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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2064/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2064/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso - cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Pacifico e Parte_1 C.F._1
Rita Mercorella presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Cesena (FC), via Pacchioni n. 182, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), residente in [...] C.F._2
nr. 20
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per “Pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto in data 5.12.1998 in Napoli (NA) e trascritto con atto nr. 1872 1 serie A – anno 1974 – presso il Comune di Napoli (NA), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli
Uffici dello Stato Civile del suddetto Comune.
pagina 1 di 3 Disporre che nulla sia dovuto a titolo di assegno di divorzio a favore della Sig.ra CP_1
.
[...]
Con Vittoria di spese determinate ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/7/2022 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Napoli (NA), il 5/12/1998, trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998, atto n. 187, p. 2, s. A, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli , il 17/7/1999, , il Per_1 Persona_2
6/11/2003 e , il 14/1/2008, il primogenito ed il secondogenito maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti secondo le allegazioni del ricorrente ed il terzogenito, invece, risultante adottato in virtù di sentenza del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna n. 136/2020, divenuta definitiva il 18/1/2021.
Fallito il tentativo di conciliazione per essere comparso davanti al Presidente il solo marito, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I. e nel giudizio è intervenuto il P.M.
Acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. Pt_1
ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
[...]
Collegio con ordinanza depositata il 21/12/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., riducendo a 20 gg il termine per il deposito delle comparse conclusionali. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dal marito odierno ricorrente.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza definitiva n. 1038/2014 fu pronunciata la separazione personale dei coniugi;
risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 3 2. Nulla per le spese di lite, tenuto conto della non opposizione della resistente alla domanda e del carattere necessario della pronuncia in ordine agli effetti sul vincolo, in mancanza di allegazioni attestanti il tentativo del ricorrente di instaurare una procedura stragiudiziale di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa o rigettata ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2064/2022 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Napoli (NA), il 5/12/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1998, atto n. 187, p. 2, s. A;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per l'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
c) nulla per le spese di lite.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2064/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso - cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Pacifico e Parte_1 C.F._1
Rita Mercorella presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Cesena (FC), via Pacchioni n. 182, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), residente in [...] C.F._2
nr. 20
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per “Pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto in data 5.12.1998 in Napoli (NA) e trascritto con atto nr. 1872 1 serie A – anno 1974 – presso il Comune di Napoli (NA), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli
Uffici dello Stato Civile del suddetto Comune.
pagina 1 di 3 Disporre che nulla sia dovuto a titolo di assegno di divorzio a favore della Sig.ra CP_1
.
[...]
Con Vittoria di spese determinate ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/7/2022 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Napoli (NA), il 5/12/1998, trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998, atto n. 187, p. 2, s. A, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli , il 17/7/1999, , il Per_1 Persona_2
6/11/2003 e , il 14/1/2008, il primogenito ed il secondogenito maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti secondo le allegazioni del ricorrente ed il terzogenito, invece, risultante adottato in virtù di sentenza del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna n. 136/2020, divenuta definitiva il 18/1/2021.
Fallito il tentativo di conciliazione per essere comparso davanti al Presidente il solo marito, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I. e nel giudizio è intervenuto il P.M.
Acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. Pt_1
ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
[...]
Collegio con ordinanza depositata il 21/12/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., riducendo a 20 gg il termine per il deposito delle comparse conclusionali. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dal marito odierno ricorrente.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza definitiva n. 1038/2014 fu pronunciata la separazione personale dei coniugi;
risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 3 2. Nulla per le spese di lite, tenuto conto della non opposizione della resistente alla domanda e del carattere necessario della pronuncia in ordine agli effetti sul vincolo, in mancanza di allegazioni attestanti il tentativo del ricorrente di instaurare una procedura stragiudiziale di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa o rigettata ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2064/2022 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Napoli (NA), il 5/12/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1998, atto n. 187, p. 2, s. A;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per l'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
c) nulla per le spese di lite.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3