TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11231 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11231/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti COTRUFO FRANCESCO e RUGGERI IRIS Parte_1
MARIA
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con i procuratori avv.ti PATARNELLO ANDREA e CP_1
PUNZI COSIMO NICOLA
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 17.09.2024, l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2024 00018723 79 000, notificato dall' in data 30.08.2024, avente ad oggetto CP_1 il mancato pagamento dei contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale - anno di competenza 2019 da versarsi alla Gestione Commercianti per il periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2019, per un importo complessivo di € 5.049,15. A sostegno della domanda, l'istante ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria e l'esistenza dei presupposti impositivi, evidenziando di essere iscritto alla gestione commercianti in quanto CP_1 socio lavoratore, con quota pari al 90%, nella società “Studio Santeramo 2000 S.r.l.” - in relazione alla cui iscrizione provvede regolarmente ai dovuti versamenti contributivi -, e di essere, al contempo, socio accomandante nelle seguenti società in accomandita semplice, “ Controparte_2
, “ e “
[...] Controparte_3 [...]
, senza alcuna operatività e senza rivestire alcun ruolo istituzionale Controparte_4 né di lavoro con carattere di abitualità e prevalenza.
Tanto premesso in fatto, ha rilevato che i soci accomandanti delle S.a.s. non svolgono istituzionalmente alcuna attività di impresa, partecipando solo agli utili e rispondendo dei debiti sociali nei limiti della loro partecipazione pro quota.
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato per infondatezza nel merito della pretesa e dichiararsi non dovute le somme con esso richieste, con il favore delle spese di giudizio.
L' , costituendosi, ha affermato la fondatezza dell'obbligo contributivo, concludendo per il CP_1 rigetto dell'opposizione.
* In via pregiudiziale, deve dirsi tempestiva l'opposizione odiernamente proposta, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito del 30.08.2024 e alla data di deposito del ricorso del 17.09.2024.
Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che l'opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 5763/2002; nonché, da ultimo, Cass., Sez. Lav., Sent. n. 23600/09).
Giova, altresì, premettere che l'assicurazione Commercianti, che fa capo a una speciale gestione
, è stata regolata da più leggi succedutesi dal 1960 al 1975. Da ultimo la L. 23 dicembre 1996, CP_1
n. 662, art. 1, comma 203, ha sostituito la L. n. 160/1975 prevedendo quanto segue: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". Per quanto riguarda le società, quindi, la novella del 1996 ha esteso l'obbligo assicurativo alla Gestione Commercianti anche ai soci delle società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Sono, dunque, da assoggettare all'assicurazione Commercianti tutti i titolari, soci o gestori, in proprio, di imprese di attività commerciali che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione di oneri e rischi di gestione, e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza. Detti requisiti devono sussistere congiuntamente (v. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12.02.2010 - Cass.
n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012).
La ratio della norma è da ricercarsi nell'ambito del sistema previdenziale (che tende ad escludere una duplicazione di iscrizioni previdenziali ed oneri contributivi) ed è stata autorevolmente individuata nell'intendo di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell' del 9 ottobre 1998). CP_1
Con particolare riferimento al socio della s.r.l. le SSUU, inoltre, con la citata sentenza n. 3240/2010, hanno precisato che, per partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e in misura preponderante rispetto “agli altri fattori produttivi", deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, con la conseguenza che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Qualora il socio lavoratore sia anche amministratore della società, questi dovrebbe essere assoggettato anche all'iscrizione presso la Gestione Separata di cui alla L. n. 335/1995 (art. 2, commi 26-32), posto che quest'ultima normativa non prevede il carattere della prevalenza e abitualità dell'attività svolta dall'amministratore, purtuttavia, le SS.UU. (sent. 3240 cit.) hanno affermato il principio di diritto in virtù del quale, nel caso di concorso tra attività operativa e posizione di amministratore, al socio amministratore di una s.r.l. si applica l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, ossia quella relativa all'attività prevalente.
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che la parte ricorrente sia iscritta alla Gestione Commercianti
e che abbia dichiarato per il 2019 redditi per la partecipazione, quale socio accomandante delle seguenti società in accomandita semplice: , Controparte_2
“ e “ Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
L'avviso di addebito impugnato trae origine dall'inclusione, secondo la prospettazione attorea illegittima, dei redditi percepiti dalla parte ricorrente in qualità di socio accomandante delle predette società nella base imponibile previdenziale.
Deve a tal proposito ricordarsi che ai fini della determinazione del reddito previdenziale, deve farsi applicazione dell'art.
3-bis del D.L. nr. 384/92, convertito in legge n. 438/92.
Appare, quindi, utile riportare il disposto dell'art. 3 bis del D.L. 19.09.1992 n. 384 convertito con modificazione in legge 14.11.1992 e succ. mod.- che così recita: “1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Inoltre, l'art. 6 del DPR n.302/1986 classifica i redditi nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi (2). Il successivo comma 3 chiarisce che: “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”. Ai sensi dell'art. 44 [Ex art. 41]. –redditi di capitale- “1. Sono redditi di capitale: … e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”; inoltre l'art. 59 [Ex art. 56]. –dividendi- 1. “Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente (3)”. Ancora, a norma dell'art. 73 – soggetti passivi-: a. “Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento
(CE) n.2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”. Infine, l'art. 81-reddito complessivo- così satuisce: “1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione” (base imponibile).
In sintesi, il legislatore nel TUIR ha ritenuto di menzionare separatamente i redditi di capitale (che a norma dell'art. 44 cit. includono gli utili) e quelli d'impresa, e, in virtù del disposto del co. 3 dell'art. 6, ha incluso nei redditi di impresa solo quelli delle società in nome collettivo e in accomandita semplice a prescindere dalla fonte di provenienza e dall'oggetto sociale.
In ragione del quadro normativo sopra riportato, il reddito d'impresa percepito dal commerciante quale socio accomandante di una s.a.s. deve essere assoggettato a contribuzione, a prescindere dall'effettivo apporto lavorativo del socio accomandante all'attività della CP_2
Il sistema così come ricostruito, peraltro, è conforme all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza (interpretativa) di rigetto n. 354/2001, in cui si afferma che: “non è fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con CP_ modif., in l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini i.r.pe.f. dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
nè la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.
5 l. 2 agosto 1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa”. Inoltre non va trascurato che, sempre nella pronuncia in disamina, la Consulta ha stabilito che la questione sollevata: ”Non è fondata, in riferimento all'art. 53 cost., la q.l.c. dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale sottoponendo a CP_ contribuzione i redditi denunciati a fini i.r.pe.f. dal socio accomandante di società in accomandita semplice, violerebbe il principio della capacità contributiva, riferibile solo ai fini fiscali
e non anche a quelli contributivi e previdenziali, in quanto il riferimento a tale parametro è da ritenersi inconferente a causa della non assimilabilità all'imposizione tributaria vera e propria della contribuzione previdenziale”.
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte cost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice” (Cass. nr. 29779/2017; Cass. nr. 23790/2019) e che “…restano, invece esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (v. Cass. nr. 21540/2019).
Tutto ciò premesso e considerato, appare, quindi, legittima la pretesa creditoria dell'Ente previdenziale azionata con l'avviso di addebito opposto, in quanto la parte ricorrente, nel determinare la base imponibile su cui calcolare i contributi eccedenti il minimale per l'anno 2019, avrebbe dovuto considerare anche il reddito derivante dalla sua partecipazione alle società in accomandita semplice suindicate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conferma dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 17.09.2024, così CP_1 provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito opposto;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' CP_1 liquidate in € 900,00 per compensi, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11231/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti COTRUFO FRANCESCO e RUGGERI IRIS Parte_1
MARIA
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con i procuratori avv.ti PATARNELLO ANDREA e CP_1
PUNZI COSIMO NICOLA
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 17.09.2024, l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2024 00018723 79 000, notificato dall' in data 30.08.2024, avente ad oggetto CP_1 il mancato pagamento dei contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale - anno di competenza 2019 da versarsi alla Gestione Commercianti per il periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2019, per un importo complessivo di € 5.049,15. A sostegno della domanda, l'istante ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria e l'esistenza dei presupposti impositivi, evidenziando di essere iscritto alla gestione commercianti in quanto CP_1 socio lavoratore, con quota pari al 90%, nella società “Studio Santeramo 2000 S.r.l.” - in relazione alla cui iscrizione provvede regolarmente ai dovuti versamenti contributivi -, e di essere, al contempo, socio accomandante nelle seguenti società in accomandita semplice, “ Controparte_2
, “ e “
[...] Controparte_3 [...]
, senza alcuna operatività e senza rivestire alcun ruolo istituzionale Controparte_4 né di lavoro con carattere di abitualità e prevalenza.
Tanto premesso in fatto, ha rilevato che i soci accomandanti delle S.a.s. non svolgono istituzionalmente alcuna attività di impresa, partecipando solo agli utili e rispondendo dei debiti sociali nei limiti della loro partecipazione pro quota.
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato per infondatezza nel merito della pretesa e dichiararsi non dovute le somme con esso richieste, con il favore delle spese di giudizio.
L' , costituendosi, ha affermato la fondatezza dell'obbligo contributivo, concludendo per il CP_1 rigetto dell'opposizione.
* In via pregiudiziale, deve dirsi tempestiva l'opposizione odiernamente proposta, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito del 30.08.2024 e alla data di deposito del ricorso del 17.09.2024.
Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che l'opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 5763/2002; nonché, da ultimo, Cass., Sez. Lav., Sent. n. 23600/09).
Giova, altresì, premettere che l'assicurazione Commercianti, che fa capo a una speciale gestione
, è stata regolata da più leggi succedutesi dal 1960 al 1975. Da ultimo la L. 23 dicembre 1996, CP_1
n. 662, art. 1, comma 203, ha sostituito la L. n. 160/1975 prevedendo quanto segue: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". Per quanto riguarda le società, quindi, la novella del 1996 ha esteso l'obbligo assicurativo alla Gestione Commercianti anche ai soci delle società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Sono, dunque, da assoggettare all'assicurazione Commercianti tutti i titolari, soci o gestori, in proprio, di imprese di attività commerciali che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione di oneri e rischi di gestione, e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza. Detti requisiti devono sussistere congiuntamente (v. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12.02.2010 - Cass.
n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012).
La ratio della norma è da ricercarsi nell'ambito del sistema previdenziale (che tende ad escludere una duplicazione di iscrizioni previdenziali ed oneri contributivi) ed è stata autorevolmente individuata nell'intendo di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell' del 9 ottobre 1998). CP_1
Con particolare riferimento al socio della s.r.l. le SSUU, inoltre, con la citata sentenza n. 3240/2010, hanno precisato che, per partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e in misura preponderante rispetto “agli altri fattori produttivi", deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, con la conseguenza che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Qualora il socio lavoratore sia anche amministratore della società, questi dovrebbe essere assoggettato anche all'iscrizione presso la Gestione Separata di cui alla L. n. 335/1995 (art. 2, commi 26-32), posto che quest'ultima normativa non prevede il carattere della prevalenza e abitualità dell'attività svolta dall'amministratore, purtuttavia, le SS.UU. (sent. 3240 cit.) hanno affermato il principio di diritto in virtù del quale, nel caso di concorso tra attività operativa e posizione di amministratore, al socio amministratore di una s.r.l. si applica l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, ossia quella relativa all'attività prevalente.
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che la parte ricorrente sia iscritta alla Gestione Commercianti
e che abbia dichiarato per il 2019 redditi per la partecipazione, quale socio accomandante delle seguenti società in accomandita semplice: , Controparte_2
“ e “ Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
L'avviso di addebito impugnato trae origine dall'inclusione, secondo la prospettazione attorea illegittima, dei redditi percepiti dalla parte ricorrente in qualità di socio accomandante delle predette società nella base imponibile previdenziale.
Deve a tal proposito ricordarsi che ai fini della determinazione del reddito previdenziale, deve farsi applicazione dell'art.
3-bis del D.L. nr. 384/92, convertito in legge n. 438/92.
Appare, quindi, utile riportare il disposto dell'art. 3 bis del D.L. 19.09.1992 n. 384 convertito con modificazione in legge 14.11.1992 e succ. mod.- che così recita: “1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Inoltre, l'art. 6 del DPR n.302/1986 classifica i redditi nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi (2). Il successivo comma 3 chiarisce che: “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”. Ai sensi dell'art. 44 [Ex art. 41]. –redditi di capitale- “1. Sono redditi di capitale: … e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”; inoltre l'art. 59 [Ex art. 56]. –dividendi- 1. “Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente (3)”. Ancora, a norma dell'art. 73 – soggetti passivi-: a. “Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento
(CE) n.2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”. Infine, l'art. 81-reddito complessivo- così satuisce: “1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione” (base imponibile).
In sintesi, il legislatore nel TUIR ha ritenuto di menzionare separatamente i redditi di capitale (che a norma dell'art. 44 cit. includono gli utili) e quelli d'impresa, e, in virtù del disposto del co. 3 dell'art. 6, ha incluso nei redditi di impresa solo quelli delle società in nome collettivo e in accomandita semplice a prescindere dalla fonte di provenienza e dall'oggetto sociale.
In ragione del quadro normativo sopra riportato, il reddito d'impresa percepito dal commerciante quale socio accomandante di una s.a.s. deve essere assoggettato a contribuzione, a prescindere dall'effettivo apporto lavorativo del socio accomandante all'attività della CP_2
Il sistema così come ricostruito, peraltro, è conforme all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza (interpretativa) di rigetto n. 354/2001, in cui si afferma che: “non è fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con CP_ modif., in l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini i.r.pe.f. dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
nè la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.
5 l. 2 agosto 1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa”. Inoltre non va trascurato che, sempre nella pronuncia in disamina, la Consulta ha stabilito che la questione sollevata: ”Non è fondata, in riferimento all'art. 53 cost., la q.l.c. dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale sottoponendo a CP_ contribuzione i redditi denunciati a fini i.r.pe.f. dal socio accomandante di società in accomandita semplice, violerebbe il principio della capacità contributiva, riferibile solo ai fini fiscali
e non anche a quelli contributivi e previdenziali, in quanto il riferimento a tale parametro è da ritenersi inconferente a causa della non assimilabilità all'imposizione tributaria vera e propria della contribuzione previdenziale”.
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte cost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice” (Cass. nr. 29779/2017; Cass. nr. 23790/2019) e che “…restano, invece esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (v. Cass. nr. 21540/2019).
Tutto ciò premesso e considerato, appare, quindi, legittima la pretesa creditoria dell'Ente previdenziale azionata con l'avviso di addebito opposto, in quanto la parte ricorrente, nel determinare la base imponibile su cui calcolare i contributi eccedenti il minimale per l'anno 2019, avrebbe dovuto considerare anche il reddito derivante dalla sua partecipazione alle società in accomandita semplice suindicate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conferma dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 17.09.2024, così CP_1 provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito opposto;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' CP_1 liquidate in € 900,00 per compensi, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella