Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 262/2024RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in data 8 febbraio 2024 al n. 262 /2024 del Ruolo Generale, in grado di appello, avente per oggetto appello a sentenza del giudice di pace, vertente tra
( – già ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 te e in e, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Persona_1
RE (rep. 42351; racc. 15678) Controparte_1
( , già a seguito di m P.IVA_2 CP_2 sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco ROSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, in forza di procura allegata all'atto di appello;
Fax 045/596707 Pec: Email_1
Appellante contro nata a [...], il [...] e residente in Controparte_3
Prato Via dell'Alloro n. 164 (c.f.: ), rappresentata dall'Avv. C.F._1
Elisa BIGAGLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato – Via Fabbroni 11, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Fax: 0574/1820046 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Appellata
Conclusioni per l'appellante: come da atto di appello,
“ CONCLUSIONI In via principale: Riformare la sentenza n. 317/2023 emessa dal Giudice di Pace di Prato, pubblicata il 29/6/2023 nel procedimento RG 3155/2021 accertando Pt_ che è titolare del credito azionato;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1134/2021 emesso dallo stesso Giudice di Pace in data 23/7/2021 (RG 2426/2021) e quindi rigettare l'opposizione proposta dalla IG.ra ; in subordine, Controparte_3 accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti Parte_1 della IG.ra della so ero quella diversa somma Controparte_3 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento della predetta somma. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio monitorio, oltre a IVA e CPA come per legge..”
1
“Voglia l'Ill.mo IG. Giudice del Tribunale di Prato adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in virtù delle causali di cui in premessa, per tutti i motivi dedotti in narrativa: - respingere tutte le domande svolte da , in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 317/2023 del Giudice di Pace di Prato, emessa il 29/06/2023, comunicata dalla cancelleria in data 16/08/2023 e non notificata a definizione del giudizio RG 3155/2021 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 4 ottobre 2021, Controparte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1134/2021 ( RG n
2426/2021), emesso in data 23 luglio 2021, con il quale il Giudice di Pace di
Prato le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 3.052,23, oltre interessi e spese di procedura, a favore di A sostegno Parte_1 dell'opposizione deduceva:
- che la parte ricorrente non aveva dimostrato la titolarità della pretesa e, in particolare, l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco, in quanto per dimostrare la propria legittimazione attiva aveva prodotto esclusivamente la proposta commerciale di in ordine all'accordo di Parte_2 trasferimento di parte del portafoglio di originaria creditrice;
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- che, in ogni caso, non era stato prodotto il contratto costituente il titolo della pretesa creditoria in quanto il documento prodotto risultava carente degli elementi essenziali in ordine al finanziamento erogato e l'accettazione delle condizioni da parte della finanziaria, mentre la certificazione ex art 50 TUB non era idonea a dimostrare l'esistenza e la certezza del credito,
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, eccependone in ogni caso l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, con il favore delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva Parte_1 rappresentata dalla mandataria richiamando i Controparte_1 documenti prodotti in sede monitoria, concludeva per l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione proposta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in subordine, per accertare che era comunque Controparte_3
2 debitrice nei confronti di della somma di € 3.052,23, o di Parte_1 quella maggiore ritenuta, in ogni caso con il favore delle spese.
A seguito di istruttoria documentale, il Giudice di Pace di Prato pronunciava sentenza n. 317/23, emessa in data 28 giugno 2023, con la quale, accertata l'improcedibilità del presupposto di legittimazione processuale, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza spiegava appello Parte_1 rappresentata dalla mandataria con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 29 gennaio 2024, per i motivi che saranno descritti nella parte motiva della presente pronuncia.
A seguito della instaurazione del contraddittorio anche nella presente fase processuale, si procedeva ad istruttoria con l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, dopo la concessione dei termini, ai sensi dell'art 352 cpc., all'udienza fissata in forma cartolare del 16 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non può essere accolto per le seguenti motivazioni. Preliminarmente, infatti, va osservato che il dato testuale dell'art. 342 c.p.c., richiedente che nell'atto di appello siano esposti i motivi specifici di doglianza, impone non solo l'individuazione dei capi e dei punti della sentenza su cui si vuole sia portato il riesame del giudice di secondo grado, ma anche l'indicazione delle ragioni di censura che specificamente vengono enunciati in relazione ai capi ed ai punti oggetto del gravame, e per le quali si promuove la revisio prioris istantiae . La norma persegue il fine che la controparte sia messa in condizione di conoscere con precisione ed immediatezza l'oggetto e le ragioni del gravame, e di difendersi efficacemente, e che il giudice si renda conto della parte della controversia devoluta al giudizio di secondo grado, in conformità del principio tantum devolutum quantum appellatum, e delle censure che connotano l'impugnazione (Cass.,15.4.87, n. 3724), giacché i limiti di devoluzione della controversia sono fissati rigidamente con l'atto di appello, oltre i quali si forma il giudicato che ne preclude l'esame al giudice del gravame.
Poiché l'art 35, comma 5, del D.Lgs 10 ottobre 2022, n 149, "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, si 3 applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023”, trova applicazione l' 342 cpc, nel testo introdotto con l'art 54 d.l. 22.6.2012, n 83, conv. Con modif. dalla legge 7.8.2012,
n 154 . La norma espressamente prevede la inammissibilità del gravame in assenza del requisito della specificità dei motivi attraverso : 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Se va escluso che il nuovo testo normativo richieda che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, nondimeno si impone comunque l'individuazione in modo chiaro ed esauriente del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata(Cass. 05/02/2015, n. 2143). nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice.
Secondo un orientamento ancor più rigoroso, (Cass. 27/09/2016, n. 18392) che la specificità disegnata dal nuovo art. 342 cod. proc. civ. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono ovvero che, nell' atto di gravame si deve una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (Cass.
07/09/2016, n. 17712). Nel presente procedimento, con analitica e dettagliata motivazione, l'appellante assume la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto non provata la titolarità del credito in capo a richiamando: a) quanto al trasferimento Parte_1 da a il contratto di cessione, la comunicazione CP_5 Parte_2 notificata alla ai sensi dell'art 1264 c.c. e l'estratto dei crediti ceduti CP_3
4 allegato all'atto di cessione;
b) quanto al trasferimento da a Parte_2 [...]
( poi , l'atto ricognitivo del conferimento del ramo Pt_1 Parte_1 di azienda, pubblicato in G.U. e l'estratto dell'elenco dei crediti conferiti.
Così riassunti, entrambi i motivi di gravame, pure ammissibili, si presentano infondati e non meritevoli di accoglimento.
Invero, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso
(Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass.,
28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Per quanto si desume dai documenti prodotti, oggetto della cessione sarebbe costituito dal credito oggetto del medesimo e che trova originario titolo costitutivo nel contratto di finanziamento n 10968820655, di cui al modulo di richiesta carta di credito, intercorso tra l'opponente e BARCLAY BANK PLC, del
10 aprile 2007. Tale credito sarebbe poi stato ceduto, a favore di e, Parte_2 successivamente, da quest'ultima società a favore di Controparte_6
In allegato, quanto alla prima cessione, la società appellante ha documentato l'accettazione del 26 maggio 2017 da parte di della proposta, Parte_2 recante pari data, ed avente oggetto la cessione di un portafoglio di crediti relativi a finanziamenti personali non garantiti, carte di credito e facilitazioni di scoperto stipulati con i consumatori, identificati sulla base di determinati
Criteri di blocco specificati nell'Allegato 6 (Elenco dei crediti), contenente le indicazioni di determinazione , elenco tuttavia non allegato.
L'avviso della cessione è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 82 del 13.07.2017 facendo generico riferimento alla “ cessione di portafoglio di contratti, crediti monetari, diritti, rapporti giuridici, ivi incluse le Obbligazioni Assunte con l'esclusione delle Obbligazioni Mantenute (entrambe definite in seguito) originatesi dopo il 30 settembre 2016 (il "Portafoglio NPL") 5 che derivano da o sono connesse a, prestiti al consumo, prestiti personali, carte di credito e scoperti e che, al 30 Settembre 2016 (salvo ove di seguito diversamente indicato), presentavano le caratteristiche di seguito indicate ( tra le quali: (a) prestiti al consumo concessi negli anni dal 2014 al 2015 per rifinanziare i Saldi delle Carte di Credito dovuti al Venditore (i "Prestiti Personali con Carte di Credito"); oppure (b) Saldi delle Carte di Credito che non sono stati rifinanziati da Prestiti Personali con Carte di Credito (i "Prestiti Inesigibili con
Carte di Credito)
Altro avviso risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 84 del
18.07.2017, facendo generico riferimento alla cessione “ di crediti pecuniari [e rapporti giuridici] individuabili in blocco (il "Contratto di Cessione") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario i crediti pecuniari (i
"Crediti") e/o i diritti e gli obblighi derivanti dai e/o relativi a taluni finanziamenti (i "Finanziamenti") (i "Rapporti Giuridici") che al 30 Settembre
2016 (la "Data di Valutazione") risultavano nella titolarità di ” CP_5
Ha infine prodotto estratti del conto intercorso con e gli estratti relativi CP_5 alla carta , con la comunicazione dei solleciti e della chiusura a CP_7 debito provenienti da CP_5
Ebbene, a fronte delle contestazioni della cliente, la quale ha anche specificato di non avere avuto notizia delle cessioni, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.
A riguardo, infatti, occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui:“l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
«prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617). 6 Poiché , nel caso in esame, non si ravvisano tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto allegato da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione a effettivamente comprendeva il credito Parte_2 azionato in sede monitoria. Nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché contiene generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti. E tale indeterminatezza permane anche in esito alla produzione del documento allegato alla comparsa di costituzione non sussistendo elementi che consenta di ricondurre l'estratto dei crediti ceduti prodotto in giudizio ( c.d Annex) al contenuto del contratto di cessione.
Si tratta, infatti, di documento non sottoscritto e anch'esso del tutto privo di elementi per identificare il medesimo con l'allegato richiamato dal contratto traslativo e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della cessione determinabile
“per relationem”. A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a , sia per evitare che due Parte_1 soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla
Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass, 28 febbraio 2022, n 5617; Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione, in primo luogo , proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie 7 doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di . In Parte_1 presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare in primo luogo l'esistenza di valida cessione del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l'opposizione non avrebbe potuto che trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva, sulla scorta delle superiori argomentazioni l'appello proposto deve essere rigettato , con integrale conferma della sentenza impugnata. Infine, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante va ulteriormente condannato al pagamento delle spese processuali esclusivamente del presente grado di giudizio (in assenza di appello incidentale), come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
DM 55/2014 ( ai medi per la fase studio e ai minimi per le fasi introduttiva e decisionale, in assenza di istruttoria), tenuto conto del modesto valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n 317/23 emessa dal Giudice di Pace di Prato in data 28/29 giugno 2023, proposto da rappresentata dalla mandataria Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t.. con atto di
[...]
29 gennaio 2024, nei confronti di , ogni altra istanza, Controparte_3 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta l'appello proposto e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio , liquidate in € 1064,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge.
Così deciso dal Tribunale di Prato in data 16 maggio 2025 , in persona del G.I., dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
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