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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3316/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Nino Bixio 1b Parte_1 C.F._1 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. CAPUANO PAOLA che la rappresenta e difende come da procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e 473bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni avversaria eccezione e deduzione e domanda, modificare il decreto emesso dal Presidente dal Tribunale in data 17/10/2022 stabilendo l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, sig.ra , per i motivi sopra indicati, Persona_1 Parte_1 confermando le restanti disposizioni già adottate e valutando anche gli estremi per una condanna del resistente al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo di versamento del mantenimento per il figlio minore a favore della ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese ed onorari di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede, senza inversione dell'onere probatorio,
a)disporre l'assunzione di idonea relazione da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio (referente del caso, dr.ssa dell'ufficio disabilità del Comune di Monza, sulla Persona_2 funzione genitoriale attualmente esercitata dal padre del piccolo;
Per_1
b)disporre l'assunzione di idonea relazione a cura della dr.ssa del centro di Cesano Controparte_2 Maderno “BCBA Psicologa dell'Età Evolutiva” sulle disabilità del piccolo e sulle criticità Per_1 del rapporto con il padre;
c)disporre la valutazione genitoriale a carico del padre sig. da parte di un Controparte_1 professionista o di un apposito centro specializzato, nonché la valutazione per le dipendenze (ed eventuale presa in carico) presso il NOA Nucleo Operativo Alcologia competente;
d)ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il sig. ha visto il figlio per l'ultima volta nel maggio 2024 interrompendo Controparte_1 poi ogni contatto con il bambino;
2) vero che da oltre un anno il sig. si è disinteressato del minore, del quale non ha più Controparte_1 chiesto notizie;
3) vero che il minore , anche nelle rare occasioni in cui vedeva il padre, Persona_1 manifestava grande disagio negli incontri, e anche dopo gli stessi versava in stato di agitazione per lungo tempo (attivazione emotiva negativa);
4) vero che la sig.ra ha avuto grosse difficoltà a contattare il padre per ottenere un aiuto Pt_1 nell'assistenza del loro figlio;
5) vero che la sig.ra da oltre un anno riesce a contattare il padre solo grazie all'aiuto e alla Pt_1 collaborazione della famiglia di lui, ed in particolare del fratello e dei genitori;
6) vero che nonostante le difficoltà con il padre, la sig.ra ha mantenuto buoni rapporti con la Pt_1 famiglia del padre ed in particolare con i genitori di lui, presso i quali il bambino si reca saltuariamente;
7) vero che la raccolta dell'assenso del padre all'iscrizione del minore al progetto “oltre lo spettro”, consigliato vivamente dalla dr.ssa è stata possibile solo grazie all'intervento di Per_2 quest'ultima che ha contatto direttamente il sig. per la firma;
CP_1
8) vero che il sig. ha problemi di dipendenza dall'alcool; CP_1
9) vero che da quando la sig.ra ha un nuovo compagno, il sig. ha iniziato ad inviarle Pt_1 CP_1 messaggi dal contenuto persecutorio e minatorio, tanto da rendere necessario il blocco del servizio di messaggistica WhatsApp, nonché l'adozione di cautele per non incontrare il sig. CP_1
Si indicano a testi:
presso ufficio Disabilità del Comune di Monza;
Persona_2 del centro BCBA Psicologa dell'Età evolutiva con sede in Cesano Maderno via Controparte_2 San Luca 4; pagina 2 di 5 residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]. Testimone_3
Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c.. L'art. 473bis. 29 c.p.c. stabilisce che possa essere chiesta, in ogni tempo, la revisione delle condizioni ai tutela dei minori e in materia di contributi economici qualora sopravvengano giustificati motivi. I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente chiede, a modifica del decreto Tribunale di Monza 17.10.2022 su conclusioni congiunte, l'affido esclusivo del figlio minore nato il [...], affetto da Per_1 disabilità, in quanto il padre lo vede in via del tutto saltuaria e abusa di alcool. La madre fatica a concordare decisioni relative al figlio. I servizi sociali del Comune di Monza indicano l'opportunità dell'affido esclusivo, visite in spazio neutro previa presa in carico al NOA e monitoraggio visite. Dalla valutazione AIAS del 19.11.2024 emerge quanto segue:
pagina 3 di 5 pagina 4 di 5 All'udienza del 3.12.2025 la ricorrente ha dichiarato:
”Il padre non si interessa del figlio, non lo tiene mai, non ha accettato la disabilità del figlio, ha iniziato a bere, fino a quando io sono uscita di casa all'età di un anno del bambino e mi sono trasferita dai miei. Si presentava una volta l'anno e , quando lo vedeva, era tranquillo, poi a casa Per_1 aveva delle crisi, faceva la pipì a letto, mi picchiava. Ho dovuto far intervenire la psicologa. Il padre non ha mai versato nulla per il mantenimento.”
In considerazione del disinteresse dimostrato dal padre nei confronti del figlio, tanto da non presentarsi neppure all'udienza fissata nel presente procedimento va disposto l'affido esclusivo cd. rafforzato in favore della madre, che ha dimostrato adeguate capacità genitoriali, come evidenziato nella relazione dei servizi sociali di Monza e si sta facendo carico in via esclusiva dell'accudimento e dell'educazione del figlio. Al fine di evitare che il disinteresse del padre possa pregiudicare il concreto esercizio della potestà genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, educazione, residenza ed istruzione, di provvedere alle pratiche amministrative compreso il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio del minore. Le visite tra padre e figlio potranno avvenire, se il padre ne faccia richiesta, in spazio neutro, previa verifica dell'abuso di alcool presso il OA e con monitoraggio da parte dei servizi sociali.
II. La domanda di risarcimento del danno per mancato versamento del contributo da parte del padre va rigettata, in quanto la ricorrente può richiedere il versamento diretto da parte del datore di lavoro del padre ai sensi dell'art. 473bis.37 c.p.c. oppure procedere in via esecutiva essendo munita di titolo.
III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica del decreto Tribunale di Monza 13.10.2022:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, educazione, residenza ed istruzione, di provvedere alle pratiche amministrative compreso il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio del minore. Le visite tra padre e figlio potranno avvenire, se il padre ne faccia richiesta, in spazio neutro, previa verifica dell'abuso di alcool presso il OA e con monitoraggio da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del minore.
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel. - Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3316/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Nino Bixio 1b Parte_1 C.F._1 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. CAPUANO PAOLA che la rappresenta e difende come da procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e 473bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni avversaria eccezione e deduzione e domanda, modificare il decreto emesso dal Presidente dal Tribunale in data 17/10/2022 stabilendo l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, sig.ra , per i motivi sopra indicati, Persona_1 Parte_1 confermando le restanti disposizioni già adottate e valutando anche gli estremi per una condanna del resistente al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo di versamento del mantenimento per il figlio minore a favore della ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese ed onorari di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede, senza inversione dell'onere probatorio,
a)disporre l'assunzione di idonea relazione da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio (referente del caso, dr.ssa dell'ufficio disabilità del Comune di Monza, sulla Persona_2 funzione genitoriale attualmente esercitata dal padre del piccolo;
Per_1
b)disporre l'assunzione di idonea relazione a cura della dr.ssa del centro di Cesano Controparte_2 Maderno “BCBA Psicologa dell'Età Evolutiva” sulle disabilità del piccolo e sulle criticità Per_1 del rapporto con il padre;
c)disporre la valutazione genitoriale a carico del padre sig. da parte di un Controparte_1 professionista o di un apposito centro specializzato, nonché la valutazione per le dipendenze (ed eventuale presa in carico) presso il NOA Nucleo Operativo Alcologia competente;
d)ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il sig. ha visto il figlio per l'ultima volta nel maggio 2024 interrompendo Controparte_1 poi ogni contatto con il bambino;
2) vero che da oltre un anno il sig. si è disinteressato del minore, del quale non ha più Controparte_1 chiesto notizie;
3) vero che il minore , anche nelle rare occasioni in cui vedeva il padre, Persona_1 manifestava grande disagio negli incontri, e anche dopo gli stessi versava in stato di agitazione per lungo tempo (attivazione emotiva negativa);
4) vero che la sig.ra ha avuto grosse difficoltà a contattare il padre per ottenere un aiuto Pt_1 nell'assistenza del loro figlio;
5) vero che la sig.ra da oltre un anno riesce a contattare il padre solo grazie all'aiuto e alla Pt_1 collaborazione della famiglia di lui, ed in particolare del fratello e dei genitori;
6) vero che nonostante le difficoltà con il padre, la sig.ra ha mantenuto buoni rapporti con la Pt_1 famiglia del padre ed in particolare con i genitori di lui, presso i quali il bambino si reca saltuariamente;
7) vero che la raccolta dell'assenso del padre all'iscrizione del minore al progetto “oltre lo spettro”, consigliato vivamente dalla dr.ssa è stata possibile solo grazie all'intervento di Per_2 quest'ultima che ha contatto direttamente il sig. per la firma;
CP_1
8) vero che il sig. ha problemi di dipendenza dall'alcool; CP_1
9) vero che da quando la sig.ra ha un nuovo compagno, il sig. ha iniziato ad inviarle Pt_1 CP_1 messaggi dal contenuto persecutorio e minatorio, tanto da rendere necessario il blocco del servizio di messaggistica WhatsApp, nonché l'adozione di cautele per non incontrare il sig. CP_1
Si indicano a testi:
presso ufficio Disabilità del Comune di Monza;
Persona_2 del centro BCBA Psicologa dell'Età evolutiva con sede in Cesano Maderno via Controparte_2 San Luca 4; pagina 2 di 5 residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]. Testimone_3
Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c.. L'art. 473bis. 29 c.p.c. stabilisce che possa essere chiesta, in ogni tempo, la revisione delle condizioni ai tutela dei minori e in materia di contributi economici qualora sopravvengano giustificati motivi. I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente chiede, a modifica del decreto Tribunale di Monza 17.10.2022 su conclusioni congiunte, l'affido esclusivo del figlio minore nato il [...], affetto da Per_1 disabilità, in quanto il padre lo vede in via del tutto saltuaria e abusa di alcool. La madre fatica a concordare decisioni relative al figlio. I servizi sociali del Comune di Monza indicano l'opportunità dell'affido esclusivo, visite in spazio neutro previa presa in carico al NOA e monitoraggio visite. Dalla valutazione AIAS del 19.11.2024 emerge quanto segue:
pagina 3 di 5 pagina 4 di 5 All'udienza del 3.12.2025 la ricorrente ha dichiarato:
”Il padre non si interessa del figlio, non lo tiene mai, non ha accettato la disabilità del figlio, ha iniziato a bere, fino a quando io sono uscita di casa all'età di un anno del bambino e mi sono trasferita dai miei. Si presentava una volta l'anno e , quando lo vedeva, era tranquillo, poi a casa Per_1 aveva delle crisi, faceva la pipì a letto, mi picchiava. Ho dovuto far intervenire la psicologa. Il padre non ha mai versato nulla per il mantenimento.”
In considerazione del disinteresse dimostrato dal padre nei confronti del figlio, tanto da non presentarsi neppure all'udienza fissata nel presente procedimento va disposto l'affido esclusivo cd. rafforzato in favore della madre, che ha dimostrato adeguate capacità genitoriali, come evidenziato nella relazione dei servizi sociali di Monza e si sta facendo carico in via esclusiva dell'accudimento e dell'educazione del figlio. Al fine di evitare che il disinteresse del padre possa pregiudicare il concreto esercizio della potestà genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, educazione, residenza ed istruzione, di provvedere alle pratiche amministrative compreso il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio del minore. Le visite tra padre e figlio potranno avvenire, se il padre ne faccia richiesta, in spazio neutro, previa verifica dell'abuso di alcool presso il OA e con monitoraggio da parte dei servizi sociali.
II. La domanda di risarcimento del danno per mancato versamento del contributo da parte del padre va rigettata, in quanto la ricorrente può richiedere il versamento diretto da parte del datore di lavoro del padre ai sensi dell'art. 473bis.37 c.p.c. oppure procedere in via esecutiva essendo munita di titolo.
III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica del decreto Tribunale di Monza 13.10.2022:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, educazione, residenza ed istruzione, di provvedere alle pratiche amministrative compreso il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio del minore. Le visite tra padre e figlio potranno avvenire, se il padre ne faccia richiesta, in spazio neutro, previa verifica dell'abuso di alcool presso il OA e con monitoraggio da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del minore.
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel. - Dr. Carmen Arcellaschi
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