Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n.170/2024 RG.,
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli Parte_1
avv.ti Paolo Imperato e Gabriele Gambardella, elettivamente domiciliato in Ravello
(SA) alla Via dell'Episcopio n.8.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Bruno Simonis, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Re Martino n.7
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato l'ordinanza, resa ai sensi dell'art. 702 bis, con la Parte_1
quale il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della domanda da lui proposta, ha dichiarato sussistente la responsabilità della in Controparte_1
relazione alle lesioni subite dal ricorrente, condannandola al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di danno non patrimoniale della somma di €.4.176,13, oltre interessi legali come indicato in motivazione, e, a titolo di danno patrimoniale, della somma di
€. 469,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché alla refusione delle spese di lite ammontanti a €. 2.000,00 per spese vive ed €. 3.720,00 per compenso professionale, oltre al costo della CTU espletata in sede di A.T.P., chiedendone la riforma e deducendo a motivi:
1) La violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c. e art. 7 L.24/2017, con riguardo all'errata valutazione del danno da invalidità permanente, per aver il Tribunale valutato il danno biologico in misura del 3 %, e, quindi, nella diversa misura, pari al 5 %, stabilita dalla C.T.U. nella relazione di consulenza medico legale.
2) La violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 138 CAD e art. 2059 c.c., nonché errata, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, per aver il Tribunale ritenuto liquidare il solo danno biologico permanente sulla base delle Tabelle predisposte del Tribunale di Milano, aumentandolo del 25% per la personalizzazione, respingendo l'autonoma richiesta del danno morale. 3) L'errata valutazione del danno da lesione del diritto di autodeterminazione, avendo il Tribunale quantificato il danno in maniera ridotta non tenendo conto delle specifiche ipotesi liquidatorie elaborate dall'osservatorio sulla Giustizia
Civile del Tribunale di Milano.
4) La violazione e falsa applicazione di legge degli art. 1223, 1226, 1228, 2697 c.c.
e art. 116 c.p.c. circa il mancato riconoscimento del danno per le spese mediche future, avendo il Tribunale non considerato le spese per l'intervento di vitrectomia a cui l'appellante dovrà sottoporsi in futuro.
5) L'errato rigetto del rimborso delle spese di C.T.P., a titolo di danno patrimoniale, con conseguente mancato riconoscimento di spese documentate.
Si è costituita la che aderiva alla parziale riforma Controparte_1
dell'ordinanza solo con riferimento ai punti di percentuale di invalidità, con conseguente nuova quantificazione dell'importo riconosciuto a titolo di personalizzazione, chiedendo, nel resto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza, col favore delle spese.
All'udienza del 16 dicembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa
è stata riservata alla decisone del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va, quindi, accolto per quanto di ragione.
E', infatti, fondato primo motivo di gravame, relativo all'erroneo riconoscimento del danno biologico nella diversa misura di quella indicata dal consulente.
Invero, come riconosciuto anche da parte appellata, i consulenti hanno quantificato il danno biologico subito dall'appellante nella misura del 5% e non del 3%, così come, invece, stabilito dal Tribunale, senza alcuna motivazione al riguardo. Invero, il giudice può anche discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio motivando, però, le ragioni del dissenso.
Orbene, nel caso di specie, la minore quantificazione della percentuale di danno come riconosciuta dai consulenti non riviene alcuna motivazione in atti.
Pertanto, l'invalidità permanente deve essere determinata nella misura percentuale individuata dai CC.TT.UU..
Il danno biologico subito dal , che all'epoca aveva 53 anni, va, quindi, Parte_1
quantificato in 5 punti percentuali ed è, quindi, pari a €. 5.577,23.
Parimenti la percentuale di personalizzazione, quantificata correttamente dal Tribunale nella misura del 25% è pari a €. 1394, 30 e, pertanto, il danno biologico da risarcire è di complessivi €. 6.971,53.
Al riguardo, e in relazione ai motivi di appello concernenti la inidonea personalizzazione del danno e il mancato riconoscimento del danno morale, giova premettere che, a seguito delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, al danno biologico va, infatti, riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, nel quale sono ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008, n. 26972).
Pertanto, anche in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale. Il principio enunciato da Cass. Sez. U., sentenza n. 26972 del 11.11.2008, secondo cui
“ è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per danno biologico, sia per danno inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo” è stato successivamente ulteriormente specificato dalla Suprema Corte che è venuta a distinguere la sofferenza, quale espressione del dolore fisico cagionato dalla lesione e che può cronicizzarsi con conseguenza dei postumi residuati, essendo, quindi, suscettibile di accertamento medico – legale, dalla sofferenza cd. interiore, quale turbamento dell'animo, in quanto tale non verificabile mediante l'applicazione dei criteri della medicina legale.
A ciò è seguita la enunciazione del principio per cui “ non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico – legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico – legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore ( quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di se, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, solo ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico – legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.03.2018; id. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 4878 del 19.02.2019: Vedi Corte Cass. Sez 3, ordinanza n. 27482 del
30.10.2018).
In sostanza occorre distinguere nettamente: la sofferenza fisica ( somatica e psichica – qualora in quest'ultimo caso riconducibile a patologie di tipo psichiatrico) : si tratta di fenomeno antalgico che rileva sul piano del danno biologico, in quanto accertabile con criteri propri della medicina legale e di regola considerato nella elaborazione dei baremes la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo, pertanto, da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell”an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante “automatico” incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno ( Cass. n.
9865/2020).
Orbene, nel caso in esame, non è stato addotto, né è riscontrabile, alcun elemento fattuale che comporti autonoma valutazione del danno morale, di tal che detta voce è stata correttamente esclusa dal calcolo complessivo del danno risarcibile.
Invero, come attestato anche dai consulenti, manca agli atti idonea documentazione da cui poter desumere la sussistenza di tale voce di danno, atteso che la preesistente condizione patologica del è da intendersi quale menomazione coesistente, Parte_1
ininfluente rispetto alla menomazione oftalmologica, che, pertanto, non può subire maggiorazioni percentuali.
Al riguardo parte appellante deduce che la esistenza di tale danno sia comprovata dalla certificazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl del 29.05.2022 dove si attesta la impossibilità di svolgimento delle normali attività quotidiane da parte del
[...]
per effetto dei disturbi visivi. Pt_1
Orbene, tali peculiarità del caso concreto hanno già formato oggetto di valutazione da parte del Tribunale, che ha disposto la personalizzazione del danno. In via preliminare occorre precisare che diverso dall'accertamento e liquidazione del danno morale ( sofferenza interiore) è l'applicazione del differente criterio di
“personalizzazione” del danno biologico: ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico, destinato alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico – relazionale, essendo emerse dalle risultanze istruttorie “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale….. di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” (cfr. Corte Cass. sez. 3, sentenza n. 2788 del 31.01.2019).
Si tratta, pertanto, di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere, incrementandone la perdita, sulla capacità biologica, risultando dunque la “personalizzazione” del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente alla sofferenza interiore (Cass. n. 9865/20).
In proposito occorre fare applicazione del principio per cui le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'originario attore ( ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi, anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzione semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 26972 del 11.11.2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche ( Cass. n. 24471/14 n. 28988/19).
Orbene, premesso che la domanda svolta in prime cure dall'attore aveva ad oggetto la valutazione ed il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'evento, al fine di delibare la correttezza della valutazione operata dal primo giudice, in assenza di gravame in ordine al riconoscimento della personalizzazione, devesi ritenere che le attestazioni in atti, relative alla negativa incidenza del danno anche sulle azioni routinarie quotidiane e nello svolgimento dell'hobby praticato, hanno costituito prova per il riconoscimento della maggiorazione percentuale del danno biologico nella misura indicata.
Anche il danno da lesione al diritto di autodeterminazione risulta correttamente quantificato.
Sul punto, giova premettere che, in merito all'omesso consenso informato, ciò che rileva è esclusivamente la mera mancata informazione dei rischi ai quali si è sottoposto il paziente, a fronte di una operazione non indispensabile ma che avrebbe potuto migliorare la sua situazione con un intervento chirurgico non necessario per la vita del paziente, ma di un intervento di “scelta ed opportunità”, volto a migliorare una funzione già presente, ma ridotta.
A fronte di una corretta e completa informazione, il paziente avrebbe potuto determinarsi diversamente e comunque scegliere consapevolmente se sottoporsi o meno ad un'operazione potenzialmente migliorativa ma che presentava, anche se in misura minima, rischi di peggioramento della situazione.
La più recente giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che, in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi
(Cassazione civile, sez. III, 22/08/2018, n. 20885).
È stata, quindi, affermata la autonoma risarcibilità del diritto all'autodeterminazione, in sé e per sé considerato, comunque discendente dalla violazione del relativo obbligo da parte del medico e della struttura sanitaria dell'obbligo di assumere il consenso informato e derivante puramente e semplicemente dalla violazione del diritto del paziente ad una consapevole autodeterminazione.
Siffatto danno non può che essere liquidato in via equitativa e correlato all'incidenza del danno prodotto.
In conseguenza, il danno da violazione del diritto alla autodeterminazione è stato correttamente quantificato dal Tribunale nella misura percentuale del 25 %, da liquidare in ulteriori €. 1.742,88.
Ciò, in considerazione della circostanza che i parametri utilizzati comunemente si attestano sulla quantificazione, per un danno di lieve entità come quello in esame, fra gli €. 1000,00 e gli €. 4.000,00.
La somma complessivamente spettante al è, dunque, di complessivi €. Parte_1
8.720,41.
La doglianza concernente il mancato riconoscimento delle spese future risulta infondata.
Al riguardo, giova premettere che il soggetto vittima di malpractice sanitaria riporta danni patrimoniali e danni non patrimoniali;
nel danno patrimoniale bisogna distinguere due aspetti, da un lato, il danno emergente, e, dall'altro, il lucro cessante.
Il danno emergente è quello subito dal paziente per le spese di assistenza (mediche, fisioterapiche, farmaceutiche) idonee a curare la propria malattia, causata dall'errore medico subito, fino alla guarigione;
mentre il lucro cessante è rappresentato da tutte le spese assistenziali e mediche che la vittima dovrà sostenere per un certo periodo o per la vita.
Nel primo caso rientrano ovviamente i costi necessari per sostenere visite specialistiche, cicli di fisioterapia per porre rimedio all'errore subito e tali somme potranno essere richieste alla struttura in cui si è verificata la malpractice medica e risarcite grazie alla semplice esibizione delle spese sostenute;
nel secondo caso, invece, rientrano le spese mediche generiche come l'acquisto di farmaci o le prestazioni rese.
Se, invece, siamo in presenza di lesioni più gravi e il paziente necessità di cure e assistenza per una certa fase della sua vita o per tutta la vita, anche in questa situazione la vittima ha diritto al risarcimento dei danni per lucro cessante.
In altre parole, l'ospedale dovrà risarcire in anticipo la vittima in modo da poter sostenere queste spese future.
La Suprema Corte ha ribadito con fermezza che il danneggiato, per ottenere il risarcimento delle spese future di assistenza, dovrà dimostrare di dover sostenere tali somme per una fase della vita o per tutta la durata.
In applicazione di tali principi, la Corte ritiene corretto il mancato riconoscimento di tali spese, atteso che, come attestato anche dai consulenti, l'intervento di vitrectomia è prospettato come futuro e meramente ipotetico e, come tale, non costituisce una futura spesa certa, peraltro documentata da un mero preventivo di spesa in atti, e volta, comunque, ad eliminare la percentuale di invalidità già risarcita.
Va, infine, rilevata la infondatezza della censura concernente la mancata liquidazione delle spese di C.T.P., in mancanza di idonea prova riguardo all'effettivo sostenimento dei relativi costi. Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cassazione civile, sez. III, 06/07/2022, n. 21402).
Ciò posto, va evidenziato che agli atti risulta una mera fattura pro forma, senza alcuna attestazione di avvenuto pagamento, e che il Tribunale ha, comunque, tenuto conto di tali costi, liquidando, a titolo di spese, la ulteriore somma di €. 1500,00.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va parzialmente accolto e l'appellata condannata al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1
€. 8.720,41, oltre interessi come disposti in sentenza.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, del rigetto di alcune delle domande proposte dall'attore in primo grado e del comportamento processuale dell'appellata, le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate in ragione di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico della in virtù della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza n.1809/2024, rep. n. 497/2024, del Tribunale di Salerno,
[...]
ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata decisione,
2) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, della somma di Parte_1
complessivi €. €. 8.720,41, oltre interessi come indicati. 3) Dichiara compensate, in ragione di un terzo le spese di lite, e condanna la
[...]
alla refusione, in favore dell'appellante dei restanti Controparte_1
due terzi, liquidate, per l'intero, per il primo grado, in €. 2000,00 per spese e €.
3000,00 per onorario, oltre il costo della C.T.U., e, per il secondo grado, in €.
777,00 per spese e €. 3500,00 per compenso professione, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore degli avv.ti Paolo Imperato e Gabriele Gambardella, dichiaratisi antistatari.
4) Conferma nel resto.
Salerno 6 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano