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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2380 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del
10.6.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Stefania Abbina Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Claudia Ciavarella CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
1 Motivi della decisione
ha domandato che il Tribunale pronunci la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Roma (RM), in data
7.9.2003, con precisando che dall'unione tra le parti sono CP_1
nati i figli: nato il [...], maggiorenne ma economicamente Per_1
non autonomo, e nato il [...], e deducendo altresì di vivere Per_2
separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Tivoli con decreto pubblicato in data 27.4.2021.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, avutasi la costituzione in giudizio della resistente, le parti hanno rappresentato la sussistenza tra le stesse di un accordo circa le condizioni di divorzio,
deducendo quanto segue all'udienza del 10.6.2025: “Le parti rappresentano
di aver raggiunto un accordo nel senso di confermare le condizioni della
separazione personale tra le stesse vigenti, con l'esclusione delle disposizione
relative ad affidamento, collocazione prevalente e regime di frequentazione con i
genitori del figlio frattanto divenuto maggiorenne.”. Per_1
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale, concluso con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli
pubblicato in data 27.4.2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2 Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale osserva che le medesime sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Roma (RM), in data 7.9.2003; Parte_1 CP_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 01097, parte 2, serie A04);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate secondo le medesime condizioni concordate dalle parti in sede di separazione personale, da intendersi qui ripetute e trascritte, con l'esclusione delle disposizioni relative ad affidamento, collocazione prevalente e regime di frequentazione con i genitori del figlio maggiorenne Per_1
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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