Art. 2.
Sono trasferiti all'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali (AAI) gli eventuali residui adempimenti dell'ENDSI nonche' i beni mobili, le documentazioni di archivio ed il fondo di quiescenza del personale.
Sono trasferiti all'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali (AAI) gli eventuali residui adempimenti dell'ENDSI nonche' i beni mobili, le documentazioni di archivio ed il fondo di quiescenza del personale.