Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13203 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra nato a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA GOETHE n. 56 PALERMO, presso lo studio dell'avv. MARIO
SALADINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
, nata a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA HOUEL n. 4, PALERMO, presso lo studio dell'avv.
GIUSEPPINA CICERO, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: non ha precisato le conclusioni entro il termine di Parte_1 sessanta giorni prima dell'udienza del 22 aprile 2025, fissato con il provvedimento del 5 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.
Precedentemente, in ricorso, aveva concluso chiedendo la separazione
l'abitazione della madre e prevedendo che il padre possa tenerla con sé nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:30, nonché nei fine settimana alternati con la IG.ra dalle ore 16:00 del CP_1 sabato alle ore 21:30 della domenica ed infine per le festività natalizie e pasquali e per un periodo di giorni quindici nel periodo estivo”; l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, “previa divisione fra le parti dei mobili e degli arredi ivi posti”; un obbligo di contributo al mantenimento della figlia minore da versare alla moglie di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, “oltre
l'assegno unico pari per la metà di sua spettanza ad euro 100,00, già percepito dalla IG.ra ” e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il CP_1
Protocollo del Tribunale di Palermo;
con vittoria di spese.
non ha precisato le conclusioni entro il termine di Controparte_1 sessanta giorni prima dell'udienza del 22 aprile 2025 fissato con il provvedimento del 5 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.
Precedentemente, nella comparsa di costituzione, aveva concluso chiedendo la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
l'affidamento condiviso della figlia minore con prevalenza di domicilio materno, stabilendo che il padre potrà incontrare “la figlia minore tutte le volte che vorrà, e quando si renderà possibile e comunque almeno due volte la settimana, di norma il martedì ed il giovedì, ma nel rispetto degli impegni della madre e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. A settimane alterne, la figlia trascorrerà il fine settimana con il padre, con facoltà di pernottare presso di lui, a partire dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 sino alle 21,30 della domenica nel rispetto dei loro tempi. Le festività natalizie, di fine anno e pasquali, alternativamente con l'uno o l'altro genitore con turnazione tra loro di anno in anno e con facoltà di concordare in ordine ad eventuali pernottamenti presso il padre. Durante il periodo estivo, Per_1 trascorrerà con il padre un periodo non continuativo di quindici giorni (7+7) da farsi coincidere con le ferie del padre e da concordarsi anticipatamente anche con la madre”; un onere a carico del IG. di versarle la somma di € Pt_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, “oltre al 70% delle spese straordinarie espressamente concordate e sempre rispettando il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo”; il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento da porre a carico del IG. di € Pt_1
150,00 al mese;
il diritto di percepire l'assegno unico per la figlia minore nella misura del 100%.
Nessuna conclusione è pervenuta dal Pubblico Ministero, che in data
23/4/2025 ha apposto un “visto, nulla si oppone”.
All'udienza di comparizione delle parti del 4/2/2025, inoltre, “i coniugi, in relazione al regime di visita della bambina, dichiarano di essere d'accordo nel prevedere la permanenza di presso il padre nei week end alternati dal Per_1 venerdì pomeriggio fino alla domenica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla separazione personale dei coniugi
Va senz'altro accolta la domanda di separazione, in quanto si è verificata quella situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, come si evince dal fatto che i coniugi non convivono ormai da molto tempo e che da oltre un anno il ricorrente ha una relazione con una nuova compagna, con la quale attualmente vive.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
2. Sulla domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito, deducendo che il rapporto coniugale sarebbe naufragato per il comportamento freddo e distaccato della moglie, che avrebbe progressivamente minato l'armonia della coppia.
La domanda, per altro basata su presupposti molto generici – priva com'è di allegazioni di circostanze specifiche, contestualizzate nel tempo e nello spazio – dev'essere in ogni caso respinta, essendo rimasta del tutto sfornita di sostegno probatorio.
3. Sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente
Anche la resistente ha formulato domanda di addebito, deducendo che la relazione sarebbe stata invece compromessa dagli atteggiamenti irrispettosi e offensivi del marito, che avrebbero reso intollerabile la convivenza matrimoniale.
Prima ancora di rilevarne l'infondatezza (per le medesime ragioni indicate per l'analoga domanda formulata dal marito) va dichiarata l'inammissibilità della domanda, proposta tardivamente.
La IG.ra , infatti, si è costituita con comparsa depositata il 3 CP_1 febbraio 2025, soltanto un giorno prima dell'udienza di comparizione, incorrendo nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.14, comma 2 c.p.c. e 167 c.p.c., in base al quale le domande riconvenzionali devono essere proposte almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza di prima comparizione.
4. Sul regime di affidamento della figlia minore
Come richiesto da entrambi, va confermato il provvedimento del Giudice delegato adottato in via provvisoria con l'ordinanza del 5/2/2025 di affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il Per_1
3/8/2018, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, con la quale ha sempre vissuto.
Il padre, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, avrà facoltà di incontrare la figlia minore e tenerla con sé con le seguenti modalità: per due giorni alla settimana, di norma il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,30; per espressa volontà delle parti manifestata all'udienza di comparizione del
4/2/2025, a settimane alterne nei fine settimana, a partire dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 sino alle ore 21.30 della domenica, con pernottamento nella casa paterna nelle notti intermedie;
per 14 giorni (7 consecutivi + 7 consecutivi) durante il periodo feriale estivo, da concordarsi possibilmente entro il mese di giugno di ogni anno;
per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento durante le festività natalizie, da concordare fra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 28 dicembre. durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale e la divisione dei beni mobili
Nessun provvedimento va adottato sulla casa coniugale di via Baronio
Manfredi n.152, nella quale la IGnora è rimasta a vivere con la figlia CP_1 minorenne.
La resistente, infatti, ne può già fruire liberamente - indipendentemente da un provvedimento giudiziale - perché ne è proprietaria in via esclusiva, avendola ricevuta in donazione dai genitori il 13 luglio 2021, secondo quanto risulta dalla produzione documentale successiva all'ordinanza adottata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.22.
E' invece inammissibile, in questa sede, la richiesta, per altro generica, di suddividere i beni mobili e gli arredi della casa coniugale.
La questione, infatti, non attiene ai rapporti nascenti dal matrimonio e andrà pertanto eventualmente decisa, sulla base dei titoli di proprietà, in altro giudizio, sottoposto a rito ordinario e non a quello unificato in materia di minori e famiglia.
6. Sul mantenimento della figlia minore
In considerazione del domicilio prevalente della minore presso la madre, va previsto un obbligo di contribuzione al mantenimento della minore da porre a carico del padre.
Al riguardo, l'art. 337 ter del codice civile prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, indicando al riguardo alcuni parametri per determinarlo.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese all'udienza di prima comparizione e dalla documentazione prodotta è emerso che il IG. attualmente non Pt_1 ha una occupazione stabile, ma svolge saltuariamente lavori di vario tipo;
che ha dichiarato di aver lavorato in passato “nella bancarella dell'Angolo della frutta a Monreale” del padre, per cui riusciva a guadagnare in contanti “circa
150,00 euro, massimo 200,00 euro alla settimana”; che vive a Pioppo nella casa della nuova compagna con cui ha una relazione da circa un anno, la quale “ha tre figli di cui due invalidi, per cui percepisce le indennità previste dalla legge
104”.
Tuttavia, dall'analisi dell'estratto conto Isybank relativo al trimestre ottobre- dicembre 2024 (unico documento bancario prodotto), si rinvengono accrediti di vario tipo per complessivi € 2.926,20 (somme provenienti dall'attività del padre “l'angolo della frutta”; somme ricevute per la vendita di “metalli preziosi”; oltre all'assegno unico per la figlia di € 199,40).
La SI.ra , invece, all'udienza di prima comparizione ha dichiarato CP_1 di essere disoccupata;
di percepire l'assegno di inclusione per un ammontare di € 620,00; di vivere da circa 6 mesi “con un nuovo compagno, che lavora in una ditta edile e collabora nelle spese di famiglia”; di avere lavorato in passato come banconista per € 700,00 al mese e di essere stata licenziata dopo un periodo di malattia dovuto a un infortunio sul lavoro.
Con la comparsa di costituzione, inoltre, ha prodotto la certificazione unica relativa all'anno 2024, da cui risulta un reddito da lavoro dipendente complessivo di € 3.922,33, mentre con la comparsa conclusionale depositata il 22/4/2025 ha depositato la lettera di licenziamento da parte del precedente datore di lavoro “La Fenice S.r.l.”; copia dell'estratto delle movimentazioni della carta prepagata postepay evolution e l'atto di donazione dell'immobile adibito a casa coniugale;
oltre al libretto di un'autovettura a lei intestata.
Da quanto emerso, dovendosi considerare le complessive eIGenze della figlia minore, non riconducibili al solo obbligo alimentare (ma estese all'aspetto abitativo, formativo, sportivo, sanitario, sociale e all'assistenza morale e materiale), ma anche le obiettive capacità di lavoro di ciascuno dei genitori, nonché la circostanza che per effetto del regime di affidamento la madre provvede per la gran parte del tempo ai compiti domestici e di cura e che il ricorrente ha omesso di produrre la documentazione prevista dall'art. 473 bis.12 c.p.c. (con particolare riguardo agli estratti conto degli ultimi tre anni, comportamento valutabile ai sensi dell'art. 473 bis.18), appare congruo prevedere un importo mensile di € 350, lievemente superiore a quello già determinato in sede di provvedimenti provvisori.
L'assegno unico, che attualmente ammonta a circa 200 euro, verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, così come previsto per legge.
Il ricorrente è inoltre obbligato a contribuire al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal ConIGlio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
7. Sulla richiesta di mantenimento per la resistente
Anche la domanda riconvenzionale volta ad avere riconosciuto un assegno di mantenimento per sè è inammissibile perché tardiva, essendo stata formulata quando era già scaduto il termine previsto per la costituzione in giudizio della resistente.
8. Sulla condanna alle spese
La natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dal parziale accoglimento delle domande formulate) giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 19/07/1988 e , nata a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Monreale il 4/8/2015 (atto n. 29 P. 1, anno
2015);
- rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dalla resistente
; Controparte_1 - dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore nata il [...], con domicilio prevalente presso la madre e con Per_1 facoltà del padre di incontrarla e tenerla con sé, salvo diversi accordi fra i coniugi, secondo le modalità indicate in motivazione;
- dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
- dichiara inammissibile la domanda di divisione dei beni mobili;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ogni mese a Parte_1
la somma di euro 350,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza a partire dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza;
- dichiara entrambi i genitori tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore della figlia, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di mantenimento per sé avanzata dalla IG.ra ; Controparte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale al n. 29, parte I dell'anno
2015).
Così deciso in Palermo, in data 5 giugno 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato di-sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.