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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1544/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 3 agosto 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. e P.IVA. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
(C.F. e P.IVA. Parte_3
1 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Parrella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. E/5; appellanti contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_3
persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gilda Ferri e Francesco Schioppa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Fapanni, n. 34; appellata
Oggetto: “Altre controversie di competenza della Sezione Specializzata dell'Impresa in materia societaria” - Appello avverso la sentenza n. 792/2022 pubblicata in data 26 aprile 2022 a definizione del giudizio iscritto al n.
624/2019 R.G. avanti al Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) in via istruttoria, ammettere le seguenti richieste istruttorie formulate nella seconda memoria 183, VI comma, c.p.c., depositata in data 30.10.2019 (pagg. 3-
6): “B. Ad integrazione di quanto risulta dalla documentazione prodotta circa i costi sopportati, chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi: 1) vero è che il Senatore , ai fini della trattativa e della stipula del contratto Parte_1
2 preliminare del 27.12.2017 e delle successive interlocuzioni con il liquidatore di Part
ha affidato incarico all'Avv. Dario Bianchini di Venezia;
2) vero è che il compenso pattuito con l'Avv. Bianchini per l'attività di assistenza dallo stesso espletata è quello risultante dalla pre fattura datata 8.6.2018 emessa dal predetto legale (doc. 34) che si rammostra al teste;
3) vero è che, subito dopo la sottoscrizione del preliminare del 27.12.2017, il
Senatore ha conferito al Dott. Gianluca Battaglia l'incarico di Parte_1
svolgere una due diligence societaria sulle società NA ER e Venice
Yacht Pier;
4) vero è che, ai fini della esecuzione dell'incarico di cui al precedente capo 3), le Contr parti hanno pattuito il compenso risultante dal proforma di fattura inviato a dal Dott. Gianluca Battaglia datato 10.9.2018 (doc. 34), che si rammostra al teste;
5) vero è che il Dott. Gianluca Battaglia ha eseguito le prestazioni di due diligence societaria di cui al capo 3) all'inizio del 2018 e che, all'esito dell'espletamento Contr delle stesse, fu costituita la società veicolo;
6) vero è che la ha conferito alla Parte_3 Parte_5
l'incarico di svolgere una due diligence finalizzata a una analisi completa e
[...]
dettagliata dell'impianto di carburante della società NA ER, al fine di verificare la effettiva situazione tecnica degli impianti e lo stato delle licenze ed autorizzazioni commerciali nonché la sussistenza di eventuali problematiche aziendali;
3 7) vero è che, ai fini della esecuzione dell'incarico di cui al precedente capo 6), le parti hanno pattuito il compenso risultante dal contratto sottoscritto in data
1.3.2018 (doc. 34) che si rammostra al teste;
8) vero è che ha eseguito le prestazioni di cui al Parte_5
predetto contratto;
Si indicano come testi:
- Il sig. nato a [...] il [...], residente in [...]
Martellago (VE), alla via Olmo, n. 193;
- il sig. nato a [...], residente in [...]
Pomigliano d'Arco (NA), alla via Passariello, n. 195;
- il sig. , nato a [...] il [...], residente in 80127 San Controparte_4
Felice a Cancello (CE), via Polvica, n. 159.
C. Chiede ammettersi consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare l'esatto importo dei danni subiti da parte attrice per effetto delle condotte illegittime di parte convenuta e, quindi, sottoporre il designato consulente tecnico d'ufficio i seguenti quesiti:
1) determini e quantifichi il CTU il danno emergente, inteso come importo complessivo dei costi vivi sopportati da parte attrice, per la operazione di cui al Part preliminare con rimasto inadempiuto, tenuto conto della circostanza che la Contr società è stata costituita unicamente ai fini della predetta operazione;
2) determini e quantifichi il CTU il lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno che parte attrice avrebbe potuto trarre dalla operazione non realizzata a causa dell'inadempimento di parte convenuta e, comunque, determinare e quantificare
4 la perdita del beneficio netto che ragionevolmente sarebbe derivato a parte attrice dalla iniziativa imprenditoriale che avrebbe preso avvio ove le operazioni di acquisizione di cui al preliminare rimasto inadempiuto fossero state realizzate”;
2) nel merito, in accoglimento del presente gravame, dichiarare la nullità e pur sempre la illegittimità della sentenza appellata, in relazione alle parti impugnate,
o, comunque, revocarla e/o riformarla, accertando e dichiarando che il contratto preliminare sottoscritto in data 27.12.2017 da e dalla società Parte_1
appellata si è risolto per inadempimento di quest'ultima o, comunque, che tale società non ha adempiuto l'obbligo a contrarre pattuito nel predetto preliminare;
3) acclarata la responsabilità contrattuale e precontrattuale della società appellata in relazione alle condotte inadempienti e illegittime illustrate in narrativa, sia in ragione della violazione degli obblighi pattizi, sia in ragione della violazione delle regole di correttezza e buona fede nelle trattative e nella esecuzione del contratto, condannare la società appellata al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo;
4) in subordine, accertato l'inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla società appellata, dichiarare e accertare, conseguentemente, che la società appellata è tenuta al pagamento del doppio della caparra confirmatoria pattuita al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento dell'importo di € 200.000,00, oltre
5 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della messa in mora (21.5.2018) al soddisfo in favore delle appellanti;
5) condannare la società appellata alla ripetizione, in favore degli appellanti, dell'importo pari ad euro 33.904,12 ad essa versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
6) in ogni caso, condannare la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
- per parte appellata:
“rigettare tutte le domande proposte dall'appellante e pertanto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia n. 792/2022 del 13/04/2022, comunicata il 27/04/2022 nel procedimento RG n. 624/2019.
Condannare infine la parte appellante a pagare integralmente le spese, gli onorari ed i compensi per tutti gradi di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2019, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_6 CP_1 [...]
esponendo che , rappresentante del noto Controparte_1 Parte_1
gruppo armatoriale operante nel settore dei collegamenti marittimi, nel corso del secondo semestre del 2017 aveva avviato con la società convenuta una trattativa volta all'acquisto della partecipazione detenuta dalla stessa nella NA
ER s.r.l., pari all'81,88 % del capitale sociale.
6 In particolare, a seguito di una proposta irrevocabile di acquisto formulata da Pt_1
in data 30 novembre 2017, le parti, in data 29 dicembre 2017, sottoscrivevano un contratto preliminare che prevedeva l'impegno di ad acquistare, per sé o per Pt_1
persona da nominare, le partecipazioni di e nella NA CP_1 CP_1
ER e altresì nella Venice Yacht Pier s.r.l., prevedendo che l'acquisto avrebbe potuto riguardare anche solo la quota della NA ER. Il contratto veniva risolutivamente condizionato al gradimento alla vendita da parte del CdA di NA ER, secondo quanto espressamente previsto dallo statuto della società le cui partecipazioni erano oggetto di cessione.
Parte attrice esponeva di avere regolarmente versato la caparra e di avere altresì sottoscritto, a richiesta del liquidatore della società, degli impegni aggiuntivi a tenerla indenne da spese legali per eventuali contestazioni o azioni giudiziali che fossero emerse a causa della cessione. Rappresentava, inoltre, che al fine di dare attuazione all'operazione, aveva costituito la Parte_2 [...]
che avrebbe dovuto rendersi acquirente delle partecipazioni. Parte_3
Dava quindi atto di aver comunicato, in data 9 febbraio 2018, l'electio amici al liquidatore della società convenuta, dott. , e che quest'ultimo Controparte_5
aveva rappresentato alla promissaria acquirente di avere appreso che il CdA pareva non essere propenso a esprimere il proprio gradimento e prospettava l'opportunità di procedere alla revoca del CdA. Proseguiva affermando, poi, che, pur consapevole che l'organo amministrativo avrebbe probabilmente negato il gradimento, il liquidatore aveva egualmente trasmesso l'electio amici al CdA il quale, in data 19 febbraio 2018, si era opposto alla cessione delle partecipazioni
7 alla società indicata da , avendo già espresso, in data 12 febbraio 2018, una Pt_1
preferenza per AL s.p.a. (con la quale il liquidatore aveva trattenuto parallele trattative pur consapevole della proposta di ). Pt_1
Successivamente veniva revocato l'organo amministrativo della NA
ER, il CdA veniva quindi sostituito da un amministratore unico, dott.
al quale la promissaria acquirente, in base a quanto previsto dal Persona_1
contratto preliminare, in data 27 aprile 2018, sottoponeva una seconda volta la proposta di acquisto. In data 4 maggio 2018, veniva tuttavia ribadita la preferenza per AL s.p.a..
Con note successive, il liquidatore della comunicava alla Controparte_1
promissaria acquirente l'asserita risoluzione del contratto preliminare in ragione del verificarsi della condizione risolutiva prevista dal contratto, ma tali comunicazioni venivano contestate dalla destinataria, la quale, sostenendo che il gradimento previsto dalla clausola contrattuale rivestisse carattere di mera formalità e che pertanto non potesse essere negato, diffidava la a Controparte_1
dare esecuzione al contratto, ottenendo tuttavia un riscontro negativo.
Tanto premesso, la promissaria acquirente lamentava che la promittente venditrice si sarebbe resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare, e in particolare:
- pur sapendo del probabile diniego al gradimento da parte del primo CdA, avrebbe trasmesso l'electio amici, laddove invece, quale socio di maggioranza, avrebbe dovuto previamente provvedere alla revoca del CdA e alla nomina di un nuovo
CdA che potesse esprimere un parere favorevole;
8 - avrebbe solo formalmente tentato di rimediare al diniego del precedente CdA, provvedendo alla revoca e sostituzione del nuovo organo amministrativo, il quale, tuttavia, a fronte di esternazioni meramente formali della convenuta, volte a indirizzarlo a esprimere una preferenza verso parte attrice, avrebbe ribadito la propria preferenza per altra società;
- avrebbe quindi utilizzato lo schermo del gradimento del CdA per sottrarsi agli obblighi assunti in sede di stipula del preliminare, laddove invece avrebbe dovuto chiarire espressamente che l'unica ipotesi di vendita possibile e legittima era quella conclusa con la promissaria acquirente;
la si sarebbe dovuta quindi Controparte_1
rifiutare di cedere le proprie partecipazioni alla AL s.p.a., con la quale peraltro erano state intrattenute trattative nonostante fosse già stato sottoscritto il preliminare;
- la si sarebbe poi affrettata a concludere la compravendita con Controparte_1
AL s.p.a. dopo soli 5 giorni dalla ricezione della nota del dott. Per_1
, senza considerare peraltro che tale nota non poteva nemmeno essere
[...]
qualificata come un diniego di gradimento ma semmai come una conferma della preferenza già accordata ad altra società, che invece si sarebbe dovuta negare, essendo invece tenuto il CdA ad esprimere il proprio gradimento nei confronti della promissaria acquirente.
, e dunque, Parte_1 Parte_2 Parte_6
chiedevano la risoluzione per inadempimento della e del contratto CP_1 CP_1
preliminare sottoscritto in data 27 dicembre 2017 nonché la condanna della medesima al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata da parte
9 attrice e al risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.800.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva la convenuta, contestando le domande attoree e rappresentando che la clausola di gradimento contenuta nel contratto preliminare, lungi dal rivestire una mera formalità, attribuiva alla mera discrezionalità del CdA la scelta sul soggetto acquirente le partecipazioni cedute.
La clausola, che non prevedeva la necessità di motivare il diniego, integrava una condizione risolutiva, ben nota alla parte attrice al momento della stipula e l'avere intrattenuto trattative con altri potenziali acquirenti, peraltro iniziate in epoca precedente rispetto all'intervento degli attori, non integrava malafede ma costituita un comportamento del tutto conforme alla riservatezza propria della dinamica contrattuale.
Nessun inadempimento poteva quindi addebitarsi alla convenuta, essendo il gradimento del CdA riservato alle scelte imprenditoriali degli amministratori, che non possono ritenersi subordinate o comunque assoggettati alle imposizioni dei soci. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il liquidatore della società, nei cui confronti si riservava di proporre, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno.
Con ordinanza del 3 agosto 2019, il Giudice, ritenendo che la domanda nei confronti del liquidatore da parte della società convenuta, volta a ottenere il risarcimento del danno patito a causa delle violazioni dei doveri nascenti dall'incarico, non costituisse una domanda di garanzia ma una domanda risarcitoria
10 fondata su di un titolo autonomo e diverso rispetto a quello azionato da parte attrice, negava l'autorizzazione alla chiamata del terzo.
Con sentenza n. 792/2022 pubblicata in data 26 aprile 2022, il Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha ritenuto infondati gli addebiti così decidendo:
“- Rigetta le domande tutte proposte da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di;
Parte_6 Controparte_1
- condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_6
solido tra loro, a rifondere, in favore di , le Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 23.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e accessori come per legge.”
In particolare, il Tribunale riteneva il contratto preliminare di compravendita risolutivamente condizionato all'ottenimento del mero gradimento da parte del
CdA della NA ER, senza quindi la necessità di motivare le ragioni del diniego, e che la previsione in questione fosse una “clausola lineare, che certamente non può integrare una mera formalità ma che, al contrario, rimette il trasferimento alla scelta insindacabile dell'organo amministrativo”. Inoltre, rilevava che “Parte convenuta ha poi eseguito in perfetta buona fede il contratto, avendo provveduto, pur non essendovi tenuta, a revocare l'organo amministrativo che aveva prestato il proprio diniego al contratto, avendo sottoposto una seconda volta la proposta di acquisto all'amministratore unico di nuova nomina ed avendo altresì indicato, nella propria missiva, le motivazioni che, a suo dire, avrebbero
11 dovuto indurre l'Amministratore a preferire la promissaria acquirente. Non può quindi imputarsi alla convenuta il diniego del gradimento espresso dal dott.
”. Quest'ultimo, manifestando espressamente la volontà di mantenere Per_1
fermo il gradimento nei confronti di AL, aveva espresso per relationem e implicitamente la volontà di trasferire la partecipazione a terzi e di non accordare il gradimento.
Il Tribunale affermava, quindi, che a seguito della comunicazione del 4 maggio
2018, con cui il dott. aveva negato il gradimento, doveva ritenersi verificata Per_1
la clausola risolutiva prevista dal contratto, non integrando inadempimento contrattuale il trasferimento delle partecipazioni avvenuto a favore di AL
s.p.a., considerato che, al momento del trasferimento, avvenuto in data 9 maggio
2018, il contratto preliminare si era già perfezionato;
inoltre, escludeva ogni responsabilità in capo alla convenuta per aver avviato parallele trattative, “essendo peraltro del tutto plausibile che, a fronte dell'esistenza di una clausola di gradimento che subordina il trasferimento alla volontà di soggetti terzi, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione intrattenga trattative con diversi soggetti, al fine di poter tutelare il proprio interesse al trasferimento”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 2 agosto 2022,
[...]
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_7
proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 792/2022, pubblicata in data 26 aprile 2022, del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
12 Col primo motivo hanno lamentato l'inadempimento della promittente alienante e la violazione degli obblighi contrattuali, nonché quelli di buona fede e correttezza, per aver intrattenuto parallele trattative con AL s.p.a. già in epoca antecedente all'invio della proposta irrevocabile, violando il legittimo affidamento del alla conclusione dell'operazione. Il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 Pt_1
c.p.c., travisando il contenuto delle deduzioni e delle richieste formulate dalle odierne appellanti, e avrebbe omesso di applicare le disposizioni in materia di prova, limitandosi a far propria la ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta.
Gli appellanti hanno lamentato la contraddittorietà la sentenza nella parte in cui, dopo aver ricostruito i fatti di causa e aver riconosciuto che la trattativa con
AL s.p.a. fosse riconducibile ad epoca antecedente alla stipula del preliminare, ha ritenuto che il contratto fosse stato eseguito “in perfetta buona fede”, escludendo che il trasferimento avvenuto in favore di AL potesse integrare un inadempimento contrattuale “poiché, quando tale trasferimento è avvenuto, in data 09/05/2018, il contratto preliminare si era già perfezionato”.
Inoltre, sarebbe errata la motivazione nella parte in cui si afferma che “Nemmeno
l'avere avviato una parallela trattativa con AL spa può integrare un inadempimento da parte della convenuta, essendo peraltro del tutto plausibile che,
a fronte dell'esistenza di una clausola di gradimento che subordina il trasferimento alla volontà di soggetti terzi, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione intrattenga trattative con diversi soggetti, al fine di poter tutelare il proprio interesse al trasferimento anche nel caso in cui l'organo amministrativo neghi il proprio gradimento al primo soggetto indicato”. Secondo gli appellanti ciò
13 sarebbe in contrasto con la ratio del contratto preliminare, e sarebbe documentato che, sia prima che dopo la stipula del preliminare, la promittente venditrice abbia instaurato trattative con soggetti diversi dalla promissaria acquirente in violazione delle regole di buona fede e correttezza nelle trattative.
Col secondo motivo, in relazione alla condizione risolutiva contenuta nel contratto preliminare, hanno eccepito che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a un'interpretazione in senso puramente letterale della clausola, ma avrebbe dovuto considerare l'intera ratio del precetto contrattuale, analizzando lo scopo della negoziazione e il complessivo comportamento assunto dalle parti, tanto in sede di trattative, tanto in riferimento alla fase di esecuzione del contratto. Tale clausola contrattuale sarebbe stata apposta nell'esclusivo interesse della promissaria acquirente, da utilizzare, in via alternativa, rispetto alla facoltà di reiterare per una sola volta la richiesta di gradimento, laddove il benestare non fosse pervenuto entro il termine di cinque giorni dalla indicazione della società acquirente, restando libera la promissaria acquirente di decidere se concludere il definitivo anche in caso di mancato gradimento. Qualora, dunque, il gradimento non fosse stato comunicato entro il termine perentorio indicato, la società promissaria acquirente avrebbe potuto far valere detta condizione risolutiva “Con la inevitabile conseguenza che, ove il promissario acquirente non avesse inteso far valere tale condizione risolutiva (come nella specie), restava fermo e vincolante l'obbligo contrattuale in capo alla promittente venditrice” (v. pag. 27 atto di citazione d'appello); inoltre, e in ogni caso, la condizione risolutiva non si sarebbe mai avverata, “in quanto non
14 è mai stato sottoposto all'organo amministrativo di NA ER il gradimento del promissario acquirente (o, meglio, del soggetto nominato VBP), bensì la scelta tra due possibili acquirenti”, che è cosa del tutto diversa e si traduce in una mancata applicazione della clausola contrattuale” (v. pag. 29 atto di citazione d'appello).
Col terzo motivo gli appellanti hanno lamentato il mancato accertamento dell'inadempimento del contratto preliminare per causa imputabile esclusivamente alla promittente venditrice e, conseguentemente, il mancato riconoscimento in capo agli odierni appellanti del diritto al risarcimento del danno subìto (o, in subordine, del diritto a ottenere il doppio della caparra versata), reiterando a tal uopo le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Infine, col quarto motivo hanno impugnato la sentenza in punto di spese, per non aver specificato le singole voci, né il valore economico al quale il Tribunale ha ancorato la determinazione delle spese processuali di primo grado, né gli importi dovuti per le singole fasi del processo, impedendo, in tal guisa, alle parti di verificarne la correttezza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29 novembre 2022, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per essere passata in giudicato parte della sentenza, non impugnata dagli appellanti, relativa all'avvenuta richiesta del gradimento all'organo amministrativo;
inoltre, ha ribadito e condiviso
15 l'interpretazione letterale della clausola contenente la condizione risolutiva e la statuizione sulla risoluzione del contratto preliminare. Ha insistito sulla correttezza del proprio agire, sull'infondatezza della ricostruzione dei fatti avversaria e, infine, sul fatto che le richieste di prova fossero esclusivamente finalizzate alla quantificazione del danno e non a dimostrare l'intervenuta risoluzione del contratto.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19 dicembre 2024 – sostituita da trattazione scritta – con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata dalla appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
Nel merito l'appello non merita accoglimento.
16 [... La causa attiene al contratto preliminare concluso in data 29 dicembre 2017 tra e , avente ad oggetto – per Controparte_6 Parte_1
quanto qui di interesse – la cessione delle quote di NA ER s.r.l. in Part titolarità di (pari all'81,88% del capitale sociale) a . Parte_1
L'art. 6 dello Statuto di NA ER prevede infatti che “Qualsiasi trasferimento delle partecipazioni, anche tra soci, è soggetto al preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della società”; le premesse del contratto preliminare in questione, alla lettera d), richiamavano espressamente tale previsione, dando atto che “lo Statuto della società NA ER prevede, all'art. 6, che il Consiglio di Amministrazione dia il proprio gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali” e stabilivano che “Il presente contratto è, pertanto, risolutivamente condizionato, quanto alla cessione delle quote di NA, a che il Consiglio di Amministrazione della società dichiari espressamente il proprio gradimento alla vendita”.
L'art. 4 del preliminare disciplinava poi le modalità di comunicazione del benestare di NA ER e le conseguenze della mancata concessione nel termine stabilito (cinque giorni) del benestare.
Come correttamente osservato dal primo Giudice “la clausola statutaria è conforme al dettato dell'art.2469 cod. civ., ai sensi del quale lo statuto societario può subordinare il trasferimento delle partecipazioni sociali al gradimento di organi sociali”.
La clausola in questione rimette al potere discrezionale del CdA la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle partecipazioni sociali senza
17 dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.
Della validità ed efficacia di detta clausola non si può dubitare, considerato che l'art. 2469, comma 2, c.c. riconosce ai soci, nell'ipotesi di subordinazione del trasferimento delle partecipazioni sociali al gradimento di organi sociali senza prevederne condizioni o limiti, l'esercizio del diritto di recesso e che l'art. 7 dello
Statuto prevede che “il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi di legge e in quelle eventualmente previste dal presente statuto.”.
L'ampio spazio accordato all'autonomia statutaria ha infatti indotto il legislatore ad adottare rimedi idonei a garantire il bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco: quello del gruppo a selezionare l'ingresso di nuovi partecipanti all'impresa collettiva e quello del singolo socio a dismettere la propria partecipazione. In tale contesto, si prevede quindi che il diritto di recesso spetti comunque al socio per la sola presenza di clausole statutarie che stabiliscano la regola di intrasferibilità assoluta delle quote o subordinino il trasferimento al mero gradimento degli organi sociali, o di terzi, “senza prevederne condizioni o limiti”.
Venendo alla disamina dei singoli motivi di impugnazione, pare opportuno iniziare, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo, con il quale l'appellante impugna la prima parte della sentenza (pagg.5-6):
“La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Il contratto preliminare sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_1
in data 29 dicembre 2017 (doc. n. 3 parte attrice) prevedeva
[...]
18 espressamente, alla clausola 4, che la vendita fosse risolutivamente condizionata all'ottenimento del benestare da parte del Consiglio di Amministrazione della società NA ER, come previsto dallo statuto di quest'ultima ( doc n.
4 parte attrice) che, all'art. 6, stabilisce: “Qualsiasi trasferimento delle partecipazioni, anche tra soci, è soggetto al preventivo gradimento da parte del consiglio di Amministrazione della società”.
La clausola statuaria è conforme al dettato dell' art. 2469 cod. civ., ai sensi del quale lo statuto societario può subordinare il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali.
La ratio della disposizione è quella di concedere alla società uno strumento per preservare il mantenimento della omogeneità soggettiva della compagine sociale, vietando l'ingresso di individui che, secondo una valutazione discrezionale affidata ad un organo predeterminato, possano in qualche modo alterare gli equilibri sociali o generare future situazioni di conflitto tra i soci restanti. Nei casi come quello in esame, ove la clausola statutaria subordini il consenso al mero gradimento dell'organo a ciò deputato, non è necessario che il diniego al gradimento sia motivato. In tali situazioni, la scelta del nuovo socio è rimessa alla pura discrezionalità degli amministratori i quali, nell'ambito delle loro scelte imprenditoriali, possono scegliere liberamente se favorire o meno l'ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale.
Può quindi concludersi che, nell'odierna fattispecie, il trasferimento delle partecipazioni sia stato sottoposto al puro e semplice benestare del CdA, in base ad una clausola contrattuale ben nota dalla parte acquirente, che l'ha accettata.
19 Si tratta di una clausola lineare, che certamente non può integrare una mera formalità ma che, al contrario, rimette il trasferimento alla scelta insindacabile dell'porgano amministrativo.
L'art. 4 del contratto preliminare stabiliva inoltre che, nel caso di mancato ottenimento del gradimento, il promissario acquirente avrebbe potuto invitare la promittente venditrice a reiterare per una sola volta la propria proposta al CdA.
Alcun obbligo positivo ha assunto la promittente venditrice nello stipulare il preliminare, non avendo la stessa promesso il fatto del terzo e non essendosi in alcun modo impegnata ad ottenere il consenso da parte del CdA della società partecipata, dovendosi ritenere che l'organo amministrativo sia libero di svolgere le proprie valutazioni tenendo conto dell'interesse sociale, senza essere assoggettato al volere del socio di maggioranza.”.
Con tale motivo l'appellante contesta l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola di cui all'art.4 del contratto, assumendo che la stessa sarebbe stata inserita nell'esclusivo interesse della promissaria acquirente, cui sarebbe stata attribuita la facoltà di risolvere il preliminare di compravendita in caso di diniego del gradimento ovvero, alternativamente, di reiterare per una volta soltanto la richiesta di gradimento, con la conseguenza che, anche dopo il secondo diniego di gradimento, il contratto preliminare sarebbe rimasto valido ed efficace.
Il motivo è infondato, sia per quanto sopra evidenziato in ordine alle clausole di mero gradimento, cui la previsione del preliminare oggetto di causa è senz'altro riconducibile, sia alla luce della complessiva interpretazione del contratto.
L'art. 4 del preliminare va infatti letto ed interpretato congiuntamente alla
20 previsione di cui alla lettera d. delle premesse del contratto stesso, per cui “lo
Statuto della società NA ER prevede, all'art. 6, che il Consiglio di
Amministrazione dia il proprio gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali … Il presente contratto è, pertanto, risolutivamente condizionato, quanto alla cessione delle quote di NA, a che il Consiglio di
Amministrazione della società dichiari espressamente il proprio gradimento alla vendita”.
L'art. 4 ribadiva l'indispensabilità del benestare del CdA di NA ER ai fini della cessione delle quote, richiamando la previsione statutaria sul punto
(“Così come previsto dallo statuto della società NA ER, non appena sottoscritto il presente contratto preliminare ed effettuata da parte del signor la electio amici, la promittente venditrice si impegna a Parte_1
richiedere al Consiglio di Amministrazione il preventivo benestare alla cessione al soggetto che risulterà acquirente finale per effetto della detta electio amici”) e prevedeva altresì che “Qualora detto benestare non dovesse essere concesso entro
5 giorni dalla precisa indicazione della società che si renderà acquirente, alla parte promissaria acquirente spetterà la facoltà di far valere senz'altro la condizione risolutiva apposta al presente contratto o, in alternativa, di invitare la promittente venditrice a reiterare per una sola volta la richiesta di gradimento”.
La circostanza che l'art. 4 prevedesse la facoltà della promissaria acquirente, nella specifica ipotesi indicata (mancato gradimento da parte del CdA nel termine di cinque giorni) di avvalersi della condizione risolutiva, non significa che la previsione della clausola risolutiva dovesse intendersi apposta nell'esclusivo
21 interesse della promissaria acquirente.
Occorre infatti tenere presente quanto stabilito nelle premesse del contratto preliminare, come sopra evidenziato, ossia che “lo Statuto della società NA
ER prevede, all'art. 6, che il Consiglio di Amministrazione dia il proprio gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali” e che “Il presente contratto è, pertanto, risolutivamente condizionato, quanto alla cessione delle quote di NA, a che il Consiglio di Amministrazione della società dichiari espressamente il proprio gradimento alla vendita”.
L'evento condizionante è pertanto chiaramente identificato nel gradimento da parte dell'organo amministrativo (anche nell'ipotesi – più corretta e logica – di ritenere la condizione in oggetto sospensiva anziché risolutiva, nonostante).
L'interpretazione dell'art. 4 nel senso prospettato dall'appellante contrasta altresì con la finalità delle clausole di mero gradimento, finalizzate, come si è ricordato, a salvaguardare l'interesse del gruppo a selezionare l'ingresso di nuovi partecipanti all'impresa collettiva (seppur bilanciandolo con l'interesse del singolo socio a dismettere la propria partecipazione).
Con il primo motivo l'appellante impugna la seguente parte di sentenza:
“Parte convenuta ha poi eseguito in perfetta buona fede il contratto, avendo provveduto, pur non essendovi tenuta, a revocare l'organo amministrativo che aveva prestato il proprio diniego al contratto, avendo sottoposto una seconda volta la proposta di acquisto all'amministratore unico di nuova nomina ed avendo altresì indicato, nella propria missiva, le motivazioni che, a suo dire, avrebbero
22 dovuto indurre l'Amministratore a preferire la promissaria acquirente. Non può quindi imputarsi alla convenuta il diniego del gradimento espresso dal dott.
con la nota del 04/05/2018 (doc n. 21 di parte attrice). Per_1
Si tratta di una comunicazione nella quale l'amministratore, affermando la volontà di non modificare le precedenti deliberazioni del CdA (che, in data 19.02.2018, aveva espressamente negato il gradimento alla cessione in favore di parte attrice) ed altresì manifestando espressamente la volontà di mantenere fermo il gradimento espresso alla cessione ad AL, esprime, sia per relationem, rispetto alle precedenti delibere, sia implicitamente, manifestando la volontà di trasferire le partecipazioni a terzi, di non accordare il gradimento.
L'amministratore, pur non essendovi obbligato, stante il tenore della clausola statutaria si richiamata, ha anche offerto le motivazioni che hanno giustificato tale scelta e la preferenza accordata ad altra società. A seguito della comunicazione del 04.05.2018, deve pertanto ritenersi verificata la clausola risolutiva prevista dal contratto, non integrando inadempimento contrattuale il trasferimento delle partecipazioni avvenuto a favore di AL spa., poiché, quando tale trasferimento è avvenuto, in data 09/05/2018, il contratto preliminare si era già perfezionato. Nemmeno l'avere avviato una parallela trattativa con AL spa può integrare un inadempimento da parte della convenuta, essendo peraltro del tutto plausibile che, a fronte dell'esistenza di una clausola di gradimento che subordina il trasferimento alla volontà di soggetti terzi, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione intrattenga trattative con diversi soggetti, al fine di poter tutelare il proprio interesse al trasferimento anche nel caso in cui
23 l'organo amministrativo neghi il proprio gradimento al primo soggetto indicato.
Dalla lettura del doc. N. d di parte attrice, emerge inoltre che la trattativa con
AL spa risale ad epoca antecedente al 4.,12.2017 e quindi ad epoca antecedente alla stipula del preliminare oggetto di lite.”.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale per non avere ritenuto contraria a correttezza e buona fede la condotta della promittente alienante, altresì inadempiente in ordine agli obblighi contrattuali assunti, per avere contestualmente alla conclusione del preliminare, avviato una trattativa con
AL.
Il motivo è infondato.
L'infondatezza del motivo discende innanzitutto dalla previsione contrattuale per cui il trasferimento delle partecipazioni sociali di NA ER era condizionato al mero gradimento del CdA della medesima società sicché la società convenuta poteva ritenersi vincolata a cedere la sua partecipazione a
[...]
solo nell'ipotesi di gradimento dell'organo amministrativo di Parte_6
NA ER.
Il gradimento non è stato manifestato per ben due volte, dapprima dal CdA e successivamente dall'amministratore unico di NA ER, sicché non vi è margine per discorrere di violazione di regole di correttezza e buona fede Part dovendosi considerare, come correttamente rilevato dal primo Giudice che, non aveva promesso il fatto del terzo, né si era impegnata ad ottenere il benestare al trasferimento da parte dell'organo amministrativo della società partecipata, ma esclusivamente, a richiederlo, come in effetti è accaduto .
24 Risulta inoltre pretestuoso l'assunto attoreo per cui il dott. , quale Per_1
amministratore unico di NA ER, non avrebbe espresso il mancato gradimento, considerato che nella missiva del 4 maggio 2018 esplicitamente afferma “il non gradimento della cessione a . Controparte_7
Con il terzo motivo gli appellanti hanno impugnato la stessa parte di sentenza oggetto del primo motivo di appello.
Il motivo è infondato in quanto, per le ragioni sopra esposte, non è ravvisabile alcun inadempimento imputabile alla promittente venditrice;
conseguentemente non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore di parte attrice – odierna appellante di un danno risarcibile o per la corresponsione di una somma pari al doppio della caparra versata.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice erano tutte volte alla dimostrazione del quantum debeatur e quindi superflue ai fini della decisione della causa che il
Tribunale ha ritenuto “matura per la decisione, quantomeno in relazione all'an debeatur” e, in difetto di positivo riscontro di una responsabilità contrattuale della convenuta – odierna appellata, non meritano ingresso neppure nella presente fase di gravame.
Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91 e
92 c.c. per non avere il Giudice di prime cure “specificato, come avrebbe dovuto, le singole voci, né il valore economico al quale ha ancorato la determinazione delle spese processuali di primo grado, né gli importi dovuti per le singole fasi del
25 processo, impedendo, in tal guisa, alle parti di verificarne la correttezza”.
Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile per difetto di specificità.
L'appellante lamenta infatti una lesione in astratto e non una liquidazione non corretta, difforme dalle previsioni di legge.
In ogni caso il motivo è infondato.
Nella sentenza il Tribunale specifica che le spese di lite sono “liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014”, sicché, in considerazione di tale riferimento, risultava superfluo specificare i criteri di liquidazione del compenso;
il valore della causa (che peraltro avrebbe dovuto essere esplicitamente indicato da parte attrice nella nota di iscrizione a ruolo) è inoltre chiaramente evincibile dall'importo del contributo unificato risultante dall''iscrizione a ruolo e dal modello F23 depositati dalla stessa parte attrice (contributo unificato euro 1.686, diritti di cancelleria euro
27).
La liquidazione delle spese risulta conforme ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e prossima ai minimi per la fase istruttoria/trattazione. Tale scostamento si giustifica in relazione alla circostanza che non sono state ammesse ed assunte prove orali e peraltro risulta a vantaggio dell'attrice soccombente, che non ha quindi motivo di dolersene.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione
26 da euro 520.001 a euro 21.000.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.1792/2022 pubblicata il 26 aprile 2022 del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
2. Condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
alla rifusione a favore di e in liquidazione delle
[...] CP_1 CP_1
spese di lite, che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
Venezia, 29 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 3 agosto 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. e P.IVA. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
(C.F. e P.IVA. Parte_3
1 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Parrella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. E/5; appellanti contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_3
persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gilda Ferri e Francesco Schioppa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Fapanni, n. 34; appellata
Oggetto: “Altre controversie di competenza della Sezione Specializzata dell'Impresa in materia societaria” - Appello avverso la sentenza n. 792/2022 pubblicata in data 26 aprile 2022 a definizione del giudizio iscritto al n.
624/2019 R.G. avanti al Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) in via istruttoria, ammettere le seguenti richieste istruttorie formulate nella seconda memoria 183, VI comma, c.p.c., depositata in data 30.10.2019 (pagg. 3-
6): “B. Ad integrazione di quanto risulta dalla documentazione prodotta circa i costi sopportati, chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi: 1) vero è che il Senatore , ai fini della trattativa e della stipula del contratto Parte_1
2 preliminare del 27.12.2017 e delle successive interlocuzioni con il liquidatore di Part
ha affidato incarico all'Avv. Dario Bianchini di Venezia;
2) vero è che il compenso pattuito con l'Avv. Bianchini per l'attività di assistenza dallo stesso espletata è quello risultante dalla pre fattura datata 8.6.2018 emessa dal predetto legale (doc. 34) che si rammostra al teste;
3) vero è che, subito dopo la sottoscrizione del preliminare del 27.12.2017, il
Senatore ha conferito al Dott. Gianluca Battaglia l'incarico di Parte_1
svolgere una due diligence societaria sulle società NA ER e Venice
Yacht Pier;
4) vero è che, ai fini della esecuzione dell'incarico di cui al precedente capo 3), le Contr parti hanno pattuito il compenso risultante dal proforma di fattura inviato a dal Dott. Gianluca Battaglia datato 10.9.2018 (doc. 34), che si rammostra al teste;
5) vero è che il Dott. Gianluca Battaglia ha eseguito le prestazioni di due diligence societaria di cui al capo 3) all'inizio del 2018 e che, all'esito dell'espletamento Contr delle stesse, fu costituita la società veicolo;
6) vero è che la ha conferito alla Parte_3 Parte_5
l'incarico di svolgere una due diligence finalizzata a una analisi completa e
[...]
dettagliata dell'impianto di carburante della società NA ER, al fine di verificare la effettiva situazione tecnica degli impianti e lo stato delle licenze ed autorizzazioni commerciali nonché la sussistenza di eventuali problematiche aziendali;
3 7) vero è che, ai fini della esecuzione dell'incarico di cui al precedente capo 6), le parti hanno pattuito il compenso risultante dal contratto sottoscritto in data
1.3.2018 (doc. 34) che si rammostra al teste;
8) vero è che ha eseguito le prestazioni di cui al Parte_5
predetto contratto;
Si indicano come testi:
- Il sig. nato a [...] il [...], residente in [...]
Martellago (VE), alla via Olmo, n. 193;
- il sig. nato a [...], residente in [...]
Pomigliano d'Arco (NA), alla via Passariello, n. 195;
- il sig. , nato a [...] il [...], residente in 80127 San Controparte_4
Felice a Cancello (CE), via Polvica, n. 159.
C. Chiede ammettersi consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare l'esatto importo dei danni subiti da parte attrice per effetto delle condotte illegittime di parte convenuta e, quindi, sottoporre il designato consulente tecnico d'ufficio i seguenti quesiti:
1) determini e quantifichi il CTU il danno emergente, inteso come importo complessivo dei costi vivi sopportati da parte attrice, per la operazione di cui al Part preliminare con rimasto inadempiuto, tenuto conto della circostanza che la Contr società è stata costituita unicamente ai fini della predetta operazione;
2) determini e quantifichi il CTU il lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno che parte attrice avrebbe potuto trarre dalla operazione non realizzata a causa dell'inadempimento di parte convenuta e, comunque, determinare e quantificare
4 la perdita del beneficio netto che ragionevolmente sarebbe derivato a parte attrice dalla iniziativa imprenditoriale che avrebbe preso avvio ove le operazioni di acquisizione di cui al preliminare rimasto inadempiuto fossero state realizzate”;
2) nel merito, in accoglimento del presente gravame, dichiarare la nullità e pur sempre la illegittimità della sentenza appellata, in relazione alle parti impugnate,
o, comunque, revocarla e/o riformarla, accertando e dichiarando che il contratto preliminare sottoscritto in data 27.12.2017 da e dalla società Parte_1
appellata si è risolto per inadempimento di quest'ultima o, comunque, che tale società non ha adempiuto l'obbligo a contrarre pattuito nel predetto preliminare;
3) acclarata la responsabilità contrattuale e precontrattuale della società appellata in relazione alle condotte inadempienti e illegittime illustrate in narrativa, sia in ragione della violazione degli obblighi pattizi, sia in ragione della violazione delle regole di correttezza e buona fede nelle trattative e nella esecuzione del contratto, condannare la società appellata al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo;
4) in subordine, accertato l'inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla società appellata, dichiarare e accertare, conseguentemente, che la società appellata è tenuta al pagamento del doppio della caparra confirmatoria pattuita al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento dell'importo di € 200.000,00, oltre
5 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della messa in mora (21.5.2018) al soddisfo in favore delle appellanti;
5) condannare la società appellata alla ripetizione, in favore degli appellanti, dell'importo pari ad euro 33.904,12 ad essa versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
6) in ogni caso, condannare la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
- per parte appellata:
“rigettare tutte le domande proposte dall'appellante e pertanto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia n. 792/2022 del 13/04/2022, comunicata il 27/04/2022 nel procedimento RG n. 624/2019.
Condannare infine la parte appellante a pagare integralmente le spese, gli onorari ed i compensi per tutti gradi di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2019, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_6 CP_1 [...]
esponendo che , rappresentante del noto Controparte_1 Parte_1
gruppo armatoriale operante nel settore dei collegamenti marittimi, nel corso del secondo semestre del 2017 aveva avviato con la società convenuta una trattativa volta all'acquisto della partecipazione detenuta dalla stessa nella NA
ER s.r.l., pari all'81,88 % del capitale sociale.
6 In particolare, a seguito di una proposta irrevocabile di acquisto formulata da Pt_1
in data 30 novembre 2017, le parti, in data 29 dicembre 2017, sottoscrivevano un contratto preliminare che prevedeva l'impegno di ad acquistare, per sé o per Pt_1
persona da nominare, le partecipazioni di e nella NA CP_1 CP_1
ER e altresì nella Venice Yacht Pier s.r.l., prevedendo che l'acquisto avrebbe potuto riguardare anche solo la quota della NA ER. Il contratto veniva risolutivamente condizionato al gradimento alla vendita da parte del CdA di NA ER, secondo quanto espressamente previsto dallo statuto della società le cui partecipazioni erano oggetto di cessione.
Parte attrice esponeva di avere regolarmente versato la caparra e di avere altresì sottoscritto, a richiesta del liquidatore della società, degli impegni aggiuntivi a tenerla indenne da spese legali per eventuali contestazioni o azioni giudiziali che fossero emerse a causa della cessione. Rappresentava, inoltre, che al fine di dare attuazione all'operazione, aveva costituito la Parte_2 [...]
che avrebbe dovuto rendersi acquirente delle partecipazioni. Parte_3
Dava quindi atto di aver comunicato, in data 9 febbraio 2018, l'electio amici al liquidatore della società convenuta, dott. , e che quest'ultimo Controparte_5
aveva rappresentato alla promissaria acquirente di avere appreso che il CdA pareva non essere propenso a esprimere il proprio gradimento e prospettava l'opportunità di procedere alla revoca del CdA. Proseguiva affermando, poi, che, pur consapevole che l'organo amministrativo avrebbe probabilmente negato il gradimento, il liquidatore aveva egualmente trasmesso l'electio amici al CdA il quale, in data 19 febbraio 2018, si era opposto alla cessione delle partecipazioni
7 alla società indicata da , avendo già espresso, in data 12 febbraio 2018, una Pt_1
preferenza per AL s.p.a. (con la quale il liquidatore aveva trattenuto parallele trattative pur consapevole della proposta di ). Pt_1
Successivamente veniva revocato l'organo amministrativo della NA
ER, il CdA veniva quindi sostituito da un amministratore unico, dott.
al quale la promissaria acquirente, in base a quanto previsto dal Persona_1
contratto preliminare, in data 27 aprile 2018, sottoponeva una seconda volta la proposta di acquisto. In data 4 maggio 2018, veniva tuttavia ribadita la preferenza per AL s.p.a..
Con note successive, il liquidatore della comunicava alla Controparte_1
promissaria acquirente l'asserita risoluzione del contratto preliminare in ragione del verificarsi della condizione risolutiva prevista dal contratto, ma tali comunicazioni venivano contestate dalla destinataria, la quale, sostenendo che il gradimento previsto dalla clausola contrattuale rivestisse carattere di mera formalità e che pertanto non potesse essere negato, diffidava la a Controparte_1
dare esecuzione al contratto, ottenendo tuttavia un riscontro negativo.
Tanto premesso, la promissaria acquirente lamentava che la promittente venditrice si sarebbe resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare, e in particolare:
- pur sapendo del probabile diniego al gradimento da parte del primo CdA, avrebbe trasmesso l'electio amici, laddove invece, quale socio di maggioranza, avrebbe dovuto previamente provvedere alla revoca del CdA e alla nomina di un nuovo
CdA che potesse esprimere un parere favorevole;
8 - avrebbe solo formalmente tentato di rimediare al diniego del precedente CdA, provvedendo alla revoca e sostituzione del nuovo organo amministrativo, il quale, tuttavia, a fronte di esternazioni meramente formali della convenuta, volte a indirizzarlo a esprimere una preferenza verso parte attrice, avrebbe ribadito la propria preferenza per altra società;
- avrebbe quindi utilizzato lo schermo del gradimento del CdA per sottrarsi agli obblighi assunti in sede di stipula del preliminare, laddove invece avrebbe dovuto chiarire espressamente che l'unica ipotesi di vendita possibile e legittima era quella conclusa con la promissaria acquirente;
la si sarebbe dovuta quindi Controparte_1
rifiutare di cedere le proprie partecipazioni alla AL s.p.a., con la quale peraltro erano state intrattenute trattative nonostante fosse già stato sottoscritto il preliminare;
- la si sarebbe poi affrettata a concludere la compravendita con Controparte_1
AL s.p.a. dopo soli 5 giorni dalla ricezione della nota del dott. Per_1
, senza considerare peraltro che tale nota non poteva nemmeno essere
[...]
qualificata come un diniego di gradimento ma semmai come una conferma della preferenza già accordata ad altra società, che invece si sarebbe dovuta negare, essendo invece tenuto il CdA ad esprimere il proprio gradimento nei confronti della promissaria acquirente.
, e dunque, Parte_1 Parte_2 Parte_6
chiedevano la risoluzione per inadempimento della e del contratto CP_1 CP_1
preliminare sottoscritto in data 27 dicembre 2017 nonché la condanna della medesima al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata da parte
9 attrice e al risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.800.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva la convenuta, contestando le domande attoree e rappresentando che la clausola di gradimento contenuta nel contratto preliminare, lungi dal rivestire una mera formalità, attribuiva alla mera discrezionalità del CdA la scelta sul soggetto acquirente le partecipazioni cedute.
La clausola, che non prevedeva la necessità di motivare il diniego, integrava una condizione risolutiva, ben nota alla parte attrice al momento della stipula e l'avere intrattenuto trattative con altri potenziali acquirenti, peraltro iniziate in epoca precedente rispetto all'intervento degli attori, non integrava malafede ma costituita un comportamento del tutto conforme alla riservatezza propria della dinamica contrattuale.
Nessun inadempimento poteva quindi addebitarsi alla convenuta, essendo il gradimento del CdA riservato alle scelte imprenditoriali degli amministratori, che non possono ritenersi subordinate o comunque assoggettati alle imposizioni dei soci. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il liquidatore della società, nei cui confronti si riservava di proporre, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno.
Con ordinanza del 3 agosto 2019, il Giudice, ritenendo che la domanda nei confronti del liquidatore da parte della società convenuta, volta a ottenere il risarcimento del danno patito a causa delle violazioni dei doveri nascenti dall'incarico, non costituisse una domanda di garanzia ma una domanda risarcitoria
10 fondata su di un titolo autonomo e diverso rispetto a quello azionato da parte attrice, negava l'autorizzazione alla chiamata del terzo.
Con sentenza n. 792/2022 pubblicata in data 26 aprile 2022, il Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha ritenuto infondati gli addebiti così decidendo:
“- Rigetta le domande tutte proposte da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di;
Parte_6 Controparte_1
- condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_6
solido tra loro, a rifondere, in favore di , le Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 23.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e accessori come per legge.”
In particolare, il Tribunale riteneva il contratto preliminare di compravendita risolutivamente condizionato all'ottenimento del mero gradimento da parte del
CdA della NA ER, senza quindi la necessità di motivare le ragioni del diniego, e che la previsione in questione fosse una “clausola lineare, che certamente non può integrare una mera formalità ma che, al contrario, rimette il trasferimento alla scelta insindacabile dell'organo amministrativo”. Inoltre, rilevava che “Parte convenuta ha poi eseguito in perfetta buona fede il contratto, avendo provveduto, pur non essendovi tenuta, a revocare l'organo amministrativo che aveva prestato il proprio diniego al contratto, avendo sottoposto una seconda volta la proposta di acquisto all'amministratore unico di nuova nomina ed avendo altresì indicato, nella propria missiva, le motivazioni che, a suo dire, avrebbero
11 dovuto indurre l'Amministratore a preferire la promissaria acquirente. Non può quindi imputarsi alla convenuta il diniego del gradimento espresso dal dott.
”. Quest'ultimo, manifestando espressamente la volontà di mantenere Per_1
fermo il gradimento nei confronti di AL, aveva espresso per relationem e implicitamente la volontà di trasferire la partecipazione a terzi e di non accordare il gradimento.
Il Tribunale affermava, quindi, che a seguito della comunicazione del 4 maggio
2018, con cui il dott. aveva negato il gradimento, doveva ritenersi verificata Per_1
la clausola risolutiva prevista dal contratto, non integrando inadempimento contrattuale il trasferimento delle partecipazioni avvenuto a favore di AL
s.p.a., considerato che, al momento del trasferimento, avvenuto in data 9 maggio
2018, il contratto preliminare si era già perfezionato;
inoltre, escludeva ogni responsabilità in capo alla convenuta per aver avviato parallele trattative, “essendo peraltro del tutto plausibile che, a fronte dell'esistenza di una clausola di gradimento che subordina il trasferimento alla volontà di soggetti terzi, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione intrattenga trattative con diversi soggetti, al fine di poter tutelare il proprio interesse al trasferimento”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 2 agosto 2022,
[...]
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_7
proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 792/2022, pubblicata in data 26 aprile 2022, del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
12 Col primo motivo hanno lamentato l'inadempimento della promittente alienante e la violazione degli obblighi contrattuali, nonché quelli di buona fede e correttezza, per aver intrattenuto parallele trattative con AL s.p.a. già in epoca antecedente all'invio della proposta irrevocabile, violando il legittimo affidamento del alla conclusione dell'operazione. Il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 Pt_1
c.p.c., travisando il contenuto delle deduzioni e delle richieste formulate dalle odierne appellanti, e avrebbe omesso di applicare le disposizioni in materia di prova, limitandosi a far propria la ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta.
Gli appellanti hanno lamentato la contraddittorietà la sentenza nella parte in cui, dopo aver ricostruito i fatti di causa e aver riconosciuto che la trattativa con
AL s.p.a. fosse riconducibile ad epoca antecedente alla stipula del preliminare, ha ritenuto che il contratto fosse stato eseguito “in perfetta buona fede”, escludendo che il trasferimento avvenuto in favore di AL potesse integrare un inadempimento contrattuale “poiché, quando tale trasferimento è avvenuto, in data 09/05/2018, il contratto preliminare si era già perfezionato”.
Inoltre, sarebbe errata la motivazione nella parte in cui si afferma che “Nemmeno
l'avere avviato una parallela trattativa con AL spa può integrare un inadempimento da parte della convenuta, essendo peraltro del tutto plausibile che,
a fronte dell'esistenza di una clausola di gradimento che subordina il trasferimento alla volontà di soggetti terzi, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione intrattenga trattative con diversi soggetti, al fine di poter tutelare il proprio interesse al trasferimento anche nel caso in cui l'organo amministrativo neghi il proprio gradimento al primo soggetto indicato”. Secondo gli appellanti ciò
13 sarebbe in contrasto con la ratio del contratto preliminare, e sarebbe documentato che, sia prima che dopo la stipula del preliminare, la promittente venditrice abbia instaurato trattative con soggetti diversi dalla promissaria acquirente in violazione delle regole di buona fede e correttezza nelle trattative.
Col secondo motivo, in relazione alla condizione risolutiva contenuta nel contratto preliminare, hanno eccepito che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a un'interpretazione in senso puramente letterale della clausola, ma avrebbe dovuto considerare l'intera ratio del precetto contrattuale, analizzando lo scopo della negoziazione e il complessivo comportamento assunto dalle parti, tanto in sede di trattative, tanto in riferimento alla fase di esecuzione del contratto. Tale clausola contrattuale sarebbe stata apposta nell'esclusivo interesse della promissaria acquirente, da utilizzare, in via alternativa, rispetto alla facoltà di reiterare per una sola volta la richiesta di gradimento, laddove il benestare non fosse pervenuto entro il termine di cinque giorni dalla indicazione della società acquirente, restando libera la promissaria acquirente di decidere se concludere il definitivo anche in caso di mancato gradimento. Qualora, dunque, il gradimento non fosse stato comunicato entro il termine perentorio indicato, la società promissaria acquirente avrebbe potuto far valere detta condizione risolutiva “Con la inevitabile conseguenza che, ove il promissario acquirente non avesse inteso far valere tale condizione risolutiva (come nella specie), restava fermo e vincolante l'obbligo contrattuale in capo alla promittente venditrice” (v. pag. 27 atto di citazione d'appello); inoltre, e in ogni caso, la condizione risolutiva non si sarebbe mai avverata, “in quanto non
14 è mai stato sottoposto all'organo amministrativo di NA ER il gradimento del promissario acquirente (o, meglio, del soggetto nominato VBP), bensì la scelta tra due possibili acquirenti”, che è cosa del tutto diversa e si traduce in una mancata applicazione della clausola contrattuale” (v. pag. 29 atto di citazione d'appello).
Col terzo motivo gli appellanti hanno lamentato il mancato accertamento dell'inadempimento del contratto preliminare per causa imputabile esclusivamente alla promittente venditrice e, conseguentemente, il mancato riconoscimento in capo agli odierni appellanti del diritto al risarcimento del danno subìto (o, in subordine, del diritto a ottenere il doppio della caparra versata), reiterando a tal uopo le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Infine, col quarto motivo hanno impugnato la sentenza in punto di spese, per non aver specificato le singole voci, né il valore economico al quale il Tribunale ha ancorato la determinazione delle spese processuali di primo grado, né gli importi dovuti per le singole fasi del processo, impedendo, in tal guisa, alle parti di verificarne la correttezza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29 novembre 2022, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per essere passata in giudicato parte della sentenza, non impugnata dagli appellanti, relativa all'avvenuta richiesta del gradimento all'organo amministrativo;
inoltre, ha ribadito e condiviso
15 l'interpretazione letterale della clausola contenente la condizione risolutiva e la statuizione sulla risoluzione del contratto preliminare. Ha insistito sulla correttezza del proprio agire, sull'infondatezza della ricostruzione dei fatti avversaria e, infine, sul fatto che le richieste di prova fossero esclusivamente finalizzate alla quantificazione del danno e non a dimostrare l'intervenuta risoluzione del contratto.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19 dicembre 2024 – sostituita da trattazione scritta – con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata dalla appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
Nel merito l'appello non merita accoglimento.
16 [... La causa attiene al contratto preliminare concluso in data 29 dicembre 2017 tra e , avente ad oggetto – per Controparte_6 Parte_1
quanto qui di interesse – la cessione delle quote di NA ER s.r.l. in Part titolarità di (pari all'81,88% del capitale sociale) a . Parte_1
L'art. 6 dello Statuto di NA ER prevede infatti che “Qualsiasi trasferimento delle partecipazioni, anche tra soci, è soggetto al preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della società”; le premesse del contratto preliminare in questione, alla lettera d), richiamavano espressamente tale previsione, dando atto che “lo Statuto della società NA ER prevede, all'art. 6, che il Consiglio di Amministrazione dia il proprio gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali” e stabilivano che “Il presente contratto è, pertanto, risolutivamente condizionato, quanto alla cessione delle quote di NA, a che il Consiglio di Amministrazione della società dichiari espressamente il proprio gradimento alla vendita”.
L'art. 4 del preliminare disciplinava poi le modalità di comunicazione del benestare di NA ER e le conseguenze della mancata concessione nel termine stabilito (cinque giorni) del benestare.
Come correttamente osservato dal primo Giudice “la clausola statutaria è conforme al dettato dell'art.2469 cod. civ., ai sensi del quale lo statuto societario può subordinare il trasferimento delle partecipazioni sociali al gradimento di organi sociali”.
La clausola in questione rimette al potere discrezionale del CdA la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle partecipazioni sociali senza
17 dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.
Della validità ed efficacia di detta clausola non si può dubitare, considerato che l'art. 2469, comma 2, c.c. riconosce ai soci, nell'ipotesi di subordinazione del trasferimento delle partecipazioni sociali al gradimento di organi sociali senza prevederne condizioni o limiti, l'esercizio del diritto di recesso e che l'art. 7 dello
Statuto prevede che “il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi di legge e in quelle eventualmente previste dal presente statuto.”.
L'ampio spazio accordato all'autonomia statutaria ha infatti indotto il legislatore ad adottare rimedi idonei a garantire il bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco: quello del gruppo a selezionare l'ingresso di nuovi partecipanti all'impresa collettiva e quello del singolo socio a dismettere la propria partecipazione. In tale contesto, si prevede quindi che il diritto di recesso spetti comunque al socio per la sola presenza di clausole statutarie che stabiliscano la regola di intrasferibilità assoluta delle quote o subordinino il trasferimento al mero gradimento degli organi sociali, o di terzi, “senza prevederne condizioni o limiti”.
Venendo alla disamina dei singoli motivi di impugnazione, pare opportuno iniziare, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo, con il quale l'appellante impugna la prima parte della sentenza (pagg.5-6):
“La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Il contratto preliminare sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_1
in data 29 dicembre 2017 (doc. n. 3 parte attrice) prevedeva
[...]
18 espressamente, alla clausola 4, che la vendita fosse risolutivamente condizionata all'ottenimento del benestare da parte del Consiglio di Amministrazione della società NA ER, come previsto dallo statuto di quest'ultima ( doc n.
4 parte attrice) che, all'art. 6, stabilisce: “Qualsiasi trasferimento delle partecipazioni, anche tra soci, è soggetto al preventivo gradimento da parte del consiglio di Amministrazione della società”.
La clausola statuaria è conforme al dettato dell' art. 2469 cod. civ., ai sensi del quale lo statuto societario può subordinare il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali.
La ratio della disposizione è quella di concedere alla società uno strumento per preservare il mantenimento della omogeneità soggettiva della compagine sociale, vietando l'ingresso di individui che, secondo una valutazione discrezionale affidata ad un organo predeterminato, possano in qualche modo alterare gli equilibri sociali o generare future situazioni di conflitto tra i soci restanti. Nei casi come quello in esame, ove la clausola statutaria subordini il consenso al mero gradimento dell'organo a ciò deputato, non è necessario che il diniego al gradimento sia motivato. In tali situazioni, la scelta del nuovo socio è rimessa alla pura discrezionalità degli amministratori i quali, nell'ambito delle loro scelte imprenditoriali, possono scegliere liberamente se favorire o meno l'ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale.
Può quindi concludersi che, nell'odierna fattispecie, il trasferimento delle partecipazioni sia stato sottoposto al puro e semplice benestare del CdA, in base ad una clausola contrattuale ben nota dalla parte acquirente, che l'ha accettata.
19 Si tratta di una clausola lineare, che certamente non può integrare una mera formalità ma che, al contrario, rimette il trasferimento alla scelta insindacabile dell'porgano amministrativo.
L'art. 4 del contratto preliminare stabiliva inoltre che, nel caso di mancato ottenimento del gradimento, il promissario acquirente avrebbe potuto invitare la promittente venditrice a reiterare per una sola volta la propria proposta al CdA.
Alcun obbligo positivo ha assunto la promittente venditrice nello stipulare il preliminare, non avendo la stessa promesso il fatto del terzo e non essendosi in alcun modo impegnata ad ottenere il consenso da parte del CdA della società partecipata, dovendosi ritenere che l'organo amministrativo sia libero di svolgere le proprie valutazioni tenendo conto dell'interesse sociale, senza essere assoggettato al volere del socio di maggioranza.”.
Con tale motivo l'appellante contesta l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola di cui all'art.4 del contratto, assumendo che la stessa sarebbe stata inserita nell'esclusivo interesse della promissaria acquirente, cui sarebbe stata attribuita la facoltà di risolvere il preliminare di compravendita in caso di diniego del gradimento ovvero, alternativamente, di reiterare per una volta soltanto la richiesta di gradimento, con la conseguenza che, anche dopo il secondo diniego di gradimento, il contratto preliminare sarebbe rimasto valido ed efficace.
Il motivo è infondato, sia per quanto sopra evidenziato in ordine alle clausole di mero gradimento, cui la previsione del preliminare oggetto di causa è senz'altro riconducibile, sia alla luce della complessiva interpretazione del contratto.
L'art. 4 del preliminare va infatti letto ed interpretato congiuntamente alla
20 previsione di cui alla lettera d. delle premesse del contratto stesso, per cui “lo
Statuto della società NA ER prevede, all'art. 6, che il Consiglio di
Amministrazione dia il proprio gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali … Il presente contratto è, pertanto, risolutivamente condizionato, quanto alla cessione delle quote di NA, a che il Consiglio di
Amministrazione della società dichiari espressamente il proprio gradimento alla vendita”.
L'art. 4 ribadiva l'indispensabilità del benestare del CdA di NA ER ai fini della cessione delle quote, richiamando la previsione statutaria sul punto
(“Così come previsto dallo statuto della società NA ER, non appena sottoscritto il presente contratto preliminare ed effettuata da parte del signor la electio amici, la promittente venditrice si impegna a Parte_1
richiedere al Consiglio di Amministrazione il preventivo benestare alla cessione al soggetto che risulterà acquirente finale per effetto della detta electio amici”) e prevedeva altresì che “Qualora detto benestare non dovesse essere concesso entro
5 giorni dalla precisa indicazione della società che si renderà acquirente, alla parte promissaria acquirente spetterà la facoltà di far valere senz'altro la condizione risolutiva apposta al presente contratto o, in alternativa, di invitare la promittente venditrice a reiterare per una sola volta la richiesta di gradimento”.
La circostanza che l'art. 4 prevedesse la facoltà della promissaria acquirente, nella specifica ipotesi indicata (mancato gradimento da parte del CdA nel termine di cinque giorni) di avvalersi della condizione risolutiva, non significa che la previsione della clausola risolutiva dovesse intendersi apposta nell'esclusivo
21 interesse della promissaria acquirente.
Occorre infatti tenere presente quanto stabilito nelle premesse del contratto preliminare, come sopra evidenziato, ossia che “lo Statuto della società NA
ER prevede, all'art. 6, che il Consiglio di Amministrazione dia il proprio gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali” e che “Il presente contratto è, pertanto, risolutivamente condizionato, quanto alla cessione delle quote di NA, a che il Consiglio di Amministrazione della società dichiari espressamente il proprio gradimento alla vendita”.
L'evento condizionante è pertanto chiaramente identificato nel gradimento da parte dell'organo amministrativo (anche nell'ipotesi – più corretta e logica – di ritenere la condizione in oggetto sospensiva anziché risolutiva, nonostante).
L'interpretazione dell'art. 4 nel senso prospettato dall'appellante contrasta altresì con la finalità delle clausole di mero gradimento, finalizzate, come si è ricordato, a salvaguardare l'interesse del gruppo a selezionare l'ingresso di nuovi partecipanti all'impresa collettiva (seppur bilanciandolo con l'interesse del singolo socio a dismettere la propria partecipazione).
Con il primo motivo l'appellante impugna la seguente parte di sentenza:
“Parte convenuta ha poi eseguito in perfetta buona fede il contratto, avendo provveduto, pur non essendovi tenuta, a revocare l'organo amministrativo che aveva prestato il proprio diniego al contratto, avendo sottoposto una seconda volta la proposta di acquisto all'amministratore unico di nuova nomina ed avendo altresì indicato, nella propria missiva, le motivazioni che, a suo dire, avrebbero
22 dovuto indurre l'Amministratore a preferire la promissaria acquirente. Non può quindi imputarsi alla convenuta il diniego del gradimento espresso dal dott.
con la nota del 04/05/2018 (doc n. 21 di parte attrice). Per_1
Si tratta di una comunicazione nella quale l'amministratore, affermando la volontà di non modificare le precedenti deliberazioni del CdA (che, in data 19.02.2018, aveva espressamente negato il gradimento alla cessione in favore di parte attrice) ed altresì manifestando espressamente la volontà di mantenere fermo il gradimento espresso alla cessione ad AL, esprime, sia per relationem, rispetto alle precedenti delibere, sia implicitamente, manifestando la volontà di trasferire le partecipazioni a terzi, di non accordare il gradimento.
L'amministratore, pur non essendovi obbligato, stante il tenore della clausola statutaria si richiamata, ha anche offerto le motivazioni che hanno giustificato tale scelta e la preferenza accordata ad altra società. A seguito della comunicazione del 04.05.2018, deve pertanto ritenersi verificata la clausola risolutiva prevista dal contratto, non integrando inadempimento contrattuale il trasferimento delle partecipazioni avvenuto a favore di AL spa., poiché, quando tale trasferimento è avvenuto, in data 09/05/2018, il contratto preliminare si era già perfezionato. Nemmeno l'avere avviato una parallela trattativa con AL spa può integrare un inadempimento da parte della convenuta, essendo peraltro del tutto plausibile che, a fronte dell'esistenza di una clausola di gradimento che subordina il trasferimento alla volontà di soggetti terzi, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione intrattenga trattative con diversi soggetti, al fine di poter tutelare il proprio interesse al trasferimento anche nel caso in cui
23 l'organo amministrativo neghi il proprio gradimento al primo soggetto indicato.
Dalla lettura del doc. N. d di parte attrice, emerge inoltre che la trattativa con
AL spa risale ad epoca antecedente al 4.,12.2017 e quindi ad epoca antecedente alla stipula del preliminare oggetto di lite.”.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale per non avere ritenuto contraria a correttezza e buona fede la condotta della promittente alienante, altresì inadempiente in ordine agli obblighi contrattuali assunti, per avere contestualmente alla conclusione del preliminare, avviato una trattativa con
AL.
Il motivo è infondato.
L'infondatezza del motivo discende innanzitutto dalla previsione contrattuale per cui il trasferimento delle partecipazioni sociali di NA ER era condizionato al mero gradimento del CdA della medesima società sicché la società convenuta poteva ritenersi vincolata a cedere la sua partecipazione a
[...]
solo nell'ipotesi di gradimento dell'organo amministrativo di Parte_6
NA ER.
Il gradimento non è stato manifestato per ben due volte, dapprima dal CdA e successivamente dall'amministratore unico di NA ER, sicché non vi è margine per discorrere di violazione di regole di correttezza e buona fede Part dovendosi considerare, come correttamente rilevato dal primo Giudice che, non aveva promesso il fatto del terzo, né si era impegnata ad ottenere il benestare al trasferimento da parte dell'organo amministrativo della società partecipata, ma esclusivamente, a richiederlo, come in effetti è accaduto .
24 Risulta inoltre pretestuoso l'assunto attoreo per cui il dott. , quale Per_1
amministratore unico di NA ER, non avrebbe espresso il mancato gradimento, considerato che nella missiva del 4 maggio 2018 esplicitamente afferma “il non gradimento della cessione a . Controparte_7
Con il terzo motivo gli appellanti hanno impugnato la stessa parte di sentenza oggetto del primo motivo di appello.
Il motivo è infondato in quanto, per le ragioni sopra esposte, non è ravvisabile alcun inadempimento imputabile alla promittente venditrice;
conseguentemente non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore di parte attrice – odierna appellante di un danno risarcibile o per la corresponsione di una somma pari al doppio della caparra versata.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice erano tutte volte alla dimostrazione del quantum debeatur e quindi superflue ai fini della decisione della causa che il
Tribunale ha ritenuto “matura per la decisione, quantomeno in relazione all'an debeatur” e, in difetto di positivo riscontro di una responsabilità contrattuale della convenuta – odierna appellata, non meritano ingresso neppure nella presente fase di gravame.
Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91 e
92 c.c. per non avere il Giudice di prime cure “specificato, come avrebbe dovuto, le singole voci, né il valore economico al quale ha ancorato la determinazione delle spese processuali di primo grado, né gli importi dovuti per le singole fasi del
25 processo, impedendo, in tal guisa, alle parti di verificarne la correttezza”.
Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile per difetto di specificità.
L'appellante lamenta infatti una lesione in astratto e non una liquidazione non corretta, difforme dalle previsioni di legge.
In ogni caso il motivo è infondato.
Nella sentenza il Tribunale specifica che le spese di lite sono “liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014”, sicché, in considerazione di tale riferimento, risultava superfluo specificare i criteri di liquidazione del compenso;
il valore della causa (che peraltro avrebbe dovuto essere esplicitamente indicato da parte attrice nella nota di iscrizione a ruolo) è inoltre chiaramente evincibile dall'importo del contributo unificato risultante dall''iscrizione a ruolo e dal modello F23 depositati dalla stessa parte attrice (contributo unificato euro 1.686, diritti di cancelleria euro
27).
La liquidazione delle spese risulta conforme ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e prossima ai minimi per la fase istruttoria/trattazione. Tale scostamento si giustifica in relazione alla circostanza che non sono state ammesse ed assunte prove orali e peraltro risulta a vantaggio dell'attrice soccombente, che non ha quindi motivo di dolersene.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione
26 da euro 520.001 a euro 21.000.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.1792/2022 pubblicata il 26 aprile 2022 del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
2. Condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
alla rifusione a favore di e in liquidazione delle
[...] CP_1 CP_1
spese di lite, che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
Venezia, 29 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
27