Sentenza 17 febbraio 2023
Massime • 1
In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica).
Commentario • 1
- 1. La scuola paga se un alunno si fa male mentre va al bagno?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
-ricorrente -
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- intimati -
nonchè
contro
CC OL, elettivamente domiciliata in Roma Via G.P. da Palestrina, 63 presso lo studio dell'avvocato Contaldi Stefania che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bertolini Cristiana;
-controricorrente - 2022 1 1915 gru nonchè da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;
-ricorrente incidentale -
contro
Italiana Assicurazioni Spa;
- intimata - nonchè
contro
CC OL, elettivamente domiciliata in Roma Via G.P. Da Palestrina, 63 presso lo studio dell'avvocato Contaldi Stefania che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bertolini Cristiana;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 1141/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2022 da EN GIUSEPPE;
udito l'Avvocato Milena Liuzzi per delega;
udito l'Avvocato Stefani Contaldi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE ALESS NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso principale;
rigetto del 2°; accoglimento dei motivi 1 2 3 del ricorso incidentale;
2 FATTI DI CAUSA 1. OL CC convenne in giudizio, nel 2010, avanti il Tribunale di Firenze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una rovinosa caduta occorsale, in data 4 febbraio 2008, nel corso di una gita scolastica cui partecipava quale studentessa del liceo Ulisse Dini di Pisa, mentre sciava in condizioni meteorologiche non ottimali su di una pista facente parte del comprensorio sciistico in località Abetone. Esteso il contraddittorio nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.a., chiamata in causa dal Ministero per esserne manlevato, il tribunale, all'esito dell'istruzione condotta mediante assunzione di prova testimoniale ed espletamento di c.t.u. medico-legale, ritenuto che il danno fosse ascrivibile all'inadempimento degli obblighi di vigilanza gravanti sull'istituto scolastico, accolse sia la domanda principale che quella di manleva, liquidando i danni nel complessivo importo di € 29.795,60, oltre interessi e spese.
2. La Corte d'appello di Firenze ha confermato tale decisione, rigettando i gravami interposti dalla assicuratrice e dal Ministero. Ha in motivazione rilevato che: a) contrariamente a quanto dedotto dalla prima, con l'appello principale, la CC si trovava nella località sciistica non per iniziativa autonoma ed in quanto accompagnata dal padre, ma quale alunna partecipante alla gita scolastica, tanto dovendosi desumere (in mancanza di prova contraria, che ha rimarcato l'amministrazione - - ben avrebbe potuto e dovuto dare, producendo il registro scolastico): a1) dalla deposizione della teste GA che, sentita quale insegnante in quella occasione addetta alla sorveglianza del gruppo di alunni di cui faceva parte la CC, aveva riferito che la ragazza, anche se accompagnata dal padre sulle piste, faceva parte della gita scolastica;
бчи 3 a2) dalla dichiarazione della teste BU, che aveva riferito di avere deciso spontaneamente di trascorrere due giorni sulla neve con l'amica, in coincidenza con la sua gita scolastica. b) se è senz'altro vero che la CC cadde da sola, è altrettanto vero che, non essendovi alcun insegnante nelle vicinanze (la professoressa GO arrivò quando la CC era già stata soccorsa e portata a valle), è rimasta ignota la causa della caduta, e così pure il luogo esatto della stessa, dovendosi pertanto concludere, in accordo con il giudice di primo grado, che la scuola non abbia dato prova della non imputabilità a sé della causa della caduta;
c) ad un esonero della responsabilità della Istituzione Scolastica non può poi pervenirsi argomentando dai presupposti di esonero della responsabilità (caso fortuito) di cui all'art. 2048, comma secondo, cod. riguardando tale norma l'ipotesi di responsabilità civ., extracontrattuale della scuola, configurabile nel diverso caso in cui un alunno abbia arrecato danni ad un altro;
d) per lo stesso motivo non è configurabile un concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. dedotto dall'appellante sul rilievo che la stessa, essendo ormai prossima alla maggiore età, era in grado comprendere quale pista avrebbe potuto fare -, essendo ritenuto dalla giurisprudenza, tale dato anagrafico, rilevante in fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Ha infine ritenuto corretta la personalizzazione del danno operata dal primo giudice nella percentuale del 10%, avuto riguardo alla giovane età dell'attrice, al percorso clinico e all'esito cicatriziale gravante sull'arto superiore sinistro.
3. Avverso tale sentenza la Italiana Assicurazioni S.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste, con controricorso, OL CC. Il MIUR ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre mezzi, per resistere al quale la CC ha depositato successivo controricorso. 회 Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente principale e la controricorrente OL CC hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale l'Italiana Assicurazioni S.p.a. denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., «in tema di riparto dell'onere probatorio e nesso di causalità».
1.1. Sostiene anzitutto, con specifico riferimento al «punto decisivo della controversia concernente la prova che la Sig.ra CC al momento della caduta fosse affidata alla sorveglianza dell'Istituto scolastico» (v. ricorso, pagg. 6 - 10), che: a) sia il Ministero che essa società chiamata in causa, hanno provato senza ombra di dubbio alcuno che la Sig.ra CC giunse sul luogo del sinistro condotta dal padre, il quale non solo l'accompagnò sulla pista ma rimase in loco sino a dopo l'avvenuto infortunio, tanto da essere presente quando la ragazza venne soccorsa»; tanto in particolare si desumerebbe dalla deposizione della teste BU (che, estranea alla gita, ha confermato di trovarsi sulla pista insieme all'amica); b) il contrario non poteva trarsi dalla deposizione della teste GO, dalla quale poteva trarsi solo che era lei (non la scuola) a considerare la CC come partecipante alla gita scolastica;
c) la presenza del padre escludeva l'obbligo di vigilanza della scuola;
d) non era stata offerta prova che l'infortunio fosse occorso nel corso del rapporto contrattuale scolastico;
e) il primo giudice aveva peraltro fondato il proprio convincimento su un dato fattuale diverso, ossia che al momento dell'incidente la ragazza stesse partecipando alla gara di sci di istituto: dato comunque anch'esso erroneo dal momento che tale gara era programmata per il 5 басл pomeriggio, mentre l'incidente si verificò la mattina.
1.2. Con un secondo ordine di censure (v. ricorso pagg. 10 - 15), la ricorrente deduce che: f) la decisione non rispetta il criterio di riparto dell'onere probatorio in materia, secondo cui spetta al creditore/danneggiato dare la prova non solo del danno ma anche del nesso causale tra questo e la condotta inadempiente della scuola, con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, resta incerta la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termine di onere della prova gravano sull'attore; g) nella specie, dunque, la CC aveva l'onere rimasto invece assolutamente inadempiuto di descrivere ed allegare le ragioni della - caduta, così da ricondurla causalmente alla condotta omissiva imputata all'insegnante, in quanto cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport e non si può dalla semplice caduta, in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell'insegnante, dovendo necessariamente descrivere il nesso che lega il sinistro alla condotta colposa a questi imputata;
h) la corte d'appello ha comunque errato a ritenere che l'istituto scolastico non avesse assolto l'onere a suo carico di dar prova di aver apprestato le misure idonee a garantire la vigilanza e la sicurezza degli alunni, così come dell'accidentalità della caduta, in quanto imprevedibile e repentina e tale dunque da non potersi addebitare alla colpa dell'insegnante addetto alla vigilanza degli alunni (tanto in particolare argomentando dal fatto, dato per accertato in sentenza, che la ragazza cadde da sola); l'errore sarebbe anche ravvisabile nella aprioristica esclusione della possibile rilevanza del fortuito anche in ambito di responsabilità contrattuale, dove la nozione di caso fortuito coincide con quella di impossibilità rilevante.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento griab all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «travisamento delle prove;
omessa e/o erronea valutazione di prove decisive ai fini della pronunzia e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.». Lamenta che la corte d'appello - nel ritenere che gli insegnanti non avevano esercitato la dovuta vigilanza, lasciando liberi gli studenti di sciare senza avere contezza delle loro capacità sciistiche in una pista impegnativa, e che non era stato provato che la CC fosse iscritta alla gara di sci non hanno preso in considerazione gli elementi - addotti dal Ministero e dalla stessa attrice nei propri atti difensivi, avendo in particolare quest'ultima amrnesso in citazione di essere iscritta, su autorizzazione dei genitori, alla gara di sci e, dunque, di essere abile sciatrice. Osserva che, se tali elementi fossero stati correttamente considerati, le misure preventive e di sorveglianza messe in atto dall'Istituto sarebbero dovute apparire assolutamente idonee per l'età dei ragazzi (diciassette anni) ed abilità sciistiche degli stessi. Rileva inoltre che, se da un lato era emerso dall'istruttoria che i docenti avevano autorizzato gli studenti a sciare da soli ed in piccoli gruppi, dall'altro era stato altresì provato che ognuna delle piste ove si trovavano i ragazzi era sorvegliata da un professore. Contrastava, inoltre, con le prove raccolte e con le allegazioni della stessa parte attrice l'assunto utilizzato in sentenza secondo cui la gara di sci era stata spostata dalla mattina al pomeriggio per le cattive condizioni meteo. Soggiunge infine che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, anche in ambito di responsabilità contrattuale all'età dell'alunna occorreva attribuire rilevanza nella valutazione del dovere di vigilanza della scuola.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il M.I.U.R. denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., of gouch violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. per avere la corte d'appello ritenuto che, in ambito di responsabilità contrattuale, parte attrice è onerata solo della prova della fonte dell'obbligo e del danno, non anche dal nesso causale tra questo e la condotta asseritamente inadempiente. Sostiene inoltre che la circostanza che l'insegnante (Prof.ssa GA) non fosse presente al momento dell'incidente non è idonea a dimostrare la sussistenza di una culpa in vigilando, dal momento che, come dimostrato nel corso del giudizio, la stessa era comunque presente sulla pista da sci.
4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., per averne la Corte d'appello escluso l'applicabilità in ragione della natura contrattuale della responsabilità ad esso ascritta. Rileva al riguardo che: -— l'infortunata aveva 17 anni all'epoca dei fatti, per cui non erano pertinenti i principi ricordati dalla corte territoriale, relativi a danni provocati a sé stessi da alunni bambini o preadolescenti;
- essa era accompagnata sulle piste dal proprio genitore e, comunque, la scuola aveva fatto firmare ai genitori l'autorizzazione di esonero della responsabilità per eventuali incidenti che sarebbero potuti accadere;
- l'alunna aveva deciso di iscriversi alla gara di sci e doveva dunque ritenersi ben conscia delle proprie capacità; - avrebbe pertanto dovuto riconoscersi la colpa esclusiva o, quantomeno, concorrente della stessa nella causazione dell'evento dannoso.
5. Con il terzo motivo il Ministero denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ. nonché violazione e/o falsa 8 good applicazione delle tabelle milanesi. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha confermato l'operata liquidazione personalizzata del danno in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale personalizzazione deve essere circoscritta agli aspetti dinamico- relazionali della vita del soggetto in relazione ad allegazioni e prove specificamente dedotte. 'I motivi possono valutarsi insieme e sono fondati nei termini che seguono E' principio di diritto di questa Corte che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, a differenza del caso in cui l'alunno cagiona danni ad altro, con conseguente applicazione della regola dell'articolo 1218 c.c. Sia in quanto l'accettazione della iscrizione a scuola è di per sé perfezionamento di un contratto, che importa obblighi di sorveglianza (Cass. 8811/ 2020; Cass. 10516/ 2017; Cass. 2695/n 2016), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, si istituisce tra alunno (o suoi rappresentanti) e scuola un contatto sociale che tiene gli effetti del contratto (Cass. 5067/ 2010). Trattandosi di responsabilità contrattuale dunque si pone la questione se il danneggiato possa limitarsi a dimostrare che il danno si è verificato in occasione della lezione, o del tempo scolastico, o durante esso, con la conseguenza che grava sui convenuti dimostrare che invece era inevitabile, o che si è fatto il possibile per evitarlo (Cass. 3695/ 2016). Oppure se il danneggiato deve non solo dimostrare che il danno si è verificato durante l'orario ma anche a causa della omissione di controllo o di una “colpa" dell'insegnante: ossia se egli deve dimostrare anche la causa del danno. Questa seconda tesi è quella affermatasi di recente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di grach causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il parte proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione." (Cass. 28991/ 2019, ma anche 18392/ 2017; 3704/ 2018). Tatique temporis, Affermata questa regola in relazione alla responsabilità contrattuale del medico, e dunque ad una precisa prestazione di facere, se ne è fatta applicazione anche quanto all'inadempimento di obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, e segnatamente proprio in relazione alla obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, ove si è affermato che "in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento". (Cass. 8849/ 2021). La corre territoriale non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, ponendo l'onere della prova in modo erroneo a carico dei convenuti, e non considerando invece che la prova del nesso causale, giusta la regola sopra richiamata, grava sul danneggiato. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso principale, quanto alla lettera B), ed assorbiti tutti gli altri. La sentenza va dunque cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, quanto alla lettera b). Dichiara assorbiti sia il primo motivo quanto alla lettera a) gло Si che il secondo motivo, che i motivi del ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese. Roma 11.11.2022 L'estensore Il Presidente CARIO CANDIZIARI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Sintone Hartini DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI, 17 FEB. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Sunone Fannini M