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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/07/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di CA, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37 del R.G.A.C. dell'anno 2023, cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 826 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CA, alla Via Domenico Mar. Pistoia n. 322, presso lo studio dell'Avv. Debora Maida che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E (c.f. ), elettivamente domiciliata in CA, alla CP_1 C.F._2
Via Zarapoti, n. 50, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Gualtieri che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÈ
– in sede Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in CA il 29 agosto 2000 con in CP_1 costanza del quale erano nati due figli: (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
6 marzo 2006), adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione
RGAC n. 37/2023 - Pagina 1 di 13 personale dei coniugi, deducendo che la convivenza matrimoniale era divenuta insopportabile a causa del “carattere autoritario e dispotico” della moglie, la quale era solita sminuire la figura del marito ed innescare pretestuosamente litigi e discussioni.
Esponeva, altresì, che alle reiterate proposte di addivenire ad una separazione, la CP_1 aveva sempre opposto un fermo rifiuto ed era persino “”arrivata a minacciare il Parte_1 che se si fosse allontanato dalla casa coniugale, si sarebbe suicidata”; senonché – nel mese di gennaio – la resistente aveva “malamente allontanato dalla casa familiare” il ricorrente, sottraendogli le chiavi dell'abitazione ed impedendogli il prelievo dei propri effetti personali.
Rappresentava, infine, che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti, in quanto la svolgeva attività lavorativa con mansioni di commessa presso l'esercizio CP_1 commerciale “Madagascar”, mentre il ricorrente - dipendente della società - CP_3 percepiva una retribuzione mensile di € 1.500,00, con la quale provvedeva al pagamento del finanziamento contratto in costanza di matrimonio, per un importo di € 500,00 mensili, oltre alle spese personali ed alle utenze domestiche. Evidenziava, inoltre, di accreditare mensilmente sulla carta ricaricabile del figlio un importo mensile di € 400,00 a Per_1 titolo di contributo per il mantenimento della prole.
Tanto premesso, l'odierno ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa adibita a residenza familiare – coniugale, sita in CA quartiere Gagliano, alla Via Contrada Cavaglioti n. 5, di proprietà esclusiva del sig. resterà Parte_1 assegnata alla sig.ra , la quale continuerà ad abitarla unitamente ai figli e CP_1 con tutti gli arredi presenti, fintanto che gli stessi non raggiungeranno l'autonomia economica, che vi abiterà esclusivamente con i figli e non mutarne la destinazione consentendo a terzi di coabitarla;
3 Il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Mentre è maggiorenne concorderà con il Per_1 padre liberamente i loro incontri;
Il padre potrà telefonare tutti i giorni al figlio sia all'utenza in uso al minore sia Per_2 alla madre, potrà andare a trovarlo ogni volta che vorrà compatibilmente agli impegni di studio e ludici del minore;
- Il figlio potrà trascorrere con il padre alternativamente un sabato ed una domenica , così come alternativamente per il giorno dell'Immacolata, se con un genitore pranza, con
l'altro la cena, così pure alternativamente di anno in anno la Vigilia di Natale ed il giorno
RGAC n. 37/2023 - Pagina 2 di 13 di Natale, la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno, l'Epifania, la Pasqua e la
Pasquetta, Ferragosto, ugualmente per il compleanno del minore, di anno in anno si alterneranno per far trascorrere con il minore il pranzo o la cena con i genitori;
- Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre 15 giorni consecutive
o a luglio o ad agosto, a seconda della turnazione feriale del sig. , il quale Parte_1
s'impegna a darne pronta comunicazione alla sig.ra , per far sì che non coincidono CP_1 con le ferie della stessa e consentire al minore di avere la possibilità di trascorre le vacanze con entrambi i genitori
- 12) Quanto alle decisioni ed accordi di natura economica e del mantenimento dei figli il padre sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 corrispondendo in loro favore entro il 05 di ogni mese la somma complessiva di € 400,00
e cioè € 200,00 per ogni figlio, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra CP_1
per il minore sul conto bancario che la stessa comunicherà in mancanza
[...] Per_2 vaglia postale;
ed € 200,00 per il figlio maggiorenne e studente fuori sede a mezzo Per_1 bonifico bancario all'IBAN [...] intestato allo stesso, per quanto attiene le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” intervenuto tra il Tribunale di CA e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CA saranno preventivamente concordate e documentate e quindi sostenute dai genitori nella misura del 50% cadauno;
13) Quanto al rilascio del passaporto i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al suo rilascio;
4.varie
Il sig. provvederà a trasferire la propria residenza entro la data di Parte_1 udienza presidenziale;
le spese: acqua, la tassa per i rifiuti arretrate relativi a tutto il periodo 2021 sono state pagate interamente dal sig. , così come le tasse relative all'anno 2022 Parte_1 alla data di presentazione del ricorso, salvo le ulteriori che riserva di produrre;
l'assegno unico pari ad €170,00 che attualmente è percepito dalla sig.ra CP_1 avendo dato sua IBAN in sede di domanda, continuerà ad essere percepito interamente dalla stessa per i bisogni dei ragazzi”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva con comparsa di risposta depositata il 15 settembre 2023 la quale – preliminarmente – rappresentava di aver a sua CP_1 volta presentato ricorso per la separazione dei coniugi iscritto al n. 826/2023 R.G.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 3 di 13 Deduceva, richiamando anche testualmente il contenuto del suddetto atto introduttivo, che
– diversamente da quanto asserito dal ricorrente – la crisi del rapporto coniugale era da addebitare esclusivamente al coniuge per essersi reso autore, durante il matrimonio, di maltrattamenti fisici e verbali posti in essere in danno della moglie, anche alla presenza del figlio minore e per aver, in violazione dei doveri coniugali, intrattenuto una Per_2 relazione extraconiugale, “finanche ritenendo di coinvolgere la coniuge in rapporti poliamorosi”.
Contestava, altresì, sia la veridicità degli “intenti suicidari della convenuta” che la circostanza addotta da controparte di aver sottratto le chiavi dell'abitazione familiare, asserendo di aver, invece, più volte invitato il ricorrente a farvi rientro al fine di ritirare i propri effetti personali.
Esponeva, inoltre, che tra i coniugi sussisteva una evidente disparità economica, atteso che, mentre la resistente percepiva solamente una retribuzione mensile pari ad € 700,00, il
– contrariamente a quanto affermato in ricorso – percepiva oltre alla retribuzione Parte_1 mensile di € 1.600,00, quale dipendente con mansioni di macellaio, dell' altri CP_3 introiti (ammontanti a circa € 2.500,00 mensili) derivanti dallo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa di falegname. Chiedeva, pertanto, che venisse posto a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della moglie un assegno Parte_1 mensile di € 300,00.
Quanto alla prole, la ricorrente deduceva che il rapporto tra i figli ed il padre si era da tempo deteriorato a causa degli “atteggiamenti aggressivi, violenti, denigrativi nei confronti della madre degli stessi e nei loro confronti”, di talché chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore , l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo per il Per_2 ricorrente di concorrere al mantenimento sia del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo che di quello minore, mediante versamento di un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, l'odierna resistente chiedeva l'accoglimento sia delle conclusioni rassegnate con il ricorso dalla stessa introdotto per la separazione dei coniugi, che quelle rassegnate con la comparsa costitutiva e, in particolare:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) Disporre la separazione con addebito al , il quale ha inopinatamente Parte_1 abbandonato il tetto coniugale, avendo intrapreso una nuova relazione e, pertanto, moglie
e figli hanno subito la scelta del ricorrente nell'odierno giudizio;
RGAC n. 37/2023 - Pagina 4 di 13 2) affidare il figlio esclusivamente alla madre ed assegnare Persona_3 CP_1 la casa coniugale alla ricorrente;
3) conseguentemente disporre, alla luce di quanto sopra evidenziato, che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente da sia con riferimento alle CP_1 decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza;
4) disporre che, previa audizione del figlio minorenne, , siano disposti Persona_3 incontri con il convenuto nei termini e secondo le modalità che lo stesso intenderà Per_2 specificare;
5) che l'obbligo di contribuzione, tenuto conto del collocamento presso la Sig.ra CP_1
, venga fissato per entrambi i figli in € 600,00 mensili cadauno e per la ricorrente
[...] in € 300,00;
6) che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del
50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei figli di anni 21 e di anni16 (entrambi iscritti presso palestra con Per_1 Per_2 svolgimento di attività fisica tre volte a settimana).
7) Assegnare l'autovettura Smart di proprietà del alla . Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e competenze”
1.2. All'udienza del 21 settembre 2023 il Presidente del Tribunale -stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva del presente giudizio con quello introdotto dalla resistente, rimetteva le parti all'udienza del 7 novembre 2023 “per la riunione dei procedimenti e l'ulteriore seguito”.
Alla predetta udienza, parte resistente dichiarava di rinunciare alla domanda di affidamento esclusivo del figlio minore, stante l'imminente compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.
Disposta, quindi previamente, la riunione dei suddetti procedimenti, il Presidente delegato
- con separata ordinanza del 24 novembre 2023 - autorizzava i coniugi a vivere separati e in via provvisoria ed urgente disponeva: 1) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) regolamentava i tempi di visita del padre;
3) assegnava alla la casa familiare;
4) poneva a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere al coniuge la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 Parte_1 ciascuno) a titolo di contributo per il solo mantenimento dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli.
Quindi, nominava il Giudice Istruttore e fissava per la comparizione e la trattazione dinnanzi a questi l'udienza del 14 marzo 2024.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 5 di 13 1.3. Nelle more la resistente proponeva reclamo avverso la citata ordinanza, per essere stata omessa ogni pronuncia in ordine all'assegno di mantenimento richiesto dalla;
CP_1 reclamo che veniva, tuttavia, respinto dalla adita Corte di Appello di CA.
1.4. Depositate le rispettive memorie integrative e concessi alla predetta udienza i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie (con le quali la resistente dichiarava di aver “rinunciato alla originaria domanda di addebito formulata con la comparsa costitutiva depositata in data 15.09.2023”) la causa era rinviata per l'eventuale ammissione ei mezzi istruttori all'udienza dell' 11 luglio 2024, la cui celebrazione veniva sostituita ai sensi dell'art, 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione,
All'esito, con provvedimento del 7 agosto 2024, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, il G.I. disponeva l'acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale de coniugi relativa all'ultimo triennio e fissava per detto incombente e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3 dicembre 2024.
1.5. Differita per il gravoso carico di ruolo al 20 marzo 2025, celebrata anch'essa in modalità cartolare, con provvedimento del 16 aprile 2015 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, considerato che dalle deduzioni e dalle allegazioni delle parti, nonché dalle risultanze processuali emerge chiaramente come l'affectio coniugalis e l'unione materiale e spirituale dei coniugi si siano completamente dissolte rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dal venir meno di qualsivoglia forma di relazione affettiva e della disgregazione del rapporto matrimoniale, nonché dal comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può ritenersi, dunque, pienamente dimostrata l'impossibilità di ricostruire tra i coniugi quella comunione materiale e spirituale che è alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
La profonda ed irreversibile crisi matrimoniale emersa consente, conseguentemente, a questo Tribunale di ritenere sussistenti tutte le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per l'accoglimento della domanda di separazione.
3. Avendo parte resistente rinunciato espressamente alla richiesta di addebito della separazione, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla suddetta domanda, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia in merito a tale questione.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 6 di 13 4. Per quel che concerne la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la corresponsione mensile da parte dell'altro coniuge di una somma di denaro a titolo di contributo al mantenimento, non appare superfluo rammentare che l'art. 156 c.c. statuisce che il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al proprio mantenimento,
a condizione che il richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
La ratio della norma deve rinvenirsi nel fatto che la separazione personale, differentemente da quanto accade in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la permanenza del vincolo coniugale, sicché – per pacifica giurisprudenza – “i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Corte appello di Ancona sez. II, del 18 luglio 2023, n.1128).
In tali termini si è espressa la Suprema Corte ribadendo che “Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017; Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e Cass.
22616/2022)” (Cassazione civile sez. I, 20/06/2023).
Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente
RGAC n. 37/2023 - Pagina 7 di 13 un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n. 31348/2022).
Ed invero, “Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del giudice” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024,
n.9708).
Ancor più recentemente la Suprema Corte – soffermatasi sui criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge nella fase della separazione – ribadisce che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007)” (cfr.
Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
4.1. Alla luce dei richiamati principi, il Tribunale ritiene che la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento sia infondata e debba essere rigettata poiché, da una valutazione complessiva delle condizioni reddituali e patrimoniali, si evince chiaramente che ha adeguate disponibilità CP_1 che le consentono di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Ed invero, da un'attenta comparazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi emerge che:
- , dipendente della società percepisce una retribuzione mensile Parte_1 CP_3 media netta di € 1.600,00 (cfr. buste paga agosto, settembre e ottobre 2024) ed un reddito annuale medio di € 26.000/27.000 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024). E', inoltre,
RGAC n. 37/2023 - Pagina 8 di 13 proprietario esclusivo dell'immobile adibito a residenza familiare e comproprietario, nella misura di 1/3 di un terreno sito in CA (cfr. visura catastale e autocertificazione).
Quanto al finanziamento contratto in costanza di matrimonio per il quale il ricorrente corrisponde una rata mensile di € 500,00, deve evidenziarsi l'imminente scadenza del prestito prevista per settembre 2025;
- , dipendente della ditta , a fronte di una retribuzione netta CP_1 Parte_2 inferiore a quella del ricorrente, pari a circa € 900,00 (cfr. buste paga dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025) e di un reddito annuo medio di € 8.900,00 (cfr. modello 730 2023
e 2024), percepisce per intero l'assegno unico di circa € 200,00 mensili, non è gravata da alcun onere economico, quali mutuo o finanziamento, ed è proprietaria esclusiva, in forza di successione ereditaria, di un immobile adibito a civile abitazione, di un locale magazzino e di un terreno siti nel Comune di CA e, per la quota d 1/8, di un altro terreno, tipo uliveto, ubicato nel medesimo Comune (cfr. visure catastali e autocertificazione).
Oltre, dunque, alla titolarità di detti beni, che costituiscono per la resistente fonte di reddito e che, pertanto, alla luce dei richiamati principi di diritto devono essere presi in considerazione ai fini della domanda di mantenimento, il Collegio osserva che la domanda della resistente è rimasta del tutto sfornita di adeguati riscontri probatori in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
Nel caso di specie, la resistente nulla deduce e dimostra circa il godimento di un tenore di vita particolarmente agiato tenuto dai coniugi durante la vita matrimoniale e, comunque tale da giustificare, alla luce delle valutate condizioni reddituali e patrimoniali, la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 9 di 13 Sebbene, infatti, la affermi che, oltre alla retribuzione mensile, il CP_1 Parte_1 percepisce ulteriori introiti, ammontanti a circa € 2.500,00 derivanti dallo svolgimento dell'attività di falegname, il Collegio rileva che, a fronte della contestazione di controparte, non dimostra in alcun modo né che lo stesso eserciti effettivamente tale attività, che il ricorrente sostiene essere solamente un hobby né che da tale attività ricavi le entrate ipotizzate. L'unica, infatti, prova che la resistente pone a fondamento di tale argomentazione sono delle fotografie che, tuttavia, non assumono rilievo probatorio, in quanto ritraggono solamente un locale in cui sono presenti delle attrezzature e dalle quali non è, pertanto, possibile evincere che il eserciti professionalmente tale attività, Parte_1 non essendo neppure presente all'interno delle prodotte riproduzioni fotografiche.
5. Per quel che concerne la prole, deve anzitutto dichiararsi cessata la materia del contendere in merito all'affidamento, al collocamento ed all'esercizio del diritto/dovere di visita del figlio minore , avendo questo nelle more raggiunto la maggiore età. Per_2
6. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento per i figli della coppia, (di anni Per_1
24) e (di anni19), entrambi maggiorenni ma non economicamente autonomi, il Per_2
Collegio ritiene che, in accoglimento della domanda avanzata dalla resistente, l'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale debba essere modificato e più congruamente fissato in € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno).
6.1. Giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi, invero, di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato di occupazione lavorativa dei genitori medesimi.
Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art. 337 septies c.c. stabilisce, in particolare, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” che, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando il seguente principio di diritto: “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (Cass. civile sez. I, 13/10/2021, n.27904).
RGAC n. 37/2023 - Pagina 10 di 13 Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die, venendo meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel caso in cui la mancata autosufficienza è conseguenza di una colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Ed invero, la Suprema Corte precisa che “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass.,
22/06/2016, n. 12952).”
In altri e più chiari termini, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne si protrae nel caso in cui questo – anche laddove abbia terminato il proprio percorso di studi – versi, senza sua colpa, in una situazione di dipendenza economica dai genitori, per essersi lo stesso adoperato invano nel reperire un'occupazione lavorativa «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
6.2. Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per onerare l'odierno ricorrente del mantenimento dei figli nella misura anzidetta giacché, alla luce delle condizioni reddituali e patrimoniali sopra esaminate e tenuto conto della stabile permanenza presso il domicilio materno e delle esigenze naturalmente correlate all'età dei medesimi, l'importo di € 300,00 per ciascuno appare congruo, adeguato a garantire i bisogni di vita della prole e proporzionato sotto il profilo economico-reddituale.
A tal fine deve evidenziarsi anche l'imminente cessazione (scadenza settembre 2025) del finanziamento contratto dal ricorrente durante il matrimonio, sicché il venir meno dell'onere economico di € 500,00 corrisposto mensilmente per il pagamento delle singole rate mensili deve essere considerata quale circostanza positivamente incidente sulle sostanze del ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento della Parte_1 prole.
Conclusivamente, deve porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla
RGAC n. 37/2023 - Pagina 11 di 13 pubblicazione della presente sentenza, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, documentate e previamente concordate.
7. In ragione della stabile convivenza dei figli con la madre, deve confermarsi la statuizione assunta in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale di assegnazione alla resistente della casa familiare.
Si rammenta, infatti, che l'art. 337 sexies, comma 1, c.c. impone al giudice, nell'attribuzione di detta abitazione, di tener prioritariamente conto dell'interesse della prole;
ciò in quanto lo scopo che con la citata norma il Legislatore intende perseguire è quello di tutelare e di garantire l'interesse dei figli a rimanere nell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è articolata la vita familiare.
Ecco perché il Giudice deve assegnare la casa familiare al coniuge con il quale il figlio minore (o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) convive o al quale è affidato.
Tale principio, oltre ad essere espressamente consacrato nell'art. 6, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 che testualmente prevede che “L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età”, è uniformemente ed unanimemente condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale si è così espressa in proposito: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi
o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater
c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 25604 del 12 ottobre
2018).
8. In ragione degli interessi coinvolti, della natura della causa e dell'esito della controversia, che vede le parti reciprocamente soccombenti rispetto alle domande proposte, il Tribunale ritiene pienamente sussistenti tutti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, comprese quelle afferenti alla fase del reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale.
P.Q.M.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 12 di 13 Il Tribunale di CA, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale dei coniugi iscritta al n. 37 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente tra , nato a [...] il Parte_1
30.08.1980 e nata a [...], il [...], disattesa ogni contraria CP_1 istanza così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in CA il 29 agosto 2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2000;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente;
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
4. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento, collocamento e regolamentazione dei tempi di visita del figlio , per Per_2 raggiungimento della maggiore età del medesimo:
5. dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
6. conferma ,l'assegnazione a della casa familiare;
CP_1
7. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, comprese quelle relative alla fase di reclamo proposto nel corso del giudizio avverso l'ordinanza presidenziale.
Così deciso in CA, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 25 luglio 2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 37/2023 - Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di CA, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37 del R.G.A.C. dell'anno 2023, cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 826 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CA, alla Via Domenico Mar. Pistoia n. 322, presso lo studio dell'Avv. Debora Maida che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E (c.f. ), elettivamente domiciliata in CA, alla CP_1 C.F._2
Via Zarapoti, n. 50, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Gualtieri che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÈ
– in sede Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in CA il 29 agosto 2000 con in CP_1 costanza del quale erano nati due figli: (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
6 marzo 2006), adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione
RGAC n. 37/2023 - Pagina 1 di 13 personale dei coniugi, deducendo che la convivenza matrimoniale era divenuta insopportabile a causa del “carattere autoritario e dispotico” della moglie, la quale era solita sminuire la figura del marito ed innescare pretestuosamente litigi e discussioni.
Esponeva, altresì, che alle reiterate proposte di addivenire ad una separazione, la CP_1 aveva sempre opposto un fermo rifiuto ed era persino “”arrivata a minacciare il Parte_1 che se si fosse allontanato dalla casa coniugale, si sarebbe suicidata”; senonché – nel mese di gennaio – la resistente aveva “malamente allontanato dalla casa familiare” il ricorrente, sottraendogli le chiavi dell'abitazione ed impedendogli il prelievo dei propri effetti personali.
Rappresentava, infine, che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti, in quanto la svolgeva attività lavorativa con mansioni di commessa presso l'esercizio CP_1 commerciale “Madagascar”, mentre il ricorrente - dipendente della società - CP_3 percepiva una retribuzione mensile di € 1.500,00, con la quale provvedeva al pagamento del finanziamento contratto in costanza di matrimonio, per un importo di € 500,00 mensili, oltre alle spese personali ed alle utenze domestiche. Evidenziava, inoltre, di accreditare mensilmente sulla carta ricaricabile del figlio un importo mensile di € 400,00 a Per_1 titolo di contributo per il mantenimento della prole.
Tanto premesso, l'odierno ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa adibita a residenza familiare – coniugale, sita in CA quartiere Gagliano, alla Via Contrada Cavaglioti n. 5, di proprietà esclusiva del sig. resterà Parte_1 assegnata alla sig.ra , la quale continuerà ad abitarla unitamente ai figli e CP_1 con tutti gli arredi presenti, fintanto che gli stessi non raggiungeranno l'autonomia economica, che vi abiterà esclusivamente con i figli e non mutarne la destinazione consentendo a terzi di coabitarla;
3 Il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Mentre è maggiorenne concorderà con il Per_1 padre liberamente i loro incontri;
Il padre potrà telefonare tutti i giorni al figlio sia all'utenza in uso al minore sia Per_2 alla madre, potrà andare a trovarlo ogni volta che vorrà compatibilmente agli impegni di studio e ludici del minore;
- Il figlio potrà trascorrere con il padre alternativamente un sabato ed una domenica , così come alternativamente per il giorno dell'Immacolata, se con un genitore pranza, con
l'altro la cena, così pure alternativamente di anno in anno la Vigilia di Natale ed il giorno
RGAC n. 37/2023 - Pagina 2 di 13 di Natale, la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno, l'Epifania, la Pasqua e la
Pasquetta, Ferragosto, ugualmente per il compleanno del minore, di anno in anno si alterneranno per far trascorrere con il minore il pranzo o la cena con i genitori;
- Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre 15 giorni consecutive
o a luglio o ad agosto, a seconda della turnazione feriale del sig. , il quale Parte_1
s'impegna a darne pronta comunicazione alla sig.ra , per far sì che non coincidono CP_1 con le ferie della stessa e consentire al minore di avere la possibilità di trascorre le vacanze con entrambi i genitori
- 12) Quanto alle decisioni ed accordi di natura economica e del mantenimento dei figli il padre sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 corrispondendo in loro favore entro il 05 di ogni mese la somma complessiva di € 400,00
e cioè € 200,00 per ogni figlio, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra CP_1
per il minore sul conto bancario che la stessa comunicherà in mancanza
[...] Per_2 vaglia postale;
ed € 200,00 per il figlio maggiorenne e studente fuori sede a mezzo Per_1 bonifico bancario all'IBAN [...] intestato allo stesso, per quanto attiene le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” intervenuto tra il Tribunale di CA e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CA saranno preventivamente concordate e documentate e quindi sostenute dai genitori nella misura del 50% cadauno;
13) Quanto al rilascio del passaporto i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al suo rilascio;
4.varie
Il sig. provvederà a trasferire la propria residenza entro la data di Parte_1 udienza presidenziale;
le spese: acqua, la tassa per i rifiuti arretrate relativi a tutto il periodo 2021 sono state pagate interamente dal sig. , così come le tasse relative all'anno 2022 Parte_1 alla data di presentazione del ricorso, salvo le ulteriori che riserva di produrre;
l'assegno unico pari ad €170,00 che attualmente è percepito dalla sig.ra CP_1 avendo dato sua IBAN in sede di domanda, continuerà ad essere percepito interamente dalla stessa per i bisogni dei ragazzi”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva con comparsa di risposta depositata il 15 settembre 2023 la quale – preliminarmente – rappresentava di aver a sua CP_1 volta presentato ricorso per la separazione dei coniugi iscritto al n. 826/2023 R.G.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 3 di 13 Deduceva, richiamando anche testualmente il contenuto del suddetto atto introduttivo, che
– diversamente da quanto asserito dal ricorrente – la crisi del rapporto coniugale era da addebitare esclusivamente al coniuge per essersi reso autore, durante il matrimonio, di maltrattamenti fisici e verbali posti in essere in danno della moglie, anche alla presenza del figlio minore e per aver, in violazione dei doveri coniugali, intrattenuto una Per_2 relazione extraconiugale, “finanche ritenendo di coinvolgere la coniuge in rapporti poliamorosi”.
Contestava, altresì, sia la veridicità degli “intenti suicidari della convenuta” che la circostanza addotta da controparte di aver sottratto le chiavi dell'abitazione familiare, asserendo di aver, invece, più volte invitato il ricorrente a farvi rientro al fine di ritirare i propri effetti personali.
Esponeva, inoltre, che tra i coniugi sussisteva una evidente disparità economica, atteso che, mentre la resistente percepiva solamente una retribuzione mensile pari ad € 700,00, il
– contrariamente a quanto affermato in ricorso – percepiva oltre alla retribuzione Parte_1 mensile di € 1.600,00, quale dipendente con mansioni di macellaio, dell' altri CP_3 introiti (ammontanti a circa € 2.500,00 mensili) derivanti dallo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa di falegname. Chiedeva, pertanto, che venisse posto a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della moglie un assegno Parte_1 mensile di € 300,00.
Quanto alla prole, la ricorrente deduceva che il rapporto tra i figli ed il padre si era da tempo deteriorato a causa degli “atteggiamenti aggressivi, violenti, denigrativi nei confronti della madre degli stessi e nei loro confronti”, di talché chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore , l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo per il Per_2 ricorrente di concorrere al mantenimento sia del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo che di quello minore, mediante versamento di un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, l'odierna resistente chiedeva l'accoglimento sia delle conclusioni rassegnate con il ricorso dalla stessa introdotto per la separazione dei coniugi, che quelle rassegnate con la comparsa costitutiva e, in particolare:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) Disporre la separazione con addebito al , il quale ha inopinatamente Parte_1 abbandonato il tetto coniugale, avendo intrapreso una nuova relazione e, pertanto, moglie
e figli hanno subito la scelta del ricorrente nell'odierno giudizio;
RGAC n. 37/2023 - Pagina 4 di 13 2) affidare il figlio esclusivamente alla madre ed assegnare Persona_3 CP_1 la casa coniugale alla ricorrente;
3) conseguentemente disporre, alla luce di quanto sopra evidenziato, che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente da sia con riferimento alle CP_1 decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza;
4) disporre che, previa audizione del figlio minorenne, , siano disposti Persona_3 incontri con il convenuto nei termini e secondo le modalità che lo stesso intenderà Per_2 specificare;
5) che l'obbligo di contribuzione, tenuto conto del collocamento presso la Sig.ra CP_1
, venga fissato per entrambi i figli in € 600,00 mensili cadauno e per la ricorrente
[...] in € 300,00;
6) che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del
50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei figli di anni 21 e di anni16 (entrambi iscritti presso palestra con Per_1 Per_2 svolgimento di attività fisica tre volte a settimana).
7) Assegnare l'autovettura Smart di proprietà del alla . Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e competenze”
1.2. All'udienza del 21 settembre 2023 il Presidente del Tribunale -stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva del presente giudizio con quello introdotto dalla resistente, rimetteva le parti all'udienza del 7 novembre 2023 “per la riunione dei procedimenti e l'ulteriore seguito”.
Alla predetta udienza, parte resistente dichiarava di rinunciare alla domanda di affidamento esclusivo del figlio minore, stante l'imminente compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.
Disposta, quindi previamente, la riunione dei suddetti procedimenti, il Presidente delegato
- con separata ordinanza del 24 novembre 2023 - autorizzava i coniugi a vivere separati e in via provvisoria ed urgente disponeva: 1) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) regolamentava i tempi di visita del padre;
3) assegnava alla la casa familiare;
4) poneva a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere al coniuge la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 Parte_1 ciascuno) a titolo di contributo per il solo mantenimento dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli.
Quindi, nominava il Giudice Istruttore e fissava per la comparizione e la trattazione dinnanzi a questi l'udienza del 14 marzo 2024.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 5 di 13 1.3. Nelle more la resistente proponeva reclamo avverso la citata ordinanza, per essere stata omessa ogni pronuncia in ordine all'assegno di mantenimento richiesto dalla;
CP_1 reclamo che veniva, tuttavia, respinto dalla adita Corte di Appello di CA.
1.4. Depositate le rispettive memorie integrative e concessi alla predetta udienza i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie (con le quali la resistente dichiarava di aver “rinunciato alla originaria domanda di addebito formulata con la comparsa costitutiva depositata in data 15.09.2023”) la causa era rinviata per l'eventuale ammissione ei mezzi istruttori all'udienza dell' 11 luglio 2024, la cui celebrazione veniva sostituita ai sensi dell'art, 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione,
All'esito, con provvedimento del 7 agosto 2024, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, il G.I. disponeva l'acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale de coniugi relativa all'ultimo triennio e fissava per detto incombente e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3 dicembre 2024.
1.5. Differita per il gravoso carico di ruolo al 20 marzo 2025, celebrata anch'essa in modalità cartolare, con provvedimento del 16 aprile 2015 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, considerato che dalle deduzioni e dalle allegazioni delle parti, nonché dalle risultanze processuali emerge chiaramente come l'affectio coniugalis e l'unione materiale e spirituale dei coniugi si siano completamente dissolte rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dal venir meno di qualsivoglia forma di relazione affettiva e della disgregazione del rapporto matrimoniale, nonché dal comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può ritenersi, dunque, pienamente dimostrata l'impossibilità di ricostruire tra i coniugi quella comunione materiale e spirituale che è alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
La profonda ed irreversibile crisi matrimoniale emersa consente, conseguentemente, a questo Tribunale di ritenere sussistenti tutte le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per l'accoglimento della domanda di separazione.
3. Avendo parte resistente rinunciato espressamente alla richiesta di addebito della separazione, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla suddetta domanda, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia in merito a tale questione.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 6 di 13 4. Per quel che concerne la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la corresponsione mensile da parte dell'altro coniuge di una somma di denaro a titolo di contributo al mantenimento, non appare superfluo rammentare che l'art. 156 c.c. statuisce che il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al proprio mantenimento,
a condizione che il richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
La ratio della norma deve rinvenirsi nel fatto che la separazione personale, differentemente da quanto accade in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la permanenza del vincolo coniugale, sicché – per pacifica giurisprudenza – “i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Corte appello di Ancona sez. II, del 18 luglio 2023, n.1128).
In tali termini si è espressa la Suprema Corte ribadendo che “Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017; Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e Cass.
22616/2022)” (Cassazione civile sez. I, 20/06/2023).
Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente
RGAC n. 37/2023 - Pagina 7 di 13 un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n. 31348/2022).
Ed invero, “Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del giudice” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024,
n.9708).
Ancor più recentemente la Suprema Corte – soffermatasi sui criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge nella fase della separazione – ribadisce che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007)” (cfr.
Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
4.1. Alla luce dei richiamati principi, il Tribunale ritiene che la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento sia infondata e debba essere rigettata poiché, da una valutazione complessiva delle condizioni reddituali e patrimoniali, si evince chiaramente che ha adeguate disponibilità CP_1 che le consentono di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Ed invero, da un'attenta comparazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi emerge che:
- , dipendente della società percepisce una retribuzione mensile Parte_1 CP_3 media netta di € 1.600,00 (cfr. buste paga agosto, settembre e ottobre 2024) ed un reddito annuale medio di € 26.000/27.000 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024). E', inoltre,
RGAC n. 37/2023 - Pagina 8 di 13 proprietario esclusivo dell'immobile adibito a residenza familiare e comproprietario, nella misura di 1/3 di un terreno sito in CA (cfr. visura catastale e autocertificazione).
Quanto al finanziamento contratto in costanza di matrimonio per il quale il ricorrente corrisponde una rata mensile di € 500,00, deve evidenziarsi l'imminente scadenza del prestito prevista per settembre 2025;
- , dipendente della ditta , a fronte di una retribuzione netta CP_1 Parte_2 inferiore a quella del ricorrente, pari a circa € 900,00 (cfr. buste paga dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025) e di un reddito annuo medio di € 8.900,00 (cfr. modello 730 2023
e 2024), percepisce per intero l'assegno unico di circa € 200,00 mensili, non è gravata da alcun onere economico, quali mutuo o finanziamento, ed è proprietaria esclusiva, in forza di successione ereditaria, di un immobile adibito a civile abitazione, di un locale magazzino e di un terreno siti nel Comune di CA e, per la quota d 1/8, di un altro terreno, tipo uliveto, ubicato nel medesimo Comune (cfr. visure catastali e autocertificazione).
Oltre, dunque, alla titolarità di detti beni, che costituiscono per la resistente fonte di reddito e che, pertanto, alla luce dei richiamati principi di diritto devono essere presi in considerazione ai fini della domanda di mantenimento, il Collegio osserva che la domanda della resistente è rimasta del tutto sfornita di adeguati riscontri probatori in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
Nel caso di specie, la resistente nulla deduce e dimostra circa il godimento di un tenore di vita particolarmente agiato tenuto dai coniugi durante la vita matrimoniale e, comunque tale da giustificare, alla luce delle valutate condizioni reddituali e patrimoniali, la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 9 di 13 Sebbene, infatti, la affermi che, oltre alla retribuzione mensile, il CP_1 Parte_1 percepisce ulteriori introiti, ammontanti a circa € 2.500,00 derivanti dallo svolgimento dell'attività di falegname, il Collegio rileva che, a fronte della contestazione di controparte, non dimostra in alcun modo né che lo stesso eserciti effettivamente tale attività, che il ricorrente sostiene essere solamente un hobby né che da tale attività ricavi le entrate ipotizzate. L'unica, infatti, prova che la resistente pone a fondamento di tale argomentazione sono delle fotografie che, tuttavia, non assumono rilievo probatorio, in quanto ritraggono solamente un locale in cui sono presenti delle attrezzature e dalle quali non è, pertanto, possibile evincere che il eserciti professionalmente tale attività, Parte_1 non essendo neppure presente all'interno delle prodotte riproduzioni fotografiche.
5. Per quel che concerne la prole, deve anzitutto dichiararsi cessata la materia del contendere in merito all'affidamento, al collocamento ed all'esercizio del diritto/dovere di visita del figlio minore , avendo questo nelle more raggiunto la maggiore età. Per_2
6. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento per i figli della coppia, (di anni Per_1
24) e (di anni19), entrambi maggiorenni ma non economicamente autonomi, il Per_2
Collegio ritiene che, in accoglimento della domanda avanzata dalla resistente, l'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale debba essere modificato e più congruamente fissato in € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno).
6.1. Giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi, invero, di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato di occupazione lavorativa dei genitori medesimi.
Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art. 337 septies c.c. stabilisce, in particolare, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” che, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando il seguente principio di diritto: “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (Cass. civile sez. I, 13/10/2021, n.27904).
RGAC n. 37/2023 - Pagina 10 di 13 Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die, venendo meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel caso in cui la mancata autosufficienza è conseguenza di una colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Ed invero, la Suprema Corte precisa che “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass.,
22/06/2016, n. 12952).”
In altri e più chiari termini, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne si protrae nel caso in cui questo – anche laddove abbia terminato il proprio percorso di studi – versi, senza sua colpa, in una situazione di dipendenza economica dai genitori, per essersi lo stesso adoperato invano nel reperire un'occupazione lavorativa «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
6.2. Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per onerare l'odierno ricorrente del mantenimento dei figli nella misura anzidetta giacché, alla luce delle condizioni reddituali e patrimoniali sopra esaminate e tenuto conto della stabile permanenza presso il domicilio materno e delle esigenze naturalmente correlate all'età dei medesimi, l'importo di € 300,00 per ciascuno appare congruo, adeguato a garantire i bisogni di vita della prole e proporzionato sotto il profilo economico-reddituale.
A tal fine deve evidenziarsi anche l'imminente cessazione (scadenza settembre 2025) del finanziamento contratto dal ricorrente durante il matrimonio, sicché il venir meno dell'onere economico di € 500,00 corrisposto mensilmente per il pagamento delle singole rate mensili deve essere considerata quale circostanza positivamente incidente sulle sostanze del ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento della Parte_1 prole.
Conclusivamente, deve porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla
RGAC n. 37/2023 - Pagina 11 di 13 pubblicazione della presente sentenza, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, documentate e previamente concordate.
7. In ragione della stabile convivenza dei figli con la madre, deve confermarsi la statuizione assunta in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale di assegnazione alla resistente della casa familiare.
Si rammenta, infatti, che l'art. 337 sexies, comma 1, c.c. impone al giudice, nell'attribuzione di detta abitazione, di tener prioritariamente conto dell'interesse della prole;
ciò in quanto lo scopo che con la citata norma il Legislatore intende perseguire è quello di tutelare e di garantire l'interesse dei figli a rimanere nell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è articolata la vita familiare.
Ecco perché il Giudice deve assegnare la casa familiare al coniuge con il quale il figlio minore (o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) convive o al quale è affidato.
Tale principio, oltre ad essere espressamente consacrato nell'art. 6, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 che testualmente prevede che “L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età”, è uniformemente ed unanimemente condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale si è così espressa in proposito: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi
o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater
c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 25604 del 12 ottobre
2018).
8. In ragione degli interessi coinvolti, della natura della causa e dell'esito della controversia, che vede le parti reciprocamente soccombenti rispetto alle domande proposte, il Tribunale ritiene pienamente sussistenti tutti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, comprese quelle afferenti alla fase del reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale.
P.Q.M.
RGAC n. 37/2023 - Pagina 12 di 13 Il Tribunale di CA, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale dei coniugi iscritta al n. 37 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente tra , nato a [...] il Parte_1
30.08.1980 e nata a [...], il [...], disattesa ogni contraria CP_1 istanza così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in CA il 29 agosto 2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2000;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente;
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
4. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento, collocamento e regolamentazione dei tempi di visita del figlio , per Per_2 raggiungimento della maggiore età del medesimo:
5. dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
6. conferma ,l'assegnazione a della casa familiare;
CP_1
7. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, comprese quelle relative alla fase di reclamo proposto nel corso del giudizio avverso l'ordinanza presidenziale.
Così deciso in CA, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 25 luglio 2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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