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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 355/2024 R.G.; tra
società in concordato preventivo, rappresentata e Controparte_1
difesa dal Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti e dall'Avv. Arnaldo Sala – attrice;
e
rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Pedersoli, Controparte_2
Filippo Casò e Andrea Allegri – convenuta;
avente ad oggetto: “cessione del credito-concordato preventivo-opponibilità”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza del 21 maggio 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
società in concordato preventivo, ha promosso il Controparte_1
giudizio al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza di un credito complessivo di importo pari a €785.600,00 nei confronti di e la condanna Controparte_2
della al pagamento di tale somma, sul presupposto dell'inopponibilità ai CP_3
creditori concordatari della cessione dei crediti portati dalle fatture nn. 13/E, 14/E,
15/E, realizzata in favore della Banca nell'ambito dell'esecuzione di un Contratto
Quadro di Affidamento di Breve termine con apertura di linea di credito autoliquidante.
1 L'attrice ha premesso che:
-in data 5 maggio 2015 è stato stipulato con il Controparte_4
Contratto Quadro di Affidamento di Breve Termine n.00003/9000/00078098, con il quale le parti convenivano che la Banca avrebbe accordato una linea di credito di
€1.500.000,00, anticipando denaro a fronte della presentazione di fatture emesse dalla società attrice, con cessione pro solvendo dei crediti portati dalle stesse, i cui corrispettivi sarebbero stati incassati dalla a decurtazione e/o estinzione delle CP_3
anticipazioni concesse;
-in attuazione del contratto, alla Banca venivano presentate, tra le altre, le fatture nn.
13/E, 14/E e 15/E, emesse nei confronti della in data 03.04.2019, per Parte_1
Con un ammontare di €785,600,00, e venivano ceduti a i crediti rinvenienti dalle stesse, con atto autenticato dal Notaio in data 11.04.2019, notificato al Per_1
debitore ceduto il 30.04.2019;
-all'esito di ricorso ex art. 161 comma 6 L.F del 30.04.2019 e del deposito della proposta e del piano concordatario, la società deducente è stata ammessa dal
Tribunale di Taranto alla procedura di concordato preventivo;
-ha quindi chiesto ad , per un verso, la restituzione delle somme Controparte_2
già riscosse da a fronte dei crediti ceduti, e per altro verso, di Parte_1
consentire il pagamento da parte del debitore ceduto direttamente alla cedente per il residuo credito di cui alle fatture sopracitate;
non ha dato seguito a tali richieste in ragione della ritenuta opponibilità alla CP_5
procedura dei contratti di cessione intercorsi tra le parti;
-la procedura di mediazione ante causam non ha sortito esito positivo a causa del rifiuto della società convenuta di aderirvi.
L'attrice, a sostegno della propria domanda, ha poi dedotto che:
-ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 45 L.F., i beni del debitore concordatario risultano assoggettati a uno specifico vincolo di destinazione alla soddisfazione dei creditori del concordato preventivo, e non è possibile opporre a questi la cessione di un credito non completamente formalizzata con la notifica ai
2 debitori ceduti o con l'accettazione da parte degli stessi, con atto di data certa anteriore all'apertura del concordato;
-gli effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo si verificano, rispetto alla massa dei creditori, all'”ora zero” del giorno del deposito, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto agli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, conseguentemente ogni altra formalità compiuta nello stesso giorno deve ritenersi posteriore;
-la cessione dei crediti rinvenienti nelle fatture nn. 13/E, 14/E, 15/E è stata notificata al debitore ceduto nella stessa giornata in cui è stata presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo ed è inopponibile alla procedura.
La società istante ha, quindi, concluso per l'accertamento di inopponibilità della cessione di credito e per la condanna di al pagamento Controparte_4
della somma di €785,600,00, da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dalla richiesta stragiudiziale e fino al soddisfo, con il favore delle spese e competenze professionali del giudizio. ha dettagliatamente ricostruito i rapporti intercorsi con la Controparte_2
nell'ambito del Contratto Quadro con essa stipulato, Controparte_6
riportando altresì gli sviluppi della procedura di concordato preventivo di CFH.
La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda attorea sulla base del rilievo Parte che la banca convenuta non ha incassato alcuna somma dal debitore ceduto di
, in relazione alla cessione per cui è giudizio, e non vi può essere nessun Pt_1
credito di CFH nei propri confronti, per la restituzione di somme che non sono mai state percepite.
Ha, quindi, diffusamente dedotto in ordine all'opponibilità alla massa dei creditori concordatari della cessione di credito dell'11.04.2019, formulando in via riconvenzionale domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere dal debitore ceduto il pagamento delle fatture presentatele, esponendo a tal fine che:
-l'opponibilità della cessione di credito per cui è giudizio discende dalle previsioni di cui al Contratto Quadro, concluso tra le parti in data anteriore al deposito della
3 domanda di concordato, il quale contiene la pattuizione per cui “la Banca e il Cliente
[nella specie, CFH] convengono sin d'ora che la cessione pro-solvendo in favore della dei crediti rinvenienti dalle fatture che verranno via via presentate dal CP_3
Cliente per l'incasso deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della semplice presentazione alla Banca delle fatture con le modalità concordate”;
-la cessione di credito di cui è contestata l'opponibilità si è perfezionata, tra cedente e cessionaria, al momento della presentazione alla delle fatture, avvenuta in data CP_3
11.04.2019, prima del deposito della domanda di concordato in bianco, contestualmente alla conclusione del relativo contratto di cessione, nelle premesse del quale è precisato che “la Cedente consegna alla copia dei documenti CP_3
rappresentativi del Credito, di cui alla premessa b), e specificamente copia della fattura n. 000013/E, 00014/E e 00015/E del 03/04/2019”;
-in ogni caso, in caso di concordato preventivo, il giorno entro cui poter compiere validamente le formalità ai fini dell'opponibilità deve essere individuato nel giorno della pubblicazione della domanda di concordato, tramite iscrizione della stessa nel registro delle imprese, e non nel giorno del deposito del ricorso;
-il principio della c.d. “ora zero” del giorno di deposito, invocato dalla società attrice,
è stato affermato dalla giurisprudenza in relazione all'efficacia nei confronti dei terzi della sentenza dichiarativa di fallimento e mai con riferimento agli effetti della domanda di concordato in bianco;
-la cessione di credito dell'11.04.2019, notificata al debitore ceduto il 30.04.2019, non può comunque considerarsi successiva alla presentazione del ricorso ex art.161 comma 6 L.F. da parte di avvenuta lo stesso giorno;
Controparte_6
-anche nell'ipotesi in cui si ritenesse non opponibile la cessione di credito, considerate le previsioni contrattuali del Contratto Quadro e del contratto di cessione Contr dell'11.04.2019, efficaci e opponibili tanto a quanto alla massa dei creditori concordatari, deve ritenersi stipulato tra la deducente e la società attrice, in data antecedente alla presentazione della domanda di concordato in bianco, un mandato all'incasso con patto di compensazione;
4 -in base a tale convenzione la convenuta ha il diritto di incassare i crediti di CFH,
Parte verso la portati dalle fatture presentate nell'interesse dell'attrice, e poi di incamerare le somme riscosse fino a estinzione del debito di CFH per l'affidamento concessole;
-la sopravvivenza di tale patto di compensazione è stata riconosciuta dalla giurisprudenza più recente anche nel caso in cui il correntista-affidato sia successivamente ammesso alla procedura di concordato preventivo.
ha quindi concluso nei seguenti termini: Controparte_2
-in via principale, per il rigetto delle domande formulate dall'attrice, con accertamento, in via riconvenzionale, della opponibilità, alla massa dei creditori concordatari, della cessione di credito conclusa con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio di in data 11 aprile 2019 (n. di Rep. 11.372 Persona_2 Pt_1
e n. di Racc. 8819);
-in subordine, per l'accertamento del proprio diritto a incassare dalla Parte_1
le somme relative al credito di cui alle fatture oggetto del giudizio, e di trattenere tali somme, compensando il proprio debito per la restituzione delle stesse alla società attrice con il suo credito verso la stessa, connesso all'affidamento concessole;
-in ogni caso, per la condanna dell'attrice alla rifusione di compensi e spese di lite, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
*** *** ***
La domanda non è fondata.
Il Tribunale, a fronte delle diffuse difese ed eccezioni delle parti su vari profili dedotti a sostegno delle rispettive tesi difensive, deve esaminare il punto nodale della controversia dato dall'accertamento della opponibilità-inopponibilità alla sfera concordataria della cessione di credito formalizzata tra le parti con atto del Notaio
di Taranto in data 11 aprile 2019, notificata alla parte debitrice DU Persona_2
– - il 30 aprile 2019. Parte_1
Occorre partire dal dato normativo (vigente ratione temporis).
5 Art. 161 LF
Domanda di concordato.
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale;
il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
6 Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata,
a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172 (…).
Quest'ultimo comma è stato aggiunto dal comma 3 dell'art. 12, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto, e poi così modificato dal n. 3) della lett. b) del comma 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134; successivamente, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
Gli interpreti hanno rilevato le criticità del “possibile scollamento temporale” tra il momento della trasmissione del ricorso ex art. 161 LF da parte della
Cancelleria e il momento di effettiva iscrizione nel Registro delle Imprese rimarcando il coordinamento problematico tra una norma carente da un punto di vista tecnico, come l'art. 161, comma 5, LF e la disciplina regolante il funzionamento del registro delle imprese contemplante l'immediatezza della protocollazione della richiesta ma non dell'iscrizione.
I limiti di coordinamento sono stati poi superati dal Codice della Crisi
(D.Lgs.14-2019), entrato in vigore nel 2022.
7 Art. 168.
Effetti della presentazione del ricorso.
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (…).
Art. 169.
Norme applicabili.
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, (2) 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo. (3)
Quindi, il legislatore, ha previsto la pubblicazione della domanda di concordato nel
Registro delle Imprese ai fini della opponibilità ai terzi.
Sul punto, è particolarmente pertinente il richiamo alla pronuncia Cass. sez. I^
11.12.2023 n.34385 secondo cui: “a seguito della nuova formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006) della L.Fall., art. 169 l'espresso richiamo contenuto in tale norma alla L.Fall., art. 45 (formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi) ha determinato la piena equiparazione della procedura di concordato preventivo al fallimento, quale procedimento di esecuzione forzata di natura collettiva, nella quale si pone un'analoga esigenza di tutela dei creditori anteriori all'instaurazione del vincolo sul patrimonio del debitore. Ne consegue che
l'applicazione anche al concordato preventivo dell'art. 45 ha la medesima finalità di assicurare la completa cristallizzazione del patrimonio del soggetto sottoposto a procedura, preservandolo da pretese di creditori i cui titoli si siano formati successivamente - nel concordato preventivo l'effetto protettivo decorre, a norma
8 della L.Fall., art. 168, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso L.Fall., ex art. 161 - comportando, quindi, anche in tale procedura
l'applicazione dell'art. 2914 c.c., n. 2 previsto per l'esecuzione forzata individuale.
Pertanto, come nel fallimento possono essere opposte a tale procedura soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dalle medesime accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. 19199/2014; conf. Cass. 16566/2018), analogamente, nel concordato preventivo, la cessione di credito è opponibile ai creditori concordatari solo se notificata al debitore ceduto o dalla medesima accettata con atto avente data certa anteriore alla pubblicazione del ricorso L.Fall., ex art.
161 nel registro delle imprese”.
Sin qui detto, dà riscontro alla tesi difensiva di , trasfusa in Controparte_2
domanda riconvenzionale, in punto di opponibilità della cessione di credito in suo favore alla procedura di concordato preventivo in ragione dei seguenti elementi (tutti, non contestati fra le parti):
-cessione del credito di €785.600,00, risultante dalle fatture n.13E/2019-14E/2019-
15E/2019 emesse da nei confronti di , come Controparte_1 Parte_1
formalizzata con atto dell'11 aprile 2019;
-cessione del credito notificata alla debitrice DU il 30 aprile 2019;
-presentazione della domanda di concordato preventivo il 30 aprile 2019;
-pubblicazione nel Registro delle Imprese in data 3 maggio 2019.
*** ** ***
La difesa di parte attrice, nella memoria n.1) ex art.171-ter cpc, ha formulato
contro
- eccezione agganciata alla clausola 7) dell'atto di cessione dell'11 aprile 2019, rubricata “condizione sospensiva” ed alla clausola 8) dell'atto di cessione dell'11 aprile 2019 rubricata “notifica della cessione”.
9 La clausola 7) è stata pattuita nei seguenti, testuali, termini:”l'utilizzo della linea di credito di cui al punto a) delle premesse è soggetto alla condizione sospensiva che aderisca espressamente alla presente cessione, Controparte_8
dichiarando altresì l'insussistenza di situazioni di inadempienza rilevabili in capo alla cedente ai sensi dell'art.48-bis del dPR 29 settembre 1973 n.602, riservandosi peraltro la banca di consentire l'utilizzo anche prima di tale adesione”.
La clausola 8) è stata pattuita nei seguenti, testuali, termini:” la cedente si impegna a curare la notifica (…) al debitore ceduto della presente cessione e della richiesta di adesione (secondo il modello allegato sub lettera D) unitamente alla propria dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (…) al fine di consentire al debitore di effettuare la verifica di cui all'art.48-bis del dPR 29 settembre 1973 n.602; la cedente provvederà quindi a restituire alla banca copia dell'atto notificato e della relativa relata di avvenuta notifica”.
Invero, contrariamente all'assunto difensivo dell'attrice, appare evidente che il fatto
Parte dedotto in condizione sospensiva, ovvero l'adesione di non è stato previsto per incidere sulla efficacia della cessione bensì per escludere l'utilizzo delle somme oggetto di anticipazione, con la previsione della possibilità per la banca di accordare concretamente la liquidità anche prima dell'adesione da parte della debitrice DU.
Pertanto:
-la cessione del credito fra le parti si è perfezionata in data 11 aprile 2019 per effetto dell'espresso consenso (in idem placitum) ;
-non vi è stato alcun elemento negoziale accidentale incidente sull'efficacia della cessione, come appunto la condizione sospensiva, la cui previsione, come detto, non ha riguardato la cessione ma la disponibilità dei fondi, per effetto di una clausola chiaramente inserita nell'atto negoziale nell'interesse della banca cessionaria;
-la disponibilità dei fondi, per l'importo che deriva dalla somma delle tre fatture indicate nell'atto di cessione, è stata pari ad €785.600,00 (dato non in contestazione).
10 *** ** ***
In ragione di quanto già esposto e di quanto viene evidenziato infra) non può assumere rilievo il principio dell'”ora zero” affermato dai Giudici di Legittimità in materia di effetti della dichiarazione di fallimento.
*** ** ***
E' pacifico tra le parti (art.115 comma primo cpc) che, nel momento del deposito della domanda di concordato, la società fosse titolare di Controparte_1
rapporti bancari con nel cui ambito era stata pattuita Controparte_2
l'anticipazione fondi su fattura con cessione del credito ovvero la cd linea di credito autoliquidante.
Per i fini che qui rilevano, va detto che, in materia di concordato preventivo, il mantenimento di contratti di natura finanziaria, quali sono le linee autoliquidanti, senza modificazione delle condizioni contrattuali, viene inquadrato nell'ambito della normale disciplina che consente la continuazione dei rapporti pendenti (salvo lo scioglimento ex art 169 bis L.Fall.).
Al riguardo, devono richiamarsi – per stretta inerenza - i principi enunciati dalla
Suprema Corte.
Secondo Cass. Sez. I^ 9 ottobre 2023 n.28232, ““in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il correntista - successivamente ammesso al concordato preventivo - agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto); solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il
11 versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che né
l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né gli organi concorsuali - ove alla prima procedura ne sia conseguita altra - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito)
(Cass. n. 17999 del 01/09/2011; vedi anche Cass. n. 3336/2016; Cass. n.
11523/2020; Cass. n. 2539/1998; Cass. n. 1997 n 7194; Cass. n. 4205/01)””.
In caso di compensazione impropria, la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico giuridico (vedi Cass. n. 30220/2019; Cass. n.
4825/2019).
Dunque, ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino da un unico rapporto negoziale - ed è proprio il caso della linea di credito c.d. autoliquidante, nella quale la fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sin dall'inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell'istituto di credito - non trova applicazione l'art.56 L.Fall., il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza.
L'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive che, per effetto del patto di compensazione, vengono annotate nel medesimo conto corrente.
12 E' evidente, invece, che ove il mandato all'incasso della banca fosse espletato in difetto del patto di compensazione stipulato a monte, verrebbe meno il collegamento negoziale sopra evidenziato e la conseguente unicità del rapporto negoziale, con conseguente applicabilità delle norme sulla compensazione in senso stretto e, in materia fallimentare, della L.Fall., art. 56, che non consente la compensazione tra i crediti reciproci se non entrambi preesistenti all'apertura della procedura di concordato preventivo (vedi sul punto la fattispecie esaminata da Cass. n.
22277/2017)”.
In conclusione, l'esistenza del patto con cui è stato attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all'esito della esecuzione del mandato all'incasso, e l'operatività dell'istituto della c.d. compensazione impropria, consentono alla banca di trattenere legittimamente le somme riscosse dopo l'apertura del concordato preventivo.
Cass Sez. I^ 15 giugno 2020 n.11524 ha svolto le seguenti, condivisibili, argomentazioni:
““La questione, che ha formato oggetto del presente procedimento (ma che caratterizza la maggior parte del contenzioso su tale materia), se la L.Fall., art. 169 bis, sia o meno applicabile ai contratti di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all'incasso con annesso patto di compensazione,
c.d. linee di credito autoliquidanti, e, in particolare, se lo scioglimento possa o meno eventualmente investire quelle operazioni di anticipazione nelle quali la banca, anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo, abbia già effettuato la propria erogazione a favore del cliente, mentre la riscossione del credito a copertura della anticipazione sia avvenuta successivamente generalmente la linea di credito c.d. autoliquidante consta di un contratto-quadro che disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo o con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione.
13 Non vi è dubbio che con riferimento al contratto-quadro, non sussistano elementi ostativi allo scioglimento del contratto L.Fall., ex art. 169 bis, atteso che, fino a quando non venga meno il rapporto contrattuale esistente tra le parti, la banca è tenuta ad erogare le anticipazioni su fatture o ricevute bancarie o titoli di credito, a tempo determinato o indeterminato, e fino al tetto massimo convenuto tra le parti.
Pertanto se il "fido" concesso (…) non è ancora stato interamente utilizzato, la banca
è tenuta (fino al limite pattuito) ad erogare il credito in coincidenza con la presentazione delle fatture (o altri documenti commerciali) e l'obbligazione dello stesso istituto non può quindi ritenersi interamente eseguita, con la conseguenza che tale rapporto è suscettibile di scioglimento.
A conclusioni diverse deve, invece, addivenirsi con riferimento alle operazioni di anticipazione già eseguite in esecuzione del contratto-quadro in un periodo anteriore all'apertura del concordato preventivo, a fronte delle quali la banca non abbia ancora incassato il credito.
In proposito, deve distinguersi l'ipotesi in cui, all'atto dell'anticipazione, il debitore proponente avesse ceduto in garanzia pro solvendo un proprio credito verso terzi, da quella in cui avesse conferito alla banca il mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, venendo in considerazione due distinti istituti giuridici soggetti ad una diversa disciplina (seppur in entrambi i casi la banca non è tenuta a restituire le somme incassate).
In particolare, la cessione di credito a scopo di garanzia (come detto, pro solvendo), ha un'immediata efficacia traslativa del credito ceduto dal cliente della banca, la quale, essendone divenuta già titolare al momento dell'erogazione dell'anticipazione, potrà disporre come meglio crede e quindi trattenersi le somme che incasserà dal terzo.
Ove ricorra tale fattispecie, l'eventuale pattuizione di un patto di compensazione è del tutto irrilevante, atteso che il diritto della di incamerare le somme incassate CP_3
14 dal terzo non deriva dal patto di compensazione, ma dalla acquisita titolarità, a monte, del credito.
In caso di anticipazione contro cessione di credito, gli effetti dell'operazione si esauriscono al momento del perfezionamento dell'accordo e non si pone quindi neppure la questione della "pendenza" del singolo contratto di anticipazione bancaria.
Nel caso, invece, di anticipazione bancaria con mandato all'incasso e patto di compensazione, non può parimenti ritenersi "pendente" la singola operazione di anticipazione, avendo la banca, con l'erogazione della somma al cliente, già compiutamente eseguito la propria prestazione (…)””.
“”Questa Corte ha più volte statuito che "in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo - agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto); solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poichè in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che nè l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, nè gli organi concorsuali - ove alla prima procedura ne sia conseguita altra - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anzichè porle in compensazione con il proprio credito)". (Cass. n. 17999 del
15 01/09/2011; vedi anche Cass. n. 3336/2016; Cass. n. 2539/1998; Cass. n. 1997 n
7194; Cass. n. 4205/01)””.
La Suprema Corte, come emerge dal contenuto delle pronunce del 2020 e del 2023
(in parte sovrapponibile), ha assunto una posizione univoca sullo specifico tema.
Ed allora:
1) l'esistenza del patto con cui è stato attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all'esito della singola operazione di anticipazione, e l'operatività dell'istituto della c.d. compensazione impropria, consentono alla banca di trattenere legittimamente le somme riscosse dopo l'apertura del concordato preventivo;
2) il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall'incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l'applicazione dell'istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di "cristallizzazione" dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo;
3) questi effetti si producono “a fortiori” nel caso di anticipazione fondi con cessione crediti pro solvendo opponibile alla procedura.
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Da quanto esposto deriva la infondatezza della domanda attorea e la fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta tesa alla declaratoria di opponibilità alla massa dei creditori concordatari della cessione di credito dell'11 aprile 2019, notificata alla debitrice DU ( ) il 30 aprile Parte_1
2019, con conseguente diritto della cessionaria di incassare e trattenere le
16 relative somme operando la necessaria attività di compensazione nel rapporto dare-avere con la cedente.
L'epilogo processuale implica, alla stregua del principio di soccombenza
(art.91 cpc), la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.355-2024 RG, fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda attorea;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, dichiara l'opponibilità alla massa dei creditori concordatari della cessione di credito dell'11 aprile 2019, notificata alla debitrice DU ) il 30 aprile 2019, con Parte_1
conseguente diritto della cessionaria di incassare e trattenere le relative somme operando la necessaria attività di compensazione nel rapporto dare-avere con la cedente;
-condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore della convenuta nell'importo di €1.686,00 per esborsi, €15.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva.
Così deciso in data 3 giugno 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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