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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7803/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7803/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERACCIONI Parte_1 C.F._1
DONATA (C.F. ), elettivamente domiciliata in NZ, via Aretina n. 154R, C.F._2 presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.IVA ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.IVA ), in persona del procuratore con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2 Controparte_3
ANDREA PORTA DEL LUNGO (C.F. ), elettivamente domiciliata in NZ, C.F._3 via Gino Capponi n. 30, presso il difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di NZ, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
- NEL MERITO:
• rilevare la decadenza della garanzia fideiussoria e, per l'effetto, che venga ritenuto ampiamente spirato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, decaduta la dal promuovere ogni azione nei confronti del fideiussore oggi Controparte_1
opponente.
pagina 1 di 17 Ovvero, sussistendo i requisiti di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare l'estinzione della garanzia.
Conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo oggi opposto;
• dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della società convenuta per interessi, spese e commissioni perché eccedente il c.d. tasso soglia nonchè, ex art. 1815, comma 2,
c.c., essendo stati convenuti interessi usurari, dichiarare la nullità della clausola che tali interessi prevede e tutti gli interessi previsti;
• accertato che il mutuo presenta un tasso di interesse indeterminato per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, dichiarare la nullità del medesimo o, in subordine, dichiarare dovute le minor somme emerse nella allegata perizia.
Con vittoria di spese, funzioni e onorari”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, per i titoli e le causali dedotte:
NEL MERITO IN TESI:
Per tutto quanto in narrativa dedotto, rigettare l'opposizione proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, nonché poiché sfornita di prova alcuna e respingere la medesima, con conferma in ogni sua parte del D.I. opposto n. 51353/19 e con ogni conseguenziale pronunzia.
NEL MERITO IN IPOTESI:
Ritenuta l'opponente debitrice della per i titoli e le causali di cui all'opposto Controparte_1
decreto, da aversi in questa sede per integralmente riportate, condannare la medesima a pagare alla creditrice la complessiva somma di € 448.500,54 oltre interessi come da contratto, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da contratto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 13.4.2019 veniva notificato alla sig.ra il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1353/2019, emesso in data 26.03.2019 dal Tribunale di NZ, con cui veniva ingiunto il pagamento, a favore della della somma di € 448.500,54. A fondamento Controparte_1
della propria domanda, la parte ricorrente deduceva di essere creditrice della suddetta somma, a titolo di saldo debitore, comprensivo di interessi, costi e spese, vantato in ragione di un contratto di mutuo fondiario ipotecario.
pagina 2 di 17 Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1353/2019, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- in data 16.10.2007, la di NZ aveva concesso un mutuo fondiario Controparte_4
CP_ ai sigg.ri ed , per un importo di Euro 260.000,00, ai fini dell'acquisto di Pt_2 CP_3
un immobile, con annesso terreno agricolo, sito in Comune di Vicchio;
- per il suddetto mutuo fondiario, la aveva prestato fideiussione solidale a garanzia Pt_1
del totale pagamento di questo;
- l'immobile de quo, era stato oggetto di esecuzione immobiliare (R.G. n. 859/2012) – oggi estinta per mancanza di offerte -, nonostante i sigg,ri (fratello dei beneficiari Controparte_6
del mutuo) e avessero presentato alla BANCA diverse offerte per poter Parte_3 definire la vicenda ed evitare la vendita dell'immobile all'asta (nello specifico, il pagamento dell'importo di Euro 80.000,00, ovvero l'acquisto dell'immobile al prezzo di Euro 20.000,00);
- le suddette offerte non venivano accettate dalla , che, dopo l'estinzione della CP_7 procedura RGE 859/2012, ai seni e per gli effetti dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., aveva ceduto il credito de quo all'odierna parte opposta.
Posto ciò, nel merito, ha eccepito la nullità della garanzia prestata, in quanto conforme al c.d. schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale illecita, ovvero – in subordine – la nullità di date clausole (nello specifico, degli artt. 2, 6 e 8); ha eccepito inoltre la decadenza della BANCA dal diritto di agire verso il garante, ex art. 1957 c.c..
Ha, altresì, dedotto, con riferimento al mutuo fondiario de quo, l'illegittima applicazione di interessi usurari, di anatocismo indebiti, nonché l'indeterminatezza dei tassi di interesse, domandando l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle relative clausole (per violazione degli artt. 117 TUB e 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c.)
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le Controparte_1 difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha contestato l'applicazione di anatocismo indebiti, rivendicando, per il resto, la piena legittimità degli addebiti effettuati in relazione a tutte le contestazioni sollevate, contestando l'esistenza di profili di contrarietà a norme imperative, ovvero di indeterminatezza delle clausole.
Ha, altresì, escluso la decadenza della garanzia fideiussoria, essendo stato l'art. 1957 c.c. espressamente derogato nell'accordo raggiunto con la sig.ra Pt_1
pagina 3 di 17 Ha, pertanto, contestato le domande attore, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, all'udienza del 1°/12/2020, l'Ufficio ha assegnato i termini di cui l'art. 183, comma 6, c.p.c..
Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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1. Sull'eccezione di nullità della fideiussione
L'eccezione di nullità della fideiussione è infondata, per le ragioni che seguono.
È opportuno ripercorrere (in maniera sintetica) l'evoluzione della problematica delle fideiussioni redatte secondo il modello ABI.
Il suddetto modello, predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana e da quest'ultima messo a disposizione delle singole banche, costituiva uno schema negoziale contenente una serie di clausole che disciplinavano il costituendo rapporto contrattuale con il cliente tenuto a prestare la garanzia fideiussoria.
L'applicazione costante ed uniforme del suddetto schema negoziale nei rapporti con il cliente – fideiussore ha dato vita, nel corso degli anni, ad una vera e propria prassi per gli istituti di credito.
Senonché, nel 2005, con provvedimento n. 55, la Banca d'Italia ha dichiarato illegittime alcune clausole del suddetto modello, in quanto ritenute espressione di intese restrittive della concorrenza e pertanto, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, lesive del divieto posto dall'art.
2. L. 287/1990.
In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia ha fatto esplicito riferimento alle clausole n.
2, 6 e 8 del modello ABI, le quali, imponendo eccesivi oneri in capo al fideiussore, finiscono per squilibrare in maniera consistente il rapporto contrattuale a favore della banca.
L'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevede infatti che il fideiussore sia tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6
(noto anche come “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957”) invece dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito
pagina 4 di 17 verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; infine, l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, stabilendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
In virtù del citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si pone pertanto il problema di individuare le conseguenze e i possibili riflessi, sul contratto di fideiussione, della violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, di cui sono espressione dette clausole.
In merito, si sono susseguiti nel corso del tempo vari indirizzi giurisprudenziali.
Un primo orientamento, perlopiù minoritario, tende ad escludere che la nullità dell'intesa “a monte” possa inficiare la validità del contratto di fideiussione “a valle”, con la conseguenza che il fideiussore, qualora fosse appunto dichiarato la nullità dell'intesa, potrebbe esclusivamente agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 (Tribunale di Verona, ordinanza del 1°
Ottobre 2018; Tribunale di Treviso, sentenza n. 1623 del 26 Luglio 2018; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2338 del 3 Marzo 2019). Tale orientamento, che si richiama a quanto affermato dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 2207/2005, (secondo la quale “siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33”), si fonda sul principio della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, in forza del quale una violazione delle prime può dar luogo esclusivamente ad una tutela risarcitoria, senza incidere sulla validità del negozio. Pertanto, una intesa anticoncorrenziale, integrante una violazione delle regole di comportamento, non sarebbe idonea a inficiare la validità dei contratti di fideiussione espressione dell'intesa.
Si è d'altra parte osservato che, invero, il principio stabilito dalla sopra richiamata sentenza delle
SU ha ad oggetto esclusivamente le intese anticoncorrenziali e i relativi rimedi a cui può ricorrere il consumatore, ma in realtà non si esprime in merito ai contratti “a valle” dell'intesa, come la fideiussione.
pagina 5 di 17 Anzi, particolarmente significativo è un passaggio della stessa pronuncia, nel quale si afferma che “il contratto cosiddetto "a valle" costituisce lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso […], oltre ad estrinsecarla, la attua”.
Proprio in ragione di questo passaggio, un secondo orientamento ha ritenuto che il contratto di fideiussione “a valle” dovesse ritenersi nullo, atteso che se la fideiussione costituisce il negozio mediante il quale l'intesa si attua, la nullità di quest'ultima non può che ripercuotersi sulla prima
(Cassazione, ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, richiamata anche da parte opposta).
Si tratterebbe quindi di una nullità totale, in grado di travolgere l'intero contratto di fideiussione.
I giudici di legittimità hanno poi sottolineato che tale nullità si estenderebbe anche ai contratti di fideiussione antecedenti al provvedimento della Banca d'Italia del 2005, ovviamente con riferimento alle condotte poste in essere negli anni oggetto dell'accertamento di Banca d'Italia.
Infatti, come affermato dalla già ricordata ordinanza della Cassazione n. 29810 del 12 Dicembre
2017, l'illecito anticoncorrenziale, ai sensi della disciplina prevista dalla L. 287/1990, non si realizza solo ed esclusivamente tramite il negozio giuridico espressione dell'intesa, ma anche tramite tutti i comportamenti e/o atti successivi all'intesa che determinano una violazione o alterazione delle regole della concorrenza. Come chiarito dalla Corte “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust”. Pertanto, il contratto di fideiussione, in quanto anch'esso costituente una forma di distorsione della concorrenza, sarebbe affetto da nullità proprio in virtù della stessa legge n.
287/1990, antecedente al provvedimento della Banca d'Italia; a condizione, ovviamente, che tale contratto sia successivo all'intesa illecita.
Vi è, infine, un terzo orientamento, che questo Tribunale ritiene di condividere, affermato dal giudice di legittimità con le sentenze n. 24044 del 26.09.2019, n. 4175 del 19.02.2020 e da ultimo con la recentissima sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite secondo cui “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
pagina 6 di 17 Alla luce di tale orientamento, pertanto, la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 di cui al modello ABI non comporterebbe la nullità in toto del contratto di fideiussione, ma solo la sua nullità parziale, ovverosia limitata alle stesse singole clausole, trovando applicazione l'art. 1419 c.c., secondo cui
“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Premessa (in ipotesi) una nullità parziale (e non totale), in questo contesto emerge, poi, la questione, sollevata dalla parte opponente, dell'applicazione/applicabilità del suddetto CP_ provvedimento sanzionatorio della non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche.
Va premesso, a tal proposito il discrimen tra tali due fideiussioni.
Per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'imposto massimo garantito (v. Cass., 31 gennaio 2017, n. 2492).
Per converso, si intendono fideiussioni specifiche quelle che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia (T. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).
Pertanto, la differenza – in buona sostanza – consiste nell'oggetto della garanzia: le prime riguardano tutte le obbligazioni del debitore;
le secondo le obbligazioni attinenti una (o più) specifica operazione (T. NZ, 16 febbraio 2023, n. 528).
Detto ciò, occorre ora chiedersi se la nullità delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento i Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus o anche le fideiussioni specifiche.
Sul punto si registrano due tesi.
Una prima tesi, estensiva, sostiene la nullità delle clausole anche nelle fideiussioni specifiche, in quanto la S.C. (Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994), nell'affermare la illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non ha fatto distinzioni tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.
Secondo tale orientamento ritenere la validità delle fideiussioni specifiche che contengano le clausole di cui sopra, solo per il diverso nomen juris darebbe la possibilità alle banche di “eludere il pagina 7 di 17 precetto antitrust, sottoponendo ai clienti esclusivamente fideiussioni di tale tipo e non “omnibus”.
Si tratterebbe cioè di risultato interpretativo inaccettabile.
All'opposto, con scelta interpretativa che questo Ufficio fa propria, è stato argomentato, che il CP_ provvedimento della non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, poiché, avendo l'accertamento in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancari, in relazione a queste difetterebbe di regola la prova che anche esse sarebbero frutto di intesa illecita anticoncorrenziale.
Non sarebbe infatti possibile invocare la decisione citata della autorità di vigilanza al fine di provare l'accordo illecito (T. NZ, 16 febbraio 2023, n. 528, T. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481
e 6 settembre 2022, n. 7015, T. Napoli, 16 giugno 2020).
CP_ È noto, difatti, che il citato provvedimento della presenta natura di prova privilegiata, ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato del suo eventuale abuso” (Cass., 22 maggio 2019, n. 134846).
Ne consegue, pertanto, che mentre la sola corrispondenza di una fideiussione omnibus allo schema ABI integra, in difetto di contrari elementi, la prova che la stessa deriva da accordo illecito antitrust, con conseguente nullità, altrettanto non sarebbe possibile affermare in caso di fideiussione specifica.
D'altra parte, la stessa Banca d'Italia nel provvedimento de quo fa esplicito ed univoco riferimento allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, dando poi atto che le valutazioni poste in essere durante l'istruttoria non hanno avuto di per sé ad oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzarle nella contrattualistica (cfr. Corte d'Appello Milano, 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si aggiunga che ragioni di ordine logico depongono per la tesi restrittiva.
Invero, non può infatti escludersi, anzi appare del tutto probabile, che a seguito della diffusione nel sistema bancario del modello ABI relativo alle omnibus, le BANCHE abbiano di propria iniziativa esteso ed applicato il modello a tutta la modulistica delle garanzie.
Ciò non in attuazione di un accordo illecito tra loro, ma semplicemente per propria convenienza imprenditoriale, trattandosi di clausole compatibili anche con la struttura e funzione della fideiussione specifica e perché le stesse rafforzano la posizione contrattuale della banca rispetto alla disciplina legale della fideiussione.
pagina 8 di 17 Ne segue che la semplice presenza in un contratto di fideiussione specifica di clausole conformi a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, già oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non costituisce prova dell'esistenza di accordo illecito a monte e non produce alcuna nullità della garanzia (T. NZ, 16 febbraio 2023, n. 528).
Tanto premesso in diritto poiché nella specie è documentale che trattasi di fideiussione specifica tesa a garantire uno specifico e determinato credito (restituzione e pagamento interessi convenzionali e di quelli di mora, v. p. 22 doc. 2, citazione), l'eccezione di nullità sollevata va senz'altro disattesa.
Non da meno, pur volendo argomentare diversamente, nessuna prova, ovvero deduzione valida,
è stata prodotta, ovvero avanzata, dalla parte opponente in punto di natura della fideiussione de qua,
e, pertanto, la questione andrebbe – ad ogni modo – ugualmente disattesa.
Resta assorbita ogni altra questione anche in ordine alla eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., trattandosi di norma derogabile per volontà delle parti (giurisprudenza pacifica) ed avendovi l'opponente pattiziamente rinunciato.
2. anatocismo in relazione al mutuo ipotecario
In proposito, l'opponente eccepisce l'applicazione in concreto di TAN e TAEG (ISC) superiori rispetto a quelli indicati in contratto nonché l'applicazione di anatocismo indebito, trattandosi di finanziamenti con ammortamento alla francese e di interessi usurari. Ancora, eccepisce la violazione del divieto di anatocismo o c.d. anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute per essere stato quest'ultimo applicato sull'intera rata del mutuo (comprensiva anche della quota interessi) anziché sulla sola quota capitale.
Tali doglianze vanno disattese.
Sul punto è dirimente il rilievo che nessuna disposizione normativa impone la indicazione nei contratti di mutuo del tasso annuale effettivo.
Invero l'art. 117 TUB prevede espressamente solo che nei contratti sia indicato “il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
La generica locuzione “tasso di interesse”, senza alcuna ulteriore specificazione, porta a ritenere che sia sufficiente a tali fini la indicazione del tasso annuale nominale (T.A.N.), cioè del tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle banche e dalle società finanziarie all'importo lordo del finanziamento per calcolare gli interessi dovuti dal cliente sull'operazione.
pagina 9 di 17 D'altra parte, è noto che il TAN, proprio perché tasso nominale e non effettivo, ben può essere inferiore a quest'ultimo ogniqualvolta, come nella fattispecie, sia previsto un piano di ammortamento con frequenza infrannuale.
Né d'altra parte sul punto è dirimente il disposto di cui all'art. 6 (Trasparenza contrattuale) della
Delibera CICR 9.2.2000, il quale prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Nella fattispecie infatti (contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese) non si ha tecnicamente alcun fenomeno di capitalizzazione di interessi. Invero, l'importo di ogni rata è costituito dagli interessi corrispettivi maturati nel periodo e da una parte di rimborso del capitale.
Non vi è spazio quindi, nell'ambito dello svolgimento fisiologico del rapporto, per la produzione di interessi da interessi, ovvero per la capitalizzazione di alcunché.
Già in precedenza i giudici di legittimità avevano precisato che la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra le parti (è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile
a un capitale dato; così Cass., n. 27823/2023).
In ogni caso, è solo il caso di precisare che la questione è stata (nuovamente) risolta dalla
Suprema Corte, a SS.UU. (29 maggio 2024, n. 15130).
In ordine all'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La Suprema Corte ha ribadito che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pagina 10 di 17 pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e
36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Pertanto, nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo “contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” non si pone un problema di indeterminatezza.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte il piano di ammortamento allegato al contratto indicava anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Inoltre, è stato precisato, “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. nn. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SS.UU. n. 5657/2023). Pertanto, la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento
(tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
Il maggior carico di interessi del prestito dipende “dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Trattasi, a ben vedere, di una massima che non va circoscritta ai soli mutui a tasso fisso, ma che va estesa (anche) ai mutui a tasso variabile (specie ove questi presentino un comprensibile piano di ammortamento), anche se, in sostanza, la materia del contendere ha riguardato i contratti di mutuo a tasso fisso e, in particolare, i finanziamenti a cui il piano di ammortamento risulta allegato, con indicazione della quota capitale e della quota interessi corrisposti all'istituto bancario.
pagina 11 di 17 Seguendo le coordinate tracciate dalle SS. UU., occorre quindi accertare se, anche nel caso di specie, il contratto possa ritenersi sufficientemente determinato.
Orbene, il contratto di mutuo de quo indica il capitale erogato (Euro 260.000,00, v. art. 1, contratto, p. 3, all. 2, citazione), il metodo di ammortamento (v. sempre art. 2, contratto), i tempi e le scadenze delle rate da pagare (v. art. 3, contratto, p. 5, doc. 2, citazione), le modalità di calcolo e di pagamento della prima rata (v. artt. 2 e 3, contratto, pp. 4-5, doc. 2, citazione), il tasso di interesse ed il piano di ammortamento (per il periodo di preammortamento e per tutta la restante durata del muto sarà applicato un tasso di interesse nominale annuo del 5,30%; interesse di mora su base annua in misura pari al tasso nominale annuo applicato alle singole rate scadute e non pagate, maggiorato di 2 punti;
ISC pari a 5,48%; l'ammortamento del mutuo dovrà avvenire entro
30 anni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di erogazione della somma mutuata mediante numero 360 rate mensili costanti posticipare, ciascuna comprensiva di una quota progressivamente crescente di capitale e di una di interesse).
Pertanto, la parte mutuataria è stata posta perfettamente nelle condizioni di conoscere la quota di capitale e di interessi che avrebbero composto ogni rata corrisposta, al di là della esplicita definizione del metodo di ammortamento pattuito e della mancata indicazione del regime di capitalizzazione.
Infatti, se alla medesima rata costante, a seconda del regime prescelto (capitalizzazione semplice o composta), matematicamente corrispondono diversi piani di ammortamento, tutti aventi la medesima rata e coerenti con i vincoli di chiusura, ma aventi imputazioni diverse ed interessi e capitale, nell'ipotesi in cui il piano di ammortamento indichi espressamente la quota capitale di ogni singola rata non appare ravvisabile alcuna indeterminatezza essendo, dal punto di vista matematico, individuabile un solo piano di ammortamento (così T. Torino, n. 747/2022).
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
Difatti, conoscendo il tasso di interesse, la rata costante, il capitale ed il numero delle rate è di certo possibile verificare matematicamente se è stata applicata la capitalizzazione semplice o composta, per cui non è prospettabile una indeterminatezza dell'oggetto.
A titolo esemplificativo, dato l'ammontare del capitale da restituire, il numero delle rate e il valore della rata costante (senza indicazione della sua composizione), è teoricamente possibile costruire due distinti piani di ammortamento – uno in regime di capitalizzazione composta e uno in pagina 12 di 17 regime di capitalizzazione semplice – che prevedano il medesimo importo delle rate, ma con tassi di interesse differenti: più elevato per il piano con capitalizzazione composta. Diversamente, se si assume un tasso di interesse identico per entrambi i regimi, l'importo della rata sarà differente, risultando più elevato nel piano composto a causa di una maggiore incidenza della quota interessi.
Tuttavia, ove siano specificati tutti i parametri rilevanti (rata costante, interessi, tasso di interessi, n. rate), non è possibile, partendo da tali dati contrattualmente stabiliti, costruire piani di ammortamento alternativi. Qualora si applicasse il regime della capitalizzazione semplice, infatti,
l'importo della rata mensile risulterebbe differente (in tal senso T. NZ, n. 3210/2024).
Pertanto, dal punto di vista matematico, è solo uno il regime di capitalizzazione prospettabile, che è quello in concreto adottato dall'istituto di credito.
Ne consegue che la pattuizione, in merito ai modelli sopra descritti, risulta essere chiara e, quindi, la questione in esame non merita ulteriori approfondimenti.
La doglianza in punto di anatocismo va quindi disattesa.
3. sulla indeterminatezza del tasso di interesse
Passando all'esame delle ulteriori censure, si rileva l'infondatezza – anche in conseguenza di quanto sopra argomentato - di quella relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse, visto quanto indicato espressamente nel contratto (il riferimento è al tasso di preammortamento e di ammortamento, con regime di tasso fisso, e con tasso annuo nominale pari al 5,30%, ovvero all'ISC/TAEG indicato al 5,48%; v. documento di sintesi allegato al contratto, doc. 2, citazione).
Dalla norma pattizia come sopra riportata emerge in modo evidente come il tasso di interesse sia stato puntualmente determinato dalle parti, e tanto esclude che l'omessa indicazione nel piano di ammortamento dell'ammontare della quota di interesse che viene corrisposto con la singola rata possa aver tramutato un valore assolutamente determinato in un valore privo di determinazione.
In altri termini, non vi è spazio per l'operatività del meccanismo sostitutivo del tasso convenuto con quello previsto ex lege dall'art. 117 TUB, proprio perché tale disposizione opera (per quel che interessa il caso specifico) solo se non è indicato il tasso di interesse ai sensi del comma 4 del predetto articolo: evenienza, come visto, da escludersi nella fattispecie.
Non da meno, in relazione al piano di ammortamento, oltre a richiamare quanto sopra motivato
(v. par. precedente, n. 2), questo risulta dettagliatamente indicato e sottoscritto dalle parti, sicché diviene clausola contrattuale voluta dai contraenti.
pagina 13 di 17 Pertanto, dal piano di ammortamento si possono evincere le quote capitale da pagarsi alle singole scadenze, e, conseguenzialmente, per esclusione, la quota interessi da sommarsi alla quota capitale.
Il piano di ammortamento risulta, quindi, sufficientemente determinato.
4. usura
Quanto alla presunta usurarietà del mutuo, per effetto dell'applicazione degli interessi moratori, non può che farsi riferimento al recente intervento delle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione, che con la nota sentenza n. 19597 del 18 settembre del 2020 hanno affermato il principio di uniformità del trattamento degli interessi, considerando il medesimo scopo remunerativo di un capitale non goduto sia per gli interessi moratori che per quelli corrispettivi.
La S.C. di Cassazione a Sez. Un. con la citata pronuncia ha, dunque, statuito che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso;
la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
T.e.g. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
Occorre, poi, precisare che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., n.
24675/2017), non è prevista dal nostro ordinamento la c.d. usura sopravvenuta e, perciò, la natura usuraria delle condizioni applicate deve essere vagliata esclusivamente con riferimento al momento della loro pattuizione.
Nel caso di specie, nelle condizioni generali del contratto sottoscritto in data 30 ottobre 2007, gli interessi moratori sono determinati nell'aumento di 3 punti percentuali rispetto al tasso contrattuale. A sua volta, il tasso contrattuale è stabilito nella misura del 5,30%, con regime fisso.
pagina 14 di 17 Il decreto ministeriale applicabile al caso di specie rileva per “i mutui a tasso fisso”, in cui rientra il contratto oggetto di causa, un tasso medio del 6,06% e un tasso soglia del 9,09%; l'art. 3 del medesimo decreto riporta, inoltre, la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è di 2,1 punti percentuali.
Applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite per individuare il tasso soglia degli interessi moratori, dunque, lo stesso risulta pari al 14,2%. – (TEGM + maggiorazione mediamente applicata per gli interessi moratori) x 1,25 + 4, ossia (6,06+2,1) x 1,25 + 4 -.
È dunque evidente che il TEG pattuito è in ogni caso di certo inferiore al tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori (5,3 + 2 = 7,3).
Appare chiaro che non si giunge a conclusioni diverse nemmeno considerando eventuali ulteriori indennità dovute alla Banca, posto che – contrattualmente – è stata esclusa la penale di estinzione anticipata di finanziamento.
La censura deve pertanto essere respinta.
5. circa la malafede della CP_7
Le doglianze dell'opponente non sono fondate.
In punto di diritto va precisato che la buona fede ha un ruolo decisivo nel diritto civile odierno, in quanto rappresenta un criterio di integrazione non solo supplettivo, ma anche cogente, e rappresenta il criterio di interpretazione fondamentale del contratto. La buona fede, a tal proposito, si distingue in oggettiva e soggettiva. La prima è una regola di condotta per i contraenti, che opera sin dalla fase precontrattuale, ed è definita alla luce dei suoi due corollari: obbligo di lealtà, correttezza e di salvaguardia dell'altrui interesse, ove questo non comporti alcun significativo sacrificio. La seconda va intesa, invece, come stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto
(esempio è il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., ovvero in materia di possesso).
Orbene, appare chiaro il riferimento della parte opponente alla buona fede oggettiva, e non soggettiva. Questa, come si è visto, rappresenta una regola di condotta per i contraenti, capace di avvolgere tutte le fasi del contratto, compreso quella esecutiva. In concreto, l'ossequio alla legalità formale non può tradursi in un sacrificio della giustizia sostanziale, disattendendo il dovere di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che, in relazione ai contratti, orienta l'esecuzione, nel rispetto del principio per cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio nell'interesse proprio (cfr. Cass., 30.07.2004, n. 14605).
pagina 15 di 17 Venendo alla presente fattispecie non si ravvisa alcun comportamento scorretto della Banca nel senso sopra precisato.
Né d'altra parte la può essere censurata per essere stata tollerante nell'adottare CP_7
iniziative di recupero del credito.
Ove l'opponente avesse davvero avuto interesse a chiudere la posizione, evitando l'aggravarsi della situazione per il correre degli interessi, ben avrebbe potuto provvedere alle necessarie rimesse ovvero a recedere dai rapporti bancari, saldando il dovuto.
L'opponente, quindi, non può lamentarsi della tempistica con cui la ha proceduto al CP_7
recupero credito, né rilevano in questa sede le ragioni per cui la stessa, in ipotesi, ha lasciato trascorrere alcuni anni prima di avviare la presente azione monitoria.
L'aggravamento dell'esposizione finanziaria dell'opponente non è quindi imputabile a presunti comportamenti scorretti e maliziosi della , ma esclusivamente alla mancata adozione da CP_7
parte della dei delle iniziative di loro competenza per la tempestiva estinzione della Pt_4
posizione debitoria.
A nulla rilevano, difatti, le doglianze dell'opponente circa i tentativi dei i definire Pt_4 la vicenda stragiudizialmente ed evitare la vendita all'asta dell'immobile ipotecato, posto che rientra tra le facoltà della , una volta risolto il contratto per inadempimento, scegliere la CP_7
soluzione ad essa più congeniale per il recupero del credito.
Nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto, è pertanto, in termini giuridici, ascrivibile alla parte opposta.
6. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 1353/2019, emesso in data 26.03.2019 dal Tribunale di NZ.
7. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 448.500,54, scaglione da 260.001 a 520.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di NZ, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n . 1353/2019, emesso in data 26.03.2019 dal Tribunale di NZ;
- CONDANNA la sig.ra a rimborsare, a favore della parte opposta, le spese Parte_1 di lite che liquida in Euro 17.252,00 per compensi (nello specifico, Euro 3.544,00, per lo Studio,
Euro 2.338,00, per l'Introduttiva, Euro 5.206,00 per l'istruttoria, Euro 6.164,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
NZ, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7803/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERACCIONI Parte_1 C.F._1
DONATA (C.F. ), elettivamente domiciliata in NZ, via Aretina n. 154R, C.F._2 presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.IVA ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.IVA ), in persona del procuratore con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2 Controparte_3
ANDREA PORTA DEL LUNGO (C.F. ), elettivamente domiciliata in NZ, C.F._3 via Gino Capponi n. 30, presso il difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di NZ, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
- NEL MERITO:
• rilevare la decadenza della garanzia fideiussoria e, per l'effetto, che venga ritenuto ampiamente spirato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, decaduta la dal promuovere ogni azione nei confronti del fideiussore oggi Controparte_1
opponente.
pagina 1 di 17 Ovvero, sussistendo i requisiti di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare l'estinzione della garanzia.
Conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo oggi opposto;
• dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della società convenuta per interessi, spese e commissioni perché eccedente il c.d. tasso soglia nonchè, ex art. 1815, comma 2,
c.c., essendo stati convenuti interessi usurari, dichiarare la nullità della clausola che tali interessi prevede e tutti gli interessi previsti;
• accertato che il mutuo presenta un tasso di interesse indeterminato per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, dichiarare la nullità del medesimo o, in subordine, dichiarare dovute le minor somme emerse nella allegata perizia.
Con vittoria di spese, funzioni e onorari”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, per i titoli e le causali dedotte:
NEL MERITO IN TESI:
Per tutto quanto in narrativa dedotto, rigettare l'opposizione proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, nonché poiché sfornita di prova alcuna e respingere la medesima, con conferma in ogni sua parte del D.I. opposto n. 51353/19 e con ogni conseguenziale pronunzia.
NEL MERITO IN IPOTESI:
Ritenuta l'opponente debitrice della per i titoli e le causali di cui all'opposto Controparte_1
decreto, da aversi in questa sede per integralmente riportate, condannare la medesima a pagare alla creditrice la complessiva somma di € 448.500,54 oltre interessi come da contratto, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da contratto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 13.4.2019 veniva notificato alla sig.ra il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1353/2019, emesso in data 26.03.2019 dal Tribunale di NZ, con cui veniva ingiunto il pagamento, a favore della della somma di € 448.500,54. A fondamento Controparte_1
della propria domanda, la parte ricorrente deduceva di essere creditrice della suddetta somma, a titolo di saldo debitore, comprensivo di interessi, costi e spese, vantato in ragione di un contratto di mutuo fondiario ipotecario.
pagina 2 di 17 Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1353/2019, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- in data 16.10.2007, la di NZ aveva concesso un mutuo fondiario Controparte_4
CP_ ai sigg.ri ed , per un importo di Euro 260.000,00, ai fini dell'acquisto di Pt_2 CP_3
un immobile, con annesso terreno agricolo, sito in Comune di Vicchio;
- per il suddetto mutuo fondiario, la aveva prestato fideiussione solidale a garanzia Pt_1
del totale pagamento di questo;
- l'immobile de quo, era stato oggetto di esecuzione immobiliare (R.G. n. 859/2012) – oggi estinta per mancanza di offerte -, nonostante i sigg,ri (fratello dei beneficiari Controparte_6
del mutuo) e avessero presentato alla BANCA diverse offerte per poter Parte_3 definire la vicenda ed evitare la vendita dell'immobile all'asta (nello specifico, il pagamento dell'importo di Euro 80.000,00, ovvero l'acquisto dell'immobile al prezzo di Euro 20.000,00);
- le suddette offerte non venivano accettate dalla , che, dopo l'estinzione della CP_7 procedura RGE 859/2012, ai seni e per gli effetti dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., aveva ceduto il credito de quo all'odierna parte opposta.
Posto ciò, nel merito, ha eccepito la nullità della garanzia prestata, in quanto conforme al c.d. schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale illecita, ovvero – in subordine – la nullità di date clausole (nello specifico, degli artt. 2, 6 e 8); ha eccepito inoltre la decadenza della BANCA dal diritto di agire verso il garante, ex art. 1957 c.c..
Ha, altresì, dedotto, con riferimento al mutuo fondiario de quo, l'illegittima applicazione di interessi usurari, di anatocismo indebiti, nonché l'indeterminatezza dei tassi di interesse, domandando l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle relative clausole (per violazione degli artt. 117 TUB e 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c.)
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le Controparte_1 difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha contestato l'applicazione di anatocismo indebiti, rivendicando, per il resto, la piena legittimità degli addebiti effettuati in relazione a tutte le contestazioni sollevate, contestando l'esistenza di profili di contrarietà a norme imperative, ovvero di indeterminatezza delle clausole.
Ha, altresì, escluso la decadenza della garanzia fideiussoria, essendo stato l'art. 1957 c.c. espressamente derogato nell'accordo raggiunto con la sig.ra Pt_1
pagina 3 di 17 Ha, pertanto, contestato le domande attore, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, all'udienza del 1°/12/2020, l'Ufficio ha assegnato i termini di cui l'art. 183, comma 6, c.p.c..
Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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1. Sull'eccezione di nullità della fideiussione
L'eccezione di nullità della fideiussione è infondata, per le ragioni che seguono.
È opportuno ripercorrere (in maniera sintetica) l'evoluzione della problematica delle fideiussioni redatte secondo il modello ABI.
Il suddetto modello, predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana e da quest'ultima messo a disposizione delle singole banche, costituiva uno schema negoziale contenente una serie di clausole che disciplinavano il costituendo rapporto contrattuale con il cliente tenuto a prestare la garanzia fideiussoria.
L'applicazione costante ed uniforme del suddetto schema negoziale nei rapporti con il cliente – fideiussore ha dato vita, nel corso degli anni, ad una vera e propria prassi per gli istituti di credito.
Senonché, nel 2005, con provvedimento n. 55, la Banca d'Italia ha dichiarato illegittime alcune clausole del suddetto modello, in quanto ritenute espressione di intese restrittive della concorrenza e pertanto, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, lesive del divieto posto dall'art.
2. L. 287/1990.
In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia ha fatto esplicito riferimento alle clausole n.
2, 6 e 8 del modello ABI, le quali, imponendo eccesivi oneri in capo al fideiussore, finiscono per squilibrare in maniera consistente il rapporto contrattuale a favore della banca.
L'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevede infatti che il fideiussore sia tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6
(noto anche come “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957”) invece dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito
pagina 4 di 17 verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; infine, l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, stabilendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
In virtù del citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si pone pertanto il problema di individuare le conseguenze e i possibili riflessi, sul contratto di fideiussione, della violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, di cui sono espressione dette clausole.
In merito, si sono susseguiti nel corso del tempo vari indirizzi giurisprudenziali.
Un primo orientamento, perlopiù minoritario, tende ad escludere che la nullità dell'intesa “a monte” possa inficiare la validità del contratto di fideiussione “a valle”, con la conseguenza che il fideiussore, qualora fosse appunto dichiarato la nullità dell'intesa, potrebbe esclusivamente agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 (Tribunale di Verona, ordinanza del 1°
Ottobre 2018; Tribunale di Treviso, sentenza n. 1623 del 26 Luglio 2018; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2338 del 3 Marzo 2019). Tale orientamento, che si richiama a quanto affermato dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 2207/2005, (secondo la quale “siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33”), si fonda sul principio della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, in forza del quale una violazione delle prime può dar luogo esclusivamente ad una tutela risarcitoria, senza incidere sulla validità del negozio. Pertanto, una intesa anticoncorrenziale, integrante una violazione delle regole di comportamento, non sarebbe idonea a inficiare la validità dei contratti di fideiussione espressione dell'intesa.
Si è d'altra parte osservato che, invero, il principio stabilito dalla sopra richiamata sentenza delle
SU ha ad oggetto esclusivamente le intese anticoncorrenziali e i relativi rimedi a cui può ricorrere il consumatore, ma in realtà non si esprime in merito ai contratti “a valle” dell'intesa, come la fideiussione.
pagina 5 di 17 Anzi, particolarmente significativo è un passaggio della stessa pronuncia, nel quale si afferma che “il contratto cosiddetto "a valle" costituisce lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso […], oltre ad estrinsecarla, la attua”.
Proprio in ragione di questo passaggio, un secondo orientamento ha ritenuto che il contratto di fideiussione “a valle” dovesse ritenersi nullo, atteso che se la fideiussione costituisce il negozio mediante il quale l'intesa si attua, la nullità di quest'ultima non può che ripercuotersi sulla prima
(Cassazione, ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, richiamata anche da parte opposta).
Si tratterebbe quindi di una nullità totale, in grado di travolgere l'intero contratto di fideiussione.
I giudici di legittimità hanno poi sottolineato che tale nullità si estenderebbe anche ai contratti di fideiussione antecedenti al provvedimento della Banca d'Italia del 2005, ovviamente con riferimento alle condotte poste in essere negli anni oggetto dell'accertamento di Banca d'Italia.
Infatti, come affermato dalla già ricordata ordinanza della Cassazione n. 29810 del 12 Dicembre
2017, l'illecito anticoncorrenziale, ai sensi della disciplina prevista dalla L. 287/1990, non si realizza solo ed esclusivamente tramite il negozio giuridico espressione dell'intesa, ma anche tramite tutti i comportamenti e/o atti successivi all'intesa che determinano una violazione o alterazione delle regole della concorrenza. Come chiarito dalla Corte “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust”. Pertanto, il contratto di fideiussione, in quanto anch'esso costituente una forma di distorsione della concorrenza, sarebbe affetto da nullità proprio in virtù della stessa legge n.
287/1990, antecedente al provvedimento della Banca d'Italia; a condizione, ovviamente, che tale contratto sia successivo all'intesa illecita.
Vi è, infine, un terzo orientamento, che questo Tribunale ritiene di condividere, affermato dal giudice di legittimità con le sentenze n. 24044 del 26.09.2019, n. 4175 del 19.02.2020 e da ultimo con la recentissima sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite secondo cui “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
pagina 6 di 17 Alla luce di tale orientamento, pertanto, la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 di cui al modello ABI non comporterebbe la nullità in toto del contratto di fideiussione, ma solo la sua nullità parziale, ovverosia limitata alle stesse singole clausole, trovando applicazione l'art. 1419 c.c., secondo cui
“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Premessa (in ipotesi) una nullità parziale (e non totale), in questo contesto emerge, poi, la questione, sollevata dalla parte opponente, dell'applicazione/applicabilità del suddetto CP_ provvedimento sanzionatorio della non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche.
Va premesso, a tal proposito il discrimen tra tali due fideiussioni.
Per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'imposto massimo garantito (v. Cass., 31 gennaio 2017, n. 2492).
Per converso, si intendono fideiussioni specifiche quelle che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia (T. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).
Pertanto, la differenza – in buona sostanza – consiste nell'oggetto della garanzia: le prime riguardano tutte le obbligazioni del debitore;
le secondo le obbligazioni attinenti una (o più) specifica operazione (T. NZ, 16 febbraio 2023, n. 528).
Detto ciò, occorre ora chiedersi se la nullità delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento i Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus o anche le fideiussioni specifiche.
Sul punto si registrano due tesi.
Una prima tesi, estensiva, sostiene la nullità delle clausole anche nelle fideiussioni specifiche, in quanto la S.C. (Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994), nell'affermare la illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non ha fatto distinzioni tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.
Secondo tale orientamento ritenere la validità delle fideiussioni specifiche che contengano le clausole di cui sopra, solo per il diverso nomen juris darebbe la possibilità alle banche di “eludere il pagina 7 di 17 precetto antitrust, sottoponendo ai clienti esclusivamente fideiussioni di tale tipo e non “omnibus”.
Si tratterebbe cioè di risultato interpretativo inaccettabile.
All'opposto, con scelta interpretativa che questo Ufficio fa propria, è stato argomentato, che il CP_ provvedimento della non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, poiché, avendo l'accertamento in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancari, in relazione a queste difetterebbe di regola la prova che anche esse sarebbero frutto di intesa illecita anticoncorrenziale.
Non sarebbe infatti possibile invocare la decisione citata della autorità di vigilanza al fine di provare l'accordo illecito (T. NZ, 16 febbraio 2023, n. 528, T. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481
e 6 settembre 2022, n. 7015, T. Napoli, 16 giugno 2020).
CP_ È noto, difatti, che il citato provvedimento della presenta natura di prova privilegiata, ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato del suo eventuale abuso” (Cass., 22 maggio 2019, n. 134846).
Ne consegue, pertanto, che mentre la sola corrispondenza di una fideiussione omnibus allo schema ABI integra, in difetto di contrari elementi, la prova che la stessa deriva da accordo illecito antitrust, con conseguente nullità, altrettanto non sarebbe possibile affermare in caso di fideiussione specifica.
D'altra parte, la stessa Banca d'Italia nel provvedimento de quo fa esplicito ed univoco riferimento allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, dando poi atto che le valutazioni poste in essere durante l'istruttoria non hanno avuto di per sé ad oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzarle nella contrattualistica (cfr. Corte d'Appello Milano, 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si aggiunga che ragioni di ordine logico depongono per la tesi restrittiva.
Invero, non può infatti escludersi, anzi appare del tutto probabile, che a seguito della diffusione nel sistema bancario del modello ABI relativo alle omnibus, le BANCHE abbiano di propria iniziativa esteso ed applicato il modello a tutta la modulistica delle garanzie.
Ciò non in attuazione di un accordo illecito tra loro, ma semplicemente per propria convenienza imprenditoriale, trattandosi di clausole compatibili anche con la struttura e funzione della fideiussione specifica e perché le stesse rafforzano la posizione contrattuale della banca rispetto alla disciplina legale della fideiussione.
pagina 8 di 17 Ne segue che la semplice presenza in un contratto di fideiussione specifica di clausole conformi a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, già oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non costituisce prova dell'esistenza di accordo illecito a monte e non produce alcuna nullità della garanzia (T. NZ, 16 febbraio 2023, n. 528).
Tanto premesso in diritto poiché nella specie è documentale che trattasi di fideiussione specifica tesa a garantire uno specifico e determinato credito (restituzione e pagamento interessi convenzionali e di quelli di mora, v. p. 22 doc. 2, citazione), l'eccezione di nullità sollevata va senz'altro disattesa.
Non da meno, pur volendo argomentare diversamente, nessuna prova, ovvero deduzione valida,
è stata prodotta, ovvero avanzata, dalla parte opponente in punto di natura della fideiussione de qua,
e, pertanto, la questione andrebbe – ad ogni modo – ugualmente disattesa.
Resta assorbita ogni altra questione anche in ordine alla eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., trattandosi di norma derogabile per volontà delle parti (giurisprudenza pacifica) ed avendovi l'opponente pattiziamente rinunciato.
2. anatocismo in relazione al mutuo ipotecario
In proposito, l'opponente eccepisce l'applicazione in concreto di TAN e TAEG (ISC) superiori rispetto a quelli indicati in contratto nonché l'applicazione di anatocismo indebito, trattandosi di finanziamenti con ammortamento alla francese e di interessi usurari. Ancora, eccepisce la violazione del divieto di anatocismo o c.d. anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute per essere stato quest'ultimo applicato sull'intera rata del mutuo (comprensiva anche della quota interessi) anziché sulla sola quota capitale.
Tali doglianze vanno disattese.
Sul punto è dirimente il rilievo che nessuna disposizione normativa impone la indicazione nei contratti di mutuo del tasso annuale effettivo.
Invero l'art. 117 TUB prevede espressamente solo che nei contratti sia indicato “il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
La generica locuzione “tasso di interesse”, senza alcuna ulteriore specificazione, porta a ritenere che sia sufficiente a tali fini la indicazione del tasso annuale nominale (T.A.N.), cioè del tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle banche e dalle società finanziarie all'importo lordo del finanziamento per calcolare gli interessi dovuti dal cliente sull'operazione.
pagina 9 di 17 D'altra parte, è noto che il TAN, proprio perché tasso nominale e non effettivo, ben può essere inferiore a quest'ultimo ogniqualvolta, come nella fattispecie, sia previsto un piano di ammortamento con frequenza infrannuale.
Né d'altra parte sul punto è dirimente il disposto di cui all'art. 6 (Trasparenza contrattuale) della
Delibera CICR 9.2.2000, il quale prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Nella fattispecie infatti (contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese) non si ha tecnicamente alcun fenomeno di capitalizzazione di interessi. Invero, l'importo di ogni rata è costituito dagli interessi corrispettivi maturati nel periodo e da una parte di rimborso del capitale.
Non vi è spazio quindi, nell'ambito dello svolgimento fisiologico del rapporto, per la produzione di interessi da interessi, ovvero per la capitalizzazione di alcunché.
Già in precedenza i giudici di legittimità avevano precisato che la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra le parti (è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile
a un capitale dato; così Cass., n. 27823/2023).
In ogni caso, è solo il caso di precisare che la questione è stata (nuovamente) risolta dalla
Suprema Corte, a SS.UU. (29 maggio 2024, n. 15130).
In ordine all'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La Suprema Corte ha ribadito che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pagina 10 di 17 pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e
36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Pertanto, nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo “contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” non si pone un problema di indeterminatezza.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte il piano di ammortamento allegato al contratto indicava anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Inoltre, è stato precisato, “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. nn. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SS.UU. n. 5657/2023). Pertanto, la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento
(tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
Il maggior carico di interessi del prestito dipende “dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Trattasi, a ben vedere, di una massima che non va circoscritta ai soli mutui a tasso fisso, ma che va estesa (anche) ai mutui a tasso variabile (specie ove questi presentino un comprensibile piano di ammortamento), anche se, in sostanza, la materia del contendere ha riguardato i contratti di mutuo a tasso fisso e, in particolare, i finanziamenti a cui il piano di ammortamento risulta allegato, con indicazione della quota capitale e della quota interessi corrisposti all'istituto bancario.
pagina 11 di 17 Seguendo le coordinate tracciate dalle SS. UU., occorre quindi accertare se, anche nel caso di specie, il contratto possa ritenersi sufficientemente determinato.
Orbene, il contratto di mutuo de quo indica il capitale erogato (Euro 260.000,00, v. art. 1, contratto, p. 3, all. 2, citazione), il metodo di ammortamento (v. sempre art. 2, contratto), i tempi e le scadenze delle rate da pagare (v. art. 3, contratto, p. 5, doc. 2, citazione), le modalità di calcolo e di pagamento della prima rata (v. artt. 2 e 3, contratto, pp. 4-5, doc. 2, citazione), il tasso di interesse ed il piano di ammortamento (per il periodo di preammortamento e per tutta la restante durata del muto sarà applicato un tasso di interesse nominale annuo del 5,30%; interesse di mora su base annua in misura pari al tasso nominale annuo applicato alle singole rate scadute e non pagate, maggiorato di 2 punti;
ISC pari a 5,48%; l'ammortamento del mutuo dovrà avvenire entro
30 anni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di erogazione della somma mutuata mediante numero 360 rate mensili costanti posticipare, ciascuna comprensiva di una quota progressivamente crescente di capitale e di una di interesse).
Pertanto, la parte mutuataria è stata posta perfettamente nelle condizioni di conoscere la quota di capitale e di interessi che avrebbero composto ogni rata corrisposta, al di là della esplicita definizione del metodo di ammortamento pattuito e della mancata indicazione del regime di capitalizzazione.
Infatti, se alla medesima rata costante, a seconda del regime prescelto (capitalizzazione semplice o composta), matematicamente corrispondono diversi piani di ammortamento, tutti aventi la medesima rata e coerenti con i vincoli di chiusura, ma aventi imputazioni diverse ed interessi e capitale, nell'ipotesi in cui il piano di ammortamento indichi espressamente la quota capitale di ogni singola rata non appare ravvisabile alcuna indeterminatezza essendo, dal punto di vista matematico, individuabile un solo piano di ammortamento (così T. Torino, n. 747/2022).
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
Difatti, conoscendo il tasso di interesse, la rata costante, il capitale ed il numero delle rate è di certo possibile verificare matematicamente se è stata applicata la capitalizzazione semplice o composta, per cui non è prospettabile una indeterminatezza dell'oggetto.
A titolo esemplificativo, dato l'ammontare del capitale da restituire, il numero delle rate e il valore della rata costante (senza indicazione della sua composizione), è teoricamente possibile costruire due distinti piani di ammortamento – uno in regime di capitalizzazione composta e uno in pagina 12 di 17 regime di capitalizzazione semplice – che prevedano il medesimo importo delle rate, ma con tassi di interesse differenti: più elevato per il piano con capitalizzazione composta. Diversamente, se si assume un tasso di interesse identico per entrambi i regimi, l'importo della rata sarà differente, risultando più elevato nel piano composto a causa di una maggiore incidenza della quota interessi.
Tuttavia, ove siano specificati tutti i parametri rilevanti (rata costante, interessi, tasso di interessi, n. rate), non è possibile, partendo da tali dati contrattualmente stabiliti, costruire piani di ammortamento alternativi. Qualora si applicasse il regime della capitalizzazione semplice, infatti,
l'importo della rata mensile risulterebbe differente (in tal senso T. NZ, n. 3210/2024).
Pertanto, dal punto di vista matematico, è solo uno il regime di capitalizzazione prospettabile, che è quello in concreto adottato dall'istituto di credito.
Ne consegue che la pattuizione, in merito ai modelli sopra descritti, risulta essere chiara e, quindi, la questione in esame non merita ulteriori approfondimenti.
La doglianza in punto di anatocismo va quindi disattesa.
3. sulla indeterminatezza del tasso di interesse
Passando all'esame delle ulteriori censure, si rileva l'infondatezza – anche in conseguenza di quanto sopra argomentato - di quella relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse, visto quanto indicato espressamente nel contratto (il riferimento è al tasso di preammortamento e di ammortamento, con regime di tasso fisso, e con tasso annuo nominale pari al 5,30%, ovvero all'ISC/TAEG indicato al 5,48%; v. documento di sintesi allegato al contratto, doc. 2, citazione).
Dalla norma pattizia come sopra riportata emerge in modo evidente come il tasso di interesse sia stato puntualmente determinato dalle parti, e tanto esclude che l'omessa indicazione nel piano di ammortamento dell'ammontare della quota di interesse che viene corrisposto con la singola rata possa aver tramutato un valore assolutamente determinato in un valore privo di determinazione.
In altri termini, non vi è spazio per l'operatività del meccanismo sostitutivo del tasso convenuto con quello previsto ex lege dall'art. 117 TUB, proprio perché tale disposizione opera (per quel che interessa il caso specifico) solo se non è indicato il tasso di interesse ai sensi del comma 4 del predetto articolo: evenienza, come visto, da escludersi nella fattispecie.
Non da meno, in relazione al piano di ammortamento, oltre a richiamare quanto sopra motivato
(v. par. precedente, n. 2), questo risulta dettagliatamente indicato e sottoscritto dalle parti, sicché diviene clausola contrattuale voluta dai contraenti.
pagina 13 di 17 Pertanto, dal piano di ammortamento si possono evincere le quote capitale da pagarsi alle singole scadenze, e, conseguenzialmente, per esclusione, la quota interessi da sommarsi alla quota capitale.
Il piano di ammortamento risulta, quindi, sufficientemente determinato.
4. usura
Quanto alla presunta usurarietà del mutuo, per effetto dell'applicazione degli interessi moratori, non può che farsi riferimento al recente intervento delle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione, che con la nota sentenza n. 19597 del 18 settembre del 2020 hanno affermato il principio di uniformità del trattamento degli interessi, considerando il medesimo scopo remunerativo di un capitale non goduto sia per gli interessi moratori che per quelli corrispettivi.
La S.C. di Cassazione a Sez. Un. con la citata pronuncia ha, dunque, statuito che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso;
la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
T.e.g. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
Occorre, poi, precisare che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., n.
24675/2017), non è prevista dal nostro ordinamento la c.d. usura sopravvenuta e, perciò, la natura usuraria delle condizioni applicate deve essere vagliata esclusivamente con riferimento al momento della loro pattuizione.
Nel caso di specie, nelle condizioni generali del contratto sottoscritto in data 30 ottobre 2007, gli interessi moratori sono determinati nell'aumento di 3 punti percentuali rispetto al tasso contrattuale. A sua volta, il tasso contrattuale è stabilito nella misura del 5,30%, con regime fisso.
pagina 14 di 17 Il decreto ministeriale applicabile al caso di specie rileva per “i mutui a tasso fisso”, in cui rientra il contratto oggetto di causa, un tasso medio del 6,06% e un tasso soglia del 9,09%; l'art. 3 del medesimo decreto riporta, inoltre, la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è di 2,1 punti percentuali.
Applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite per individuare il tasso soglia degli interessi moratori, dunque, lo stesso risulta pari al 14,2%. – (TEGM + maggiorazione mediamente applicata per gli interessi moratori) x 1,25 + 4, ossia (6,06+2,1) x 1,25 + 4 -.
È dunque evidente che il TEG pattuito è in ogni caso di certo inferiore al tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori (5,3 + 2 = 7,3).
Appare chiaro che non si giunge a conclusioni diverse nemmeno considerando eventuali ulteriori indennità dovute alla Banca, posto che – contrattualmente – è stata esclusa la penale di estinzione anticipata di finanziamento.
La censura deve pertanto essere respinta.
5. circa la malafede della CP_7
Le doglianze dell'opponente non sono fondate.
In punto di diritto va precisato che la buona fede ha un ruolo decisivo nel diritto civile odierno, in quanto rappresenta un criterio di integrazione non solo supplettivo, ma anche cogente, e rappresenta il criterio di interpretazione fondamentale del contratto. La buona fede, a tal proposito, si distingue in oggettiva e soggettiva. La prima è una regola di condotta per i contraenti, che opera sin dalla fase precontrattuale, ed è definita alla luce dei suoi due corollari: obbligo di lealtà, correttezza e di salvaguardia dell'altrui interesse, ove questo non comporti alcun significativo sacrificio. La seconda va intesa, invece, come stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto
(esempio è il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., ovvero in materia di possesso).
Orbene, appare chiaro il riferimento della parte opponente alla buona fede oggettiva, e non soggettiva. Questa, come si è visto, rappresenta una regola di condotta per i contraenti, capace di avvolgere tutte le fasi del contratto, compreso quella esecutiva. In concreto, l'ossequio alla legalità formale non può tradursi in un sacrificio della giustizia sostanziale, disattendendo il dovere di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che, in relazione ai contratti, orienta l'esecuzione, nel rispetto del principio per cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio nell'interesse proprio (cfr. Cass., 30.07.2004, n. 14605).
pagina 15 di 17 Venendo alla presente fattispecie non si ravvisa alcun comportamento scorretto della Banca nel senso sopra precisato.
Né d'altra parte la può essere censurata per essere stata tollerante nell'adottare CP_7
iniziative di recupero del credito.
Ove l'opponente avesse davvero avuto interesse a chiudere la posizione, evitando l'aggravarsi della situazione per il correre degli interessi, ben avrebbe potuto provvedere alle necessarie rimesse ovvero a recedere dai rapporti bancari, saldando il dovuto.
L'opponente, quindi, non può lamentarsi della tempistica con cui la ha proceduto al CP_7
recupero credito, né rilevano in questa sede le ragioni per cui la stessa, in ipotesi, ha lasciato trascorrere alcuni anni prima di avviare la presente azione monitoria.
L'aggravamento dell'esposizione finanziaria dell'opponente non è quindi imputabile a presunti comportamenti scorretti e maliziosi della , ma esclusivamente alla mancata adozione da CP_7
parte della dei delle iniziative di loro competenza per la tempestiva estinzione della Pt_4
posizione debitoria.
A nulla rilevano, difatti, le doglianze dell'opponente circa i tentativi dei i definire Pt_4 la vicenda stragiudizialmente ed evitare la vendita all'asta dell'immobile ipotecato, posto che rientra tra le facoltà della , una volta risolto il contratto per inadempimento, scegliere la CP_7
soluzione ad essa più congeniale per il recupero del credito.
Nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto, è pertanto, in termini giuridici, ascrivibile alla parte opposta.
6. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 1353/2019, emesso in data 26.03.2019 dal Tribunale di NZ.
7. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 448.500,54, scaglione da 260.001 a 520.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
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P.Q.M.
il Tribunale ordinario di NZ, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n . 1353/2019, emesso in data 26.03.2019 dal Tribunale di NZ;
- CONDANNA la sig.ra a rimborsare, a favore della parte opposta, le spese Parte_1 di lite che liquida in Euro 17.252,00 per compensi (nello specifico, Euro 3.544,00, per lo Studio,
Euro 2.338,00, per l'Introduttiva, Euro 5.206,00 per l'istruttoria, Euro 6.164,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
NZ, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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