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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
CO SA - Presidente
EN NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1186/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Caffarello Alberto) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Cucchiarelli Emanuela) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 8.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 16.05.2025, ha chiesto, a modifica Parte_1 delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio resa tra le parti, di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della convenuta, a partire dal 17/08/2023, data in cui questa aveva contratto nuovo matrimonio;
che la convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda;
che, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 8.10.2025; rilevato che, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che in data Controparte_1
17/08/2023, ha contratto nuovo matrimonio;
ritenuto che
le nuove nozze del coniuge determinano la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, co. 10, l. n. 898/1970; che, pertanto, deve essere revocato l'assegno divorzile in favore di;
Controparte_1 che le spese di lite debbano essere compensate stante la natura della controversia e le difese spiegate delle parti.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- in riforma delle statuizioni in atto vigenti, contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario resa tra le parti, revoca l'assegno divorzile in favore di gravante sul ricorrente a far data dal 17/08/2023; Controparte_1
-compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN NI CO SA
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
CO SA - Presidente
EN NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1186/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Caffarello Alberto) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Cucchiarelli Emanuela) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 8.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 16.05.2025, ha chiesto, a modifica Parte_1 delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio resa tra le parti, di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della convenuta, a partire dal 17/08/2023, data in cui questa aveva contratto nuovo matrimonio;
che la convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda;
che, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 8.10.2025; rilevato che, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che in data Controparte_1
17/08/2023, ha contratto nuovo matrimonio;
ritenuto che
le nuove nozze del coniuge determinano la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, co. 10, l. n. 898/1970; che, pertanto, deve essere revocato l'assegno divorzile in favore di;
Controparte_1 che le spese di lite debbano essere compensate stante la natura della controversia e le difese spiegate delle parti.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- in riforma delle statuizioni in atto vigenti, contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario resa tra le parti, revoca l'assegno divorzile in favore di gravante sul ricorrente a far data dal 17/08/2023; Controparte_1
-compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN NI CO SA
(atto firmato digitalmente)