Articolo 2 della Legge 14 marzo 1968, n. 209
Articolo 1
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10 aprile 1968
Art. 2.
Alla copertura dell'onere indicato nel precedente articolo sara' provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 aprile 1968