Decreto presidenziale 21 giugno 2016
Sentenza 22 maggio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/05/2017, n. 6092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6092 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2017
N. 06092/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14037/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14037 del 2015, proposto da:
Totalerg S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Cavasola e Marco Iannacci, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Pietro Cavasola in Roma, via A. Depretis, 86;
contro
Autostrade per l'Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sebino, 29;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
CR BU di CR EL & C Snc non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della lettera di invito a presentare l'offerta vincolante per il lotto ASPI 83 relativo all'area di servizio Arda Ovest - A1 - km 73,3 - direzione sud
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l'Italia Spa, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione depositata il 21.1.2017, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l'Avv. M. Iannacci, per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato P. De Nuntis e per Autostrade per l'Italia l'Avv. A. Giannini in sostituzione dell'Avv. M. Gentile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con decreto presidenziale n. 3039 del 2016 sono stati disposti incombenti istruttori volti ad acquisire, da parte della società Autostrade per l’Italia s.p.a., una documentata relazione, attestante l’avvenuta assegnazione, o meno, del lotto ASPI 83, relativo all’area di servizio Arda Ovest – A1 – Km. 73,3 – Direzione sud, nonché la posizione della ricorrente in rapporto sia al lotto in questione che ad altri, per i quali la medesima abbia presentato offerta, nell’ambito del piano di ristrutturazione di cui trattasi.
La società Autostrade per l’Italia ha adempiuto a tale ordinanza depositando:
- in data 5.8.2016, una tabella riepilogativa delle procedure competitive alle quale la Totalerg Spa ha partecipato, dalla quale risulta che la ricorrente è risultata il primo operatore in graduatoria per il lotto in questione, avendo riportato un punteggio complessivo di 80,6 punti su 100;
- in data 12.1.2017, la comunicazione di aggiudicazione definitiva in favore di Eni S.p.a. e stralcio della convenzione asseritamente sottoscritta in data 27.9.2016.
Inoltre, con la nota depositata il 21.2.2017 il patrono della ricorrente ha dichiarato che la propria assistita non ha più interesse al ricorso.
Per i fatti che precedono, deve ritenersi che la società ricorrente non ha più interesse alla coltivazione della lite.
Pertanto, in relazione a quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, fino alla definizione della lite, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Le spese del giudizio posso essere liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, e poste a carico della ricorrente ed a favore, in parti uguali, delle Amministrazioni resistenti e della Autostrade per Italia S.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore, in parti uguali, delle Amministrazioni resistenti (€ 1.000,00) e della Autostrade per Italia S.p.a. (€ 1.000,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Claudio Vallorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Gabriella De Michele |
IL SEGRETARIO