al Controparte_4
16/08/2005, a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto ed interessi usurari.
Gli esiti dell'elaborato peritale, poiché logicamente e congruamente argomentati, nonché rispettosi con la documentazione in atti ed esenti da vizi di natura logica e metodologica, sono senz'altro condivisibili, essendo tutte le contestazioni alla c.t.u. sollevate dalla difesa di (v. pag. 33-39 Controparte_1 comparsa di costituzione in appello) generiche e, comunque, infondate.
Quanto alla circostanza che tutte le condizioni economiche praticate dal sul c/c Controparte_2 ordinario n. 27/13880 erano note alla controparte, in quanto indicate in calce agli estratti conto inviati e non contestati dalla correntista, nonché in linea con quelle impiegate da altri istituti di credito della zona, il nominato c.t.u., in sede di risposta alle osservazioni del c.t.p. di ha affermato, del tutto Controparte_2 condivisibilmente, che: «Non essendoci il contratto di sottoscrizione di apertura del rapporto di conto corrente ordinario, non risultano sottoscritte le condizioni regolatrici dello stesso. Le condizioni economiche devono essere sottoscritte dalle parti, la forma scritta è necessaria “ad substantiam”. La mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati, sena comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute;
tale mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile, restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo agli addebiti e agli accrediti. L'art. 118 del TUB, all'epoca vigente, prevedeva la necessaria autorizzazione preventiva del cliente alla banca della facoltà di modifica unilaterale del contratto. Mancando il contratto di sottoscrizione ab origine, questa facoltà di modifica unilaterale non è stata concessa» (v. pag. 18 c.t.u. del 7/12/2018). Tali osservazioni, oltre che pienamente condivisibili, poiché logicamente e congruamente argomentate, non sono state censurate dall'odierna parte appellata, non risultando sul punto specifiche ed adeguate contestazioni.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellata, secondo cui «il sin Controparte_2 dal 1/07/2000 si era adeguato alle previsioni della Delibera CICR del 9/02/2000 e del D.L. n.342/99 ed aveva adottato la stessa periodicità di liquidazione degli interessi attivi e passivi» (pag. 36 comparsa di costituzione in appello), come riscontrato dal c.t.u., il per il periodo dal 01/01/1998 al 31/12/1999 CP_2 Controparte_2 ha capitalizzato trimestralmente gli interessi debitori ed annualmente gli interessi creditori;
inoltre, dagli atti di causa non è emerso alcun documento contrattuale, né altra comunicazione che attesti il rispetto, da parte dell'istituto di credito, della delibera CICR del 09/02/2000 (pag. 13 c.t.u. 7/12/2018).
Quanto all'erroneo calcolo, da parte del c.t.u., degli interessi attivi, la difesa di parte appellata ha sostenuto che «…il difensore di parte attrice nei suoi atti non ha espressamente richiesto l'attribuzione di somme a tale titolo», ragion per cui, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., «…anche in caso di saldi attivi in favore della correntista società non vengano calcolati interessi a suo credito», in ogni caso soggetti alla prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c..
Anche tali deduzioni sono infondate: come evidenziato dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni del c.t.p. di «il calcolo degli interessi attivi è indicato al punto 9 del Controparte_2 quesito posto da GI laddove stabilisce che: “in mancanza di pattuizione scritta o in presenza di rinvio agli usi di piazza, sostituisca gli interessi con quelli legali per i contratti stipulati prima del 9 luglio 1992, mentre per quelli stipulati dopo tale data con il tasso di cui all'art. 117 comma settimo, lett. a) T.U.B. (alle operazioni attive per la banca – saldi debitori per il correntista – si applicherà il tasso minimo dei BOT o altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ed alle operazioni passive per la banca – saldi creditori per il correntista – si applicherà il tasso nominale massimo dei BOT o altri titoli similari”» (pag. 18-19 c.t.u. 7/12/18). Quanto all'operatività della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., tale deduzione, oltre che avanzata per la prima volta in appello, non è fondata, in quanto «Gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della “condictio indebiti” e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni» [Cass., sez. III, sentenza n. 22978 dell'11/11/2015, che ha precisato altresì, in motivazione, come non assuma rilievo alcuno che, invece,
l'obbligazione principale risultata fonte del pagamento indebito fosse essa periodica, perché tale natura non si riverbera sull'obbligazione da indebito, che ha diversa natura essendo prevista dalla legge].
L'appellata ha dedotto, con riferimento alla verifica dei tassi soglia usura, Controparte_1 che il rapporto di conto corrente n.27/13880 è sorto nell'anno 1974 e che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento alla cd. “usura sopravvenuta”, che «i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996,
n.108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge» (Cass. n.21885/2013) (pag. 37-39 comparsa di costituzione in appello).
Anche tali argomentazioni sono infondate.
In ordine alla verifica del superamento del tasso soglia, il nominato c.t.u. ha espressamente precisato che: «Le SS.UU. con la sentenza n. 16303 del 20.06.2018 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “con riferimento ai rapporti svolti, in tutto o in parte, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.
2-bis D.L. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 c.1, L. 108/1996, compensandosi così, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stesi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. Pertanto, per ogni trimestre si è proceduto alla determinazione del T.E.G. sostituendo le grandezze rilevate alla seguente formula: T.E.G. % = (int. debitori
+ spese)*36.500/num. debitori + CMS*100/scoperto massimo verificato (Tabella 1)» (pag. 12 c.t.u.
7/12/2018).
Gli esiti dell'elaborato peritale in ordine alla verifica del superamento del tasso soglia usurario sono pienamente condivisibili, in quanto logicamente e congruamente argomentati, non affetti da vizi di ordine logico e metodologico e rispondenti alla documentazione in atti, alle normative vigenti “ratione temporis” e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In ordine ai criteri di calcolo impiegati dal c.t.u. per la verifica del tasso soglia usurario e alle conclusioni raggiunte sul punto, inoltre, non sussistono specifiche ed adeguate contestazioni di parte appellata.
Infine, l'appellata ha, altresì, dedotto che la Corte di Cassazione ha escluso la cd. Controparte_1
“usura sopravvenuta”, precisando che «sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p., ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (Cass., Sez. U., n.
24657/2017). Pertanto, «deve ritenersi priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso divenuto superiore alla soglia usura solo nel corso del rapporto, ma contenuto nei limiti della soglia alla data della pattuizione» (pag. 36-39 comparsa in appello).
In diritto, giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in argomento, il seguente principio: «Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.» [Cass., Sez. U., sentenza n. 24675 del
19/10/2017].
Ciò posto, la contestazione di parte appellata in ordine alla non configurabilità dell'usura sopravvenuta è priva di pregio. Difatti, l'appellata ha dedotto, del tutto genericamente, la Controparte_1 sopravvenuta usurarietà dell'interesse praticato dal ma non ha allegato né provato che il Controparte_2 tasso d'interesse in concreto praticato, nei trimestri in relazione ai quali il c.t.u. ha riscontrato il superamento del tasso soglia (v. pag. 12 c.t.u. 7/12/2018), fosse stato convenuto entro il limite della soglia d'usura risultante al momento della pattuizione, mancando, al riguardo, specifiche e adeguate allegazioni. Indicazioni in tal senso non emergono neppure dagli ulteriori atti di causa, posto che, non essendo stato sottoscritto alcun contratto di conto corrente, il tasso d'interesse non risulta preventivamente pattuito per iscritto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va essere accertata e dichiarata l'invalidità delle operazioni relative al conto corrente ordinario n. 27/13880, che hanno comportato l'applicazione, a carico della correntista, di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi Controparte_4
e di commissioni di massimo scoperto non preventivamente pattuiti per iscritto, nonché di interessi usurari.
Ciò posto, il nominato c.t.u., dott.ssa , ha ricostruito il rapporto di conto corrente n. Persona_1
27/13880, assumendo, quale saldo iniziale, quello risultante dall'estratto conto di data più antica, rassegnando le seguenti conclusioni: «CONCLUSIONI»: «… Per i periodi in cui il TEG applicato dalla banca è stato oltre il tasso soglia è stato applicato il tasso legale così come risultante al n. 10 del quesito.
Mancando il contratto del conto corrente ordinario e dell'apertura di credito in conto corrente ordinario quindi, non essendo state pattuite per iscritto le condizioni regolatrici del rapporto, il saldo finale del conto corrente è stato determinato applicando: … il tasso legale pro-tempore vigente;
… capitalizzazione semplice ovvero, a fine rapporto;
… nessuna commissione di massimo scoperto;
… non sono state addebitate spese accessorie. (…)» (cfr. pag. 16 della relazione del c.t.u. datata 7/12/2018).
Il c.t.u. ha, poi, ha, poi, formulato due ipotesi (cfr. pag. 16 della relazione del c.t.u. datata
7/12/2018)):
«La prima ipotesi, che considera irrituale l'eccezione di prescrizione decennale presentata dalla banca, presenta un saldo attivo per il correntista pari ad € 65.237,92»;
«La seconda ipotesi, che considera validamente eccepita dalla banca la prescrizione decennale, presenta un saldo attivo per il correntista pari ad € 52.016,81».
Atteso che, alla luce di quanto più sopra osservato, la eccezione di prescrizione va ritenuta ritualmente formulata, sia pur nei limiti più sopra specificati, va adottata la soluzione indicata dal c.t.u. come
“seconda ipotesi” e, quindi, va affermato che il corretto saldo del conto corrente, depurato delle poste non corrette, ammonta alla somma di € 52.016,81.
Le risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata vanno senz'altor condivise, in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico, nonché pienamente rispettose della documentazione prodotta dalle parti e delle norme “ratione temporis” applicabili. In ordine agli esiti della c.t.u., inoltre, come più sopra evidenziato, non sussistono adeguate e specifiche contestazioni da parte della difesa di parte appellata.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, l'appellata va, quindi, Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di e , nella dedotta qualità, in Parte_1 Parte_2 solido, del complessivo importo di € 52.016,81, a titolo di ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente corrisposte dalla correntista, nel periodo dall'1/1/1988 al 16/8/2005, a titolo, in particolare, di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto ed interessi usurari.
Sulla predetta somma vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali a decorrere, ex art. 2033 c.c., dalla domanda giudiziale, e, quindi, dalla data di notificazione dell'atto di citazione di primo grado
(3/8/2015), nulla avendo gli appellanti dedotto e/o dimostrato in ordine alla mala fede dell'accipiens nella percezione delle somme in contestazione: «In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell' “accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul “solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla cfr., in particolare, Cass., sez. VI, 18/11/2016, n. 23543; v. anche Cass., sez. L., 5/5/2004, n. 8587, secondo cui «anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame»].
Va, invece, esclusa la rivalutazione monetaria, integrando l'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato dagli interessi legali ex art. 1224 c.c., che è onere dell'attore allegare e provare, nulla essendo stato dedotto e/o dimostrato sul punto dagli odierni appellanti [«In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente» [cfr., in argomento, Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 14289 del 4/6/2018; Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 15708 del 14/0/2018].
Considerazioni finali.
L'appello proposto nell'interesse di e di va, quindi, accolto Parte_1 Parte_2 nei limiti più sopra specificati, con corrispondente riforma della sentenza impugnata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va, peraltro, contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti. Non risultano ulteriori motivi di impugnazione o domande ini ordine alle quali questa Corte possa utilmente disporre.
Le spese di giudizio.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha condannato e Parte_1
, al pagamento delle spese di lite, in favore del in virtù della Parte_2 Controparte_2 soccombenza, ponendo, invece, a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u..
Stante l'esito complessivo del presente giudizio, conclusosi con l'accoglimento dell'appello e, per quanto di ragione, delle domande proposte da e da , la sentenza Parte_1 Parte_2 attualmente impugnata dev'essere riformata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese di lite.
Le spese del primo grado, ivi comprese le spese relative all'espletamento di c.t.u. in tale grado (per le quali spese di c.t.u. va confermata, quanto alla misura della liquidazione, la somma determinata dal primo giudice), vanno, quindi, poste a carico della parte convenuta, ora appellata, per la quale è attualmente costituita in ragione della soccombenza. Controparte_1
Le spese del secondo grado di giudizio vanno, poi, ugualmente poste a carico della parte appellata,
in ragione dell'integrale soccombenza nei confronti di parte appellante. Controparte_1
Le spese dei due gradi di giudizio vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio
[scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (tenuto conto della somma riconosciuta nella presente sentenza in favore di parte appellante, con applicazione del valore minimo per la non speciale complessità delle questioni trattate e dell'effettivo valore finale della causa].
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] in persona legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo Controparte_1
n. 156, nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. n. 1311/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nel proc. n.
6835/2015 R.G., datata 19/2/2024, pubblicata in data 11/3/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in corrispondente riforma della sentenza impugnata, così dispone: AA) dichiara l'invalidità delle operazioni inerenti al conto corrente ordinario n. 27/13880, intercorso tra il e la Controparte_2 [...]
che hanno determinato l'applicazione, a Controparte_8 carico della correntista, di interessi ultralegali, di interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non preventivamente pattuiti per iscritto, nonché comunque l'applicazione di poste illegittime come specificate in motivazione e come dettagliatamente individuate dal c.t.u. nella relazione di consulenza tecnica di ufficio datata 7/12/2018 (con chiarimenti datati
18/5/2022), da intendersi qui integralmente richiamata;
BB) condanna la parte appellata già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, al pagamento, in favore di e di , in solido tra loro, del complessivo importo di € Parte_1 Parte_2
52.016,81, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente versate dalla correntista
[...]
in relazione al c/c n. 27/13880, Controparte_4 dall'1/1/1988 al 16/8/2005; CC) condanna l'appellata già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, CP_2
Piazza San Carlo n.156, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di e di , e liquida tali spese in € 30,00 per esborsi ed € Parte_1 Parte_2
4.445,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Matteo De Crescenzo e all'avv. Pasquale Santoro;
DD) condanna l'appellata già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, al pagamento delle spese relative all'espletamento di c.t.u. nel primo grado di giudizio, per le quali spese di c.t.u. conferma, quanto alla misura della liquidazione, la somma determinata dal primo giudice con decreto datato 17/9/2019 [€ 3.266,53 per onorario, oltre IVA e Cassa previdenza, se dovute, nella misura di legge];
2. condanna l'appellata già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di e di Parte_1
, e liquida tali spese in € 30,00 per esborsi ed € 7.158,50 per compensi Parte_2 professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Matteo De Crescenzo e all'avv. Pasquale Santoro.
Salerno, 25/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci