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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 872/21 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 872/2021 R.G. posta in decisione all'udienza del
22.04.2024 vertente tra
n persona del rappresentante speciale pro tempore, con sede Parte_1 legale in Milano, L. go Augusto n. 1, c.f.: , elettivamente domiciliata in Lamezia P.IVA_1
Terme, Piazza 5 dicembre, presso lo studio professionale dell'avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CP_1
e
, in persona del Sindaco pro tempore, P.Iva: , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio n. 18, presso lo studio professionale dell'avv. Enrico Vinci che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1887/2021 emessa dal Tribunale di Messina in data
07.11.2021 e pubblicata in data 08.11.2021. 1 Conclusioni dei procuratori delle parti: vedi verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data in 17.09.2019 il Parte_2 proponeva formale opposizione al D. I. n. 1123/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data
16.07.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di €. 19.773,30 (oltre interessi al tasso previsto dal D.lgs n. 231/02 da rivalutarsi sino al soddisfo e le spese maturate per la procedura monitoria) da corrispondere in favore di Parte_1
Nello specifico, la somma ingiunta fungeva quale corrispettivo per il mancato pagamento di talune posizioni creditorie (fatture/bollette emessa in regime di salvaguardia ed in regime di libero mercato) afferenti somministrazioni di energia elettrica eseguite da in Controparte_3 favore del acquisite da per effetto di due distinti atti Parte_2 Parte_1 di cessione di credito stipulati rispettivamente in Notar in data 23.03.2017, rep. n. Persona_1
226.950, racc. 72567 ed in Notar in data 26.06.2017, rep. n. 54715, racc. n. 27444. Persona_2
L'opponente eccepiva dapprima la carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito opposto il quale avrebbe azionato delle pretese creditorie per le quali non vantava alcun titolo, stante la ricezione del rifiuto manifestato dal debitore ceduto di non voler aderire ai contratti di cessione di credito che divenivano, per l'effetto, inefficaci ed inopponibili ai sensi del D.lgs.
50/2016.
Senza recedere dall'accoglimento della superiore eccezione, quanto al merito dell'ingiunzione opposta, l'Amministrazione opponente invocava la revoca della stessa, perché emessa sulla scorta di titoli di pagamento, prontamente contestati all'ente erogatore, inidonei a legittimare la prefata richiesta creditoria ed aventi ad oggetto somme già corrisposte o calcolate in modo errato. Contestava inoltre la legittimità degli importi richiesti dall'ingiungente a titolo di interessi maturati, attesa la mancata prova offerta che dimostrasse la liquidità e l'esigibilità del proprio credito, con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
29.01.2020 si costituiva in giudizio la quale, chiedeva preliminarmente la Parte_1 sospensione dell'esecutività del D.I. opposto. Quanto al merito, invece, invocando previamente la legittimità dell'ingiunzione opposta con correlata dovutezza delle somme richieste, contestava tutto quanto dedotto ed articolato ex adverso, precisando altresì che il rifiuto, richiamato da controparte, alla stipula degli atti di cessione del credito non si era in alcun modo concretizzato
2 e che lo stesso, quand'anche fosse stato ritualmente reso, al più avrebbe prodotto i propri effetti caducanti fintanto che l'esecuzione della prestazione fosse in corso e non già, come nell'ipotesi oggetto del contendere, nei casi in cui l'erogazione è stata completamente eseguita. Insisteva inoltre per la vittoria di spese e compensi di lite.
Istruita la causa con memorie autorizzate, con sentenza n. 1887/2021 il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione avanzata dal revocava il D. I. n. Parte_2
1123/2019 emesso in data 16.07.2019, condannando per l'effetto parte opposta alla refusione integrale delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello ritualmente notificato in Parte_1 data 11.12.2021 con cui, in riforma della sentenza impugnata, invocava la conferma del decreto ingiuntivo opposto, esplicitando le medesime conclusioni rassegnate in prime cure, con conseguente rigetto di tutto quanto dedotto ed esplicitato ex adverso. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.03.2022 si costituiva in giudizio il il quale, evidenziando preliminarmente Parte_2
l'inammissibilità del chiesto gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., invocava la conferma della sentenza gravata ed, in particolare, l'accertamento positivo dell'inopponibilità nei propri confronti degli atti di cessione di credito stipulati da e da Parte_1 Controparte_3 rispettivamente in data 23.03.2017 e 26.06.2017.
Nello specifico, quanto al merito dell'azionata pretesa creditoria opposta, l'appellato precisava che:
- con riferimento alle fatture n. 4800086100/2017 e n. 4800117605/2017, oggetto di nota di credito e di fattura di storno, non vi fosse alcuna somma dovuta, poiché le stesse sono state correttamente contestate;
- quanto alle fatture n. 004800227675/2017, n. 004701766377/2016, n.
04800709036/2017 e n. 4800709036 che il relativo importo fosse già stato interamente pagato, come risulta dai mandati di pagamento n. 635 del 02.05.2017, n. 1314 del
10.08.2017 e n. 1314/2017;
- per le fatture n. 004800149588/2017 e n. 004800149596/2017, non fosse dovuto alcun importo, poiché legittimamente rifiutate a causa di un errore relativo al codice POD
(Punto di Prelievo);
3 - per quanto concerne le fatture n. 004800149548/2017, n. 004800149617/2017, n.
004701768988/2016, n. 004701768991/2016, n. 004701768994/2016, n.
004701768998/2016, n. 004701769000/2016, n. 004701769003/2016, n.
004701769005/2016, n. 004701769011/2016, n. 004701770076/2016, n.
004701770079/2016, n. 004701770082/2016, n. 004701770086/2016, n.
004701770088/2016, n. 004701770091/2016, n. 004701770093/2016 e n.
004701770099/2016, di aver comunicato il rifiuto al pagamento delle stesse, stante l'errata applicazione dell'aliquota IVA in misura maggiore (22%) rispetto a quella dovuta (10%);
Invocando inoltre il rigetto dell'ulteriore doglianza spiegata ex adverso, concernente la richiesta di corresponsione di un importo a titolo di interessi sulle somme non corrisposte poiché non debitamente supportata da prova, insisteva per la vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 15.04.2022, la Corte, previa surroga del magistrato affidatario, accertava la ritualità del contraddittorio e rinviava la causa alla data del 10.07.2023 per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione, all'udienza
(svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.) del 22.04.2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione Parte_2 del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio
4 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla
Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
§
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che appresso si illustreranno.
§
Venendo al merito della vicenda sub iudice, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella misura in cui il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione preliminare attorea, ha decretato l'inopponibilità nei confronti del
[...]
dei due contratti di cessione di credito con cui acquisiva Parte_2 Parte_1 da taluni crediti derivanti da rapporti di somministrazione di energia elettrica Controparte_3 rimasti insoluti. Nello specifico, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo Giudice riscontrato che la vigenza del rapporto di fornitura, in riferimento al quale traevano fondamento le azionate pretese creditorie, corroborata dal rifiuto/non accettazione da parte del debitore dei due distinti atti di cessione di credito, costituissero delle Pt_2 circostanze che, in applicazione della deroga al principio di libera cedibilità dei crediti ex art. 1260
c.c., di cui all'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923, dimostravano la carenza di legittimazione da parte di nel portare all'incasso partite creditorie inopponibili al debitore ceduto. Parte_1
A dir dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto accertare che il rapporto di fornitura, in forza del quale distribuiva energia elettrica in favore Controparte_3 Parte_2 Parte_2
costituiva un rapporto concluso tanto al momento della notifica della cessione dei
[...] crediti, quanto al momento dell'incoazione del giudizio monitorio, conseguendo pertanto la piena legittimazione ad agire di ad azionare lo stesso giudizio in ragione di un valido Parte_1 titolo giustificativo.
Ed infatti, l'appellante precisa che qualora oggetto del contratto di cessione siano crediti vantati nei confronti di una P.A., aventi come titolo abilitativo fatture a saldo per erogazioni di energia elettrica, il divieto di cessione opererebbe fintanto che la prestazione non venga eseguita integralmente, costituendo la singola fattura il riflesso in termini economici del servizio interamente posto in essere in vantaggio del cliente. Una diversa interpretazione della normativa di settore produrrebbe un divieto permanente di cessione in capo alle pubbliche amministrazioni,
5 stante il carattere a tempo indeterminato che connota contratti di durata, come quello oggetto del contendere.
Tale ultima circostanza a dir dell'appellante rinviene un valido riscontro altresì nelle modalità di erogazione della prestazione atteso che la distribuzione in questione veniva compiuta interamente in regime di salvaguardia che, concludendosi in data 31.12.2016, dimostrerebbe ictu oculi che al momento della stipula dei due atti di cessione la fornitura era già stata ultimata. A rigore, le fatture emesse nell'anno 2017, riferibili alle erogazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia compiute nel 2016, costituiscono dei meri documenti contabili che attestano il pagamento dei consumi nell'anno di riferimento, non costituendo in modo alcuno prova della prosecuzione e vigenza del dedotto rapporto.
Anche con riferimento alla fattura n. 4800227675, emessa in data 12.02.2017 in regime di libero mercato, l'appellante rileva che la stessa afferiva ad un contratto Consip, il cui ordine di acquisto riportava la data del 14.06.2016 con durata annuale, circostanza che dimostrava, pertanto, che la cessione era intervenuto in epoca successiva alla conclusione del contratto.
A dir dell'appellante, tali circostanze, interamente omesse dal Tribunale, costituirebbero piena prova della conclusione del rapporto di somministrazione anteriormente alla stipula delle cessioni dei crediti che, quand'anche fossero state esplicitamente rifiutate dal appellato, Pt_2 sarebbero intervenute comunque successivamente alla conclusione delle erogazioni. Nello specifico, infatti, con la deroga al generale principio della incedibilità dei crediti verso la P.A., il
Legislatore ha inteso garantire la salvaguardia del rapporto sottostante, riconoscendo in seno alle amministrazioni la possibilità esprimere un rifiuto alla cessione dei crediti, fintanto che il rapporto sia esistente per evitare che possano venir meno al soggetto obbligato i mezzi finanziari per l'esecuzione del contratto, diversamente da quanto concretamente avvenuto nel caso di specie, stante la conclusione del rapporto in epoca antecedente.
Secondo l'appellante, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che un'eventuale inefficacia della cessione proprio perché temporanea, qualora fosse stata ritenuta esistente al momento del rifiuto della PA, non sussisteva al momento della decisione, oltre che al momento della cessione.
Senza recedere dalla superiore doglianza, l'appellante contesta analiticamente le domande articolate dall'ente in prime cure, volte alla dimostrazione dell'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione.
6 In particolare, con riferimento alle n. 2 fatture emesse a titolo di interessi moratori oltre interessi maturandi, che l'ente appellato sostiene essere state oggetto di “storno”, l'appellate rileva l'erroneità di tale assunto atteso l'accredito del relativo pagamento ricevuto da parte di d il CP_3 ritardato pagamento della fattura ad opera del appellato. Pt_2
Con riferimento invece alle fatture n. 4800227675 e n. 4701766377 emesse rispettivamente in data 19.03.2017 e 27.12.2016, che l'Ente appellato assume essere state saldate con mandati di pagamento n. 635 e 1314, l'appellante invoca la posteriorità del pagamento rispetto alla cessione del credito, conseguendo pertanto la piena non opponibilità. In ogni caso precisa che
[...] con mail del 18.05.2017, avente ad oggetto il mandato n. 635 e 1314 ha comunicato CP_3 all'Ente i motivi del mancato abbinamento dei pagamenti rispetto alle predette fatture: in particolare, nell'estratto del mandato n. 635, l'Ente indicava erroneamente una fattura diversa rispetto a quella citata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, circostanza quest'ultima già resa edotta da che, pur avendo informato il debitore di ciò, tuttavia, non riceva Controparte_3 alcun riscontro. Per quanto concerne invece il mandato di pagamento n. 1314 l' precisava CP_3 che non utilizzava note di storno per fatture non ancora saldate, non risultando pervenutole nessun pagamento che potesse legittimare un meccanismo compensativo.
Con riferimento alle fatture n. 4800149588 e n. 4800149596 entrambe emesse in data
26.01.2017, l'Ente comunale assumeva che il mancato pagamento sia dipeso da una errata indicazione in fattura del POD di riferimento e che, nonostante aver informato l' i ciò, non CP_3 avendo ricevuto alcun riscontro, avrebbe considerato implicitamente accettato tale contestazione.
A dir dell'appellante, tale doglianza, oltrechè sprovvista di qualsivoglia fondamento atteso che non avrebbe ricevuto alcun reclamo in tal senso, risulterebbe essere CP_3 eccessivamente generica tenuto conto altresì che la prima delle due fatture risulta essere oggetto di specifica richiesta di attivazione da parte dell'ente nel mercato Consip, non potendo pertanto sostenersi che il Pod di riferimento sia errato. L'appellante evidenzia ad adiuvandum che, secondo quanto attestato dalla certificazione della società “e-distribuzione spa”, incaricata della distribuzione dell'energia elettrica, l'Ente appellato fosse a conoscenza del Pod di riferimento atteso che il menzionato documento certifica la titolarità dei predetti Pod in capi all'ente nel periodo oggetto di fatturazione, essendo incaricata della sola vendita dell'energia. CP_3
Con riferimento ad ulteriore profilo, l'Ente assume che svariate fatture (indicate a pag.
13/14 dell'atto di appello) riportino l'applicazione di un Iva errata nella misura del 22 % superiore a quella concretamente dovuta pari al 10 %.
7 L'appellante sostiene che le prestazioni oggetto delle fatture non risultano contestate, evidenziando altresì che è stato richiesto il pagamento dell'imponibile, in quanto il versamento dell'IVA è scisso e direttamente versato allo Stato ai sensi del meccanismo dello split payment. In tal senso, non vi sono ostacoli all'eventuale erroneità dell'aliquota IVA, non dovendo l'Ente effettuare il pagamento direttamente all'opponente.
Senza recedere da ciò l'appellante sostiene che l'ente appellato non abbia fornito prova di aver recapitato alcuna richiesta con la quale veniva invocato l'applicazione di una aliquota IVA inferiore prima della fornitura, precisandosi a tal riguardo, in adesione a quanto precisato da
[...]
che la domanda di rettifica dell'aliquota IVA deve precedere la fornitura e che la CP_3 contestazione deve essere esaminata separatamente per le fatture relative al contratto CONSIP rispetto a quelle emesse in regime di Salvaguardia.
Invero, con riferimento al documento allegato dall'opponente, relativo all'ordine di acquisto CONSIP n. 2918331 - EE13 del 30/04/2016, si osserva che l'aliquota IVA è stata modificata soltanto nell'ottobre 2016 per il contratto CONSIP, con la regolarizzazione del pregresso tramite fattura di rettifica, senza che su tali fatture sia emersa alcuna contestazione. Le fatture impugnate - integralmente accettate dal sistema di interscambio, mai contestate dall'Ente confermando la loro piena esigibilità - emesse in regime di Salvaguardia per i mesi di maggio e giugno 2016, non sono state regolarizzate in materia di IVA, e la richiesta di rettifica, allegata all'opposizione, risulta essere stata formulata successivamente.
Anche con riferimento alla fattura n. 4800709036, l'ente ha genericamente formulato delle contestazioni generiche afferenti la mancata indicazione della data di scadenza delle stesse, omettendo di considerare che già nel ricorso monitorio fosse stata indicata l'indicazione della data di emissione della fattura oltrechè la data di scadenza, dalla quale decorre l'esigibilità degli interessi moratori.
§§§
Occorre premettere, in punto di rito, che come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde anche l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere dovere del giudice di decidere la causa nel merito (ex multis;
Cass. civ., sez. 3, 23.07.2014 n. 16767).
8 Ciò in quanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario;
ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'Opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cfr. Cass., n. 1184/2007).
Venendo al caso di specie, appare opportuno vagliare preliminarmente la sussistenza dei presupposti per valutare la legittimazione attiva di quale titolare delle pretese Parte_1 creditorie azionate in sede monitoria.
E' pacifico tra le parti che si è resa cessionaria pro soluto di taluni Parte_1 crediti vantati da nei confronti del debitore ceduto Controparte_3 Parte_2
ricorrendo alla stipula di due contratti di cessione di credito, rientranti in una macro-
[...] operazione di factoring, aventi ad oggetto molteplici posizioni creditorie derivanti dal mancato pagamento di fatture emesse per somministrazioni di energia elettrica.
Ed infatti, dalla copiosa documentazione versata in atti si evince che tra la Pt_1 Pt_1
(cessionaria) ed il creditore cedente, sono intercorsi due contratti di
[...] Controparte_3 cessioni di credito: un primo contratto stipulato in data 23.03.2017, successivamente notificato al
Comune ceduto in data 06.04.2017; un secondo, invece, stipulato in data 26.06.2017 e notificato al Comune ceduto in data 26.07.2017.
Entrambi i citati contratti di cessione formalizzavano tra le parti, com'è dato evincersi dal mero dato testuale, ai sensi della L. 52/1991 (legge sul factoring), una cessione in blocco di taluni crediti vantati dal cedente in rispetto delle formalità previste ex artt. 69 e Controparte_3
70 R.D. n. 2440/1923, nonché dall'art. 117 D.lgs. 163/2006 e/o dall'art. 106 co. 13 D.Lgs.
50/2016.
Tali ultime disposizioni normative, cristallizzano il thema decidendum sotteso al caso di specie che, occorre ribadire, si sostanzia – in chiave preliminare - nella valutazione dell'inopponibilità dei su menzionati contratti di cessione in seno al quale debitore Parte_2 ceduto, con conseguente accertamento della legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Nella specie, l'appellante, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, invoca la pacifica opponibilità e/o efficacia dei contratti di cessione nei confronti dell'ente
9 appellato, tenuto conto che l'attività di somministrazione di energia elettrica erogata nei confronti del fruitore del servizio, tanto al momento della stipula dei contratti di cessione, quanto al momento dell'incoazione del giudizio monitorio, o -in ultima analisi- della decisione, fosse già stata ultimata, conseguendo pertanto l'impossibilità di applicare la lex specialis ex art. 69 e 70 R.D.
2440/1923 nonché art. 106 D.Lgs. 50/2016, prescrittive di una esplicita deroga al principio della libera cedibilità dei crediti, prevista ex art. 1264 c.c., nei casi in cui la cessione afferisca crediti vantati da pubbliche amministrazioni.
Per affrontare il merito delle pretese dell'appellante, e conseguentemente verificare l'esistenza dei vizi dedotti nell'impugnativa, appare utile ricostruire il quadro giuridico-normativo di riferimento, a partire dalla disciplina prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c., a mente della quale il perfezionamento del contratto di cessione dei crediti consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario ed attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (ex multis Cass. civ., sez. III, nn. 15364/2011, 23463/2009).
Siffatta disciplina codicistica muta sensibilmente nei casi in cui la vicenda traslativa abbia ad oggetto crediti verso le amministrazioni pubbliche derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, onde evitare – come si dirà infra – che durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre prendere le mosse dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 1923 che, a differenza della disciplina privatistica, introducono una serie di adempimenti formali, quali la stipulazione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'atto di cessione (art. 69) e l'acquisizione del preventivo assenso dell'amministrazione pubblica quando i contratti da cui nasce la pretesa creditoria siano ancora in corso (art. 70; art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248; art. 351, all. F della L.
20 marzo 1865, n. 2248).
Come chiarito, anche di recente, dalla Corte di Cassazione (sent. n. 25284/2023,), il fatto che la necessità dell'adesione sia limitata al periodo in cui i contratti siano in corso di esecuzione rinviene la sua ratio non già in un generico riconoscimento di privilegio dell'interesse pubblico rispetto all'interesse dei privati, bensì in un'esigenza circostanziata di consentire alla pubblica
10 amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso un'inopportuna cessione del credito (così anche Cass. 9789/1994).
Analogamente, nel senso di arginare un impatto indifferenziato del requisito dell'adesione della p.a., può leggersi la conclusione cui perviene pacificamente la giurisprudenza di legittimità
(cfr., tra le tante, Cass. n. 981/2002), secondo la quale il divieto di cessione in mancanza dell'adesione della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire, con questo mezzo, la regolare esecuzione del contratto.
L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria della L.
n. 2248 del 1865, art. 9, all. E - che nella sua generalità concerneva tutti i contratti - sia stata confermata da quella successiva del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 oppure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della p.a. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura.
Ad avviso di Cass. 981/2002 da ultimo citata preferibile è quest'ultima tesi: infatti, ove lo
Stato agisca secondo il diritto dei privati, le disposizioni che riconoscono alla p.a. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretarsi in senso restrittivo, in linea con la Cost., art. 41 comma 1, per cui è da ritenersi che la disciplina di cui all'art. 9 cit. sia stata abrogata per incompatibilità, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 (cfr. in tale senso, v. Cass. civ., 27.08.2014, n. 18339; Cass. Civ., n. 24758 del 15.9.2021).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, la normativa speciale in materia di cessione dei crediti può operare solo a condizione che si sia in presenza di un rapporto di durata (quale appunto, le somministrazioni, forniture ed appalti richiamati nell'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923) "in corso" e, quindi, non esaurito.
Qualora, invece, il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti perché la prestazione della parte privata sia stata correttamente ed integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale dell'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'art. 9 della L. n. 224 del 1865, trovando invece applicazione quella generale di cui all'art. 69 del medesimo R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 1264 c.c. (cfr. Cass., 6 febbraio 2007 n. 2541; Cass., 1 febbraio 2007, n. 2209; Cassazione civile sez. III, 5 febbraio 2008 n. 2665).
11 E' appena il caso di aggiungere come il panorama normativo, sovra illustrato, sia stato seguentemente arricchito dalla previsione di cui all'art. 117, co. 3, D. Lgs. n. 163 del 2006, poi confluita nell'art. 106, comma 13, Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016. In particolare l'art. 117 D.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) – astrattamente applicabile ratione temporis – estendendo le norme di cui della L. n. 52/1991 (c.d. "legge factoring")
a tutti i crediti maturati verso le stazioni appaltanti-pubbliche amministrazioni – prescriveva, al comma 2, che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici" ed al comma 3 che "Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessioni”.
Orbene, nel caso di specie, fermo restando che non risulta contestata nei motivi di appello l'applicabilità della disciplina derogatoria di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, che -peraltro- veniva espressamente richiamata nei contratti di cessione de quibus (cfr. punto E) della premessa dei contratti di cessione, in atti, in cui si legge:“le parti, nel rispetto delle formalità poste dagli articoli 69
e 70 R.D. n. 2440 del 18/11/1923 (il R.D. n. 2440) e dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del
12/4/2006 e/o dell'art. 106 co. 13 D.Lgs 50/2016”) e che altrettanto pacifico risulta il dissenso manifestato per iscritto dal (rispettivamente con nota prot. n. Parte_2
9229 del 27.04.2017 e con nota prot. n. 17490 del 09.08.2017), risulta incontroversa la sussistenza degli ulteriori due elementi richiesti al fine di legittimare l'applicazione della disciplina derogatoria, ovvero la circostanza che i crediti scaturiscano da rapporti di durata – come nel caso di specie –
e che il relativo rapporto sottostante fosse ancora in corso al momento del rifiuto opposto dall'ente debitore ceduto.
Nella specie, risulta pacifico che vantasse dei crediti nei confronti Controparte_3 dell'ente opponente derivanti dal mancato pagamento di talune fatture emesse in ragione di rapporto di somministrazione di energia elettrica che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, era ancora in corso al momento della stipula dei due atti di cessione.
A riguardo, l'appellante, al fine di dimostrare la veridicità delle proprie argomentazioni, afferma che le fatture versate in atti costituiscono una mera traduzione in termini economici dell'erogazione della prestazione che, nel caso di specie, è stata integralmente ultimata prima della stipula dei due contratti di cessione.
12 Tale asserzione, tuttavia, si appalesa priva di fondamento.
Nel caso di specie, occorre precisare che incombeva su parte opposta l'onere di dimostrare la conclusione del contratto intercorso tra e il di , Controparte_3 Pt_2 Parte_2 ossia la cessazione dell'attività di somministrazione, a nulla rilevando che i due contratti di cessione di crediti facessero riferimento a posizioni creditorie maturate sulla scorta di fatture emesse in data antecedente rispetto alla stipula dei prefati atti.
Ciò premesso, la vigenza del contratto di fornitura tra le parti, al momento della stipula dei due contratti di cessione stipulati rispettivamente in data 23.03.2017 e 28.06.2017, è confermata dalla nota recapitata da al Comune di in data Controparte_3 Parte_2
07.08.2017 con la quale l'ente erogatore, in considerazione della precedente comunicazione inoltrata in data 16.06.2017, intimava il fruitore del servizio a corrispondergli quanto dovuto e che “…decorso inutilmente tale termine, senza ulteriore avviso, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c…”.
Tale circostanza dimostra che alla suddetta data il contratto doveva ritenersi ancora pienamente efficace tra le parti in causa.
Infatti, l'emissione della fattura non determina in alcun modo la cessazione automatica del contratto di somministrazione che continua a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga un evento risolutorio, quale la scadenza del termine stabilito nel contratto o la sua risoluzione per cause previste dalla legge o dal medesimo contratto. In altre parole, l'erogazione dei beni o dei servizi, documentata dalla fattura, è una mera evidenza del corretto adempimento delle obbligazioni parziali che derivano dal contratto, ma non segna la sua conclusione, che resta soggetta alle disposizioni contrattuali e legali relative alla durata e cessazione dell'accordo.
Invero, nel caso di contratti di somministrazione, che sono contratti di durata, la prestazione di beni o servizi avviene in modo continuativo, con una successione di obbligazioni periodiche che non si esauriscono al momento dell'emissione di una fattura, ma perdurano fino al termine finale del contratto.
A nulla rileva l'ulteriore contestazione mossa dall'appellante il quale, al fine di dimostrare che il contratto fosse concluso al momento della stipula dei due contratti di cessione, ha sostenuto che la fornitura in questione fosse avvenuta quasi interamente in regime di salvaguardia, in vigore sino alla data del 31.12.2016 e, pertanto, in data antecedente rispetto alla conclusione delle cessioni di credito.
13 Nel caso di specie, invero, l'appellante ha dimostrato che la somministrazione è avvenuta in un primo momento da parte di quale esercente il regime di Salvaguardia per Controparte_3 la Regione Sicilia, ovvero quale fornitore selezionato attraverso gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
a tal riguardo l'appellante ha depositato, sin dall'instaurazione del giudizio, l'esito delle procedure concorsuali con le quali è stata aggiudicata ad la qualifica di esercente del servizio di salvaguardia dal 2011 al Controparte_3
2016 in alcune aree, compresa la Regione Siciliana.
Tale documentazione, corredata anche dalle condizioni contrattuali adottate da
[...] nei regimi di salvaguardia, pur attestando l'avvenuta aggiudicazione delle forniture di CP_3 energia elettrica nei confronti del citato operatore, non è sufficiente per dimostrare che, alla scadenza dell'anzidetto regime, fossero cessati ex se tutti i rapporti contrattuali intervenuti fintanto con i fruitori del servizio, anzi dalla documentazione versata in atti emerge come il contratto di fornitura sia proseguito in regime di libero mercato (cfr. documento allegato n. 10 del fascicolo monitorio).
Del resto, come detto, la corrispondenza intercorsa tra le parti ad agosto del 2017, nel corso della quale la stessa paventa la possibilità di risoluzione del contratto, ai sensi CP_3
e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., depone per la permanenza a quella data (successiva agli atti di cessione di cui si tratta) del contratto di fornitura.
Né successivamente a tale data e fino al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo,
o ancora in epoca successiva, risulta altrimenti dimostrata la cessazione del contratto di fornitura, sicché prive di rilievo giuridico appaiono le ulteriori deduzioni dell'appellante.
Destituito di fondamento è, infine, il richiamo operato dall'appellante al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. per non avere il adeguatamente confutato le Pt_2 argomentazioni avverse poste a sostegno della conclusione del contratto al momento della stipula dei due atti di cessione.
Ed infatti, l'onere incombente sul convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda ai sensi dell'art. 167 c.p.c., si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
14 Ciò posto, l'estrema genericità delle deduzioni offerte da parte opposta – attore in senso sostanziale – circa l'effettiva conclusione del contratto di somministrazione, esclude in nuce qualsivoglia comportamento acquiescente del sul punto. Parte_2
Tali elementi, unitariamente valutati alla stregua della normativa di settore applicabile al caso di specie di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 ed in conformità con la sentenza impugnata, conducono questa Corte nel ritenere inopponibili al odierno appellato, gli Pt_2 atti di cessione intercorsi tra e che, per l'effetto, non vantava Controparte_3 Parte_1 alcun titolo che legittimasse l'instaurazione della procedura monitoria, con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle superiori conclusioni devono ritenersi assorbite tutte le altre questioni afferenti al merito delle questioni creditorie agitate dall'appellante.
In conclusione, quindi, l'appello va integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§§
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento, nei confronti di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio parametrate in base al valore della controversia.
Tali spese vanno quindi liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia, secondo parametri medi, considerata l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nella misura complessiva di €.
4.888,00 (euro 1.134,00 per la fase di studio;
euro 921,00 per quella introduttiva;
euro 922,00 per quella istruttoria e/o trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass.
Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria
e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della
15 liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio
Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 872/2021 R.G., sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 1887 emessa dal Tribunale di Messina in data Parte_1
07.11.2021 pubblicata in data 08.11.2021, nei confronti del , così Parte_2 provvede:
1) Rigetta l'appello;
1) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi €. 4.888,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;
2) dà atto dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (con la partecipazione da remoto del dott.
Sabatini) del 07 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Maria Giuseppa Scolaro) (Dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del
Processo Dott. Giovanni Iovine.
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 872/2021 R.G. posta in decisione all'udienza del
22.04.2024 vertente tra
n persona del rappresentante speciale pro tempore, con sede Parte_1 legale in Milano, L. go Augusto n. 1, c.f.: , elettivamente domiciliata in Lamezia P.IVA_1
Terme, Piazza 5 dicembre, presso lo studio professionale dell'avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CP_1
e
, in persona del Sindaco pro tempore, P.Iva: , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio n. 18, presso lo studio professionale dell'avv. Enrico Vinci che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1887/2021 emessa dal Tribunale di Messina in data
07.11.2021 e pubblicata in data 08.11.2021. 1 Conclusioni dei procuratori delle parti: vedi verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data in 17.09.2019 il Parte_2 proponeva formale opposizione al D. I. n. 1123/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data
16.07.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di €. 19.773,30 (oltre interessi al tasso previsto dal D.lgs n. 231/02 da rivalutarsi sino al soddisfo e le spese maturate per la procedura monitoria) da corrispondere in favore di Parte_1
Nello specifico, la somma ingiunta fungeva quale corrispettivo per il mancato pagamento di talune posizioni creditorie (fatture/bollette emessa in regime di salvaguardia ed in regime di libero mercato) afferenti somministrazioni di energia elettrica eseguite da in Controparte_3 favore del acquisite da per effetto di due distinti atti Parte_2 Parte_1 di cessione di credito stipulati rispettivamente in Notar in data 23.03.2017, rep. n. Persona_1
226.950, racc. 72567 ed in Notar in data 26.06.2017, rep. n. 54715, racc. n. 27444. Persona_2
L'opponente eccepiva dapprima la carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito opposto il quale avrebbe azionato delle pretese creditorie per le quali non vantava alcun titolo, stante la ricezione del rifiuto manifestato dal debitore ceduto di non voler aderire ai contratti di cessione di credito che divenivano, per l'effetto, inefficaci ed inopponibili ai sensi del D.lgs.
50/2016.
Senza recedere dall'accoglimento della superiore eccezione, quanto al merito dell'ingiunzione opposta, l'Amministrazione opponente invocava la revoca della stessa, perché emessa sulla scorta di titoli di pagamento, prontamente contestati all'ente erogatore, inidonei a legittimare la prefata richiesta creditoria ed aventi ad oggetto somme già corrisposte o calcolate in modo errato. Contestava inoltre la legittimità degli importi richiesti dall'ingiungente a titolo di interessi maturati, attesa la mancata prova offerta che dimostrasse la liquidità e l'esigibilità del proprio credito, con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
29.01.2020 si costituiva in giudizio la quale, chiedeva preliminarmente la Parte_1 sospensione dell'esecutività del D.I. opposto. Quanto al merito, invece, invocando previamente la legittimità dell'ingiunzione opposta con correlata dovutezza delle somme richieste, contestava tutto quanto dedotto ed articolato ex adverso, precisando altresì che il rifiuto, richiamato da controparte, alla stipula degli atti di cessione del credito non si era in alcun modo concretizzato
2 e che lo stesso, quand'anche fosse stato ritualmente reso, al più avrebbe prodotto i propri effetti caducanti fintanto che l'esecuzione della prestazione fosse in corso e non già, come nell'ipotesi oggetto del contendere, nei casi in cui l'erogazione è stata completamente eseguita. Insisteva inoltre per la vittoria di spese e compensi di lite.
Istruita la causa con memorie autorizzate, con sentenza n. 1887/2021 il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione avanzata dal revocava il D. I. n. Parte_2
1123/2019 emesso in data 16.07.2019, condannando per l'effetto parte opposta alla refusione integrale delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello ritualmente notificato in Parte_1 data 11.12.2021 con cui, in riforma della sentenza impugnata, invocava la conferma del decreto ingiuntivo opposto, esplicitando le medesime conclusioni rassegnate in prime cure, con conseguente rigetto di tutto quanto dedotto ed esplicitato ex adverso. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.03.2022 si costituiva in giudizio il il quale, evidenziando preliminarmente Parte_2
l'inammissibilità del chiesto gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., invocava la conferma della sentenza gravata ed, in particolare, l'accertamento positivo dell'inopponibilità nei propri confronti degli atti di cessione di credito stipulati da e da Parte_1 Controparte_3 rispettivamente in data 23.03.2017 e 26.06.2017.
Nello specifico, quanto al merito dell'azionata pretesa creditoria opposta, l'appellato precisava che:
- con riferimento alle fatture n. 4800086100/2017 e n. 4800117605/2017, oggetto di nota di credito e di fattura di storno, non vi fosse alcuna somma dovuta, poiché le stesse sono state correttamente contestate;
- quanto alle fatture n. 004800227675/2017, n. 004701766377/2016, n.
04800709036/2017 e n. 4800709036 che il relativo importo fosse già stato interamente pagato, come risulta dai mandati di pagamento n. 635 del 02.05.2017, n. 1314 del
10.08.2017 e n. 1314/2017;
- per le fatture n. 004800149588/2017 e n. 004800149596/2017, non fosse dovuto alcun importo, poiché legittimamente rifiutate a causa di un errore relativo al codice POD
(Punto di Prelievo);
3 - per quanto concerne le fatture n. 004800149548/2017, n. 004800149617/2017, n.
004701768988/2016, n. 004701768991/2016, n. 004701768994/2016, n.
004701768998/2016, n. 004701769000/2016, n. 004701769003/2016, n.
004701769005/2016, n. 004701769011/2016, n. 004701770076/2016, n.
004701770079/2016, n. 004701770082/2016, n. 004701770086/2016, n.
004701770088/2016, n. 004701770091/2016, n. 004701770093/2016 e n.
004701770099/2016, di aver comunicato il rifiuto al pagamento delle stesse, stante l'errata applicazione dell'aliquota IVA in misura maggiore (22%) rispetto a quella dovuta (10%);
Invocando inoltre il rigetto dell'ulteriore doglianza spiegata ex adverso, concernente la richiesta di corresponsione di un importo a titolo di interessi sulle somme non corrisposte poiché non debitamente supportata da prova, insisteva per la vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 15.04.2022, la Corte, previa surroga del magistrato affidatario, accertava la ritualità del contraddittorio e rinviava la causa alla data del 10.07.2023 per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione, all'udienza
(svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.) del 22.04.2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione Parte_2 del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio
4 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla
Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
§
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che appresso si illustreranno.
§
Venendo al merito della vicenda sub iudice, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella misura in cui il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione preliminare attorea, ha decretato l'inopponibilità nei confronti del
[...]
dei due contratti di cessione di credito con cui acquisiva Parte_2 Parte_1 da taluni crediti derivanti da rapporti di somministrazione di energia elettrica Controparte_3 rimasti insoluti. Nello specifico, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo Giudice riscontrato che la vigenza del rapporto di fornitura, in riferimento al quale traevano fondamento le azionate pretese creditorie, corroborata dal rifiuto/non accettazione da parte del debitore dei due distinti atti di cessione di credito, costituissero delle Pt_2 circostanze che, in applicazione della deroga al principio di libera cedibilità dei crediti ex art. 1260
c.c., di cui all'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923, dimostravano la carenza di legittimazione da parte di nel portare all'incasso partite creditorie inopponibili al debitore ceduto. Parte_1
A dir dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto accertare che il rapporto di fornitura, in forza del quale distribuiva energia elettrica in favore Controparte_3 Parte_2 Parte_2
costituiva un rapporto concluso tanto al momento della notifica della cessione dei
[...] crediti, quanto al momento dell'incoazione del giudizio monitorio, conseguendo pertanto la piena legittimazione ad agire di ad azionare lo stesso giudizio in ragione di un valido Parte_1 titolo giustificativo.
Ed infatti, l'appellante precisa che qualora oggetto del contratto di cessione siano crediti vantati nei confronti di una P.A., aventi come titolo abilitativo fatture a saldo per erogazioni di energia elettrica, il divieto di cessione opererebbe fintanto che la prestazione non venga eseguita integralmente, costituendo la singola fattura il riflesso in termini economici del servizio interamente posto in essere in vantaggio del cliente. Una diversa interpretazione della normativa di settore produrrebbe un divieto permanente di cessione in capo alle pubbliche amministrazioni,
5 stante il carattere a tempo indeterminato che connota contratti di durata, come quello oggetto del contendere.
Tale ultima circostanza a dir dell'appellante rinviene un valido riscontro altresì nelle modalità di erogazione della prestazione atteso che la distribuzione in questione veniva compiuta interamente in regime di salvaguardia che, concludendosi in data 31.12.2016, dimostrerebbe ictu oculi che al momento della stipula dei due atti di cessione la fornitura era già stata ultimata. A rigore, le fatture emesse nell'anno 2017, riferibili alle erogazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia compiute nel 2016, costituiscono dei meri documenti contabili che attestano il pagamento dei consumi nell'anno di riferimento, non costituendo in modo alcuno prova della prosecuzione e vigenza del dedotto rapporto.
Anche con riferimento alla fattura n. 4800227675, emessa in data 12.02.2017 in regime di libero mercato, l'appellante rileva che la stessa afferiva ad un contratto Consip, il cui ordine di acquisto riportava la data del 14.06.2016 con durata annuale, circostanza che dimostrava, pertanto, che la cessione era intervenuto in epoca successiva alla conclusione del contratto.
A dir dell'appellante, tali circostanze, interamente omesse dal Tribunale, costituirebbero piena prova della conclusione del rapporto di somministrazione anteriormente alla stipula delle cessioni dei crediti che, quand'anche fossero state esplicitamente rifiutate dal appellato, Pt_2 sarebbero intervenute comunque successivamente alla conclusione delle erogazioni. Nello specifico, infatti, con la deroga al generale principio della incedibilità dei crediti verso la P.A., il
Legislatore ha inteso garantire la salvaguardia del rapporto sottostante, riconoscendo in seno alle amministrazioni la possibilità esprimere un rifiuto alla cessione dei crediti, fintanto che il rapporto sia esistente per evitare che possano venir meno al soggetto obbligato i mezzi finanziari per l'esecuzione del contratto, diversamente da quanto concretamente avvenuto nel caso di specie, stante la conclusione del rapporto in epoca antecedente.
Secondo l'appellante, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che un'eventuale inefficacia della cessione proprio perché temporanea, qualora fosse stata ritenuta esistente al momento del rifiuto della PA, non sussisteva al momento della decisione, oltre che al momento della cessione.
Senza recedere dalla superiore doglianza, l'appellante contesta analiticamente le domande articolate dall'ente in prime cure, volte alla dimostrazione dell'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione.
6 In particolare, con riferimento alle n. 2 fatture emesse a titolo di interessi moratori oltre interessi maturandi, che l'ente appellato sostiene essere state oggetto di “storno”, l'appellate rileva l'erroneità di tale assunto atteso l'accredito del relativo pagamento ricevuto da parte di d il CP_3 ritardato pagamento della fattura ad opera del appellato. Pt_2
Con riferimento invece alle fatture n. 4800227675 e n. 4701766377 emesse rispettivamente in data 19.03.2017 e 27.12.2016, che l'Ente appellato assume essere state saldate con mandati di pagamento n. 635 e 1314, l'appellante invoca la posteriorità del pagamento rispetto alla cessione del credito, conseguendo pertanto la piena non opponibilità. In ogni caso precisa che
[...] con mail del 18.05.2017, avente ad oggetto il mandato n. 635 e 1314 ha comunicato CP_3 all'Ente i motivi del mancato abbinamento dei pagamenti rispetto alle predette fatture: in particolare, nell'estratto del mandato n. 635, l'Ente indicava erroneamente una fattura diversa rispetto a quella citata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, circostanza quest'ultima già resa edotta da che, pur avendo informato il debitore di ciò, tuttavia, non riceva Controparte_3 alcun riscontro. Per quanto concerne invece il mandato di pagamento n. 1314 l' precisava CP_3 che non utilizzava note di storno per fatture non ancora saldate, non risultando pervenutole nessun pagamento che potesse legittimare un meccanismo compensativo.
Con riferimento alle fatture n. 4800149588 e n. 4800149596 entrambe emesse in data
26.01.2017, l'Ente comunale assumeva che il mancato pagamento sia dipeso da una errata indicazione in fattura del POD di riferimento e che, nonostante aver informato l' i ciò, non CP_3 avendo ricevuto alcun riscontro, avrebbe considerato implicitamente accettato tale contestazione.
A dir dell'appellante, tale doglianza, oltrechè sprovvista di qualsivoglia fondamento atteso che non avrebbe ricevuto alcun reclamo in tal senso, risulterebbe essere CP_3 eccessivamente generica tenuto conto altresì che la prima delle due fatture risulta essere oggetto di specifica richiesta di attivazione da parte dell'ente nel mercato Consip, non potendo pertanto sostenersi che il Pod di riferimento sia errato. L'appellante evidenzia ad adiuvandum che, secondo quanto attestato dalla certificazione della società “e-distribuzione spa”, incaricata della distribuzione dell'energia elettrica, l'Ente appellato fosse a conoscenza del Pod di riferimento atteso che il menzionato documento certifica la titolarità dei predetti Pod in capi all'ente nel periodo oggetto di fatturazione, essendo incaricata della sola vendita dell'energia. CP_3
Con riferimento ad ulteriore profilo, l'Ente assume che svariate fatture (indicate a pag.
13/14 dell'atto di appello) riportino l'applicazione di un Iva errata nella misura del 22 % superiore a quella concretamente dovuta pari al 10 %.
7 L'appellante sostiene che le prestazioni oggetto delle fatture non risultano contestate, evidenziando altresì che è stato richiesto il pagamento dell'imponibile, in quanto il versamento dell'IVA è scisso e direttamente versato allo Stato ai sensi del meccanismo dello split payment. In tal senso, non vi sono ostacoli all'eventuale erroneità dell'aliquota IVA, non dovendo l'Ente effettuare il pagamento direttamente all'opponente.
Senza recedere da ciò l'appellante sostiene che l'ente appellato non abbia fornito prova di aver recapitato alcuna richiesta con la quale veniva invocato l'applicazione di una aliquota IVA inferiore prima della fornitura, precisandosi a tal riguardo, in adesione a quanto precisato da
[...]
che la domanda di rettifica dell'aliquota IVA deve precedere la fornitura e che la CP_3 contestazione deve essere esaminata separatamente per le fatture relative al contratto CONSIP rispetto a quelle emesse in regime di Salvaguardia.
Invero, con riferimento al documento allegato dall'opponente, relativo all'ordine di acquisto CONSIP n. 2918331 - EE13 del 30/04/2016, si osserva che l'aliquota IVA è stata modificata soltanto nell'ottobre 2016 per il contratto CONSIP, con la regolarizzazione del pregresso tramite fattura di rettifica, senza che su tali fatture sia emersa alcuna contestazione. Le fatture impugnate - integralmente accettate dal sistema di interscambio, mai contestate dall'Ente confermando la loro piena esigibilità - emesse in regime di Salvaguardia per i mesi di maggio e giugno 2016, non sono state regolarizzate in materia di IVA, e la richiesta di rettifica, allegata all'opposizione, risulta essere stata formulata successivamente.
Anche con riferimento alla fattura n. 4800709036, l'ente ha genericamente formulato delle contestazioni generiche afferenti la mancata indicazione della data di scadenza delle stesse, omettendo di considerare che già nel ricorso monitorio fosse stata indicata l'indicazione della data di emissione della fattura oltrechè la data di scadenza, dalla quale decorre l'esigibilità degli interessi moratori.
§§§
Occorre premettere, in punto di rito, che come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde anche l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere dovere del giudice di decidere la causa nel merito (ex multis;
Cass. civ., sez. 3, 23.07.2014 n. 16767).
8 Ciò in quanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario;
ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'Opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cfr. Cass., n. 1184/2007).
Venendo al caso di specie, appare opportuno vagliare preliminarmente la sussistenza dei presupposti per valutare la legittimazione attiva di quale titolare delle pretese Parte_1 creditorie azionate in sede monitoria.
E' pacifico tra le parti che si è resa cessionaria pro soluto di taluni Parte_1 crediti vantati da nei confronti del debitore ceduto Controparte_3 Parte_2
ricorrendo alla stipula di due contratti di cessione di credito, rientranti in una macro-
[...] operazione di factoring, aventi ad oggetto molteplici posizioni creditorie derivanti dal mancato pagamento di fatture emesse per somministrazioni di energia elettrica.
Ed infatti, dalla copiosa documentazione versata in atti si evince che tra la Pt_1 Pt_1
(cessionaria) ed il creditore cedente, sono intercorsi due contratti di
[...] Controparte_3 cessioni di credito: un primo contratto stipulato in data 23.03.2017, successivamente notificato al
Comune ceduto in data 06.04.2017; un secondo, invece, stipulato in data 26.06.2017 e notificato al Comune ceduto in data 26.07.2017.
Entrambi i citati contratti di cessione formalizzavano tra le parti, com'è dato evincersi dal mero dato testuale, ai sensi della L. 52/1991 (legge sul factoring), una cessione in blocco di taluni crediti vantati dal cedente in rispetto delle formalità previste ex artt. 69 e Controparte_3
70 R.D. n. 2440/1923, nonché dall'art. 117 D.lgs. 163/2006 e/o dall'art. 106 co. 13 D.Lgs.
50/2016.
Tali ultime disposizioni normative, cristallizzano il thema decidendum sotteso al caso di specie che, occorre ribadire, si sostanzia – in chiave preliminare - nella valutazione dell'inopponibilità dei su menzionati contratti di cessione in seno al quale debitore Parte_2 ceduto, con conseguente accertamento della legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Nella specie, l'appellante, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, invoca la pacifica opponibilità e/o efficacia dei contratti di cessione nei confronti dell'ente
9 appellato, tenuto conto che l'attività di somministrazione di energia elettrica erogata nei confronti del fruitore del servizio, tanto al momento della stipula dei contratti di cessione, quanto al momento dell'incoazione del giudizio monitorio, o -in ultima analisi- della decisione, fosse già stata ultimata, conseguendo pertanto l'impossibilità di applicare la lex specialis ex art. 69 e 70 R.D.
2440/1923 nonché art. 106 D.Lgs. 50/2016, prescrittive di una esplicita deroga al principio della libera cedibilità dei crediti, prevista ex art. 1264 c.c., nei casi in cui la cessione afferisca crediti vantati da pubbliche amministrazioni.
Per affrontare il merito delle pretese dell'appellante, e conseguentemente verificare l'esistenza dei vizi dedotti nell'impugnativa, appare utile ricostruire il quadro giuridico-normativo di riferimento, a partire dalla disciplina prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c., a mente della quale il perfezionamento del contratto di cessione dei crediti consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario ed attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (ex multis Cass. civ., sez. III, nn. 15364/2011, 23463/2009).
Siffatta disciplina codicistica muta sensibilmente nei casi in cui la vicenda traslativa abbia ad oggetto crediti verso le amministrazioni pubbliche derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, onde evitare – come si dirà infra – che durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre prendere le mosse dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 1923 che, a differenza della disciplina privatistica, introducono una serie di adempimenti formali, quali la stipulazione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'atto di cessione (art. 69) e l'acquisizione del preventivo assenso dell'amministrazione pubblica quando i contratti da cui nasce la pretesa creditoria siano ancora in corso (art. 70; art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248; art. 351, all. F della L.
20 marzo 1865, n. 2248).
Come chiarito, anche di recente, dalla Corte di Cassazione (sent. n. 25284/2023,), il fatto che la necessità dell'adesione sia limitata al periodo in cui i contratti siano in corso di esecuzione rinviene la sua ratio non già in un generico riconoscimento di privilegio dell'interesse pubblico rispetto all'interesse dei privati, bensì in un'esigenza circostanziata di consentire alla pubblica
10 amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso un'inopportuna cessione del credito (così anche Cass. 9789/1994).
Analogamente, nel senso di arginare un impatto indifferenziato del requisito dell'adesione della p.a., può leggersi la conclusione cui perviene pacificamente la giurisprudenza di legittimità
(cfr., tra le tante, Cass. n. 981/2002), secondo la quale il divieto di cessione in mancanza dell'adesione della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire, con questo mezzo, la regolare esecuzione del contratto.
L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria della L.
n. 2248 del 1865, art. 9, all. E - che nella sua generalità concerneva tutti i contratti - sia stata confermata da quella successiva del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 oppure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della p.a. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura.
Ad avviso di Cass. 981/2002 da ultimo citata preferibile è quest'ultima tesi: infatti, ove lo
Stato agisca secondo il diritto dei privati, le disposizioni che riconoscono alla p.a. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretarsi in senso restrittivo, in linea con la Cost., art. 41 comma 1, per cui è da ritenersi che la disciplina di cui all'art. 9 cit. sia stata abrogata per incompatibilità, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 (cfr. in tale senso, v. Cass. civ., 27.08.2014, n. 18339; Cass. Civ., n. 24758 del 15.9.2021).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, la normativa speciale in materia di cessione dei crediti può operare solo a condizione che si sia in presenza di un rapporto di durata (quale appunto, le somministrazioni, forniture ed appalti richiamati nell'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923) "in corso" e, quindi, non esaurito.
Qualora, invece, il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti perché la prestazione della parte privata sia stata correttamente ed integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale dell'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'art. 9 della L. n. 224 del 1865, trovando invece applicazione quella generale di cui all'art. 69 del medesimo R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 1264 c.c. (cfr. Cass., 6 febbraio 2007 n. 2541; Cass., 1 febbraio 2007, n. 2209; Cassazione civile sez. III, 5 febbraio 2008 n. 2665).
11 E' appena il caso di aggiungere come il panorama normativo, sovra illustrato, sia stato seguentemente arricchito dalla previsione di cui all'art. 117, co. 3, D. Lgs. n. 163 del 2006, poi confluita nell'art. 106, comma 13, Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016. In particolare l'art. 117 D.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) – astrattamente applicabile ratione temporis – estendendo le norme di cui della L. n. 52/1991 (c.d. "legge factoring")
a tutti i crediti maturati verso le stazioni appaltanti-pubbliche amministrazioni – prescriveva, al comma 2, che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici" ed al comma 3 che "Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessioni”.
Orbene, nel caso di specie, fermo restando che non risulta contestata nei motivi di appello l'applicabilità della disciplina derogatoria di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, che -peraltro- veniva espressamente richiamata nei contratti di cessione de quibus (cfr. punto E) della premessa dei contratti di cessione, in atti, in cui si legge:“le parti, nel rispetto delle formalità poste dagli articoli 69
e 70 R.D. n. 2440 del 18/11/1923 (il R.D. n. 2440) e dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del
12/4/2006 e/o dell'art. 106 co. 13 D.Lgs 50/2016”) e che altrettanto pacifico risulta il dissenso manifestato per iscritto dal (rispettivamente con nota prot. n. Parte_2
9229 del 27.04.2017 e con nota prot. n. 17490 del 09.08.2017), risulta incontroversa la sussistenza degli ulteriori due elementi richiesti al fine di legittimare l'applicazione della disciplina derogatoria, ovvero la circostanza che i crediti scaturiscano da rapporti di durata – come nel caso di specie –
e che il relativo rapporto sottostante fosse ancora in corso al momento del rifiuto opposto dall'ente debitore ceduto.
Nella specie, risulta pacifico che vantasse dei crediti nei confronti Controparte_3 dell'ente opponente derivanti dal mancato pagamento di talune fatture emesse in ragione di rapporto di somministrazione di energia elettrica che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, era ancora in corso al momento della stipula dei due atti di cessione.
A riguardo, l'appellante, al fine di dimostrare la veridicità delle proprie argomentazioni, afferma che le fatture versate in atti costituiscono una mera traduzione in termini economici dell'erogazione della prestazione che, nel caso di specie, è stata integralmente ultimata prima della stipula dei due contratti di cessione.
12 Tale asserzione, tuttavia, si appalesa priva di fondamento.
Nel caso di specie, occorre precisare che incombeva su parte opposta l'onere di dimostrare la conclusione del contratto intercorso tra e il di , Controparte_3 Pt_2 Parte_2 ossia la cessazione dell'attività di somministrazione, a nulla rilevando che i due contratti di cessione di crediti facessero riferimento a posizioni creditorie maturate sulla scorta di fatture emesse in data antecedente rispetto alla stipula dei prefati atti.
Ciò premesso, la vigenza del contratto di fornitura tra le parti, al momento della stipula dei due contratti di cessione stipulati rispettivamente in data 23.03.2017 e 28.06.2017, è confermata dalla nota recapitata da al Comune di in data Controparte_3 Parte_2
07.08.2017 con la quale l'ente erogatore, in considerazione della precedente comunicazione inoltrata in data 16.06.2017, intimava il fruitore del servizio a corrispondergli quanto dovuto e che “…decorso inutilmente tale termine, senza ulteriore avviso, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c…”.
Tale circostanza dimostra che alla suddetta data il contratto doveva ritenersi ancora pienamente efficace tra le parti in causa.
Infatti, l'emissione della fattura non determina in alcun modo la cessazione automatica del contratto di somministrazione che continua a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga un evento risolutorio, quale la scadenza del termine stabilito nel contratto o la sua risoluzione per cause previste dalla legge o dal medesimo contratto. In altre parole, l'erogazione dei beni o dei servizi, documentata dalla fattura, è una mera evidenza del corretto adempimento delle obbligazioni parziali che derivano dal contratto, ma non segna la sua conclusione, che resta soggetta alle disposizioni contrattuali e legali relative alla durata e cessazione dell'accordo.
Invero, nel caso di contratti di somministrazione, che sono contratti di durata, la prestazione di beni o servizi avviene in modo continuativo, con una successione di obbligazioni periodiche che non si esauriscono al momento dell'emissione di una fattura, ma perdurano fino al termine finale del contratto.
A nulla rileva l'ulteriore contestazione mossa dall'appellante il quale, al fine di dimostrare che il contratto fosse concluso al momento della stipula dei due contratti di cessione, ha sostenuto che la fornitura in questione fosse avvenuta quasi interamente in regime di salvaguardia, in vigore sino alla data del 31.12.2016 e, pertanto, in data antecedente rispetto alla conclusione delle cessioni di credito.
13 Nel caso di specie, invero, l'appellante ha dimostrato che la somministrazione è avvenuta in un primo momento da parte di quale esercente il regime di Salvaguardia per Controparte_3 la Regione Sicilia, ovvero quale fornitore selezionato attraverso gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
a tal riguardo l'appellante ha depositato, sin dall'instaurazione del giudizio, l'esito delle procedure concorsuali con le quali è stata aggiudicata ad la qualifica di esercente del servizio di salvaguardia dal 2011 al Controparte_3
2016 in alcune aree, compresa la Regione Siciliana.
Tale documentazione, corredata anche dalle condizioni contrattuali adottate da
[...] nei regimi di salvaguardia, pur attestando l'avvenuta aggiudicazione delle forniture di CP_3 energia elettrica nei confronti del citato operatore, non è sufficiente per dimostrare che, alla scadenza dell'anzidetto regime, fossero cessati ex se tutti i rapporti contrattuali intervenuti fintanto con i fruitori del servizio, anzi dalla documentazione versata in atti emerge come il contratto di fornitura sia proseguito in regime di libero mercato (cfr. documento allegato n. 10 del fascicolo monitorio).
Del resto, come detto, la corrispondenza intercorsa tra le parti ad agosto del 2017, nel corso della quale la stessa paventa la possibilità di risoluzione del contratto, ai sensi CP_3
e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., depone per la permanenza a quella data (successiva agli atti di cessione di cui si tratta) del contratto di fornitura.
Né successivamente a tale data e fino al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo,
o ancora in epoca successiva, risulta altrimenti dimostrata la cessazione del contratto di fornitura, sicché prive di rilievo giuridico appaiono le ulteriori deduzioni dell'appellante.
Destituito di fondamento è, infine, il richiamo operato dall'appellante al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. per non avere il adeguatamente confutato le Pt_2 argomentazioni avverse poste a sostegno della conclusione del contratto al momento della stipula dei due atti di cessione.
Ed infatti, l'onere incombente sul convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda ai sensi dell'art. 167 c.p.c., si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
14 Ciò posto, l'estrema genericità delle deduzioni offerte da parte opposta – attore in senso sostanziale – circa l'effettiva conclusione del contratto di somministrazione, esclude in nuce qualsivoglia comportamento acquiescente del sul punto. Parte_2
Tali elementi, unitariamente valutati alla stregua della normativa di settore applicabile al caso di specie di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 ed in conformità con la sentenza impugnata, conducono questa Corte nel ritenere inopponibili al odierno appellato, gli Pt_2 atti di cessione intercorsi tra e che, per l'effetto, non vantava Controparte_3 Parte_1 alcun titolo che legittimasse l'instaurazione della procedura monitoria, con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle superiori conclusioni devono ritenersi assorbite tutte le altre questioni afferenti al merito delle questioni creditorie agitate dall'appellante.
In conclusione, quindi, l'appello va integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§§
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento, nei confronti di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio parametrate in base al valore della controversia.
Tali spese vanno quindi liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia, secondo parametri medi, considerata l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nella misura complessiva di €.
4.888,00 (euro 1.134,00 per la fase di studio;
euro 921,00 per quella introduttiva;
euro 922,00 per quella istruttoria e/o trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass.
Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria
e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della
15 liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio
Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 872/2021 R.G., sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 1887 emessa dal Tribunale di Messina in data Parte_1
07.11.2021 pubblicata in data 08.11.2021, nei confronti del , così Parte_2 provvede:
1) Rigetta l'appello;
1) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi €. 4.888,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;
2) dà atto dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (con la partecipazione da remoto del dott.
Sabatini) del 07 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Maria Giuseppa Scolaro) (Dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del
Processo Dott. Giovanni Iovine.
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