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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6469 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED OR TH de Courtelary Presidente
NA CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Angelo Petrone che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
( C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_4
eredi di deceduto il venti gennaio 2015 Persona_1
1 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Francesca Tomaselli che le rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_1
in persona del curatore speciale Avv.to Andrea Silla presso cui è domiciliata e che si difende in proprio come in atti
OGGETTO : giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di
SA 15875/2022 - impugnazione lodo arbitrale – opposizione di terzo revocatoria –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto preliminare del sei settembre 2009 prometteva di vendere a Persona_1 un compendio immobiliare sito in Roma, Via dei Castani 33 al Controparte_4 prezzo di € 1.020.000,00.
Il contratto definitivo era stipulato il successivo ventisei novembre con rogito Notaio Per_2 rep. 81776 – racc. 19892.
[...]
Il prezzo era così suddiviso : € 546.202,13 con accollo da parte dell'acquirente del mutuo fondiario contratto dalla venditrice con il Credito Bergamasco;
€ 110.000,00 con assegno consegnato contestualmente al rogito;
€ 70.000,00 da versare entro dieci giorni decorrenti dal ventisei novembre 2009; € 293.797,87 da versare entro il trenta luglio 2010.
L'acquirente dopo la vendita intimava sfratto per morosità all'affittuaria di uno dei locali facenti parte del compendio, Parte_2
Quest'ultima agiva in giudizio contro l'acquirente esercitando il diritto di riscatto al prezzo di
€ 258.000,00.
La vertenza era conciliata con stipula di nuovo contratto di locazione a canone ridotto.
Successivamente agiva nei confronti di ( proc. rg 14027/2011 ) CP_4 Persona_1 chiedendo la corresponsione di € 170.000,00 per parziale evizione della cosa venduta e per
2 il danno conseguente alla riduzione del canone di locazione con nonché Parte_2 per l'accertato malfunzionamento e obsolescenza della canna fumaria nei locali ove Burgy
Night s.r.l. esercitava attività di ristorazione, a seguito di accertamento in sede amministrativa.
si costituiva, contestava le richieste attoree e proponeva domanda Persona_1 riconvenzionale di pagamento del residuo prezzo.
Le parti convenivano di deferire a un arbitro rituale la definizione della controversia nonché di tutte le questioni relative alla vendita;
in detta sede chiedeva la risoluzione Persona_1 del contratto e di rientrare nella titolarità del bene affermando che l'accollo non era stato liberatorio e che l'importo di € 293.797,87 non era stato corrisposto.
Alla prima udienza arbitrale del sedici ottobre 2012 comparivano assistito Persona_1 dall'avv.to Tomaselli e LO Guido, in qualità di legale rappresentante della s.r.l., assistito dall'Avv.to Nicolò Ettore Zito.
Con lodo 16201/2012 l'arbitro, in sintesi, per quanto di interesse in questa sede :
a) riteneva incidentalmente infondate le pretese di Burgy Night s.r.l. e di conseguenza infondata l'azione per parziale evizione e risarcimento esercitata nel giudizio concluso con transazione;
affermava pertanto l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di con cui era stato chiesto al venditore CP_4
l'importo di € 170.000,00 a titolo risarcitorio;
b) riteneva che la non liberatorietà dell'accollo non fosse addebitabile all'acquirente perché nulla a tale proposito era stato previsto nel rogito;
c) riteneva peraltro grave l'inadempimento di sotto l'altro profilo denunciato CP_4 da ossia il mancato pagamento del residuo corrispettivo, pari a Persona_1
€293.797,87;
d) risolveva quindi il contratto per inadempimento di e disponeva il CP_4 ritrasferimento del complesso immobiliare a Persona_1
e) affermava come dalla risoluzione discendessero gli obblighi restitutori a carico di entrambi i contraenti ma di non potersi pronunciare in sede di lodo sulla restituzione del corrispettivo già versato da perché, pur sussistendo detto diritto, non CP_4
3 poteva essere emessa una pronuncia d'ufficio e non vi era stata domanda in tal senso da parte dell'acquirente, al contrario di quanto aveva fatto il venditore che aveva richiesto espressamente la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno;
f) riteneva sussistente anche detto diritto risarcitorio e condannava per tale titolo
[...]
a pagare a € 353.000,00, pari al valore locativo degli immobili CP_4 Persona_1 per il tempo in cui il venditore non ne aveva goduto, detratte le rate di mutuo medio CP_ tempore pagate dalla g) liquidava le spese del lodo e quelle di difesa di ponendo entrambe a Persona_1
Cont carico di .
Il lodo era dichiarato esecutivo l'undici dicembre 2012 con decreto del Presidente del
Tribunale di Roma.
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 2038 del 2013 ) Parte_1 proponeva opposizione di terzo revocatoria. L'attrice era socia di maggioranza di CP_4 nonché, dalla costituzione del tre agosto 2009 al tre dicembre 2009 e dal dicembre 2012 in poi anche amministratrice;
nel periodo intermedio era stato amministratore LO Guido .
Produceva delibera del venticinque novembre 2009 con cui, per far fronte alla situazione finanziaria e patrimoniale provvisoria, era stata autorizzata a richiedere ai soci, in proporzione alle quote, € 230.000,00 complessivi a titolo di finanziamento infruttifero.
Il 26 novembre 2009 ella versava di conseguenza € 160.000,00 ( tramite bonifico con causale “finanziamento soci” ) e la socia di minoranza versava € 70.000,00. CP_5
il ventisei novembre 2009, in qualità di amministratore, sottoscriveva il Parte_1 rogito notarile di acquisto del complesso immobiliare di cui è causa.
Nel bilancio gli importi erano inseriti alla voce debiti nello stato patrimoniale con la descrizione “soci conto finanziamento infruttifero “ e nella nota esplicativa era precisato che erano importi erogati dai soci solo “per evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 c.c. “.
Riferiva di essersi dimessa dalla carica di amministratore per motivi personali e di non essere mai stata resa edotta dal nuovo amministratore LO Guido della sussistenza di problemi
4 giudiziari relativi alla vendita;
affermava anzi di essere stata rassicurata sulla solvibilità degli affittuari ( e una banca ) in quanto i suddetti versavano regolarmente i Parte_2 canoni dovuti.
Solo a luglio 2012, insospettita dalla mancata percezione di utili, nonostante detta redditività
e dal comportamento ostativo dell'amministratore, ne chiedeva tramite i propri legali la revoca e il venticinque settembre 2012 chiedeva la fissazione di assemblea straordinaria per la verifica dell'andamento della società e dell'attività di LO Guido.
Il diciassette ottobre 2012 l'amministratore convocava l'assemblea per il ventinove/trenta novembre.
Il ventidue ottobre 2012 inviava una nota all'amministratore con cui si CP_6 rilevava che dall'accesso ai documenti sociali, presentati invero solo parzialmente, era sorta la necessità di chiarimenti sull'esistenza del contenzioso con e sul perché i Parte_2 canoni di locazione fossero diminuiti;
era contestualmente ribadita la richiesta di revoca dell'amministratore.
La data del ventinove/trenta novembre era spostata al sette dicembre in quanto l'amministratore aveva comunicato l'esito negativo della convocazione del socio di minoranza mentre, secondo l'attrice, si sarebbe trattato di un escamotage.
Il sette dicembre 2012 era di nuovo amministratore unico e, esaminando i Parte_1 documenti, era venuta per la prima volta a conoscenza del procedimento arbitrale e del lodo.
Sosteneva che detto giudizio costituisse atto dolosamente preordinato a vanificare l'esigibilità in concreto del credito vantato per la restituzione del finanziamento di
€170.000,00.
Allegava a supporto la tempistica sospetta e l'assenza di collegamento con il processo incardinato nel 2011, sia per l'inserimento della domanda di risoluzione contrattuale sia per l'inspiegabile mancanza di domanda di restituzione del corrispettivo in caso di risoluzione da parte del legale della sia per l'esosità del corrispettivo versato al legale avv. Zito e per CP_4 la ritrosìa di quest'ultimo a consegnare il fascicolo.
Affermava di essere venuta a conoscenza del dolo e della collusione solo allorquando il ventotto febbraio 2013 l'Avv.to Zito aveva consegnato i documenti da cui poteva evincersi 5 come lo stesso si era costituito nel procedimento arbitrale, depositando una memoria di poche righe il sedici ottobre 2012.
Ciò asseritamente in contrasto con quanto attestato dall'arbitro nel lodo secondo cui era stata depositata da anche una memoria del ventitrè ottobre 2012 in cui erano stati CP_4 formulati i quesiti nonché chiesta la condanna di a pagare € 230.000,00 Persona_1 eventualmente compensando detto importo con il saldo del corrispettivo ancora dovuto.
Proponeva opposizione di terzo revocatoria nei confronti della e di con CP_4 Persona_1 atto notificato il tre aprile 2013 ( rg Corte Appello di Roma 2308/2013 ).
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione per assenza di terzietà Persona_1 in capo a la decadenza dall'azione per decorrenza dei trenta giorni di cui Parte_1 all'art. 404 secondo comma c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa.
Si costituiva in persona del curatore speciale nominato per l'incompatibilità con la CP_4 carica di amministratore ricoperta dall'attrice.
A seguito del decesso di il processo era riassunto. Persona_1
Si costituivano le eredi del de cuius ribadendone le eccezioni e le difese;
si costituiva anche il curatore della CP_4
La Corte di Appello con sentenza 2012 del 2020 riteneva il difetto di legittimazione attiva di per mancanza della qualità di terzo rispetto alle altre parti, respingeva di Parte_1 conseguenza la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
impugnava la sentenza. Parte_1
Si costituivano le controparti chiedendone la conferma.
La Corte di SA con ordinanza 15875/2022 annullava la sentenza con rinvio alla Corte in diversa composizione.
Il processo era riassunto da che concludeva chiedendo: Parte_1
“Accertare che il lodo, pronunciato tra il Sig. e la Persona_1 Controparte_7 dall'Arbitro Unico Avv. Domenico Porraro in data 30 novembre 2012 e reso esecutivo dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma con n. 16201/2012 in data 11 dicembre 2012 (Cron. 1626/12, Rep. 2738/12) è frutto di dolo e/o collusione in danno della Sig.ra e comunque ne pregiudica i diritti per tutti i motivi sin qui esposti;
ii) Parte_1 conseguentemente annullare la decisione di cui al lodo medesimo e per l'effetto disporre il
6 trasferimento in favore d del (o comunque confermare la proprietà Controparte_7 di quest'ultima circa il) compendio immobiliare di seguito indicato: compendio immobiliare in Roma, via dei Castani 33 costituito da: un locale sito in Roma, via dei Castani 33 costituito da: locale sito in Roma, via dei Castani 33/d (f. 943 particella 173 sub. 507); un locale agenzia bancaria sito al piano terra, confinante con via dei Castani, locale sub. 507, passo carrabile, corte interna (f. 943 particella 173 sub. 506); box auto accesso al piano terra civico 33 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 505); locale piano terra confinante con via dei Castani, locale sub. 506 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 507); lastrico solare confinante con lastrico sub. 503, via dei Castani (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 504); lastrico solare confinante con lastrico sub. 504 e sub. 501, distacco su via dei Castani (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 503) iii) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sopra indicato, contro il Sig. e in favore della Persona_1 iv) condannare le controparti elle spese di lite, Controparte_7 riservato ogni altro diritto in separato giudizio”.
Le eredi di si costituivano e concludevano chiedendo: Persona_1
“In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile il presente procedimento per quanto dedotto in atto e qui richiamato;
Nel merito: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto eppure non provate, per le motivazioni espresse in atto e qui richiamate;
- In ogni caso, condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio, ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. 408 c.p.c.”.
Si costituiva la s.r.l. in persona del curatore speciale che concludeva chiedendo :
“L'assegnazione del compendio immobiliare sito in Roma, via dei Castani 33 come già meglio identificato con conseguente trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà dell'immobile de quo a favore della e vittoria di spese di lite a Controparte_4 favore del sottoscritto Curatore speciale antistatario da porsi in solidarietà tra la parte attrice e le parti convenute.”
La Corte all'esito dell'udienza del sei ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di SA si è pronunciata unicamente sul requisito della legittimazione ad agire, rilevando come, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello nella sentenza
2012/2020, la qualità di socia di una s.r.l. non sia in astratto incompatibile con quella di
7 creditrice dovendosi accertare di volta in volta la natura dei conferimenti in denaro effettuati dal socio stesso.
In particolare, riprendendo la massima:
“In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio;
bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento).”
Ebbene nel caso di specie l'importo di € 170.000,00 che ha versato alla Parte_1 società deve intendersi come finanziamento poiché, in linea con quanto sopra riportato, è stato erogato in concomitanza con l'acquisto del compendio immobiliare e con una causale del bonifico di accredito indicata come “finanziamento soci” ; la posta è stata poi inserita in bilancio al passivo patrimoniale come debito verso soci e lo stesso amministratore nella relazione integrativa al bilancio 2011, depositata in atti, ha espressamente escluso detto finanziamento anche dalla postergazione ex art. 2467 c.c.
Riconosciuta la legittimazione ( unico ambito di indagine sottoposto all'esame della
SA ) rimangono peraltro da esaminare gli altri presupposti e in particolare la tardività
o meno dell'azione e l'interesse ad agire concreto e attuale che difettano entrambi.
********
Termine di decadenza.
La prima delle notifiche andate a buon fine dell'originario atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Appello è datata tre aprile 2013.
afferma di non essere stata in grado prima del ventotto febbraio 2013 di Parte_1 rendersi conto dell'esistenza del dolo e collusione a suo danno, scoperta avvenuta solo quando l'Avv.to Zito, difensore della nel giudizio arbitrale, ha consegnato i documenti CP_4 difensivi consentendo quindi all'attrice di avvedersi che, al contrario di quanto affermato nel
8 lodo, la memoria di costituzione della s.r.l. era di poche righe senza alcuna argomentazione difensiva.
Ebbene, risulta documentalmente ed è incontestato come sia stata nominata Parte_1
Amministratore della s.r.l. il sette dicembre 2012 e che dal ventidue settembre 2012 fosse a conoscenza della pendenza di una causa promossa da Parte_2
Risulta altrettanto documentalmente come l'Avv.to Patrone, in qualità di legale di CP_4 il quattordici gennaio 2013, allorquando la signora era già amministratrice della Parte_1 società e quindi lo aveva incaricato in tal senso, abbia ottenuto una copia integrale autenticata del lodo “uso reclamo” dal Tribunale di Roma.
Ebbene già dal testo del lodo risulta chiaramente sia il contenuto delle domande originariamente proposte da sia l'esito della controversia e il contenuto Parte_2 anche se sintetico della transazione che aveva portato alla riduzione del canone.
Era inoltre riportato il contenuto delle domande di entrambe le parti in relazione al giudizio Cont successivamente instaurato da contro per il risarcimento e, soprattutto, era Per_1 riportato il motivo per cui le parti avevano voluto incardinare un giudizio arbitrale: la volontà di definire totalmente tutte le possibili controversie nascenti non solo con riferimento specifico alle conseguenze del giudizio, transatto, con ma a tutte le altre Parte_2 questioni inerenti l'efficacia e la validità del contratto di compravendita dell'immobile.
Nel lodo poi erano analiticamente riportate ( punto 6 a pag. 8 ) le conclusioni della memoria Cont di in data ventitré ottobre 2012 dove era stata invero omessa la domanda di restituzione del corrispettivo pagato per la vendita in caso di risoluzione in quanto il difensore si era limitato a ribadire la domanda risarcitoria già oggetto del processo mentre il difensore di aveva espressamente chiesto la risoluzione del contratto. Persona_1
Cont Parimenti nelle note del trenta ottobre 2012 la difesa di si è limitata a chiedere prove solo su detta domanda risarcitoria.
L'arbitro ha ritenuto di esaminare la domanda di risoluzione e l'ha ritenuta fondata argomentando compiutamente.
Cont In buona sostanza già dalla data in cui, come amministratrice della ha Parte_1 comunque avuto, tramite il difensore, copia autentica del lodo, ha potuto verificare compiutamente l'andamento della vertenza, tra cui le omissioni in punto di domanda e di 9 argomentazioni difensive di riguardo al mancato pagamento del prezzo ( eccepito CP_4 da ) nonchè della decisione dell'arbitro anche su domande ulteriori rispetto Persona_1
a quelle oggetto del giudizio risarcitorio promosso da nonché del fatto, comunque CP_4 non dirimente, dell'indicazione nel lodo, tra le domande del giudizio risarcitorio, anche di quella di risoluzione del contratto mentre invece detta domanda non era stata ivi espletata da Persona_1
In particolare afferma che il prezzo avrebbe dovuto essere considerato come Parte_1 totalmente corrisposto sulla base del contratto di vendita stipulato allorquando la suddetta era amministratrice ( e che così stabiliva in assenza di contestazioni da parte del venditore entro un termine fissato e scaduto da tempo ); di conseguenza vi sarebbe stata una gravissima omissione di difesa sul punto da parte dell'Avv.to Zito e un altrettanto grave distorsione interpretativa dell'arbitro.
Ebbene anche dette circostanze erano chiaramente desumibili dalla lettura del lodo anche perché, si ribadisce, il testo della vendita era stato sottoscritto dalla stessa Parte_1 che all'epoca era amministratrice della CP_4
In tale contesto il fatto che l'Avv.to Zito abbia consegnato solo il ventotto febbraio 2013 la documentazione in suo possesso e il fatto che la memoria di costituzione nel giudizio arbitrale fosse di poche righe non è rilevante sia in quanto, come già indicato, l'andamento del giudizio arbitrale è stato compiutamente riportato nel lodo sia in quanto, osserva il
Collegio, le conclusioni e le richieste di sono state riportate dall'arbitro con CP_4 riferimento non alla memoria di costituzione ma con riferimento alle memorie successive del ventitré e trenta ottobre 2012.
Il fatto che dette memorie non siano state consegnate a dall'avv.to Zito Parte_1 costituisce un elemento del tutto irrilevante in quanto, in buona sostanza, gli elementi per poter valutare l'esistenza dell'asserita collusione e in particolare l'ampliamento del thema Cont decidendum e l'assenza di difesa di sulla domanda di risoluzione avanzata da
[...] già erano evidenti alla data del rilascio della copia autentica del lodo;
non solo, al Per_1 contrario di quanto affermato dalla difesa di non è accoglibile la tesi in base Parte_1
a cui le memorie indicate nel lodo non sarebbero esistenti in quanto non sono tra gli atti restituiti dall'Avv.to Zito e perché lo stesso aveva dichiarato di avere solo copia dei propri
10 scritti difensivi;
ben avrebbe potuto infatti il suddetto difensore averli persi o comunque omesso volutamente di consegnarli e sul punto manca una richiesta di prova.
*****
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, un altro elemento, riguardante l'asserita finalità del pactum sceleris per come allegato : impedire a a) di tornare ad amministrare Parte_1 una società in bonis ( tanto che a dicembre 2012 il lodo era già stato emesso ) nonché b) di poter rientrare nel medio periodo del prestito erogato nel 2009 e infine c) di vedersi corrispondere negli anni adeguati utili.
Secondo SA deriverebbe “Da tutto ciò la necessità che il fraudolento lodo venga Parte_1 annullato da Codesta Corte e che il complesso immobiliare oggetto di esso venga ritrasferito con pronuncia costitutiva in favore d ”. CP_8
Ebbene il primo e il terzo elemento di danno riguarda la società e non in Parte_1 quanto terza.
Il secondo elemento, pur riguardando un danno diretto di tuttavia presenta Parte_1 una criticità evidente.
In particolare ha erogato € 160.000,00 ma avrebbe potuto chiederne la Parte_1 restituzione nella sua qualità di terza creditrice fin da quando, per sua stessa ammissione, nell'estate del 2012 aveva avuto concrete avvisaglie di un andamento anomalo e quindi del pericolo di non riottenere il rientro dal prestito (i redditi prospettati dal complesso immobiliare si erano infatti ridotti e non vi era neppure spazio per una ripartizione degli utili) mentre al contrario nulla risulta in tal senso.
********
Le spese del giudizio sono a carico di secondo soccombenza in base all'esito Parte_1 complessivo della lite ma compensate per la metà per il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione come da annullamento pronunciato dalla SA, per la complessità delle questioni trattate e per il rigetto della domanda ex art. 408 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti considerando il tenore della decisione.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
11 Per il curatore speciale della s.r.l. la necessaria presenza dello stesso per ovviare al conflitto di interessi e il tenore delle difese consentono di compensare interamente le spese.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c. respinge le domande di e respinge la domanda ex art. 408 c.p.c.. Parte_1
Compensa al 50% le spese del giudizio di appello, di quelle di SA e di quelle del giudizio di rinvio liquidate per l'intero in € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA per l'appello, € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per la SA
e € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per il giudizio di rinvio;
condanna a pagare a e in solido la metà Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 di dette somme.
Compensa le altre spese di lite.
Roma, camera di consiglio del sei ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA CI ED OR TH de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED OR TH de Courtelary Presidente
NA CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Angelo Petrone che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
( C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_4
eredi di deceduto il venti gennaio 2015 Persona_1
1 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Francesca Tomaselli che le rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_1
in persona del curatore speciale Avv.to Andrea Silla presso cui è domiciliata e che si difende in proprio come in atti
OGGETTO : giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di
SA 15875/2022 - impugnazione lodo arbitrale – opposizione di terzo revocatoria –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto preliminare del sei settembre 2009 prometteva di vendere a Persona_1 un compendio immobiliare sito in Roma, Via dei Castani 33 al Controparte_4 prezzo di € 1.020.000,00.
Il contratto definitivo era stipulato il successivo ventisei novembre con rogito Notaio Per_2 rep. 81776 – racc. 19892.
[...]
Il prezzo era così suddiviso : € 546.202,13 con accollo da parte dell'acquirente del mutuo fondiario contratto dalla venditrice con il Credito Bergamasco;
€ 110.000,00 con assegno consegnato contestualmente al rogito;
€ 70.000,00 da versare entro dieci giorni decorrenti dal ventisei novembre 2009; € 293.797,87 da versare entro il trenta luglio 2010.
L'acquirente dopo la vendita intimava sfratto per morosità all'affittuaria di uno dei locali facenti parte del compendio, Parte_2
Quest'ultima agiva in giudizio contro l'acquirente esercitando il diritto di riscatto al prezzo di
€ 258.000,00.
La vertenza era conciliata con stipula di nuovo contratto di locazione a canone ridotto.
Successivamente agiva nei confronti di ( proc. rg 14027/2011 ) CP_4 Persona_1 chiedendo la corresponsione di € 170.000,00 per parziale evizione della cosa venduta e per
2 il danno conseguente alla riduzione del canone di locazione con nonché Parte_2 per l'accertato malfunzionamento e obsolescenza della canna fumaria nei locali ove Burgy
Night s.r.l. esercitava attività di ristorazione, a seguito di accertamento in sede amministrativa.
si costituiva, contestava le richieste attoree e proponeva domanda Persona_1 riconvenzionale di pagamento del residuo prezzo.
Le parti convenivano di deferire a un arbitro rituale la definizione della controversia nonché di tutte le questioni relative alla vendita;
in detta sede chiedeva la risoluzione Persona_1 del contratto e di rientrare nella titolarità del bene affermando che l'accollo non era stato liberatorio e che l'importo di € 293.797,87 non era stato corrisposto.
Alla prima udienza arbitrale del sedici ottobre 2012 comparivano assistito Persona_1 dall'avv.to Tomaselli e LO Guido, in qualità di legale rappresentante della s.r.l., assistito dall'Avv.to Nicolò Ettore Zito.
Con lodo 16201/2012 l'arbitro, in sintesi, per quanto di interesse in questa sede :
a) riteneva incidentalmente infondate le pretese di Burgy Night s.r.l. e di conseguenza infondata l'azione per parziale evizione e risarcimento esercitata nel giudizio concluso con transazione;
affermava pertanto l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di con cui era stato chiesto al venditore CP_4
l'importo di € 170.000,00 a titolo risarcitorio;
b) riteneva che la non liberatorietà dell'accollo non fosse addebitabile all'acquirente perché nulla a tale proposito era stato previsto nel rogito;
c) riteneva peraltro grave l'inadempimento di sotto l'altro profilo denunciato CP_4 da ossia il mancato pagamento del residuo corrispettivo, pari a Persona_1
€293.797,87;
d) risolveva quindi il contratto per inadempimento di e disponeva il CP_4 ritrasferimento del complesso immobiliare a Persona_1
e) affermava come dalla risoluzione discendessero gli obblighi restitutori a carico di entrambi i contraenti ma di non potersi pronunciare in sede di lodo sulla restituzione del corrispettivo già versato da perché, pur sussistendo detto diritto, non CP_4
3 poteva essere emessa una pronuncia d'ufficio e non vi era stata domanda in tal senso da parte dell'acquirente, al contrario di quanto aveva fatto il venditore che aveva richiesto espressamente la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno;
f) riteneva sussistente anche detto diritto risarcitorio e condannava per tale titolo
[...]
a pagare a € 353.000,00, pari al valore locativo degli immobili CP_4 Persona_1 per il tempo in cui il venditore non ne aveva goduto, detratte le rate di mutuo medio CP_ tempore pagate dalla g) liquidava le spese del lodo e quelle di difesa di ponendo entrambe a Persona_1
Cont carico di .
Il lodo era dichiarato esecutivo l'undici dicembre 2012 con decreto del Presidente del
Tribunale di Roma.
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 2038 del 2013 ) Parte_1 proponeva opposizione di terzo revocatoria. L'attrice era socia di maggioranza di CP_4 nonché, dalla costituzione del tre agosto 2009 al tre dicembre 2009 e dal dicembre 2012 in poi anche amministratrice;
nel periodo intermedio era stato amministratore LO Guido .
Produceva delibera del venticinque novembre 2009 con cui, per far fronte alla situazione finanziaria e patrimoniale provvisoria, era stata autorizzata a richiedere ai soci, in proporzione alle quote, € 230.000,00 complessivi a titolo di finanziamento infruttifero.
Il 26 novembre 2009 ella versava di conseguenza € 160.000,00 ( tramite bonifico con causale “finanziamento soci” ) e la socia di minoranza versava € 70.000,00. CP_5
il ventisei novembre 2009, in qualità di amministratore, sottoscriveva il Parte_1 rogito notarile di acquisto del complesso immobiliare di cui è causa.
Nel bilancio gli importi erano inseriti alla voce debiti nello stato patrimoniale con la descrizione “soci conto finanziamento infruttifero “ e nella nota esplicativa era precisato che erano importi erogati dai soci solo “per evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 c.c. “.
Riferiva di essersi dimessa dalla carica di amministratore per motivi personali e di non essere mai stata resa edotta dal nuovo amministratore LO Guido della sussistenza di problemi
4 giudiziari relativi alla vendita;
affermava anzi di essere stata rassicurata sulla solvibilità degli affittuari ( e una banca ) in quanto i suddetti versavano regolarmente i Parte_2 canoni dovuti.
Solo a luglio 2012, insospettita dalla mancata percezione di utili, nonostante detta redditività
e dal comportamento ostativo dell'amministratore, ne chiedeva tramite i propri legali la revoca e il venticinque settembre 2012 chiedeva la fissazione di assemblea straordinaria per la verifica dell'andamento della società e dell'attività di LO Guido.
Il diciassette ottobre 2012 l'amministratore convocava l'assemblea per il ventinove/trenta novembre.
Il ventidue ottobre 2012 inviava una nota all'amministratore con cui si CP_6 rilevava che dall'accesso ai documenti sociali, presentati invero solo parzialmente, era sorta la necessità di chiarimenti sull'esistenza del contenzioso con e sul perché i Parte_2 canoni di locazione fossero diminuiti;
era contestualmente ribadita la richiesta di revoca dell'amministratore.
La data del ventinove/trenta novembre era spostata al sette dicembre in quanto l'amministratore aveva comunicato l'esito negativo della convocazione del socio di minoranza mentre, secondo l'attrice, si sarebbe trattato di un escamotage.
Il sette dicembre 2012 era di nuovo amministratore unico e, esaminando i Parte_1 documenti, era venuta per la prima volta a conoscenza del procedimento arbitrale e del lodo.
Sosteneva che detto giudizio costituisse atto dolosamente preordinato a vanificare l'esigibilità in concreto del credito vantato per la restituzione del finanziamento di
€170.000,00.
Allegava a supporto la tempistica sospetta e l'assenza di collegamento con il processo incardinato nel 2011, sia per l'inserimento della domanda di risoluzione contrattuale sia per l'inspiegabile mancanza di domanda di restituzione del corrispettivo in caso di risoluzione da parte del legale della sia per l'esosità del corrispettivo versato al legale avv. Zito e per CP_4 la ritrosìa di quest'ultimo a consegnare il fascicolo.
Affermava di essere venuta a conoscenza del dolo e della collusione solo allorquando il ventotto febbraio 2013 l'Avv.to Zito aveva consegnato i documenti da cui poteva evincersi 5 come lo stesso si era costituito nel procedimento arbitrale, depositando una memoria di poche righe il sedici ottobre 2012.
Ciò asseritamente in contrasto con quanto attestato dall'arbitro nel lodo secondo cui era stata depositata da anche una memoria del ventitrè ottobre 2012 in cui erano stati CP_4 formulati i quesiti nonché chiesta la condanna di a pagare € 230.000,00 Persona_1 eventualmente compensando detto importo con il saldo del corrispettivo ancora dovuto.
Proponeva opposizione di terzo revocatoria nei confronti della e di con CP_4 Persona_1 atto notificato il tre aprile 2013 ( rg Corte Appello di Roma 2308/2013 ).
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione per assenza di terzietà Persona_1 in capo a la decadenza dall'azione per decorrenza dei trenta giorni di cui Parte_1 all'art. 404 secondo comma c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa.
Si costituiva in persona del curatore speciale nominato per l'incompatibilità con la CP_4 carica di amministratore ricoperta dall'attrice.
A seguito del decesso di il processo era riassunto. Persona_1
Si costituivano le eredi del de cuius ribadendone le eccezioni e le difese;
si costituiva anche il curatore della CP_4
La Corte di Appello con sentenza 2012 del 2020 riteneva il difetto di legittimazione attiva di per mancanza della qualità di terzo rispetto alle altre parti, respingeva di Parte_1 conseguenza la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
impugnava la sentenza. Parte_1
Si costituivano le controparti chiedendone la conferma.
La Corte di SA con ordinanza 15875/2022 annullava la sentenza con rinvio alla Corte in diversa composizione.
Il processo era riassunto da che concludeva chiedendo: Parte_1
“Accertare che il lodo, pronunciato tra il Sig. e la Persona_1 Controparte_7 dall'Arbitro Unico Avv. Domenico Porraro in data 30 novembre 2012 e reso esecutivo dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma con n. 16201/2012 in data 11 dicembre 2012 (Cron. 1626/12, Rep. 2738/12) è frutto di dolo e/o collusione in danno della Sig.ra e comunque ne pregiudica i diritti per tutti i motivi sin qui esposti;
ii) Parte_1 conseguentemente annullare la decisione di cui al lodo medesimo e per l'effetto disporre il
6 trasferimento in favore d del (o comunque confermare la proprietà Controparte_7 di quest'ultima circa il) compendio immobiliare di seguito indicato: compendio immobiliare in Roma, via dei Castani 33 costituito da: un locale sito in Roma, via dei Castani 33 costituito da: locale sito in Roma, via dei Castani 33/d (f. 943 particella 173 sub. 507); un locale agenzia bancaria sito al piano terra, confinante con via dei Castani, locale sub. 507, passo carrabile, corte interna (f. 943 particella 173 sub. 506); box auto accesso al piano terra civico 33 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 505); locale piano terra confinante con via dei Castani, locale sub. 506 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 507); lastrico solare confinante con lastrico sub. 503, via dei Castani (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 504); lastrico solare confinante con lastrico sub. 504 e sub. 501, distacco su via dei Castani (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 503) iii) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sopra indicato, contro il Sig. e in favore della Persona_1 iv) condannare le controparti elle spese di lite, Controparte_7 riservato ogni altro diritto in separato giudizio”.
Le eredi di si costituivano e concludevano chiedendo: Persona_1
“In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile il presente procedimento per quanto dedotto in atto e qui richiamato;
Nel merito: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto eppure non provate, per le motivazioni espresse in atto e qui richiamate;
- In ogni caso, condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio, ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. 408 c.p.c.”.
Si costituiva la s.r.l. in persona del curatore speciale che concludeva chiedendo :
“L'assegnazione del compendio immobiliare sito in Roma, via dei Castani 33 come già meglio identificato con conseguente trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà dell'immobile de quo a favore della e vittoria di spese di lite a Controparte_4 favore del sottoscritto Curatore speciale antistatario da porsi in solidarietà tra la parte attrice e le parti convenute.”
La Corte all'esito dell'udienza del sei ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di SA si è pronunciata unicamente sul requisito della legittimazione ad agire, rilevando come, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello nella sentenza
2012/2020, la qualità di socia di una s.r.l. non sia in astratto incompatibile con quella di
7 creditrice dovendosi accertare di volta in volta la natura dei conferimenti in denaro effettuati dal socio stesso.
In particolare, riprendendo la massima:
“In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio;
bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento).”
Ebbene nel caso di specie l'importo di € 170.000,00 che ha versato alla Parte_1 società deve intendersi come finanziamento poiché, in linea con quanto sopra riportato, è stato erogato in concomitanza con l'acquisto del compendio immobiliare e con una causale del bonifico di accredito indicata come “finanziamento soci” ; la posta è stata poi inserita in bilancio al passivo patrimoniale come debito verso soci e lo stesso amministratore nella relazione integrativa al bilancio 2011, depositata in atti, ha espressamente escluso detto finanziamento anche dalla postergazione ex art. 2467 c.c.
Riconosciuta la legittimazione ( unico ambito di indagine sottoposto all'esame della
SA ) rimangono peraltro da esaminare gli altri presupposti e in particolare la tardività
o meno dell'azione e l'interesse ad agire concreto e attuale che difettano entrambi.
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Termine di decadenza.
La prima delle notifiche andate a buon fine dell'originario atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Appello è datata tre aprile 2013.
afferma di non essere stata in grado prima del ventotto febbraio 2013 di Parte_1 rendersi conto dell'esistenza del dolo e collusione a suo danno, scoperta avvenuta solo quando l'Avv.to Zito, difensore della nel giudizio arbitrale, ha consegnato i documenti CP_4 difensivi consentendo quindi all'attrice di avvedersi che, al contrario di quanto affermato nel
8 lodo, la memoria di costituzione della s.r.l. era di poche righe senza alcuna argomentazione difensiva.
Ebbene, risulta documentalmente ed è incontestato come sia stata nominata Parte_1
Amministratore della s.r.l. il sette dicembre 2012 e che dal ventidue settembre 2012 fosse a conoscenza della pendenza di una causa promossa da Parte_2
Risulta altrettanto documentalmente come l'Avv.to Patrone, in qualità di legale di CP_4 il quattordici gennaio 2013, allorquando la signora era già amministratrice della Parte_1 società e quindi lo aveva incaricato in tal senso, abbia ottenuto una copia integrale autenticata del lodo “uso reclamo” dal Tribunale di Roma.
Ebbene già dal testo del lodo risulta chiaramente sia il contenuto delle domande originariamente proposte da sia l'esito della controversia e il contenuto Parte_2 anche se sintetico della transazione che aveva portato alla riduzione del canone.
Era inoltre riportato il contenuto delle domande di entrambe le parti in relazione al giudizio Cont successivamente instaurato da contro per il risarcimento e, soprattutto, era Per_1 riportato il motivo per cui le parti avevano voluto incardinare un giudizio arbitrale: la volontà di definire totalmente tutte le possibili controversie nascenti non solo con riferimento specifico alle conseguenze del giudizio, transatto, con ma a tutte le altre Parte_2 questioni inerenti l'efficacia e la validità del contratto di compravendita dell'immobile.
Nel lodo poi erano analiticamente riportate ( punto 6 a pag. 8 ) le conclusioni della memoria Cont di in data ventitré ottobre 2012 dove era stata invero omessa la domanda di restituzione del corrispettivo pagato per la vendita in caso di risoluzione in quanto il difensore si era limitato a ribadire la domanda risarcitoria già oggetto del processo mentre il difensore di aveva espressamente chiesto la risoluzione del contratto. Persona_1
Cont Parimenti nelle note del trenta ottobre 2012 la difesa di si è limitata a chiedere prove solo su detta domanda risarcitoria.
L'arbitro ha ritenuto di esaminare la domanda di risoluzione e l'ha ritenuta fondata argomentando compiutamente.
Cont In buona sostanza già dalla data in cui, come amministratrice della ha Parte_1 comunque avuto, tramite il difensore, copia autentica del lodo, ha potuto verificare compiutamente l'andamento della vertenza, tra cui le omissioni in punto di domanda e di 9 argomentazioni difensive di riguardo al mancato pagamento del prezzo ( eccepito CP_4 da ) nonchè della decisione dell'arbitro anche su domande ulteriori rispetto Persona_1
a quelle oggetto del giudizio risarcitorio promosso da nonché del fatto, comunque CP_4 non dirimente, dell'indicazione nel lodo, tra le domande del giudizio risarcitorio, anche di quella di risoluzione del contratto mentre invece detta domanda non era stata ivi espletata da Persona_1
In particolare afferma che il prezzo avrebbe dovuto essere considerato come Parte_1 totalmente corrisposto sulla base del contratto di vendita stipulato allorquando la suddetta era amministratrice ( e che così stabiliva in assenza di contestazioni da parte del venditore entro un termine fissato e scaduto da tempo ); di conseguenza vi sarebbe stata una gravissima omissione di difesa sul punto da parte dell'Avv.to Zito e un altrettanto grave distorsione interpretativa dell'arbitro.
Ebbene anche dette circostanze erano chiaramente desumibili dalla lettura del lodo anche perché, si ribadisce, il testo della vendita era stato sottoscritto dalla stessa Parte_1 che all'epoca era amministratrice della CP_4
In tale contesto il fatto che l'Avv.to Zito abbia consegnato solo il ventotto febbraio 2013 la documentazione in suo possesso e il fatto che la memoria di costituzione nel giudizio arbitrale fosse di poche righe non è rilevante sia in quanto, come già indicato, l'andamento del giudizio arbitrale è stato compiutamente riportato nel lodo sia in quanto, osserva il
Collegio, le conclusioni e le richieste di sono state riportate dall'arbitro con CP_4 riferimento non alla memoria di costituzione ma con riferimento alle memorie successive del ventitré e trenta ottobre 2012.
Il fatto che dette memorie non siano state consegnate a dall'avv.to Zito Parte_1 costituisce un elemento del tutto irrilevante in quanto, in buona sostanza, gli elementi per poter valutare l'esistenza dell'asserita collusione e in particolare l'ampliamento del thema Cont decidendum e l'assenza di difesa di sulla domanda di risoluzione avanzata da
[...] già erano evidenti alla data del rilascio della copia autentica del lodo;
non solo, al Per_1 contrario di quanto affermato dalla difesa di non è accoglibile la tesi in base Parte_1
a cui le memorie indicate nel lodo non sarebbero esistenti in quanto non sono tra gli atti restituiti dall'Avv.to Zito e perché lo stesso aveva dichiarato di avere solo copia dei propri
10 scritti difensivi;
ben avrebbe potuto infatti il suddetto difensore averli persi o comunque omesso volutamente di consegnarli e sul punto manca una richiesta di prova.
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A ciò si aggiunge, ad abundantiam, un altro elemento, riguardante l'asserita finalità del pactum sceleris per come allegato : impedire a a) di tornare ad amministrare Parte_1 una società in bonis ( tanto che a dicembre 2012 il lodo era già stato emesso ) nonché b) di poter rientrare nel medio periodo del prestito erogato nel 2009 e infine c) di vedersi corrispondere negli anni adeguati utili.
Secondo SA deriverebbe “Da tutto ciò la necessità che il fraudolento lodo venga Parte_1 annullato da Codesta Corte e che il complesso immobiliare oggetto di esso venga ritrasferito con pronuncia costitutiva in favore d ”. CP_8
Ebbene il primo e il terzo elemento di danno riguarda la società e non in Parte_1 quanto terza.
Il secondo elemento, pur riguardando un danno diretto di tuttavia presenta Parte_1 una criticità evidente.
In particolare ha erogato € 160.000,00 ma avrebbe potuto chiederne la Parte_1 restituzione nella sua qualità di terza creditrice fin da quando, per sua stessa ammissione, nell'estate del 2012 aveva avuto concrete avvisaglie di un andamento anomalo e quindi del pericolo di non riottenere il rientro dal prestito (i redditi prospettati dal complesso immobiliare si erano infatti ridotti e non vi era neppure spazio per una ripartizione degli utili) mentre al contrario nulla risulta in tal senso.
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Le spese del giudizio sono a carico di secondo soccombenza in base all'esito Parte_1 complessivo della lite ma compensate per la metà per il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione come da annullamento pronunciato dalla SA, per la complessità delle questioni trattate e per il rigetto della domanda ex art. 408 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti considerando il tenore della decisione.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
11 Per il curatore speciale della s.r.l. la necessaria presenza dello stesso per ovviare al conflitto di interessi e il tenore delle difese consentono di compensare interamente le spese.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c. respinge le domande di e respinge la domanda ex art. 408 c.p.c.. Parte_1
Compensa al 50% le spese del giudizio di appello, di quelle di SA e di quelle del giudizio di rinvio liquidate per l'intero in € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA per l'appello, € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per la SA
e € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per il giudizio di rinvio;
condanna a pagare a e in solido la metà Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 di dette somme.
Compensa le altre spese di lite.
Roma, camera di consiglio del sei ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA CI ED OR TH de Courtelary
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