Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2025, proposto da
EO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Umbriatico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sirianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare:
- del silenzio-inadempimento in ordine all’istanza n. 293 del 31.1.2024 avente ad oggetto nuovo allaccio idrico relativo ad un’abitazione - ora non più abitabile - in località “ ZO NE ” del Comune di Umbriatico nonché per l’accertamento dell’obbligo e per la condanna a provvedere nei confronti dello stesso Comune, con eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Umbriatico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. RI De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente procedimento ha come oggetto l’accertamento del silenzio-inadempimento sulla istanza del 31.1.2024 inerente la richiesta di un nuovo allaccio idrico relativo a un immobile sito in località “ ZO NE ” del Comune di Umbriatico con conseguente condanna a carico dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento.
2. Rappresenta il ricorrente che, in data 31.1.2024, aveva presentato al Comune di Umbriatico istanza (prot. n. 293) per ottenere un nuovo allaccio idrico presso un’abitazione - attualmente non più abitabile - sita in località “ ZO NE ” del Comune medesimo - omettendo, inizialmente, di indicare di essere titolare di azienda zootecnica nella stessa località e che l’allaccio fosse strumentale alle esigenze “vitali” dell’attività aziendale; che, successivamente, il ricorrente aveva segnalato al Comune di essere titolare e legale rappresentante dell’omonima azienda zootecnica “ AN EO ” sita in Umbriatico, dedita alla coltivazione di frutti oleosi, di vigneto e all’allevamento di ovicaprini, suini e di ben 75 capi bovini; che l’Amministrazione comunale, con nota n. 294 del 31.1.2024, aveva richiesto alla società Sorical s.p.a. - ente proprietario della rete idrica - un intervento per consentire il nuovo allaccio, evidenziando, altresì, che il ricorrente era titolare dell’azienda zootecnica; che, pur a fronte della nota n. 200 del 18.11.2024 con la quale la Sorical s.p.a. aveva autorizzato il Comune di Umbriatico a procedere all’allaccio del contatore come richiesto dal ricorrente, lo stesso Comune aveva omesso di eseguire l’intervento e che, nonostante successiva diffida del 23.11.2024, il Comune non aveva adottato alcun provvedimento.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “1 . Violazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 – Obbligo di garantire l’uso di acqua potabile o pulita nelle aziende zootecniche ”, il secondo “ 2. Violazione della Delibera ARERA n. 665/2017 – Obbligo di garantire l’allaccio idrico alle aziende zootecniche ”, il terzo “ 3. Violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo ex artt. 2 e 2-bis L. 241/1990 – Illegittimità del silenzio-inadempimento ” e il quarto “ 4. Violazione dell’art. 97 Cost. – Principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustificata disparità di trattamento ”, il ricorrente ha denunciato che l’assenza di una fornitura idrica regolare lo avrebbe costretto a prelevare acqua da un torrente limitrofo, con evidente rischio di contaminazione batteriologica e chimica, in violazione dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004; che il mancato allaccio idrico avrebbe pregiudicato il diritto dell’azienda di cui è titolare a usufruire delle tariffe agevolate stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con conseguente danno economico; che il silenzio serbato dall’ente comunale avrebbe integrato una violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel costituirsi il Comune di Umbriatico ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il ricorso in quanto l’ente resistente avrebbe comunicato a Sorical s.p.a., quale società titolare della gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Unico Regionale, di intervenire in merito all’allaccio richiesto; che, pur a fronte della comunicazione del 18.11.2024 effettuata da Sorical s.p.a. in ordine all’eventuale modalità di allaccio al contattore, il Comune, con nota del 2.12.2024, avrebbe segnalato al ricorrente che tutte le richieste di nuovo allaccio di contatori idrici sarebbero sempre state eseguite dalla stessa Sorical s.p.a..
5. Con ordinanza dell’11 aprile 2025 n. 170 il Tribunale, ha rigettato la domanda cautelare stante la necessità di appurare il profilo della legittimazione alla domanda di allaccio.
6. Con ordinanza istruttoria del 26 maggio 2025, n. 910 il Tribunale ha disposto che il Comune resistente, tramite apposita relazione, premessa la descrizione dello stato dei luoghi quanto a tipologia di fornitura e al posizionamento di allacci e contatori esistenti, anche in base alle proprietà identificate catastalmente, indicasse le possibili soluzioni al richiesto allaccio, descrivendone modalità esecutive e tempistica, rispetto a un servizio pubblico essenziale.
7. Alle udienze in camera di consiglio del 17 settembre 2025 e del 28 gennaio 2026 le parti hanno prospettato possibili soluzioni tecniche in ordine alla richiesta del ricorrente accedendo all’ipotesi di rinvio della trattazione e decisione.
8. Alla udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta definitivamente per la decisione in ordine al ricorso sul silenzio.
9. La domanda del ricorrente è fondata per quanto di ragione.
10. Occorre premettere che nella Sezione III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – che ha recepito la Direttiva sulle acque 2000/60/CE (DQA)- il Legislatore interno ha dettato le disposizioni (artt. 141 e ss) che disciplinano la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato – anche per gli usi industriali- per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane; ha stabilito, altresì, che il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonché di riuso delle acque reflue, e che detto servizio deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
10.1. Inoltre le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono state attribuite agli enti locali (art. 142, co. 3).
10.2. Il rapporto tra l’ente locale e il soggetto gestore del servizio idrico integrato è stato, poi, regolato sulla base di una convenzione predisposta dall'ente locale secondo convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (art. 151, co. 1); le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare, tra l’altro, “ d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; ” e “ h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165 ;” (co. 2).
10.3. Pertanto A.R.E.R.A., con il documento 542/2015/R/IDR contenente l’Allegato A dello “ Schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato – contenuti minimi essenziali ”, tra le definizioni sul servizio idrico ha incluso, nell’art. 1, quella di “ Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche i seguenti servizi: a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione ”; nel successivo art 2.1., quanto all’oggetto, ha previsto che ” Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato ”.
11. Il suindicato quadro normativo non smentisce che il ricorrente abbia diritto all’allaccio dell’utenza idrica trattandosi di servizio essenziale.
12. Il punto critico attiene, piuttosto, alla individuazione del soggetto tenuto alla esecuzione del suddetto allaccio sulla base del testo convenzionale tra il Comune di Umbriatico e la società Sorical s.p.a.
13. Ebbene dalla documentazione allegata emerge che:
- nella nota 3690 del 18.11.2024 la società Sorical s.p.a ha comunicato al Comune resistente che, a seguito di sopralluogo, era emerso che l’odierno ricorrente avrebbe potuto “ allacciarsi dopo il contatore esistente attraverso un pezzo gallo posto a valle del contatore fiscale Sorical ”;
- nella comunicazione del 2.12.2024 il Comune resistente ha segnalato alla società Sorical s.p.a. che i fabbricati in cui il ricorrente aveva dichiarato di essere residente “ non posseggono i requisiti per soddisfare le esigenze abitative di una famiglia. Circa l’uso non domestico le recenti note della Regione Calabria relative al deficit idrico, impongono la razionalizzazione delle risorse idriche ” e che tutte le richieste di nuovo allaccio di contatori idrici sarebbero state sempre effettuate dal personale Sorical s.p.a.;
- nella relazione depositata in data 21 giugno 2025, in adempimento di quanto richiesto con l’ordinanza istruttoria del 26 maggio 2025, n. 910, il Comune resistente ha segnalato di avere attivato tempestivamente le procedure per l’allaccio del contatore con la società Sorical s.p.a. in quanto l’Amministrazione non avrebbe alcuna competenza - come da convenzione stipulata tra le parti e approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 3 maggio 2010-;
- nella nota depositata da ultimo dal ricorrente, in data 26 gennaio 2026, la società Sorical s.p.a. ha rilevato, quanto alla richiesta di fornitura idrica per l’azienda zootecnica, che la società stessa gestisce unicamente il servizio di adduzione presso i serbatoi comunali e regionali in quanto il Comune di Umbriatico non è compreso nella gestione del servizio idrico integrato; ha evidenziato, altresì, che l’allaccio sarebbe eseguito su una condotta adduttrice e non su una condotta distributrice in modo che eventuali allacci temporanei avrebbero potuto essere autorizzati dal Comune, quale proprietario delle reti idriche di distribuzione.
13.1. Tale aspetto assume portata decisiva. Il Collegio rileva, in particolare, che nella “ Convenzione di utenza per la somministrazione dell’acqua per usi potabili (“Fornitura”) attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria ”, le parti hanno previsto che il fornitore (ossia la società Sorical s.p.a.) è obbligato ad erogare il quantitativo di acqua necessario all’utente (ossia il Comune) “ per gli usi potabili locali, compatibilmente con la capacità di alimentazione del sistema acquedottistico del Fornitore, e a sua volta l’Utente si obbliga ad approvvigionarsi della risorsa idrica necessaria presso il Fornitore, salvo che per la parte che esso non soddisfa ” (art. 1.1).
13.1. Dal testo della suindicata convenzione emerge, quindi, che la gestione affidata alla società Sorical s.p.a. non comprende tutto il sistema idrico di proprietà comunale (come risulta dall’inciso “ salvo che per la parte che esso non soddisfa ”).
13.2. Ne deriva che l’intervento tecnico evidenziato dalla società Sorical s.p.a. concernendo una condotta distributrice che non è compresa nel testo convenzionale ma che è di proprietà comunale, deve essere eseguito in effetti dal Comune resistente, avvalendosi delle proprie strutture o, in mancanza, di ditta specializzata e certificata.
14. Pertanto, a fronte del diritto del ricorrente ad ottenere l’allaccio idrico invocato, il soggetto competente all’esecuzione è da individuarsi definitivamente nello stesso Comune resistente in giudizio.
15. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna del Comune di Umbriatico a provvedere in ordine alla richiesta, eseguendo direttamente, o mediante ditta specializzata e certificata, gli interventi tecnici necessari per l’allaccio richiesto dal ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione o previa notificazione della presente sentenza, non emergendo allo stato, a fronte del tipo di intervento materiale da realizzare, i presupposti per la nomina di un organo commissariale.
16. I peculiari profili della vicenda, anche in termini di riparto delle competenze, giustificano nondimeno la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento originato dal mancato riscontro del Comune di Umbriatico alla istanza di parte ricorrente n. 293 del 31 gennaio 2024;
- accerta l’obbligo dell’Amministrazione comunale di realizzare l’allaccio idrico relativo all’immobile del ricorrente sito in località “ ZO NE ” con conseguente condanna della stessa all’esecuzione dei necessari interventi tecnici per l’erogazione del servizio idrico entro trenta giorni dalla comunicazione o previa notificazione della presente sentenza, con le modalità di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AS, Presidente
LA Ciconte, Referendario
RI De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI De AN | DO AS |
IL SEGRETARIO