Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1969, n. 2798
CASS
Sentenza 24 luglio 1969

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La convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico non e applicabile quale norma regolatrice del contratto di trasporto marittimo in uno stato non aderente alla convenzione stessa. Questa, tuttavia, puo venire in considerazione quale legge regolatrice del contratto in base alla volonta delle parti contraenti, quando tale volonta funga da criterio di collegamento per l'individuazione della legge regolatrice, cioe soltanto ove le parti dichiarino applicabile al rapporto una legge straniera che incorpori le Disposizioni della convenzione medesima e non anche quando le parti si limitino invece, a richiamarla nel contratto come tale al fine precipuo di determinare 'de relato' il regime della responsabilita del vettore, in tal caso venendo in considerazione la convenzione come mera clausola contrattuale.*

Il convincimento del giudice di merito al riguardo dell'estensione dei poteri conferiti all'agente marittimo, raccomandatario del vettore ed in ispecie in ordine al potere di concedere proroghe al termine annuale di decadenza per l'Esercizio dell'Azione di danno per perdite od avarie delle cose trasportate, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita.*

Nei porti nei quali vige il C.d. 'sbarco di amministrazione' il vettore marittimo con l'affidamento del carico all'impresa di sbarco pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario della merce, che non assorbe, ne sostituisce il rapporto fra esso vettore ed il destinatario derivante dall'originario contratto di trasporto e, pertanto, non lo esime dalla responsabilita per gli ammanchi e le avarie eventualmente constatate all'atto della riconsegna delle merci al ricevitore, salvo che dimostri che tali ammanchi e tali avarie si siano verificate successivamente all'affidamento della merce alla impresa di sbarco. ( V. 3253-62 1862-59).*

Dalla circostanza che nell'ipotesi del C.d. 'sbarco di amministrazione' nelle ricevute rilasciate dall'impresa di sbarco all'atto del ricevimento della merce non siano state formulate 'riserve' di alcun genere scaturisce a favore del vettore una semplice presunzione di conformita dello stato e condizioni delle merci a quelle in cui le stesse furono a suo tempo ricevute dal caricatore presunzione, questa che ben puo essere superata dalle risultanze di un accertamento tecnico, opponibile al vettore, ancorche eseguito in sua assenza, per essere stato questi posto in grado di presenziare alle relative operazioni con idoneo avviso. ( V. 3253-62).*

Il mero richiamo in una polizza di carico di quella norma della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, che al n. 6 dell'art. 3 fissa un 'termine invalicabile' per l'Esercizio dell'Azione derivante da perdita ed avarie delle merci trasportate, comporta una lecita e vincolante fissazione convenzionale del predetto termine di decadenza nonche consente che questo sia derogabile o prorogabile per volonta delle parti contraenti. ( V. 1813-50).*

La decadenza convenzionale - come quella stabilita da una norma di legge relativa a diritti disponibili - essendo posta a tutela di interessi privati, bene puo essere impedita non solo con l'Esercizio del diritto mediante Azione giudiziaria o mediante il riconoscimento del diritto proveniente dalla parte contro la quale lo stesso deve farsi valere, ma anche mediante 'rinunzia', perfino preventiva, alla decadenza medesima. ( V. 1813-50).*

Il termine, previsto dal n.6 dell'art. 3 della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 per l'Esercizio dell'Azione derivante da perdita ed avaria delle merci trasportate, va considerato come termine di decadenza. ( V. 3225-58).*

Perche l'atto compiuto da un soggetto possa considerarsi posto in essere in attuazione di un rapporto di rappresentanza non e necessaria una espressa dichiarazione del soggetto, che agisce in qualita di rappresentante, ma e sufficiente che tale qualita possa essere dedotta in modo univoco anche da altri elementi. ( nella specie si e reputato che la mancata menzione dei nomi dei 'clienti' non e circostanza atta ad escludere che l'attivita del rappresentante fosse a costoro riferibile). ( V. 1934-67, massima n. 328885).*

L'offerta meramente verbale di una somma di denaro, dovuta per risarcimento di danni, non puo esimere il giudice dal pronunciare condanna al pagamento dei relativi interessi, giacche questi, assumendo carattere compensativo e non moratorio, devono essere liquidati dal giudice anche senza una espressa richiesta della parte.*

L'offerta meramente verbale di una somma di denaro, dovuta per risarcimento di danni, non esclude l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc.civ. del danneggiato, costituendo l'Azione diretta a provocare lo intervento del giudice l'unico mezzo per conseguire il bene garantito a costui dalla legge.*

In tema di trasporto marittimo, qualora il raccomandatario del vettore riceva i propri poteri attraverso un atto di procura, per il quale non sia compiuta la pubblicita prevista dall'art. 289 cod. nav. E dagli artt. 425 e seguenti del relativo regolamento, la rappresentanza del mandatario si reputa generale e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche e la revoca della procura, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza nel momento in cui trattarono col raccomandatario. ( Conf. 934-55 V. 563-66, massima n. 321126).*

Anche quando la convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 venga in evidenza come legge straniera regolatrice di un contratto di trasporto, e del tutto valida la proroga concessa in relazione al termine per l'Esercizio dell'Azione risarcitoria per le avarie e le perdite delle merci trasportate, prevista dall'art. 3 n.6 della predetta convenzione, sia perche dal successivo disposto n. 8 di questa norma la cennata disposizione del n. 6 e compresa fra quelle derogabili a favore dell'avente diritto alle cose trasportate, sia perche la decadenza, legale di un diritto eminentemente disponibile, quale e l'Azione risarcitoria, ben puo essere, alla stregua del nostro ordinamento giuridico, derogato convenzionalmente.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1969, n. 2798
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2798
    Data del deposito : 24 luglio 1969

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