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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1633/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORDONE ANDREA e LOTTI MARIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. MARTUCCI ANDREA MARIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
Il sig. , con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 22.10.2024, ha esposto di aver Pt_1
lavorato alle dipendenze di dal 22.7.2019 al 30.8.2020, con contratto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo determinato, più volte prorogato, full time (40 ore settimanali). Ha specificato di aver ricoperto qualifica e mansioni di guardia particolare giurata, con inquadramento al livello 6 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (cfr. doc. n. 2 fasc. ricorrente), svolgendo la prestazione lavorativa presso l'aeroporto di Milano Malpensa, nell'ambito del relativo appalto di servizi in essere tra la datrice di lavoro e occupandosi dell'attività di controllo dei CP_2
passeggeri che accedevano all'area sterile degli imbarchi.
Il lavoratore, poi, ha riferito che la retribuzione mensile lorda corrispostagli dalla convenuta è stata sempre composta esclusivamente dalla paga base, nell'importo previsto dal CCNL, di euro 1.058,06, con retribuzione lorda oraria di euro 6,11 – voce, quest'ultima, ottenuta dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173.
Il sig. ha sostenuto che il trattamento retributivo netto percepito, pari a euro 739,83 circa, Pt_1
è stato inferiore alle soglie di povertà assoluta indicate dall'ISTAT nel periodo 2019-2020 (871,21 euro netti per una singola persona, 1.325,85 euro netti per un nucleo familiare come il suo – cfr. doc. nn. 5-6) nonché alle retribuzioni previste da altri contratti collettivi che prevedono lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle ricoperte nel corso del rapporto lavorativo.
Conseguentemente, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “I . accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 105 e 106 del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost, II. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1 o dal
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal mese di luglio 2019 a mese di agosto 2020, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa, la somma lorda di euro 7.209,89, di cui 497,23
a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro 4.272,20, di cui 294,63 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro 2.905,10, di cui 200,35 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal mese di luglio 2019 a mese di agosto 2020, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
IV . condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 7.209,89, ovvero, in gradato subordine, di euro 4.272,20, o di euro
2.905,10, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal mese di luglio 2019 a mese di agosto 2020, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”. Il 3.2.2025 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto e allegato da Controparte_1
controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, rigettare in toto il ricorso ed ogni sua domanda perché infondato in fatto ed in diritto nonché destituito di qualsivoglia fondamento logico e giuridico per tutti i motivi come in narrativa dettagliatamente indicati;
- in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese
e competenze professionali inerenti il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con ordinanza del 26.2.2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato concesso termine alle parti sino al 13.5.2025 per depositare sintetiche note conclusive.
Con note depositate il 22.4.2025 parte convenuta ha così modificato le proprie conclusioni: “•
Rigettare integralmente il ricorso promosso dal sig. , in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto, così come argomentato nei paragrafi che precedono, confermando la legittimità dell'operato di e l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento retributivo o Controparte_1
violazione di legge nei confronti del ricorrente. • In via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande attoree, accertare e dichiarare che il contratto collettivo applicabile come parametro ex art. 36 Cost. non è quello del Terziario né quello dei
Proprietari di Fabbricati indicati dal ricorrente, bensì il CCNL Multiservizi – imprese di pulizia e servizi integrati, livello II, procedendo alla eventuale quantificazione delle differenze retributive sulla base dei minimi tabellari previsti da tale CCNL (comparabile per contenuto delle mansioni), il quale meglio garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente in relazione all'attività di portierato svolta.
• In ogni caso, respingere qualsivoglia ulteriore pretesa del ricorrente ritenuta non provata o eccedente i limiti sopra indicati (in particolare escludendo la configurabilità di una responsabilità solidale di oltre i limiti di legge), e porre a carico della parte soccombente le spese del giudizio, CP_1
ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., con attribuzione al procuratore anticipatario della resistente”.
Con note depositate il 13.5.2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
***
Il ricorso è fondato e viene accolto con le precisazioni che si andranno ora a indicare.
Si osserva, preliminarmente, che solo nelle note conclusive – senza averne fatto alcun cenno nella memoria di costituzione – la convenuta ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che “dall'istruttoria è emerso che il servizio nell'ambito del quale il ricorrente prestava la propria opera era oggetto di un contratto di appalto stipulato da con un diverso operatore CP_1
esecutore, , sicché sarebbe quest'ultima, avendo gestito direttamente la Controparte_3
manodopera, a dover rispondere delle pretese economiche del lavoratore. Ha sottolineato, inoltre,
l'insussistenza di una responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003, in primo luogo per il fatto di non rivestire la qualifica di committente finale, in secondo luogo perché superato il periodo decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto entro cui poteva essere chiamata a rispondere in solido (secondo la convenuta tale appalto sarebbe cessato il 30.8.2020, a fronte della notificazione del ricorso solamente nel 2024).
Invero, si rileva che contrariamente a quanto affermato dalla società, nessuna attività istruttoria è stata svolta. Si rimarca, altresì, che parte convenuta, oltre ad avere introdotto i temi del difetto di legittimazione passiva e della mancanza di responsabilità solidale solamente in sede di note conclusive, non ha fornito alcuna allegazione utile a dimostrare la sussistenza di un appalto in essere con la sopra indicata né che sia intercorso alcun rapporto lavorativo tra Controparte_3
quest'ultima e il sig. . Pt_1
Sulle suddette domande non può che emettersi una pronuncia di rigetto.
Affrontata preliminarmente tale questione, si rileva quanto segue.
Ruolo centrale nella presente controversia assume l'art. 36 della Costituzione, il quale, come noto, stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.
Tale diritto rappresenta una forma di tutela della personalità e della dignità del prestatore di lavoro, con carattere di assolutezza e indisponibilità. La norma, in particolare, stabilisce che nell'obbligazione retributiva convivono i requisiti della proporzionalità e della sufficienza, quest'ultimo da intendersi come il diritto a una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo, ovverosia a “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (cfr. Cass. n. 24449/2016). I concetti di proporzionalità e sufficienza non mirano solo a garantire al lavoratore la soddisfazione dei bisogni essenziali, ma anche un'esistenza dignitosa (si consideri in merito la Direttiva UE n. 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione
Europea, che nel delineare gli stessi così riporta al considerando 28: “(…) Oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tenere conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali educative e sociali”.
La giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno affermato che, alla stregua della norma costituzionale, “ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr., ex multis, Cass. n. 546/2021; Corte d'appello di Milano n. 580/2022; Corte d'appello di Milano n.
695/2021; vedi anche questo Giudice, n. 429/2025).
È stato osservato, altresì, che “(…) la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo
l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore” (vedasi ancora Corte d'appello di Milano
n. 580/2022; Corte d'appello di Milano n. 695/2021).
Come visto, nel caso di specie il ricorrente ha lavorato a tempo pieno per 40 ore settimanali, con mansioni di guardia particolare giurata, con inquadramento al livello 6 del CCNL Istituti di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari. La relativa declaratoria così riporta: “Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio” (quest'ultimo articolo si occupa dei requisiti e della qualità dei servizi di vigilanza, elencando una serie di tipologie – poi meglio specificate con l'indicazione delle relative modalità operative – quali la vigilanza ispettiva, la vigilanza fissa, la telesorveglianza, ecc.).
Durante il rapporto lavorativo il sig. ha tendenzialmente percepito una retribuzione Pt_1
mensile lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi Fiduciari - di euro 1.058,06 (retribuzione oraria lorda: euro 6,11; retribuzione mensile netta: euro 739,83; retribuzione oraria netta: euro 4,27), con paga oraria risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173.
Parte ricorrente ha specificato che gli importi nelle buste paga risultano superiori a quelli appena indicati solamente in virtù della presenza di maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario svolte, per quelle di riposo comunque prestate e, infine, per la corresponsione dell'indennità radiogena legata alla gravosità della prestazione.
Sul punto va ricordato, peraltro, che la Suprema Corte ha espressamente escluso che, ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo, comprensivo del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario (cfr. Cass. n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n. 1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”). La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire al lavoratore e alla sua famiglia (avendo peraltro a carico una figlia nata poco dopo l'assunzione, come dimostrato dal doc.
n. 4 bis agli atti) un'esistenza libera e dignitosa. Ciò considerando anche il fatto che il ricorrente, lavorando full time per la convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal sig. , garantiscono - ai lavoratori a tempo pieno, di pari Pt_1
anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
Nel periodo oggetto della presente controversia, la somma corrisposta in applicazione del contratto collettivo del Commercio, per un lavoratore inquadrato al VI livello, era di 1.394,87 euro lordi nel
2019 e di 1.407,94 dall'1.1.2020, rispettivamente corrispondenti a 975,35 e 1.044,70 netti (si sottolinea che non risultano corretti, pertanto, gli importi indicati da parte ricorrente di 1.405,87 euro lordi pari a 983,03). Il CCNL Multiservizi – Servizi di Pulizia, per un lavoratore di II livello, prevedeva 1.183,50 euro lordi, pari a 827,54 netti. Il contratto collettivo dei Proprietari di fabbricati, per un lavoratore inquadrato al livello D1, prevedeva un importo di 1.218,21 euro lordi nel 2019 e di 1.244,69 dall'1.1.2020, rispettivamente corrispondenti a 851,83 e 870,44 (si rimarca, anche in questo caso, che parte ricorrente ha erroneamente indicato gli importi di 1.335,11 euro lordi pari a netti 933,55).
La retribuzione corrisposta risulta sensibilmente inferiore, considerando gli emolumenti minimi tabellari, a quella che il lavoratore avrebbe percepito con l'applicazione degli altri contratti collettivi.
Il confronto tra i trattamenti retributivi contemplati dai CCNL menzionati serve, dunque, a valutarne l'adeguatezza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di altri contratti collettivi, hanno stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione retribuzioni nettamente superiori. Tale circostanza grava la retribuzione erogata al lavoratore della presunzione di non conformità all'art. 36 della
Costituzione (anche in considerazione della già sottolineata impossibilità del dipendente, lavoratore a tempo pieno, di integrare il proprio reddito con altre attività lavorative). La retribuzione erogata non soddisfa nemmeno il requisito della sufficienza, ove si consideri che l'importo netto erogato corrisponde a euro 739,83 (orario: euro 4,27), inferiore all'indice ISTAT di povertà assoluta.
Il trattamento retributivo assicurato dal CCNL Servizi Fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D non è pertanto idoneo a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà, né di poter condurre un'esistenza libera e dignitosa. Circostanze che, concorrendo con l'accertato deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato, fondano la declaratoria di nullità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli artt. 105 e 106 di cui al Titolo XII (“Trattamento economico del personale del ruolo tecnico operativo ed amministrativi”) del suddetto contratto collettivo (il primo articolo sancisce che per normale retribuzione “si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: - salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”, mentre il secondo dettaglia gli importi per ogni livello).
Quanto al diverso trattamento da applicarsi al rapporto lavorativo in esame, è consentito in questa sede usarsi, quale mero parametro esterno di quantificazione, la misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti, ove detto diverso contratto, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (o, anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i
CCNL), soddisfi anche, diversamente da quello della Sezione Servizi Fiduciari, i requisiti dettati dall'art. 36 Cost. Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati (e in particolare Corte d'appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio) nonché a proprio recente precedente (sent. n. 429/2025), che sia ragionevole l'applicazione del CCNL Multiservizi, in considerazione dei seguenti rilievi:
lo stesso rientra tra quelli indicati dal lavoratore nella propria domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
il medesimo CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore, prevede importi inferiori rispetto a quelli contemplati dal CCNL Commercio per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente. Il parametro retributivo del CCNL multiservizi è pertanto quello che meno si discosta, pur adeguandoli al dettato costituzionale, dagli importi contemplati dal
CCNL Servizi Fiduciari;
la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi è quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello 6 del CCNL Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività in concreto affidata: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di
(semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…).
Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi: (…) 2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata (…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi: 7.1
Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
Pertanto, il sig. ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo Pt_1
che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto al lavoratore in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 105 e 106 del CCNL
Servizi Fiduciari. La società deve essere conseguentemente condannata pagare al proprio ex dipendente la somma di euro 2.905,10, di cui 200,35 a titolo di incidenza sul T.F.R., per il periodo dal 22.7.2019 al 30.8.2020. Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
dichiara la illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 105 e
106 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata
e, per l'effetto,
in applicazione dell'art. 36 Cost. dichiara il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi per i lavoratori di II livello, per il periodo dal
22.7.2019 al 30.8.2020;
dichiara il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 2.905,10, di cui 200,35 a titolo di incidenza sul T.F.R., a titolo di differenze retributive maturate dal 22.7.2019 al 30.8.2020, e, per l'effetto,
condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 9.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1633/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORDONE ANDREA e LOTTI MARIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. MARTUCCI ANDREA MARIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
Il sig. , con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 22.10.2024, ha esposto di aver Pt_1
lavorato alle dipendenze di dal 22.7.2019 al 30.8.2020, con contratto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo determinato, più volte prorogato, full time (40 ore settimanali). Ha specificato di aver ricoperto qualifica e mansioni di guardia particolare giurata, con inquadramento al livello 6 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (cfr. doc. n. 2 fasc. ricorrente), svolgendo la prestazione lavorativa presso l'aeroporto di Milano Malpensa, nell'ambito del relativo appalto di servizi in essere tra la datrice di lavoro e occupandosi dell'attività di controllo dei CP_2
passeggeri che accedevano all'area sterile degli imbarchi.
Il lavoratore, poi, ha riferito che la retribuzione mensile lorda corrispostagli dalla convenuta è stata sempre composta esclusivamente dalla paga base, nell'importo previsto dal CCNL, di euro 1.058,06, con retribuzione lorda oraria di euro 6,11 – voce, quest'ultima, ottenuta dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173.
Il sig. ha sostenuto che il trattamento retributivo netto percepito, pari a euro 739,83 circa, Pt_1
è stato inferiore alle soglie di povertà assoluta indicate dall'ISTAT nel periodo 2019-2020 (871,21 euro netti per una singola persona, 1.325,85 euro netti per un nucleo familiare come il suo – cfr. doc. nn. 5-6) nonché alle retribuzioni previste da altri contratti collettivi che prevedono lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle ricoperte nel corso del rapporto lavorativo.
Conseguentemente, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “I . accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 105 e 106 del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost, II. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1 o dal
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal mese di luglio 2019 a mese di agosto 2020, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa, la somma lorda di euro 7.209,89, di cui 497,23
a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro 4.272,20, di cui 294,63 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro 2.905,10, di cui 200,35 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal mese di luglio 2019 a mese di agosto 2020, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
IV . condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 7.209,89, ovvero, in gradato subordine, di euro 4.272,20, o di euro
2.905,10, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal mese di luglio 2019 a mese di agosto 2020, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”. Il 3.2.2025 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto e allegato da Controparte_1
controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, rigettare in toto il ricorso ed ogni sua domanda perché infondato in fatto ed in diritto nonché destituito di qualsivoglia fondamento logico e giuridico per tutti i motivi come in narrativa dettagliatamente indicati;
- in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese
e competenze professionali inerenti il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con ordinanza del 26.2.2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato concesso termine alle parti sino al 13.5.2025 per depositare sintetiche note conclusive.
Con note depositate il 22.4.2025 parte convenuta ha così modificato le proprie conclusioni: “•
Rigettare integralmente il ricorso promosso dal sig. , in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto, così come argomentato nei paragrafi che precedono, confermando la legittimità dell'operato di e l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento retributivo o Controparte_1
violazione di legge nei confronti del ricorrente. • In via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande attoree, accertare e dichiarare che il contratto collettivo applicabile come parametro ex art. 36 Cost. non è quello del Terziario né quello dei
Proprietari di Fabbricati indicati dal ricorrente, bensì il CCNL Multiservizi – imprese di pulizia e servizi integrati, livello II, procedendo alla eventuale quantificazione delle differenze retributive sulla base dei minimi tabellari previsti da tale CCNL (comparabile per contenuto delle mansioni), il quale meglio garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente in relazione all'attività di portierato svolta.
• In ogni caso, respingere qualsivoglia ulteriore pretesa del ricorrente ritenuta non provata o eccedente i limiti sopra indicati (in particolare escludendo la configurabilità di una responsabilità solidale di oltre i limiti di legge), e porre a carico della parte soccombente le spese del giudizio, CP_1
ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., con attribuzione al procuratore anticipatario della resistente”.
Con note depositate il 13.5.2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
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Il ricorso è fondato e viene accolto con le precisazioni che si andranno ora a indicare.
Si osserva, preliminarmente, che solo nelle note conclusive – senza averne fatto alcun cenno nella memoria di costituzione – la convenuta ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che “dall'istruttoria è emerso che il servizio nell'ambito del quale il ricorrente prestava la propria opera era oggetto di un contratto di appalto stipulato da con un diverso operatore CP_1
esecutore, , sicché sarebbe quest'ultima, avendo gestito direttamente la Controparte_3
manodopera, a dover rispondere delle pretese economiche del lavoratore. Ha sottolineato, inoltre,
l'insussistenza di una responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003, in primo luogo per il fatto di non rivestire la qualifica di committente finale, in secondo luogo perché superato il periodo decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto entro cui poteva essere chiamata a rispondere in solido (secondo la convenuta tale appalto sarebbe cessato il 30.8.2020, a fronte della notificazione del ricorso solamente nel 2024).
Invero, si rileva che contrariamente a quanto affermato dalla società, nessuna attività istruttoria è stata svolta. Si rimarca, altresì, che parte convenuta, oltre ad avere introdotto i temi del difetto di legittimazione passiva e della mancanza di responsabilità solidale solamente in sede di note conclusive, non ha fornito alcuna allegazione utile a dimostrare la sussistenza di un appalto in essere con la sopra indicata né che sia intercorso alcun rapporto lavorativo tra Controparte_3
quest'ultima e il sig. . Pt_1
Sulle suddette domande non può che emettersi una pronuncia di rigetto.
Affrontata preliminarmente tale questione, si rileva quanto segue.
Ruolo centrale nella presente controversia assume l'art. 36 della Costituzione, il quale, come noto, stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.
Tale diritto rappresenta una forma di tutela della personalità e della dignità del prestatore di lavoro, con carattere di assolutezza e indisponibilità. La norma, in particolare, stabilisce che nell'obbligazione retributiva convivono i requisiti della proporzionalità e della sufficienza, quest'ultimo da intendersi come il diritto a una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo, ovverosia a “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (cfr. Cass. n. 24449/2016). I concetti di proporzionalità e sufficienza non mirano solo a garantire al lavoratore la soddisfazione dei bisogni essenziali, ma anche un'esistenza dignitosa (si consideri in merito la Direttiva UE n. 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione
Europea, che nel delineare gli stessi così riporta al considerando 28: “(…) Oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tenere conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali educative e sociali”.
La giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno affermato che, alla stregua della norma costituzionale, “ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr., ex multis, Cass. n. 546/2021; Corte d'appello di Milano n. 580/2022; Corte d'appello di Milano n.
695/2021; vedi anche questo Giudice, n. 429/2025).
È stato osservato, altresì, che “(…) la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo
l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore” (vedasi ancora Corte d'appello di Milano
n. 580/2022; Corte d'appello di Milano n. 695/2021).
Come visto, nel caso di specie il ricorrente ha lavorato a tempo pieno per 40 ore settimanali, con mansioni di guardia particolare giurata, con inquadramento al livello 6 del CCNL Istituti di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari. La relativa declaratoria così riporta: “Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio” (quest'ultimo articolo si occupa dei requisiti e della qualità dei servizi di vigilanza, elencando una serie di tipologie – poi meglio specificate con l'indicazione delle relative modalità operative – quali la vigilanza ispettiva, la vigilanza fissa, la telesorveglianza, ecc.).
Durante il rapporto lavorativo il sig. ha tendenzialmente percepito una retribuzione Pt_1
mensile lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi Fiduciari - di euro 1.058,06 (retribuzione oraria lorda: euro 6,11; retribuzione mensile netta: euro 739,83; retribuzione oraria netta: euro 4,27), con paga oraria risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173.
Parte ricorrente ha specificato che gli importi nelle buste paga risultano superiori a quelli appena indicati solamente in virtù della presenza di maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario svolte, per quelle di riposo comunque prestate e, infine, per la corresponsione dell'indennità radiogena legata alla gravosità della prestazione.
Sul punto va ricordato, peraltro, che la Suprema Corte ha espressamente escluso che, ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo, comprensivo del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario (cfr. Cass. n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n. 1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”). La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire al lavoratore e alla sua famiglia (avendo peraltro a carico una figlia nata poco dopo l'assunzione, come dimostrato dal doc.
n. 4 bis agli atti) un'esistenza libera e dignitosa. Ciò considerando anche il fatto che il ricorrente, lavorando full time per la convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal sig. , garantiscono - ai lavoratori a tempo pieno, di pari Pt_1
anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
Nel periodo oggetto della presente controversia, la somma corrisposta in applicazione del contratto collettivo del Commercio, per un lavoratore inquadrato al VI livello, era di 1.394,87 euro lordi nel
2019 e di 1.407,94 dall'1.1.2020, rispettivamente corrispondenti a 975,35 e 1.044,70 netti (si sottolinea che non risultano corretti, pertanto, gli importi indicati da parte ricorrente di 1.405,87 euro lordi pari a 983,03). Il CCNL Multiservizi – Servizi di Pulizia, per un lavoratore di II livello, prevedeva 1.183,50 euro lordi, pari a 827,54 netti. Il contratto collettivo dei Proprietari di fabbricati, per un lavoratore inquadrato al livello D1, prevedeva un importo di 1.218,21 euro lordi nel 2019 e di 1.244,69 dall'1.1.2020, rispettivamente corrispondenti a 851,83 e 870,44 (si rimarca, anche in questo caso, che parte ricorrente ha erroneamente indicato gli importi di 1.335,11 euro lordi pari a netti 933,55).
La retribuzione corrisposta risulta sensibilmente inferiore, considerando gli emolumenti minimi tabellari, a quella che il lavoratore avrebbe percepito con l'applicazione degli altri contratti collettivi.
Il confronto tra i trattamenti retributivi contemplati dai CCNL menzionati serve, dunque, a valutarne l'adeguatezza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di altri contratti collettivi, hanno stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione retribuzioni nettamente superiori. Tale circostanza grava la retribuzione erogata al lavoratore della presunzione di non conformità all'art. 36 della
Costituzione (anche in considerazione della già sottolineata impossibilità del dipendente, lavoratore a tempo pieno, di integrare il proprio reddito con altre attività lavorative). La retribuzione erogata non soddisfa nemmeno il requisito della sufficienza, ove si consideri che l'importo netto erogato corrisponde a euro 739,83 (orario: euro 4,27), inferiore all'indice ISTAT di povertà assoluta.
Il trattamento retributivo assicurato dal CCNL Servizi Fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D non è pertanto idoneo a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà, né di poter condurre un'esistenza libera e dignitosa. Circostanze che, concorrendo con l'accertato deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato, fondano la declaratoria di nullità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli artt. 105 e 106 di cui al Titolo XII (“Trattamento economico del personale del ruolo tecnico operativo ed amministrativi”) del suddetto contratto collettivo (il primo articolo sancisce che per normale retribuzione “si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: - salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”, mentre il secondo dettaglia gli importi per ogni livello).
Quanto al diverso trattamento da applicarsi al rapporto lavorativo in esame, è consentito in questa sede usarsi, quale mero parametro esterno di quantificazione, la misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti, ove detto diverso contratto, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (o, anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i
CCNL), soddisfi anche, diversamente da quello della Sezione Servizi Fiduciari, i requisiti dettati dall'art. 36 Cost. Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati (e in particolare Corte d'appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio) nonché a proprio recente precedente (sent. n. 429/2025), che sia ragionevole l'applicazione del CCNL Multiservizi, in considerazione dei seguenti rilievi:
lo stesso rientra tra quelli indicati dal lavoratore nella propria domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
il medesimo CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore, prevede importi inferiori rispetto a quelli contemplati dal CCNL Commercio per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente. Il parametro retributivo del CCNL multiservizi è pertanto quello che meno si discosta, pur adeguandoli al dettato costituzionale, dagli importi contemplati dal
CCNL Servizi Fiduciari;
la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi è quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello 6 del CCNL Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività in concreto affidata: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di
(semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…).
Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi: (…) 2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata (…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi: 7.1
Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
Pertanto, il sig. ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo Pt_1
che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto al lavoratore in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 105 e 106 del CCNL
Servizi Fiduciari. La società deve essere conseguentemente condannata pagare al proprio ex dipendente la somma di euro 2.905,10, di cui 200,35 a titolo di incidenza sul T.F.R., per il periodo dal 22.7.2019 al 30.8.2020. Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
dichiara la illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 105 e
106 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata
e, per l'effetto,
in applicazione dell'art. 36 Cost. dichiara il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi per i lavoratori di II livello, per il periodo dal
22.7.2019 al 30.8.2020;
dichiara il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 2.905,10, di cui 200,35 a titolo di incidenza sul T.F.R., a titolo di differenze retributive maturate dal 22.7.2019 al 30.8.2020, e, per l'effetto,
condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 9.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari