Decreto cautelare 6 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 07/08/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01455/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2025, proposto da IS AH, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Siena in data 23 gennaio 2025, notificato in data 28 gennaio 2025 nei confronti del richiedente protezione internazionale AH IS;
- nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor IS AH, cittadino pakistano richiedente protezione internazionale, veniva ammesso a beneficiare delle misure di accoglienza e, per l’effetto, era ospitato presso il CAS Hotel Gambrinus di Abbadia San Salvatore, gestito dalla società Chiaro di Luna S.r.l.
Con provvedimento Prot. 4366 in data 28 gennaio 2025 la Prefettura di Siena revocava le misure di accoglienza, nei confronti del signor AH, in quanto lo stesso aveva percepito, nel 2024, redditi da lavoro dipendente per €. 6.995,00, cifra superiore alla soglia prevista dall’assegno sociale 2024, pari a €. 6.947,33. Il suddetto presupposto veniva accertato mediante la disamina delle buste paga che il lavoratore aveva consegnato, in risposta alla richiesta documentale inizialmente trasmessa dall’Amministrazione.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor IS AH impugnava il suddetto provvedimento di revoca chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
In primo luogo ( primo motivo di ricorso ), veniva dedotta la violazione dell’art. 7 L. 241/1990, per non essere stato comunicato al cittadino extracomunitario l’avviso di avvio del procedimento di revoca; era inoltre evidenziata ( secondo motivo ) la violazione dell’art. 23 D. Lgs. 142/2015, in quanto il reddito individuato dall’Amministrazione era illegittimamente comprensivo del bonus ex D.L. 3/2020, che non avrebbe dovuto conteggiarsi per espressa previsione dell’art. 1 comma 1 L. 21/2020 (escludendo tale voce, il reddito del ricorrente è invero pari a €. 6.630,03, quindi inferiore all’assegno sociale); nel contempo, non potrebbe essere causa di revoca l’ulteriore circostanza menzionata dalla PA (necessità di un turn over tra i beneficiari delle misure di accoglienza, per la scarsità dei posti disponibili nei CAS e la sovrabbondanza di richieste), poiché non indicata come tale dal D. Lgs. 142/2015.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, resistendo al ricorso.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 5 marzo 2025, veniva accolta con ordinanza della Sezione n. 133/2025, che ingiungeva contestualmente alle parti di provvedere alla produzione dell’avviso di avvio del procedimento di revoca, non presente in atti.
Le parti non producevano la documentazione indicata dal Collegio.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
5. Come da consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, il procedimento di revoca delle misure di accoglienza deve, indefettibilmente, consentire la partecipazione del privato, attraverso ( in primis ) la comunicazione di avvio di cui all’art. 7 L. 241/1990.
In tal senso, ex plurimis : « L’Amministrazione, omettendo qualsivoglia comunicazione preventiva nei confronti del signor –omissis-, ha invero impedito la partecipazione dello stesso al procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento fortemente lesivo della sfera giuridica dello straniero (la revoca delle misure d’accoglienza, per l’appunto), così violando tutte le garanzie previste, in favore del privato, dagli artt. 7 e ss. della legge 241/1990. In tal senso è netta la posizione della giurisprudenza, peraltro pienamente condivisa dal Collegio: «La revoca delle misure di accoglienza prevista dall'art. 23, d.lg. n. 142/2015 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento per consentire all'interessato di interloquire sul piano procedimentale, considerate le gravi conseguenze che la misura può determinare per il godimento dei suoi stessi diritti fondamentali» (TAR Lazio, Roma, I, 13 maggio 2019 n. 5961; cfr: TAR Basilicata, I, 27 gennaio 2020, n. 109) » (TAR Toscana, Firenze, II, 29 settembre 2023 n. 868 e n. 867).
Nel presente caso, la parte ricorrente negava l’avvenuta comunicazione, mentre nel provvedimento impugnato si dava atto di una sorta di nota atipica, condizionata e bivalente (« vista la nota prefettizia n. 62928 in data 31.10.2024 con la quale questa Prefettura ha richiesto all’interessato i documenti relativi alla propria posizione lavorativa, precisando che, nel caso di mancata produzione della documentazione richiesta nel termine previsto o di accertamento dell’insussistenza del requisito economico, la nota era da intendersi come “avviso di avvio del procedimento di revoca dei servizi di accoglienza” ») trasmessa dall’Amministrazione all’interessato.
La portata non univoca della riportata dicitura, unitamente alla mancata produzione in atti della nota stessa, induceva il Collegio ad ordinare la produzione in giudizio della suddetta comunicazione, ritenendo necessario accertarne il contenuto e valutarne la compatibilità con le indicazioni previste dall’art. 7 L. 241/1990.
Non avendo le parti ottemperato alla richiesta istruttoria, non risulta tuttavia provata, allo stato, l’avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca.
Conseguentemente, sulla base delle argomentazioni sopra dedotte, il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo per l’avvenuta violazione dell’art. 7 L. 241/1990, e va perciò annullato.
5.1. Vengono assorbite, per ragioni di continenza ed economia processuale, le ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente e non specificamente scrutinate.
6. In virtù delle deduzioni sopra esposte il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, vista la peculiarità della fattispecie che ha costituito oggetto di causa.
8. Rilevato inoltre che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’apposita Commissione n. 32 del 10 marzo 2025, si ritiene di poter liquidare, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, in favore dell’avv. Danilo Lombardi – abilitato al patrocinio a spese dello Stato nella lista predisposta dall’Ordine forense di Siena e iscritto nella lista per il processo amministrativo –, la somma di euro 1.800,00 ( milleottocento /00), a titolo di onorario per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Liquida, in favore dell’avvocato Danilo Lombardi, a titolo di onorario, la somma di euro 1.800,00 ( milleottocento /00), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO