Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/1969, n. 2546
CASS
Sentenza 11 luglio 1969

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Il mezzo previsto dall'art. 2943 ultimo comma cod.civ. e idoneo ad interrompere esclusivamente la prescrizione di diritti obbligatori e non e applicabile al diritto del legittimario di esperire l'Azione di riduzione delle donazioni, Azione che, benche di natura personale (ad effetti eventualmente reali), tutela un diritto potestativo cui non puo corrispondere un Obbligo di prestazione della controparte, ma solo la sua soggezione all'iniziativa del legittimario. ( V. 2096-60).*

Stante l'assoluta autonomia del diritto di ciascun legittimario di esercitare l'Azione per la reintegrazione della propria quota di riserva, le pronunzie intervenute sulle domande precedenti di alcuni legittimari, ancorche relative alla medesima successione mortis causa, non vincolano il giudizio sulle domande proposte da altri legittimari benche il relativo processo sia stato riunito al precedente. ( nella specie, erasi formato il giudicato parziale sulla prima domanda, in punto idoneita ad interrompere la prescrizione di Atti di Costituzione in mora non compiuti dal soggetto attivo nei confronti del soggetto passivo dell'Azione di riduzione ed altro legittimario, attore nel processo riunito, pretendeva derivarne preclusione all'esame del problema, che riteneva coperto da quel giudicato, circa l'applicabilita alle azioni di riduzione della causa interruttiva della prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2943).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/1969, n. 2546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2546
    Data del deposito : 11 luglio 1969

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