Ordinanza cautelare 17 febbraio 2010
Parere definitivo 2 agosto 2011
Decreto decisorio 31 ottobre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 02/08/2011, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 03155/2011 e data 02/08/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011
NUMERO AFFARE 00570/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal mar. capo Fernando Sambroia per l’annullamento della determina del Comando Politiche Agricole ed Alimentari ei Carabinieri n. 76/5, del 17 giugno 208, con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento n. 42/3-6 dell’8 aprile 2008 con cui gli veniva inflitta la sanzione disciplinare di corpo di cinque giorni di “consegna”
LA SEZIONE
Vista la nota del 20/01/2010, con la quale il Ministero della difesa ha trasmesso la relazione ed chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso;
vista la relazione ministeriale ed allegati;
esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, cons. Francesco Bellomo.
PREMESSO:
Con il ricorso in epigrafe il mar. capo Fernando Sambroia, in servizio presso il Comando compagnia Carabinieri di Agropoli, domanda l’annullamento determina del Comando Politiche Agricole ed Alimentari ei Carabinieri n. 76/5, del 17 giugno 208, con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento n. 42/3-6 dell’8 aprile 2008 con cui gli veniva inflitta la sanzione disciplinare di corpo di cinque giorni di “consegna”.
A fondamento del ricorso deduce violazione di legge.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.
CONSIDERATO:
La contestata sanzione disciplinare è stata erogata sul presupposto che il ricorrente aveva tenuto in due occasioni un comportamento polemico nei confronti dei superiori, precisamente nei confronti del Comandante del nucleo antifrodi in relazione all’assegnazione per un controllo nel settore zootecnico in provincia di Ragusa e nei confronti di due colleghi incaricati della notifica degli atti di avvio del procedimento disciplinare per l’episodio precedente e del ritiro dell’arma.
Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 545 del 1986 e dell’art. 52, comma 3 Cost., poiché il comportamento tenuto si è svolto all’interno dell’Amministrazione e non durante fasi operative del servizio, sì da non poter produrre alcun danno all’immagine dell’Arma, anche perché non erano state pronunciate frasi offensive.
L’art. 36 D.P.R. n. 545 del 1986, oggi abrogato a seguito dell’entra in vigore del codice dell’ordinamento militare, recitava:
1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.
2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.
3. In particolare deve:
a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;
b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;
c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che abbia trovato o che gli siano pervenuti per errore;
d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico;
e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.
4. Richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso.
Può ritenersi che nel caso in esame venga in rilievo il dovere di cui al comma 1, lett. a), che ha un contenuto ampio, non limitato alla pronuncia di offese.
Un atteggiamento poco rispettoso nei confronti del superiore, nell’ambito di una critica serrata alle disposizioni impartite, accompagnata dal rifiuto di svolgerle, ben può integrare la fattispecie indicata e giustificare l’erogazione di una sanzione proporzionata.
In assenza di censure che evidenzino l’irragionevolezza della decisione, il sindacato sul potere disciplinare dell’amministrazione, tipicamente discrezionale, non può spingersi oltre.
Il ricorso, dunque, va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bellomo | Alessandro Pajno |
IL SEGRETARIO