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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria LEONE - giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 361 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1288/2020(RG 2415/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di contributi ivs, promossa da:
subentrata ad Parte_1 Controparte_1
già , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore, rappr. e difesa dall'avv. A. GIUSTI
- Appellante -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
rappr. e dif. dall' avv. S. MONTANARO
-Appellante- contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, anche quale mandatario della rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, A. CP_5
BRANCACCIO e F. CERTOMA'
-Appellati-
OGGETTO: “opposizione ad intimazione di pagamento per contributi previdenziali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 15/9/2020 ha impugnato la sentenza Parte_2 in epigrafe indicata nella parte in cui ha accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
10620169002792826000 del 3/8/2016 con riferimento alla sola cartella esattoriale n. 10620100003766917000 notificata il 15/3/2010, avendo il Tribunale accertato la intervenuta prescrizione dei crediti stante il decorso del termine quinquennale tra la notifica della stessa e quella dell'intimazione di pagamento.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza sul punto, avendo interrotto il termine di Pt_1
prescrizione mediante la notifica di due intimazioni di pagamento, la prima in data 26/6/2012 e la seconda in data 13/3/2014, che allegava all'atto di appello.
Ha domandato pertanto la conferma del credito di € 26243,7 portato nella suddetta cartella.
Si è costituito l'appellato opponendosi alla nuova produzione documentale in quanto tardiva e CP_ inammissibile in appello. Ha domandato il rigetto dell'appello. L' ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
L'appello è fondato.
ha depositato in appello copia dell'atto di intimazione di pagamento n. Parte_2
10620129006200136/000 riferita specificamente alla cartella oggetto di causa, notificata il
21/6/2012 con il numero 671907163028 e pervenuta al destinatario in data 26/6/2012, come da avviso di ricevimento in atti. Bisogna precisare che l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata in data 21/6/2012 era già stato prodotto in primo grado, nell'allegato 7 alla comparsa di costituzione di del 9/11/2017, solo che non aveva depositato anche il contenuto Pt_1 Pt_1
della raccomandata spedita in tale data. Si comprendeva però già allora dalla scheda allegata che si trattasse di un intimazione di pagamento riferita alla cartella 10620100003766917000 notificata il
15/3/2010, poiché veniva allegata alla ricevuta di ritorno della stessa cartella.
In appello essa ha integrato la produzione con riferimento a tale intimazione, depositando nuovamente la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento riferiti all'intimazione n.
10620129006200136/000, ma allegando anche il contenuto integrale della intimazione, nella quale appunto si sollecitava il pagamento della cartella n. 10620100003766917000, riproponendo l'indicazione analitica dei crediti nella stessa contenuti.
Tale integrazione di produzione relativamente ad un fatto, l'interruzione della prescrizione, già sollevato in primo grado è ammissibile in appello.
Tale soluzione non contrasta con decisioni di diverso tenore assunte da questa Corte in altre pronunce, perché in quei casi in cui non è stata ritenuta ammissibile la produzione di un atto interruttivo tardivo, mancava in primo grado l'eccezione di interruzione della prescrizione e qualsiasi principio di prova al riguardo. Invece nel caso di specie è stato affrontato il tema della prescrizione e nell'ambito dei documenti depositati era già presente la ricevuta di notifica dell'intimazione di pagamento, sebbene non sia stata valorizzata adeguatamente né rilevata dal giudice. In tal senso si è pronunciata la recentissima pronuncia della sezione lavoro della Cassazione n. 16358/2024, la quale ha affermato che “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
(Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione). Nel caso all'esame della Cassazione essa ha giudicato ammissibile in appello la produzione di un documento(la ricevuta di ritorno della notifica dell'atto interruttivo)relativo ad un fatto sollevato ritualmente in primo grado, parzialmente provato con il deposito dell'atto interruttivo, privo però della prova della notifica, su cui si era svolto il dibattito tra le parti. Non si tratta quindi di ammettere il principio di libera e indiscriminata produzione di atti nuovi in secondo grado, ma di consentire l'integrazione della prova documentale riferita a fatti già parzialmente provati in primo grado.
Tale atto interruttivo del 2012 è idoneo da solo ad interrompere la prescrizione quinquennale con riferimento alla suddetta cartella, tenuto conto che nel 2016 è seguita l'intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione principale. Non è necessario dunque esaminare l'ulteriore produzione documentale, ossia l'ulteriore atto interruttivo notificato nel 2014.
La sentenza deve essere parzialmente riformata con riferimento alla sola cartella
10620100003766917000 notificata il 15/3/2010 recante il credito di €26.243,7 poiché non prescritto. Resta ferma per il resto la sentenza impugnata, ivi compreso il regime delle spese, che teneva conto dell'accoglimento parziale. Le spese di questo grado invece seguono la soccombenza, CP_ stante il pieno accoglimento dell'appello, in favore di Nei confronti dell' che ha Pt_1
partecipato al giudizio, in veste sostanzialmente passiva, possono essere compensate, avendo comunque interesse all'accoglimento dello stesso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello di e in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara non prescritto e dunque esigibile il credito di cui alla cartella n.
10620100003766917000 notificata il 15/3/2010. Conferma per il resto la sentenza impugnata. .
Condanna la appellata alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore CP_7 dell'appellante che liquida in € 3000,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per CP_ legge. Spese compensate nei confronti dell'
Taranto, 22/1/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Todaro dott. Pietro Genoviva