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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Responsabilità solidale art. 2055 c.c.Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 15 dicembre 2025
RESPONSABILITÀ SOLIDALE (ART. 2055 C.C.): QUANDO PIÙ SOGGETTI RISPONDONO PER LO STESSO DANNO? Nel complesso sistema della responsabilità civile, l'articolo 2055 del Codice Civile rappresenta una norma cardine, posta a presidio della più efficace tutela del soggetto danneggiato. Questo istituto, noto come “responsabilità solidale“, disciplina le ipotesi in cui un medesimo evento dannoso sia causalmente riconducibile alla condotta di più persone, stabilendo un regime che rafforza la posizione del creditore del risarcimento. L'analisi di questa disposizione e della sua applicazione giurisprudenziale permette di comprendere la sua vasta portata e la sua funzione di garanzia nel panorama …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15373/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15373/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO MARCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
DE EN EA ( ) CORSO CANALCHIANO 26 41100 MODENA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL DONATORE 1 33170 PORDENONE presso il difensore avv. DI BENEDETTO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Controparte_2 P.IVA_2
EA, elettivamente domiciliato in VIA DRAPPERIE N. 12 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI EA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per (come da foglio di p.c.): CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione, istanza e domanda, Nel merito
In via principale per i motivi di cui in atti, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2055,1298,1299 c.c., dell'importo complessivo di € 220.032,29 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date in cui sono avvenuti i pagamenti così come indicate in narrativa dell'atto di citazione;
In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, posta la surrogazione ex lege dell'odierna attrice nelle ragioni creditorie degli originari danneggiati, per i motivi di cui in atti, condannare la convenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1916 I co, 1203 c.c. al Controparte_2 pagamento dell'importo di complessivi € 220.032,29 determinato come in narrativa dell'atto di pagina 1 di 9 citazione o della diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date in cui sono avvenuti i pagamenti come indicati in narrativa dell'atto di citazione;
in ogni caso con integrale rifusione delle spese e delle competenze della procedura.”
Per (come da comparsa di costituzione e risposta) Controparte_2
“Nel merito:
- respingersi la domanda attorea in quanto infondata e/o non provata, con vittoria di spese ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in regresso e/o in via Parte_1 surrogatoria nei confronti di per ottenere la restituzione di una parte delle somme Controparte_2 versate a titolo di risarcimento danni ai congiunti di , rimasto vittima di un incidente Persona_1 stradale avvenuto in data 19.04.92 in Godega di Sant'Urbano tra l'autovettura (tg. CP_3
PN214355), condotta da ed assicurata (oggi , ed un CP_4 Controparte_5 CP_2 veicolo NA (tg. PN259097), condotto dal proprietario ed assicurato Persona_2 [...]
Controparte_6
In particolare, assume di aver effettuato plurimi versamenti in favore dei congiunti di CP_1 Per_1
in forza dell'Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 16.05.1998 con cui il Tribunale di Treviso
[...] aveva condannato e , quali corresponsabili del sinistro, nonché le Persona_2 CP_4 rispettive compagnie assicurative, tutti in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore dei danneggiati (doc. 4 fascicolo attoreo).
Successivamente, il provvedimento era stato confermato dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 17.10.2012, depositata in data 03.12.2012, mai notificata, né impugnata da alcuna delle parti entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., e, pertanto, divenuta definitiva per effetto del passaggio in giudicato (doc. 7 fascicolo attoreo).
Tanto premesso, in esecuzione del provvedimento, ha versato ai Controparte_7 danneggiati un importo complessivo pari ad € 748.255,58, ovvero, oltre il doppio di quanto pagato da (oggi . Controparte_5 CP_2
Conseguentemente, la Compagnia assicuratrice ha instaurato l'odierno procedimento rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Si è costituita eccependo: Controparte_2
a) la nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione per carenza di valida procura ad litem;
b) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di atteso che CP_1 parte attrice avrebbe dovuto proporre azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens e, quindi, del danneggiato;
c) l'insussistenza e/o mancata prova del preteso diritto di regresso e/o surrogazione non essendo dimostrato che il proprio assicurato abbia concorso nella misura del 50% a provocare il sinistro;
d) l'assenza di prova in ordine alla quantificazione del credito attoreo.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e, successivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 12.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
pagina 2 di 9 §
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Sulla nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione per carenza di valida procura ad litem
Nell'atto di costituzione in giudizio ha eccepito la nullità e/o inesistenza dell'atto di CP_2 citazione per carenza di valida procura essendo ivi indicato il Tribunale di Trento in luogo di quello di Bologna.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 13.04.2023, il Giudice ha pertanto assegnato a parte attrice termine di 20 giorni per il deposito telematico della procura emendata dall'errore; con nota di deposito del 03.05.2023 ha provveduto in tal senso. CP_1
Ciononostante, nelle difese conclusive la convenuta ha rinnovato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione rilevando che nel caso di specie la procura sia inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria.
La censura non coglie nel segno.
Nel dettaglio, non pare pertinente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione 21 dicembre 2022, n. 37434 atteso che la questione sottoposta al Giudice di legittimità attiene ai limiti di sanabilità della procura alle liti e, in particolare, se il meccanismo di sanatoria predisposto dall'art. 182, 2° co., c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, possa trovare applicazione anche in caso di materiale mancanza agli atti di causa della procura alle liti ovvero di sua radicale inesistenza.
Più segnatamente, l'intervento delle Sezioni Unite è stato sollecitato dalla Seconda Sezione Civile, la quale, con ordinanza interlocutoria del 15 febbraio 2022, n. 4932, aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per sottoporre al Giudice di legittimità la seguente questione: “Se, ai sensi dell'art. 182, 2 co., c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore”.
Sul punto, la pronuncia in commento ha rilevato che l'unica categoria di vizio inficiante la procura considerata dalla norma è quella della nullità, emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio de quo, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Di converso, la suddetta sanatoria non è consentita nel caso di inesistenza della procura.
All'uopo, è opportuno evidenziare che si verte in tema di procura inesistente, ogniqualvolta tale atto non sia mai stato conferito, risulti essere falso, oppure venga rilasciato da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio.
Nella fattispecie, certamente non ricorre l'ipotesi di inesistenza atteso che la procura alle liti è stata ab origine allegata all'atto di citazione notificato nonché depositata nel fascicolo telematico;
ne consegue che la stessa, anche alla luce dei principi sopra richiamati, fosse perfettamente sanabile ex lege.
Pertanto, essendo stata emendata dall'erronea indicazione del Tribunale adìto nel rispetto del termine concesso dal Giudice, non può che considerarsi perfettamente valida.
Di talché, l'eccezione deve essere respinta.
pagina 3 di 9 Sulla carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di CP_2 CP_8 ha eccepito, nel merito, carenza di legittimazione passiva deducendo che ove la Compagnia
[...] assicurativa voglia chiedere la restituzione di somme pagate in eccesso ai danneggiati di un sinistro, deve esperire l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, e non l'azione di regresso tra condebitori solidali, né quella di surrogazione ex art. 1203, comma 3 c.c.
L'assunto non pare condivisibile.
Infatti, l'indebito oggettivo presuppone necessariamente la mancanza di una causa giustificativa dell'obbligazione adempiuta.
Tanto è vero che le sentenze allegate da parte convenuta, che depongono per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2033 c.c., sono tutte caratterizzate dalla sopravvenuta carenza della causa solvendi in capo all'assicuratore poichè la sentenza con cui era stato condannato alla corresponsione degli importi è stata riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria.
Nel caso di specie, invece, la Corte di Appello di Venezia ha confermato l'ordinanza-sentenza del
Tribunale di Treviso del 16.05.1998 con cui e , quali corresponsabili Persona_2 CP_4 del sinistro, nonché le rispettive compagnie di assicurazione e (oggi CP_1 CP_9
, sono stati condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati. CP_2
Dunque, quanto versato da sulla scorta di una sentenza passata in giudicato che ha CP_1 accertato la responsabilità solidale è stato legittimamente percepito dai danneggiati ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Come noto, infatti, la disciplina dell'obbligazione solidale, ispirata al favor creditoris, consente al creditore di richiedere l'intera prestazione a ciascuno dei condebitori.
Il vincolo di solidarietà, in ambito di responsabilità nascente da circolazione di veicoli, si estende ai conducenti corresponsabili e, per necessaria conseguenza, anche ai rispettivi assicuratori.
Non può dunque trovare applicazione l'azione di cui all'art. 2033 c.c. che, come si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, deve essere esercitata nei confronti di chi ha indebitamente percepito una determinata somma di denaro.
Peraltro, la Suprema Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui il regresso può essere azionato anche dall'assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato il danneggiato in luogo del proprio assicurato, giacchè l'assicuratore, rispetto alla prestazione risarcitoria è nella posizione dell'obbligato in solido. Trova pertanto applicazione quanto disposto dagli artt. 2055 c.c. e 1299 c.c.
È quanto sancito dai giudici della Terza Sezione Civile con l'ordinanza n. 16922 del 27 giugno 2018 secondo cui: “(…) se si muove dal rilievo che (fatta salva la previsione del tutto peculiare di cui all'art. 141 cod. ass. che non modifica il fondamento del ragionamento qui appresso esposto e che peraltro non è nella specie applicabile, ratione temporis) il danneggiato da sinistro stradale cagionato da fatto colposo di più danneggianti può pretendere il risarcimento, ex art. 2055 c.c., per l'intero nei confronti di ciascuno di questi e dei loro assicuratori, non può dubitarsi che per ciò stesso si determina dal lato passivo una obbligazione solidale gravante a pieno titolo su ciascuno di questi soggetti (primo danneggiante, assicuratore del primo danneggiante, secondo danneggiante, assicuratore del secondo danneggiante, e così via): situazione che non vi è motivo di non ricondurre, quanto ai rapporti interni tra i vari coobbligati, alla disciplina in via generale per tali rapporti prevista dalle norme codicistiche e, segnatamente, per quel che in questa sede rileva, dall'art.1299 c.c.
pagina 4 di 9 Non v'è dunque ragione di richiamare i limiti, sul piano della legittimazione attiva, dell'azione diretta verso l'assicuratore della r.c.a. dettati dalla L. n. 990 del 1969, art. 18 (ora art. 144 cod. ass.), posto che il diritto che nella specie è fatto valere dall'assicuratore di un danneggiante nei confronti dell'assicuratore dell'altro danneggiante non è quello dei danneggiati, ma quello che, nei confronti degli altri condebitori solidali, spetta al debitore che ha pagato l'intero (art. 1299 c.c.).
Tale diritto compete certamente anche all'assicuratore della responsabilità civile che ha pagato i danneggiati in luogo del suo assicurato, perchè l'assicuratore della responsabilità civile, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell'obbligato in solido (Cass. 10/03/1994 n. 2313;
13/10/1986 n. 5996;16/05/1994, n. 2996), giacché la solidarietà non è esclusa dal fatto che i debitori siano tenuti con modalità diverse (art. 1293 c.c.); diritto che ha come oggetto il rimborso della quota del debito che nei rapporti interni grava su ciascun condebitore (art. 1299 c.c., comma 1)(così in motivazione Cass. n. 1084 del 1998).
Non può del resto trascurarsi che una diversa interpretazione finirebbe con il depotenziare il favor verso il danneggiato che l'attribuzione allo stesso di azione diretta nei confronti dell'assicuratore intende realizzare. Se si dovesse invero affermare che, in caso di più corresponsabili, l'assicuratore di uno di essi che paga l'intero non può agire per il regresso nei confronti dell'assicuratore dell'altro responsabile, si determinerebbe un ben intuibile motivo di remora per le compagnie assicuratrici a pagare spontaneamente l'intero in favore del danneggiato.”
A ciò si aggiunga che, come rilevato dalla Suprema Corte, alla medesima conclusione può giungersi per altra via.
In particolare “A norma dell'art. 1203 c.c., n. 3 "a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo" opera la surrogazione legale nei diritti del creditore soddisfatto.
Tale previsione (cui non deroga l'art. 1916 c.c., che piuttosto rappresenta una ulteriore ipotesi speciale di surrogazione legale, ovvero più propriamente una forma peculiare di successione del credito: v.
Cass. n.14941 del 2012; Cass. n. 3356 del 2010) si attaglia anche alla posizione dell'assicuratore r.c.a.
Questi infatti pagando al danneggiato l'importo dovutogli a titolo di risarcimento del danno cagionato dal proprio assicurato, e avendone interesse a farlo, anzi essendone obbligato per legge, si pone pienamente nella condizione prevista dalla citata norma e può dunque surrogarsi nei diritti che aveva il danneggiato da lui soddisfatto, compreso quello di esercitare l'azione per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore dell'altro danneggiato, nei limiti tuttavia della percentuale di responsabilità a questo ascrivibile (eventualmente opponibili dall'assicuratore convenuto quale eccezione personale propria dei rapporti interni con l'assicuratore surrogato)”(Cfr. Cass. Terza
Sezione Civile, Ordinanza 27/06/2018, n. 16922)
Tanto premesso, sussiste la legittimazione passiva di in relazione alla Controparte_2 domanda proposta da parte attrice.
3) Sull' insussistenza e/o mancata prova del preteso diritto di regresso e/o surrogazione esercitato da
[...] sostiene che l'azione di regresso oggetto del presente giudizio si fonderebbe Controparte_10 sul presupposto indimostrato che , proprio assicurato, abbia concorso nella misura del CP_4
50% a provocare il sinistro.
Anche tale eccezione è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata.
pagina 5 di 9 L'ordinanza-sentenza del 16.05.1998 del Tribunale di Treviso, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia con provvedimento passato in giudicato, ha accertato la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di per aver posto in essere un sorpasso Persona_2 azzardato e di per aver tenuto una velocità di 100 km/h oltre i limiti vigenti. CP_4
Dunque, sia il giudice di primo grado, sia quello dell'appello hanno riconosciuto la responsabilità solidale, ex art 2055 c.c., di entrambi i danneggianti senza, tuttavia, individuare la percentuale delle rispettive colpe.
Ebbene, considerata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 II co. c.c., la colpa ascrivibile a ciascuno si intende pari al 50%.
Comunque, in caso di dubbio circa la percentuale di incidenza di ciascuna condotta concorrente, ai sensi dell'art. 2055, comma 3, c.c., “le singole colpe si presumono uguali”: di conseguenza, gli oneri del risarcimento saranno ripartiti fra i corresponsabili in egual misura.
4) Sulla indimostrata e non provata quantificazione del credito attoreo
ha dedotto che, in conseguenza del sinistro causato da (assicurato CP_1 Persona_2
) e da (assicurato , ha versato ai danneggiati la somma complessiva di € CP_1 CP_4 CP_11
748.255,58 producendo in giudizio le quietanze dei rispettivi pagamenti.
L'odierna convenuta ha tuttavia contestato la quantificazione del credito fatto valere, eccependo che le quietanze prodotte sarebbero prive di efficacia probatoria nei confronti di in quanto scritti CP_2 provenienti da terzi. Inoltre, le quietanze anteriori all'ordinanza-sentenza del Tribunale di Treviso del
16.05.90 (docc. 11,12,13 fascicolo attoreo) sarebbero inidonee a provare l'esistenza di un credito insorto successivamente, ovvero a seguito dell'emissione dell'ordinanza-sentenza 16.05.98 del
Tribunale di Treviso.
Anche tali censure devono essere disattese.
In relazione all'efficacia probatoria da riconoscere alla quietanza di pagamento, in giurisprudenza è indiscussa la sua natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., con la conseguenza che non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza (cfr. ex multis, Cass., sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5945).
Quanto all'inopponibilità degli atti di quietanza nei confronti della convenuta, si rileva che nel caso in esame gli stessi sono corroborati da altre circostanze fattuali, quale, a mero titolo esemplificativo, la corrispondenza intercorsa tra le parti in causa, da cui si evince chiaramente come acendo CP_2 seguito a diffida della difesa attorea, non abbia mai contestato, bensì confermato, il pagamento
(risalente fra il 1993 e il 1998) delle somme indicate nella costituzione in mora di (doc. CP_1
26 fascicolo attoreo).
Per quanto poi concerne l'assenza di provvedimento giudiziale legittimante l'erogazione degli importi di cui ai docc. 12-13, parte attrice ha allegato l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 16.04.1993, RG.
360/19936, con cui era stata assegnata a favore degli attori una provvisionale di £ 100.000.000 a carico di e (doc. 29 fascicolo attoreo). CP_12 CP_1
Tanto premesso, dalla documentazione agli atti si evince che ha effettuato i seguenti CP_1 versamenti:
- a favore degli eredi in data 27.07.1998, l'importo complessivo di £ 415.518.759 - € Per_3
214.597,00 a titolo di risarcimento dei danni alla persona e alle cose, (doc. 8 fascicolo attoreo);
pagina 6 di 9 - a favore dell'avv. Guerrino Bellot (procuratore dei primi), in pari data, l'importo di £ 34.349.110 - € 17.739,00 a titolo di rifusione spese, diritti ed onorari di procedura (doc. 9 fascicolo attoreo);
- a favore di in data 27.07.1998, sempre in esecuzione della suddetta ordinanza, Persona_4 l'importo di £ 87.750.000 - € 45.319,00 (doc. 10 fascicolo attoreo);
- prima della predetta ordinanza, quale acconto provvisionale, a favore degli eredi in data Per_3
02.06.1993, l'importo di £ 103.020.000 - € 53.205,00 a titolo di “pagamento ex art. 24 L. 990/69 come da provvedimento del G.I. dott. Callegarin del 16.04.1993” (doc. 11 fascicolo attoreo);
- in data 10.06.1996, a favore di in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Persona_5
Treviso del 19.04.1996 e quale “acconto provvisionale”, l'importo di £ 150.000.000 - € 77.468,00 (doc. 12 fascicolo attoreo);
- in data 19.08.1996, sempre a favore dello stesso Conti, l'importo di £ 4.525.000 - € 2.336,00 a titolo di rimborso dell'imposta di registro e spese legali (doc. 13 fascicolo attoreo);
- in data 18.03.1999, a favore di l'importo corrispondente alla propria quota di competenza CP_12
(stimata al 50%) sulla differenza ancora dovuta, a titolo di capitale e interessi, in forza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., pari a £ 548.715.998- € 283.388,00 (doc. 14 fascicolo attoreo); Con
- a favore di l'importo dovuto in sorte capitale interessi e spese legali per CP_14 complessive £. 49.575.208 € 25.603,00 (doc. 15 fascicolo attoreo), poi rimborsati nella quota del 50% dalla stessa nel febbraio 1999. Controparte_5
Dunque, ha complessivamente versato ai danneggiati l'importo di € 748,255,58. CP_1
a complessivamente versato ai danneggiati l'importo di € 308.191,00. CP_2
Alla luce di quanto sopra, ha diritto alla ripetizione del 50% di quanto pagato in CP_1 eccedenza rispetto ad CP_2
La differenza, in linea capitale, fra i versamenti delle due compagnie ammonta ad € 440.064,58; il 50% del predetto importo è pari ad € 220.032,29.
Sulla somma così ottenuta, vanno calcolati gli interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese del presente procedimento, liquidate in base al decisum, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, e tenuto conto della nota spese, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di per i titoli di cui in Controparte_2 CP_1 motivazione, della somma di € 220.032,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date in cui sono avvenuti i pagamenti al saldo.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 852,12 per spese, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 08.04.2025 pagina 7 di 9 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 8 di 9
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15373/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO MARCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
DE EN EA ( ) CORSO CANALCHIANO 26 41100 MODENA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL DONATORE 1 33170 PORDENONE presso il difensore avv. DI BENEDETTO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Controparte_2 P.IVA_2
EA, elettivamente domiciliato in VIA DRAPPERIE N. 12 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI EA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per (come da foglio di p.c.): CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione, istanza e domanda, Nel merito
In via principale per i motivi di cui in atti, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2055,1298,1299 c.c., dell'importo complessivo di € 220.032,29 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date in cui sono avvenuti i pagamenti così come indicate in narrativa dell'atto di citazione;
In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, posta la surrogazione ex lege dell'odierna attrice nelle ragioni creditorie degli originari danneggiati, per i motivi di cui in atti, condannare la convenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1916 I co, 1203 c.c. al Controparte_2 pagamento dell'importo di complessivi € 220.032,29 determinato come in narrativa dell'atto di pagina 1 di 9 citazione o della diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date in cui sono avvenuti i pagamenti come indicati in narrativa dell'atto di citazione;
in ogni caso con integrale rifusione delle spese e delle competenze della procedura.”
Per (come da comparsa di costituzione e risposta) Controparte_2
“Nel merito:
- respingersi la domanda attorea in quanto infondata e/o non provata, con vittoria di spese ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in regresso e/o in via Parte_1 surrogatoria nei confronti di per ottenere la restituzione di una parte delle somme Controparte_2 versate a titolo di risarcimento danni ai congiunti di , rimasto vittima di un incidente Persona_1 stradale avvenuto in data 19.04.92 in Godega di Sant'Urbano tra l'autovettura (tg. CP_3
PN214355), condotta da ed assicurata (oggi , ed un CP_4 Controparte_5 CP_2 veicolo NA (tg. PN259097), condotto dal proprietario ed assicurato Persona_2 [...]
Controparte_6
In particolare, assume di aver effettuato plurimi versamenti in favore dei congiunti di CP_1 Per_1
in forza dell'Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 16.05.1998 con cui il Tribunale di Treviso
[...] aveva condannato e , quali corresponsabili del sinistro, nonché le Persona_2 CP_4 rispettive compagnie assicurative, tutti in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore dei danneggiati (doc. 4 fascicolo attoreo).
Successivamente, il provvedimento era stato confermato dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 17.10.2012, depositata in data 03.12.2012, mai notificata, né impugnata da alcuna delle parti entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., e, pertanto, divenuta definitiva per effetto del passaggio in giudicato (doc. 7 fascicolo attoreo).
Tanto premesso, in esecuzione del provvedimento, ha versato ai Controparte_7 danneggiati un importo complessivo pari ad € 748.255,58, ovvero, oltre il doppio di quanto pagato da (oggi . Controparte_5 CP_2
Conseguentemente, la Compagnia assicuratrice ha instaurato l'odierno procedimento rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Si è costituita eccependo: Controparte_2
a) la nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione per carenza di valida procura ad litem;
b) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di atteso che CP_1 parte attrice avrebbe dovuto proporre azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens e, quindi, del danneggiato;
c) l'insussistenza e/o mancata prova del preteso diritto di regresso e/o surrogazione non essendo dimostrato che il proprio assicurato abbia concorso nella misura del 50% a provocare il sinistro;
d) l'assenza di prova in ordine alla quantificazione del credito attoreo.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e, successivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 12.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
pagina 2 di 9 §
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Sulla nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione per carenza di valida procura ad litem
Nell'atto di costituzione in giudizio ha eccepito la nullità e/o inesistenza dell'atto di CP_2 citazione per carenza di valida procura essendo ivi indicato il Tribunale di Trento in luogo di quello di Bologna.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 13.04.2023, il Giudice ha pertanto assegnato a parte attrice termine di 20 giorni per il deposito telematico della procura emendata dall'errore; con nota di deposito del 03.05.2023 ha provveduto in tal senso. CP_1
Ciononostante, nelle difese conclusive la convenuta ha rinnovato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione rilevando che nel caso di specie la procura sia inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria.
La censura non coglie nel segno.
Nel dettaglio, non pare pertinente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione 21 dicembre 2022, n. 37434 atteso che la questione sottoposta al Giudice di legittimità attiene ai limiti di sanabilità della procura alle liti e, in particolare, se il meccanismo di sanatoria predisposto dall'art. 182, 2° co., c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, possa trovare applicazione anche in caso di materiale mancanza agli atti di causa della procura alle liti ovvero di sua radicale inesistenza.
Più segnatamente, l'intervento delle Sezioni Unite è stato sollecitato dalla Seconda Sezione Civile, la quale, con ordinanza interlocutoria del 15 febbraio 2022, n. 4932, aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per sottoporre al Giudice di legittimità la seguente questione: “Se, ai sensi dell'art. 182, 2 co., c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore”.
Sul punto, la pronuncia in commento ha rilevato che l'unica categoria di vizio inficiante la procura considerata dalla norma è quella della nullità, emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio de quo, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Di converso, la suddetta sanatoria non è consentita nel caso di inesistenza della procura.
All'uopo, è opportuno evidenziare che si verte in tema di procura inesistente, ogniqualvolta tale atto non sia mai stato conferito, risulti essere falso, oppure venga rilasciato da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio.
Nella fattispecie, certamente non ricorre l'ipotesi di inesistenza atteso che la procura alle liti è stata ab origine allegata all'atto di citazione notificato nonché depositata nel fascicolo telematico;
ne consegue che la stessa, anche alla luce dei principi sopra richiamati, fosse perfettamente sanabile ex lege.
Pertanto, essendo stata emendata dall'erronea indicazione del Tribunale adìto nel rispetto del termine concesso dal Giudice, non può che considerarsi perfettamente valida.
Di talché, l'eccezione deve essere respinta.
pagina 3 di 9 Sulla carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di CP_2 CP_8 ha eccepito, nel merito, carenza di legittimazione passiva deducendo che ove la Compagnia
[...] assicurativa voglia chiedere la restituzione di somme pagate in eccesso ai danneggiati di un sinistro, deve esperire l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, e non l'azione di regresso tra condebitori solidali, né quella di surrogazione ex art. 1203, comma 3 c.c.
L'assunto non pare condivisibile.
Infatti, l'indebito oggettivo presuppone necessariamente la mancanza di una causa giustificativa dell'obbligazione adempiuta.
Tanto è vero che le sentenze allegate da parte convenuta, che depongono per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2033 c.c., sono tutte caratterizzate dalla sopravvenuta carenza della causa solvendi in capo all'assicuratore poichè la sentenza con cui era stato condannato alla corresponsione degli importi è stata riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria.
Nel caso di specie, invece, la Corte di Appello di Venezia ha confermato l'ordinanza-sentenza del
Tribunale di Treviso del 16.05.1998 con cui e , quali corresponsabili Persona_2 CP_4 del sinistro, nonché le rispettive compagnie di assicurazione e (oggi CP_1 CP_9
, sono stati condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati. CP_2
Dunque, quanto versato da sulla scorta di una sentenza passata in giudicato che ha CP_1 accertato la responsabilità solidale è stato legittimamente percepito dai danneggiati ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Come noto, infatti, la disciplina dell'obbligazione solidale, ispirata al favor creditoris, consente al creditore di richiedere l'intera prestazione a ciascuno dei condebitori.
Il vincolo di solidarietà, in ambito di responsabilità nascente da circolazione di veicoli, si estende ai conducenti corresponsabili e, per necessaria conseguenza, anche ai rispettivi assicuratori.
Non può dunque trovare applicazione l'azione di cui all'art. 2033 c.c. che, come si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, deve essere esercitata nei confronti di chi ha indebitamente percepito una determinata somma di denaro.
Peraltro, la Suprema Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui il regresso può essere azionato anche dall'assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato il danneggiato in luogo del proprio assicurato, giacchè l'assicuratore, rispetto alla prestazione risarcitoria è nella posizione dell'obbligato in solido. Trova pertanto applicazione quanto disposto dagli artt. 2055 c.c. e 1299 c.c.
È quanto sancito dai giudici della Terza Sezione Civile con l'ordinanza n. 16922 del 27 giugno 2018 secondo cui: “(…) se si muove dal rilievo che (fatta salva la previsione del tutto peculiare di cui all'art. 141 cod. ass. che non modifica il fondamento del ragionamento qui appresso esposto e che peraltro non è nella specie applicabile, ratione temporis) il danneggiato da sinistro stradale cagionato da fatto colposo di più danneggianti può pretendere il risarcimento, ex art. 2055 c.c., per l'intero nei confronti di ciascuno di questi e dei loro assicuratori, non può dubitarsi che per ciò stesso si determina dal lato passivo una obbligazione solidale gravante a pieno titolo su ciascuno di questi soggetti (primo danneggiante, assicuratore del primo danneggiante, secondo danneggiante, assicuratore del secondo danneggiante, e così via): situazione che non vi è motivo di non ricondurre, quanto ai rapporti interni tra i vari coobbligati, alla disciplina in via generale per tali rapporti prevista dalle norme codicistiche e, segnatamente, per quel che in questa sede rileva, dall'art.1299 c.c.
pagina 4 di 9 Non v'è dunque ragione di richiamare i limiti, sul piano della legittimazione attiva, dell'azione diretta verso l'assicuratore della r.c.a. dettati dalla L. n. 990 del 1969, art. 18 (ora art. 144 cod. ass.), posto che il diritto che nella specie è fatto valere dall'assicuratore di un danneggiante nei confronti dell'assicuratore dell'altro danneggiante non è quello dei danneggiati, ma quello che, nei confronti degli altri condebitori solidali, spetta al debitore che ha pagato l'intero (art. 1299 c.c.).
Tale diritto compete certamente anche all'assicuratore della responsabilità civile che ha pagato i danneggiati in luogo del suo assicurato, perchè l'assicuratore della responsabilità civile, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell'obbligato in solido (Cass. 10/03/1994 n. 2313;
13/10/1986 n. 5996;16/05/1994, n. 2996), giacché la solidarietà non è esclusa dal fatto che i debitori siano tenuti con modalità diverse (art. 1293 c.c.); diritto che ha come oggetto il rimborso della quota del debito che nei rapporti interni grava su ciascun condebitore (art. 1299 c.c., comma 1)(così in motivazione Cass. n. 1084 del 1998).
Non può del resto trascurarsi che una diversa interpretazione finirebbe con il depotenziare il favor verso il danneggiato che l'attribuzione allo stesso di azione diretta nei confronti dell'assicuratore intende realizzare. Se si dovesse invero affermare che, in caso di più corresponsabili, l'assicuratore di uno di essi che paga l'intero non può agire per il regresso nei confronti dell'assicuratore dell'altro responsabile, si determinerebbe un ben intuibile motivo di remora per le compagnie assicuratrici a pagare spontaneamente l'intero in favore del danneggiato.”
A ciò si aggiunga che, come rilevato dalla Suprema Corte, alla medesima conclusione può giungersi per altra via.
In particolare “A norma dell'art. 1203 c.c., n. 3 "a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo" opera la surrogazione legale nei diritti del creditore soddisfatto.
Tale previsione (cui non deroga l'art. 1916 c.c., che piuttosto rappresenta una ulteriore ipotesi speciale di surrogazione legale, ovvero più propriamente una forma peculiare di successione del credito: v.
Cass. n.14941 del 2012; Cass. n. 3356 del 2010) si attaglia anche alla posizione dell'assicuratore r.c.a.
Questi infatti pagando al danneggiato l'importo dovutogli a titolo di risarcimento del danno cagionato dal proprio assicurato, e avendone interesse a farlo, anzi essendone obbligato per legge, si pone pienamente nella condizione prevista dalla citata norma e può dunque surrogarsi nei diritti che aveva il danneggiato da lui soddisfatto, compreso quello di esercitare l'azione per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore dell'altro danneggiato, nei limiti tuttavia della percentuale di responsabilità a questo ascrivibile (eventualmente opponibili dall'assicuratore convenuto quale eccezione personale propria dei rapporti interni con l'assicuratore surrogato)”(Cfr. Cass. Terza
Sezione Civile, Ordinanza 27/06/2018, n. 16922)
Tanto premesso, sussiste la legittimazione passiva di in relazione alla Controparte_2 domanda proposta da parte attrice.
3) Sull' insussistenza e/o mancata prova del preteso diritto di regresso e/o surrogazione esercitato da
[...] sostiene che l'azione di regresso oggetto del presente giudizio si fonderebbe Controparte_10 sul presupposto indimostrato che , proprio assicurato, abbia concorso nella misura del CP_4
50% a provocare il sinistro.
Anche tale eccezione è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata.
pagina 5 di 9 L'ordinanza-sentenza del 16.05.1998 del Tribunale di Treviso, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia con provvedimento passato in giudicato, ha accertato la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di per aver posto in essere un sorpasso Persona_2 azzardato e di per aver tenuto una velocità di 100 km/h oltre i limiti vigenti. CP_4
Dunque, sia il giudice di primo grado, sia quello dell'appello hanno riconosciuto la responsabilità solidale, ex art 2055 c.c., di entrambi i danneggianti senza, tuttavia, individuare la percentuale delle rispettive colpe.
Ebbene, considerata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 II co. c.c., la colpa ascrivibile a ciascuno si intende pari al 50%.
Comunque, in caso di dubbio circa la percentuale di incidenza di ciascuna condotta concorrente, ai sensi dell'art. 2055, comma 3, c.c., “le singole colpe si presumono uguali”: di conseguenza, gli oneri del risarcimento saranno ripartiti fra i corresponsabili in egual misura.
4) Sulla indimostrata e non provata quantificazione del credito attoreo
ha dedotto che, in conseguenza del sinistro causato da (assicurato CP_1 Persona_2
) e da (assicurato , ha versato ai danneggiati la somma complessiva di € CP_1 CP_4 CP_11
748.255,58 producendo in giudizio le quietanze dei rispettivi pagamenti.
L'odierna convenuta ha tuttavia contestato la quantificazione del credito fatto valere, eccependo che le quietanze prodotte sarebbero prive di efficacia probatoria nei confronti di in quanto scritti CP_2 provenienti da terzi. Inoltre, le quietanze anteriori all'ordinanza-sentenza del Tribunale di Treviso del
16.05.90 (docc. 11,12,13 fascicolo attoreo) sarebbero inidonee a provare l'esistenza di un credito insorto successivamente, ovvero a seguito dell'emissione dell'ordinanza-sentenza 16.05.98 del
Tribunale di Treviso.
Anche tali censure devono essere disattese.
In relazione all'efficacia probatoria da riconoscere alla quietanza di pagamento, in giurisprudenza è indiscussa la sua natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., con la conseguenza che non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza (cfr. ex multis, Cass., sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5945).
Quanto all'inopponibilità degli atti di quietanza nei confronti della convenuta, si rileva che nel caso in esame gli stessi sono corroborati da altre circostanze fattuali, quale, a mero titolo esemplificativo, la corrispondenza intercorsa tra le parti in causa, da cui si evince chiaramente come acendo CP_2 seguito a diffida della difesa attorea, non abbia mai contestato, bensì confermato, il pagamento
(risalente fra il 1993 e il 1998) delle somme indicate nella costituzione in mora di (doc. CP_1
26 fascicolo attoreo).
Per quanto poi concerne l'assenza di provvedimento giudiziale legittimante l'erogazione degli importi di cui ai docc. 12-13, parte attrice ha allegato l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 16.04.1993, RG.
360/19936, con cui era stata assegnata a favore degli attori una provvisionale di £ 100.000.000 a carico di e (doc. 29 fascicolo attoreo). CP_12 CP_1
Tanto premesso, dalla documentazione agli atti si evince che ha effettuato i seguenti CP_1 versamenti:
- a favore degli eredi in data 27.07.1998, l'importo complessivo di £ 415.518.759 - € Per_3
214.597,00 a titolo di risarcimento dei danni alla persona e alle cose, (doc. 8 fascicolo attoreo);
pagina 6 di 9 - a favore dell'avv. Guerrino Bellot (procuratore dei primi), in pari data, l'importo di £ 34.349.110 - € 17.739,00 a titolo di rifusione spese, diritti ed onorari di procedura (doc. 9 fascicolo attoreo);
- a favore di in data 27.07.1998, sempre in esecuzione della suddetta ordinanza, Persona_4 l'importo di £ 87.750.000 - € 45.319,00 (doc. 10 fascicolo attoreo);
- prima della predetta ordinanza, quale acconto provvisionale, a favore degli eredi in data Per_3
02.06.1993, l'importo di £ 103.020.000 - € 53.205,00 a titolo di “pagamento ex art. 24 L. 990/69 come da provvedimento del G.I. dott. Callegarin del 16.04.1993” (doc. 11 fascicolo attoreo);
- in data 10.06.1996, a favore di in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Persona_5
Treviso del 19.04.1996 e quale “acconto provvisionale”, l'importo di £ 150.000.000 - € 77.468,00 (doc. 12 fascicolo attoreo);
- in data 19.08.1996, sempre a favore dello stesso Conti, l'importo di £ 4.525.000 - € 2.336,00 a titolo di rimborso dell'imposta di registro e spese legali (doc. 13 fascicolo attoreo);
- in data 18.03.1999, a favore di l'importo corrispondente alla propria quota di competenza CP_12
(stimata al 50%) sulla differenza ancora dovuta, a titolo di capitale e interessi, in forza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., pari a £ 548.715.998- € 283.388,00 (doc. 14 fascicolo attoreo); Con
- a favore di l'importo dovuto in sorte capitale interessi e spese legali per CP_14 complessive £. 49.575.208 € 25.603,00 (doc. 15 fascicolo attoreo), poi rimborsati nella quota del 50% dalla stessa nel febbraio 1999. Controparte_5
Dunque, ha complessivamente versato ai danneggiati l'importo di € 748,255,58. CP_1
a complessivamente versato ai danneggiati l'importo di € 308.191,00. CP_2
Alla luce di quanto sopra, ha diritto alla ripetizione del 50% di quanto pagato in CP_1 eccedenza rispetto ad CP_2
La differenza, in linea capitale, fra i versamenti delle due compagnie ammonta ad € 440.064,58; il 50% del predetto importo è pari ad € 220.032,29.
Sulla somma così ottenuta, vanno calcolati gli interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese del presente procedimento, liquidate in base al decisum, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, e tenuto conto della nota spese, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di per i titoli di cui in Controparte_2 CP_1 motivazione, della somma di € 220.032,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date in cui sono avvenuti i pagamenti al saldo.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 852,12 per spese, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 08.04.2025 pagina 7 di 9 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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