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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANILA Parte_1 C.F._1
DE DO
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEILA CRETI e CP_1 C.F._2 dell'avv. DAVIDE MINERVINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lecco, per tutti i motivi Parte_1 esposti, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna statuizione, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- Mantenere l'affido esclusivo delle minori e in capo alla Persona_1 Persona_2 madre CP_1
- Esonerare dal contributo al mantenimento delle minori e Parte_1 Per_1 [...]
con decorrenza dal 2015 Per_2
In subordine: - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse riconoscere l'esonero già dal 2015, esonerare dal contributo al mantenimento delle minori e Parte_1 Per_1 [...]
con decorrenza dal 16.12.2020. Per_2
In estremo subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse riconoscere l'esonero con decorrenza dal 16.12.2020, esonerare dal contributo al mantenimento delle minori Parte_1
e dalla data della domanda. Per_1 Persona_2
In via istruttoria:
- Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alla Signora l'esibizione dei CP_1 seguenti documenti:
• Estratti conto completi ex art. 473bis.12 c.p.c.;
• Bilancio e dichiarazione dei redditi della società relativi all'anno 2023. Parte_2
- Si chiede inoltre, che vengano disposte indagini ad opera della polizia tributaria al fine di accertare la reale attività lavorativa e reddituale della Signora ” CP_1
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, previi incombenti di rito, fermo restando CP_1
l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre: Per_2
- In via principale: rigettare le domande formulate dal Sig. con riguardo Parte_1 all'esonero dal contributo al mantenimento per le figlie e in quanto inammissibili Per_1 Per_2
(in particolare con riguardo alla decorrenza) e infondate in fatto e in diritto, per l'effetto confermando le statuizioni della sentenza di divorzio n. 157/2015, pubblicata dal Tribunale di
Lecco in data 25.02.2015.
- In subordine: si aderisce alla riduzione del contributo al mantenimento per le figlie già disposta con ordinanza del 03.08.2024.
- In ogni caso, si chiede di imporre, in capo al Sig. - stante il suo costante Parte_1 inadempimento agli obblighi di contribuire al mantenimento delle figlie - di prestare idonea garanzia personale o reale ai sensi dell'art. 473 bis 36, secondo comma, c.p.c. per l'adempimento dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento per le figlie.
- Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
- In via istruttoria > si chiede sin d'ora:
A) di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il Sig. risulta assente nella vita delle figlie e fin Parte_1 Per_1 Per_2 dall'anno 2012, anno della separazione personale dalla Sig.ra avendo sempre omesso CP_1 di versare il mantenimento e le spese straordinarie dovute per loro, di esercitare il proprio diritto visita, di contattarle telefonicamente e di informarsi sulla loro situazione scolastica e di salute?
pagina 2 di 8 2) Vero che il Sig. vive a Francoforte in un'abitazione di oltre 100 mq con Parte_1 ampio soggiorno, tre camere da letto e due bagni nel centro della città, come da doc. 21 che si rammostra al teste?
3) Vero che il Sig. a Francoforte si reca, con cadenza settimanale, fuori a cena, Parte_1 fa annualmente viaggi all'estero con la propria moglie, Sig.ra e i figli avuti da Parte_3 quest'ultima?
4) Vero che, nel mese di agosto 2023, il Sig. ha fatto un viaggio negli Emirati Arabi con Pt_1 la moglie, Sig.ra e i figli avuti da quest'ultima, come da doc. 3 che si Parte_3 rammostra?
5) Vero che, nel periodo dal 27 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, in cui si è Persona_2 recata presso l'abitazione del padre a Francoforte, ha potuto accertare che quest'ultimo, nonostante la patologia da cui risulta affetto, conduce una vita normale, svolgendo autonomamente tutte le attività ordinarie e uscendo a cena con cadenza settimanale?
6) Vero che, in occasione del viaggio a Francoforte di nel periodo dal 27 Persona_2 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, i biglietti aerei per quest'ultima e per il suo fidanzato sono stati pagati dal Sig. il quale li ha anche invitati al ristorante, pagando il conto anche Parte_1 per loro e ha portato la figlia e il suo fidanzatino dell'epoca a fare shopping, pagando con la propria carta di credito, come da docc. 22 e 23 che si rammostrano al teste?
7) Vero che la società Prometea S.r.l., oggi fallita, per la quale sia il Sig. che la Controparte_2
Sig.ra hanno prestato garanzie personali, era di fatto una società facente capo al Sig. CP_1
e amministrata da quest'ultimo? Parte_1
- Si indicano a testi sui capitoli di prova da 1 a 6: le figlie e Persona_1 Persona_2
(essendo quest'ultima minorenne, ove il Giudice lo ritenga preferibile, potrebbe disporne l'audizione anche ai sensi dell'art. 473 bis 4 c.p.c.), entrambe residenti in [...];
- Si indica a teste sul capitolo di prova n. 7 il Sig. residente a [...]di Controparte_2
Magra (SP), Via U. Mantero n. 2.
B) Che vengano disposte indagini ad opera della Polizia Tributaria, con specifico mandato ad interfacciarsi con le Autorità estere competenti - o direttamente ad opera di queste ultime - al fine di accertare la reale attività lavorativa/imprenditoriale e il reale reddito e tenore di vita del Sig.
residente in [...](Germania), Hans-Thoma-Str. 22 (ad es. se Parte_1 questi percepisca, o possa percepire, un trattamento pensionistico/indennità per invalidità e di quale ammontare…).
C) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente in quanto ininfluenti ai fini del decidere e del tutto esplorative per le ragioni espresse in narrativa.
- Nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.”
pagina 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo, in modifica delle condizioni di Parte_1 CP_1 divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 157/2015 pubblicata il 25/02/2015, di essere esonerato dal contributo al mantenimento delle figlie e Persona_1 Persona_2 con decorrenza dal 2015 o, in subordine, dal 16/12/2020 o dalla data della domanda.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con conferma CP_1 delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 157/2015 pubblicata il
25/02/2015, e chiedendo di porre in capo ad in considerazione del suo costante Parte_1 inadempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, l'obbligo di prestare idonea garanzia personale o reale ai sensi dell'art. 473 bis.36 c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e sono comparse avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 18/06/2022.
Non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, il giudice relatore, quale provvedimento temporaneo e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha disposto la riduzione, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, del contributo al mantenimento delle figlie
[...]
e posto a carico di dalla sentenza del Tribunale di Per_1 Persona_2 Parte_1
Lecco n. 157/2015 nella somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, con conferma della suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori al 50% ciascuno.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e hanno discusso oralmente la causa avanti al giudice relatore, che all'esito della discussione orale si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
Osserva, infatti, il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal giudice relatore con l'ordinanza del 03/08/2024.
La domanda di parte ricorrente è solo in parte fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
ed hanno contratto matrimonio a Paderno d'Adda il 04/07/2003 e Parte_1 CP_1 dalla loro unione sono nate le figlie il 21/02/2004 e il Persona_1 Persona_2
27/12/2007.
Il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
571/2012 del 21/08/2012.
pagina 4 di 8 Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 157/2015 del 25/02/2015, in accoglimento del ricorso congiunto presentato dai coniugi, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra ed provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le Parte_1 CP_1 parti.
Tali condizioni prevedono, per quel che rileva nel presente giudizio, un assegno mensile pari a €
1.000,00 (€ 500,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a carico di e in favore di a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie Parte_1 CP_1
e Per_1 Per_2
Il ricorrente sostiene che nel caso di specie si siano verificate sopravvenienze idonee a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento delle figlie e , evidenziando in particolare il Per_1 Per_2 peggioramento delle condizioni di salute di tale da impedire allo stesso di Parte_1 produrre reddito e di contribuire conseguentemente al mantenimento delle figlie.
La resistente contesta le richieste avversarie, evidenziando che si è sempre Parte_1 sottratto agli obblighi di mantenimento della prole gravanti in capo allo stesso.
Giova ricordare che, in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli gravante in capo ai genitori, il giudice deve determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., n. 605/2017).
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 32466/2023; Cass., n. 4145/2023).
Il principio di proporzionalità – che l'art. 316 bis c.c. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337 septies c.c. – governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., n.
2536/2024).
Costituisce altresì principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui neppure lo stato di disoccupazione costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte agli obblighi posti dall'art. 316 bis c.c., a meno che il genitore non dimostri l'assoluta impossibilità di fare fronte alle pagina 5 di 8 obbligazioni attraverso la prova di un'attivazione in tal senso e l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p. sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole disponibilità di introiti (Cass., n. 15432/2016; Cass., n. 39411/2017).
È, infatti, dovere del genitore di attivarsi ed impegnarsi nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass., n.
12283/2024).
Richiamati dunque i principi in punto di obbligo di ciascun genitore a concorre nel mantenimento dei figli, nel caso di specie deve ritenersi provato il peggioramento delle condizioni di salute di con riconoscimento in data 13/11/2023 dalle autorità amministrative tedesche Parte_1
– essendo il ricorrente residente da diversi anni in Germania – di un grado di disabilità pari a 100
(cfr. docc. 10 e 16 di parte ricorrente).
Il peggioramento delle condizioni di salute di ha inciso negativamente sulla Parte_1 sua capacità lavorativa, il che giustifica una riduzione del contributo al mantenimento delle figlie posto a suo carico dalla sentenza di divorzio.
Tuttavia, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti – ricorrenti in casi del tutto eccezionali
– per esonerare in via integrale dall'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 delle figlie, tenuto oltretutto conto che egli, risiedendo da diversi anni in Germania, ha rapporti solo saltuari con le figlie, del cui accudimento e cura si è dovuta occupare in via esclusiva la resistente CP_1
Si osserva innanzitutto che pur affetto dalla patologia fin dal 2010, come Parte_1 sostenuto dalla parte ricorrente, ha volontariamente pattuito nel 2015 in sede di divorzio congiunto un contributo al mantenimento delle figlie a suo carico nella misura di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascuna figlia).
Inoltre, la parte resistente ha allegato – senza che la parte ricorrente abbia contestato in maniera specifica tale circostanza – che abbia sempre lamentato fin dalla separazione di Parte_1 non essere in grado di far fronte agli obblighi di mantenimento delle figlie, ma ciononostante egli ha confermato anche nel 2015 il contributo al mantenimento delle figlie nella misura di €
1.000,00 mensili, salvo poi non adempiervi.
Infatti, la parte resistente ha allegato che – come riconosciuto anche dalla parte Parte_1 ricorrente – in verità non ha mai contribuito al mantenimento delle figlie, fin dalla separazione personale intervenuta nel 2012, se non per una somma minima (quattro versamenti dell'importo di € 250,00 ciascuno, per complessivi € 1.000,00, effettuati nel 2016).
Occorre poi osservare che la situazione economica complessiva di non è del Parte_1 tutto chiara: da un lato, infatti, il ricorrente sostiene di non poter prestare attività lavorativa, dall'altro lato egli è rappresentante legale della società EMA Group GmbH con sede in
Germania, di cui è anche titolare di partecipazione sociale, che costituisce evidentemente una disponibilità economica.
pagina 6 di 8 Del resto, la parte ricorrente ha riconosciuto in sede di memoria ex art. 473 bis.17, primo comma c.p.c., di percepire un “rimborso spese” dalla società EMA Group GmbH.
Inoltre, come osservato dalla parte resistente, emergono dal conto corrente intestato ad Pt_1 diversi movimenti di somme di denaro, anche legati alla predetta società EMA Group
[...]
GmbH, con conseguente disponibilità di somme di denaro.
Infine, la parte ricorrente non ha mai contestato le puntuali allegazioni della parte resistente circa l'elevato tenore di vita sostenuto da a Francoforte e in vacanza all'estero, Parte_1 limitandosi a sostenere genericamente che egli sarebbe “totalmente mantenuto” dall'attuale compagna . Parte_3
Pertanto, in considerazione del fatto che vive stabilmente in Germania per cui i Parte_1 tempi di permanenza delle figlie sono in via pressoché esclusiva presso la madre la CP_1 quale si fa carico integralmente della gestione delle figlie, appare equo rideterminare il contributo al mantenimento delle figlie e posto a carico di nella misura Per_1 Per_2 Parte_1 indicata dal giudice relatore con l'ordinanza del 03/08/2024, pari alla somma mensile di € 600,00
(€ 300,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco.
In conformità al dettato dell'art. 473 bis.22 c.p.c., la riduzione decorre, come già previsto dal giudice relatore in via temporanea e urgente, dalla data della domanda giudiziale, non potendo retroagire a data antecedente, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che quando si discuta del momento estintivo dell'obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte. Gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire indipendentemente dal momento dell'accadimento innovativo, alla data della domanda di modificazione (Cass., n. 19589 del
26/09/2011; Cass., n. 16173 del 30/07/2015). Si è inoltre affermato che la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo (Cass., n. 6975/2005;
Cass., n. 8235/2000; Cass. n. 4224/2021; Cass., n. 10974 /2023; Cass., n. 18089/2023).
Non è accoglibile la domanda della resistente di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 prestare idonea garanzia ex art. 473 bis.36 c.p.c., in quanto formulata in termini del tutto generici pagina 7 di 8 e non risultando in ogni caso il ricorrente essere titolare di disponibilità economiche in Italia, come del resto sostenuto dalla stessa resistente.
La natura del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti in relazione alle rispettive domande giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
157/2015 del 25/02/2015, così dispone:
1) Riduce, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, il contributo al mantenimento delle figlie e posto a carico di in favore di Persona_1 Persona_2 Parte_1 CP_1 dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 157/2015 del 25/02/2015 nella somma complessiva di €
600,00 mensili (€ 300,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, con conferma della suddivisione delle spese straordinarie, da intendersi regolate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, tra i genitori al 50% ciascuno;
2) Conferma nel resto le condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
157/2015 del 25/02/2015;
3) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANILA Parte_1 C.F._1
DE DO
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEILA CRETI e CP_1 C.F._2 dell'avv. DAVIDE MINERVINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lecco, per tutti i motivi Parte_1 esposti, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna statuizione, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- Mantenere l'affido esclusivo delle minori e in capo alla Persona_1 Persona_2 madre CP_1
- Esonerare dal contributo al mantenimento delle minori e Parte_1 Per_1 [...]
con decorrenza dal 2015 Per_2
In subordine: - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse riconoscere l'esonero già dal 2015, esonerare dal contributo al mantenimento delle minori e Parte_1 Per_1 [...]
con decorrenza dal 16.12.2020. Per_2
In estremo subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse riconoscere l'esonero con decorrenza dal 16.12.2020, esonerare dal contributo al mantenimento delle minori Parte_1
e dalla data della domanda. Per_1 Persona_2
In via istruttoria:
- Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alla Signora l'esibizione dei CP_1 seguenti documenti:
• Estratti conto completi ex art. 473bis.12 c.p.c.;
• Bilancio e dichiarazione dei redditi della società relativi all'anno 2023. Parte_2
- Si chiede inoltre, che vengano disposte indagini ad opera della polizia tributaria al fine di accertare la reale attività lavorativa e reddituale della Signora ” CP_1
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, previi incombenti di rito, fermo restando CP_1
l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre: Per_2
- In via principale: rigettare le domande formulate dal Sig. con riguardo Parte_1 all'esonero dal contributo al mantenimento per le figlie e in quanto inammissibili Per_1 Per_2
(in particolare con riguardo alla decorrenza) e infondate in fatto e in diritto, per l'effetto confermando le statuizioni della sentenza di divorzio n. 157/2015, pubblicata dal Tribunale di
Lecco in data 25.02.2015.
- In subordine: si aderisce alla riduzione del contributo al mantenimento per le figlie già disposta con ordinanza del 03.08.2024.
- In ogni caso, si chiede di imporre, in capo al Sig. - stante il suo costante Parte_1 inadempimento agli obblighi di contribuire al mantenimento delle figlie - di prestare idonea garanzia personale o reale ai sensi dell'art. 473 bis 36, secondo comma, c.p.c. per l'adempimento dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento per le figlie.
- Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
- In via istruttoria > si chiede sin d'ora:
A) di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il Sig. risulta assente nella vita delle figlie e fin Parte_1 Per_1 Per_2 dall'anno 2012, anno della separazione personale dalla Sig.ra avendo sempre omesso CP_1 di versare il mantenimento e le spese straordinarie dovute per loro, di esercitare il proprio diritto visita, di contattarle telefonicamente e di informarsi sulla loro situazione scolastica e di salute?
pagina 2 di 8 2) Vero che il Sig. vive a Francoforte in un'abitazione di oltre 100 mq con Parte_1 ampio soggiorno, tre camere da letto e due bagni nel centro della città, come da doc. 21 che si rammostra al teste?
3) Vero che il Sig. a Francoforte si reca, con cadenza settimanale, fuori a cena, Parte_1 fa annualmente viaggi all'estero con la propria moglie, Sig.ra e i figli avuti da Parte_3 quest'ultima?
4) Vero che, nel mese di agosto 2023, il Sig. ha fatto un viaggio negli Emirati Arabi con Pt_1 la moglie, Sig.ra e i figli avuti da quest'ultima, come da doc. 3 che si Parte_3 rammostra?
5) Vero che, nel periodo dal 27 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, in cui si è Persona_2 recata presso l'abitazione del padre a Francoforte, ha potuto accertare che quest'ultimo, nonostante la patologia da cui risulta affetto, conduce una vita normale, svolgendo autonomamente tutte le attività ordinarie e uscendo a cena con cadenza settimanale?
6) Vero che, in occasione del viaggio a Francoforte di nel periodo dal 27 Persona_2 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, i biglietti aerei per quest'ultima e per il suo fidanzato sono stati pagati dal Sig. il quale li ha anche invitati al ristorante, pagando il conto anche Parte_1 per loro e ha portato la figlia e il suo fidanzatino dell'epoca a fare shopping, pagando con la propria carta di credito, come da docc. 22 e 23 che si rammostrano al teste?
7) Vero che la società Prometea S.r.l., oggi fallita, per la quale sia il Sig. che la Controparte_2
Sig.ra hanno prestato garanzie personali, era di fatto una società facente capo al Sig. CP_1
e amministrata da quest'ultimo? Parte_1
- Si indicano a testi sui capitoli di prova da 1 a 6: le figlie e Persona_1 Persona_2
(essendo quest'ultima minorenne, ove il Giudice lo ritenga preferibile, potrebbe disporne l'audizione anche ai sensi dell'art. 473 bis 4 c.p.c.), entrambe residenti in [...];
- Si indica a teste sul capitolo di prova n. 7 il Sig. residente a [...]di Controparte_2
Magra (SP), Via U. Mantero n. 2.
B) Che vengano disposte indagini ad opera della Polizia Tributaria, con specifico mandato ad interfacciarsi con le Autorità estere competenti - o direttamente ad opera di queste ultime - al fine di accertare la reale attività lavorativa/imprenditoriale e il reale reddito e tenore di vita del Sig.
residente in [...](Germania), Hans-Thoma-Str. 22 (ad es. se Parte_1 questi percepisca, o possa percepire, un trattamento pensionistico/indennità per invalidità e di quale ammontare…).
C) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente in quanto ininfluenti ai fini del decidere e del tutto esplorative per le ragioni espresse in narrativa.
- Nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.”
pagina 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo, in modifica delle condizioni di Parte_1 CP_1 divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 157/2015 pubblicata il 25/02/2015, di essere esonerato dal contributo al mantenimento delle figlie e Persona_1 Persona_2 con decorrenza dal 2015 o, in subordine, dal 16/12/2020 o dalla data della domanda.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con conferma CP_1 delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 157/2015 pubblicata il
25/02/2015, e chiedendo di porre in capo ad in considerazione del suo costante Parte_1 inadempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, l'obbligo di prestare idonea garanzia personale o reale ai sensi dell'art. 473 bis.36 c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e sono comparse avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 18/06/2022.
Non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, il giudice relatore, quale provvedimento temporaneo e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha disposto la riduzione, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, del contributo al mantenimento delle figlie
[...]
e posto a carico di dalla sentenza del Tribunale di Per_1 Persona_2 Parte_1
Lecco n. 157/2015 nella somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, con conferma della suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori al 50% ciascuno.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e hanno discusso oralmente la causa avanti al giudice relatore, che all'esito della discussione orale si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
Osserva, infatti, il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal giudice relatore con l'ordinanza del 03/08/2024.
La domanda di parte ricorrente è solo in parte fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
ed hanno contratto matrimonio a Paderno d'Adda il 04/07/2003 e Parte_1 CP_1 dalla loro unione sono nate le figlie il 21/02/2004 e il Persona_1 Persona_2
27/12/2007.
Il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
571/2012 del 21/08/2012.
pagina 4 di 8 Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 157/2015 del 25/02/2015, in accoglimento del ricorso congiunto presentato dai coniugi, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra ed provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le Parte_1 CP_1 parti.
Tali condizioni prevedono, per quel che rileva nel presente giudizio, un assegno mensile pari a €
1.000,00 (€ 500,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a carico di e in favore di a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie Parte_1 CP_1
e Per_1 Per_2
Il ricorrente sostiene che nel caso di specie si siano verificate sopravvenienze idonee a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento delle figlie e , evidenziando in particolare il Per_1 Per_2 peggioramento delle condizioni di salute di tale da impedire allo stesso di Parte_1 produrre reddito e di contribuire conseguentemente al mantenimento delle figlie.
La resistente contesta le richieste avversarie, evidenziando che si è sempre Parte_1 sottratto agli obblighi di mantenimento della prole gravanti in capo allo stesso.
Giova ricordare che, in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli gravante in capo ai genitori, il giudice deve determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., n. 605/2017).
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 32466/2023; Cass., n. 4145/2023).
Il principio di proporzionalità – che l'art. 316 bis c.c. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337 septies c.c. – governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., n.
2536/2024).
Costituisce altresì principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui neppure lo stato di disoccupazione costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte agli obblighi posti dall'art. 316 bis c.c., a meno che il genitore non dimostri l'assoluta impossibilità di fare fronte alle pagina 5 di 8 obbligazioni attraverso la prova di un'attivazione in tal senso e l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p. sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole disponibilità di introiti (Cass., n. 15432/2016; Cass., n. 39411/2017).
È, infatti, dovere del genitore di attivarsi ed impegnarsi nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass., n.
12283/2024).
Richiamati dunque i principi in punto di obbligo di ciascun genitore a concorre nel mantenimento dei figli, nel caso di specie deve ritenersi provato il peggioramento delle condizioni di salute di con riconoscimento in data 13/11/2023 dalle autorità amministrative tedesche Parte_1
– essendo il ricorrente residente da diversi anni in Germania – di un grado di disabilità pari a 100
(cfr. docc. 10 e 16 di parte ricorrente).
Il peggioramento delle condizioni di salute di ha inciso negativamente sulla Parte_1 sua capacità lavorativa, il che giustifica una riduzione del contributo al mantenimento delle figlie posto a suo carico dalla sentenza di divorzio.
Tuttavia, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti – ricorrenti in casi del tutto eccezionali
– per esonerare in via integrale dall'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 delle figlie, tenuto oltretutto conto che egli, risiedendo da diversi anni in Germania, ha rapporti solo saltuari con le figlie, del cui accudimento e cura si è dovuta occupare in via esclusiva la resistente CP_1
Si osserva innanzitutto che pur affetto dalla patologia fin dal 2010, come Parte_1 sostenuto dalla parte ricorrente, ha volontariamente pattuito nel 2015 in sede di divorzio congiunto un contributo al mantenimento delle figlie a suo carico nella misura di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascuna figlia).
Inoltre, la parte resistente ha allegato – senza che la parte ricorrente abbia contestato in maniera specifica tale circostanza – che abbia sempre lamentato fin dalla separazione di Parte_1 non essere in grado di far fronte agli obblighi di mantenimento delle figlie, ma ciononostante egli ha confermato anche nel 2015 il contributo al mantenimento delle figlie nella misura di €
1.000,00 mensili, salvo poi non adempiervi.
Infatti, la parte resistente ha allegato che – come riconosciuto anche dalla parte Parte_1 ricorrente – in verità non ha mai contribuito al mantenimento delle figlie, fin dalla separazione personale intervenuta nel 2012, se non per una somma minima (quattro versamenti dell'importo di € 250,00 ciascuno, per complessivi € 1.000,00, effettuati nel 2016).
Occorre poi osservare che la situazione economica complessiva di non è del Parte_1 tutto chiara: da un lato, infatti, il ricorrente sostiene di non poter prestare attività lavorativa, dall'altro lato egli è rappresentante legale della società EMA Group GmbH con sede in
Germania, di cui è anche titolare di partecipazione sociale, che costituisce evidentemente una disponibilità economica.
pagina 6 di 8 Del resto, la parte ricorrente ha riconosciuto in sede di memoria ex art. 473 bis.17, primo comma c.p.c., di percepire un “rimborso spese” dalla società EMA Group GmbH.
Inoltre, come osservato dalla parte resistente, emergono dal conto corrente intestato ad Pt_1 diversi movimenti di somme di denaro, anche legati alla predetta società EMA Group
[...]
GmbH, con conseguente disponibilità di somme di denaro.
Infine, la parte ricorrente non ha mai contestato le puntuali allegazioni della parte resistente circa l'elevato tenore di vita sostenuto da a Francoforte e in vacanza all'estero, Parte_1 limitandosi a sostenere genericamente che egli sarebbe “totalmente mantenuto” dall'attuale compagna . Parte_3
Pertanto, in considerazione del fatto che vive stabilmente in Germania per cui i Parte_1 tempi di permanenza delle figlie sono in via pressoché esclusiva presso la madre la CP_1 quale si fa carico integralmente della gestione delle figlie, appare equo rideterminare il contributo al mantenimento delle figlie e posto a carico di nella misura Per_1 Per_2 Parte_1 indicata dal giudice relatore con l'ordinanza del 03/08/2024, pari alla somma mensile di € 600,00
(€ 300,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco.
In conformità al dettato dell'art. 473 bis.22 c.p.c., la riduzione decorre, come già previsto dal giudice relatore in via temporanea e urgente, dalla data della domanda giudiziale, non potendo retroagire a data antecedente, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che quando si discuta del momento estintivo dell'obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte. Gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire indipendentemente dal momento dell'accadimento innovativo, alla data della domanda di modificazione (Cass., n. 19589 del
26/09/2011; Cass., n. 16173 del 30/07/2015). Si è inoltre affermato che la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo (Cass., n. 6975/2005;
Cass., n. 8235/2000; Cass. n. 4224/2021; Cass., n. 10974 /2023; Cass., n. 18089/2023).
Non è accoglibile la domanda della resistente di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 prestare idonea garanzia ex art. 473 bis.36 c.p.c., in quanto formulata in termini del tutto generici pagina 7 di 8 e non risultando in ogni caso il ricorrente essere titolare di disponibilità economiche in Italia, come del resto sostenuto dalla stessa resistente.
La natura del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti in relazione alle rispettive domande giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
157/2015 del 25/02/2015, così dispone:
1) Riduce, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, il contributo al mantenimento delle figlie e posto a carico di in favore di Persona_1 Persona_2 Parte_1 CP_1 dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 157/2015 del 25/02/2015 nella somma complessiva di €
600,00 mensili (€ 300,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, con conferma della suddivisione delle spese straordinarie, da intendersi regolate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, tra i genitori al 50% ciascuno;
2) Conferma nel resto le condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
157/2015 del 25/02/2015;
3) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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