Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 6726/2019 promosso da:
, con sede in Kempston, Mill Hill, Edenbridge, Kent Controparte_1
, Inghilterra, Regno Unito, codice fiscale (company number) , in C.F._1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante Sig. rappresentata e Controparte_2 difesa dal Prof. Avv. Lorenzo Schiano di Pepe (codice fiscale;
C.F._2
PEC , dall'Avv. Lucia De Angelis Email_1
(codice fiscale;
PEC , C.F._3 Email_2 entrambi del Foro di Genova, nonché dall'Avv. Luigi Arbia (codice fiscale
; PEC ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata nello nello studio di quest'ultimo in Treviso, Viale Verdi
n. 21, CAP 31100, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante, signora , nata a [...] CP_4
(TV), il 04.06.1984 e residente in [...] – 31010 Farra di Soligo (TV), C.F.
, con sede legale in Via Prà della Fiera n. 55 – Sernaglia della C.F._5
Battaglia – Fraz. Falzè di AV (TV), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania
Pederiva, C.F , con domicilio eletto presso lo Studio della C.F._6
stessa in Sernaglia della Battaglia (TV), Viale della Rimembranza, n. 22/b come da procura alle liti in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis:
• revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti dedotti in narrativa;
• in ogni caso respingere ogni avversa pretesa e condannare la convenuta al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre agli accessori di legge.”
Per la parte convenuta opposta Controparte_3
“Nel merito, in via principale
Respingersi l'opposizione proposta, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte sopra esposte, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 1196/2022 emesso dal
Tribunale di Treviso in data 15.06.2022 e provvisoriamente esecutivo.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, accertare e dichiarare comunque tenuta e condannare (già Controparte_1
al pagamento in favore di della Controparte_5 Parte_1 somma di Euro 86.652,65, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della fattura al saldo.
In ogni caso
Condannarsi l'opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti e subendi da
Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per ingiunzione proposto con il quale la società chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Treviso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 1196/2022 nei confronti della società di diritto inglese
[...]
(già ), per il pagamento Controparte_1 Controparte_5
della somma di Euro 86.652,65, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce, segnatamente di una cospicua quantità di parquet per pavimenti.
Avverso tale decreto ingiuntivo, proponeva Controparte_1
rituale opposizione, contestando integralmente le pretese di controparte e rappresentando la propria totale estraneità alla vicenda sottesa al decreto ingiuntivo.
2 Sosteneva in particolare l'opponente di essere stata suo malgrado coinvolta in una vera e propria truffa, in cui ignoti, abusando della denominazione della società ed utilizzando indirizzi di posta elettronica apparentemente riconducibili alla medesima, avrebbero ordinato la merce ad enza che la Controparte_3 [...]
avesse mai intrattenuto rapporti commerciali con Controparte_1
quest'ultima.
In ragione di ciò, l'opponente disconosceva formalmente la firma apposta sull'ordine cliente del 26/02/2020, negandone con fermezza la riconducibilità al proprio legale rappresentante, Sig. Controparte_2
La società attrice concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto di ogni avversa pretesa e la condanna di al Controparte_3 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 gennaio 2023 si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_3 fornita dall'opponente, rivendicando la legittimità del proprio credito e la propria buona fede nella fase precontrattuale e contrattuale, nonché nell'esperimento dell'azione giudiziale.
Sosteneva il valido perfezionamento del contratto di fornitura in virtù dell'accettazione dell'ordine ricevuto per posta elettronica dal l.r. della società opponente e la sua regolare ed integrale esecuzione, avvenuta con la successiva consegna della merce al vettore incaricato dalla società CP_6
“ApertaMente”, ritenendo irrilevanti le vicende successive alla consegna.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione in calce al modulo d'ordine, parte convenuta evidenziava la piena corrispondenza della firma in questione al nome del legale rappresentante della società opponente, con la medesima modalità di apposizione (segnatamente, mediante l'utilizzo delle iniziali A.P. Sparks e non del nome per esteso).
Parte convenuta deduceva ancora che la società opponente non avesse fornito prove concrete della presunta truffa, né che la propria denuncia alle autorità britanniche avesse avuto un qualche seguito.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con rifusione delle spese di lite e rigetto della domanda di condanna ex
3 art. 96 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
Nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., depositata da
[...]
, l'opponente insisteva sulla propria estraneità alla Controparte_1
vicenda, contestando la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di
Treviso, negando di aver accettato le condizioni generali di vendita di
[...]
e ribadendo il disconoscimento della firma apposta sull'ordine. CP_3
Nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., depositata da
[...]
la convenuta opposta contestava le deduzioni Controparte_3
dell'opponente, insistendo sulla validità del contratto e sulla competenza del foro di
Treviso in base alla clausola contrattuale.
Affermava di essersi affidata alla propria compagnia di assicurazione (Euler
Hermes S.A.) prima di accettare l'ordine, la quale aveva fornito un parere positivo.
Richiedeva l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio grafologica per accertare l'autenticità della firma, l'ordine di esibizione delle scritture contabili dell'opponente per verificare la registrazione della fattura, l'ordine di esibizione dei dati di dipendenti o collaboratori per accertare la presenza del Sig. , e Per_1
prova testimoniale e per interpello per chiarire i contatti intercorsi con la
CP_5
Nella seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., parte opponente richiedeva altresì di procedere a verificazione della firma contestata, al fine di dimostrarne l'apocrifia e la non riferibilità al proprio legale rappresentante, opponendosi, per il resto, alle contrapposte istanze istruttorie ed insistendo, in ogni caso, nelle eccezioni di giurisdizione e competenza.
Nella seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., depositata da
[...]
, la convenuta opposta contestava quanto dedotto Controparte_3 da controparte, ribadendo la competenza del foro di Treviso e la validità del contratto ed insisteva nell'istanza di verificazione della firma disconosciuta.
All'udienza del 22 giugno 2023 il Tribunale non ammetteva la prova per interrogatorio e testi chiesta da parte convenuta, né la CTU grafologica per mancanza dell'originale del documento, nonché gli ordini di esibizione, in quanto
4 ritenuti esplorativi, contestualmente fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2 ottobre 2025, successivamente anticipata al 5 settembre 2024.
In detta udienza le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere affrontata la questione di giurisdizione sollevata da parte opponente nella propria memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.
Nello specifico , ha eccepito l'insussistenza della Controparte_1 giurisdizione italiana e l'incompetenza del Tribunale di Treviso, sull'assunto secondo il quale non essendo le firme presenti sulla documentazione contrattuale riferibili al proprio legale rappresentante, Sig. non vi sarebbe stata CP_7
alcuna valida accettazione delle condizioni generali di vendita di , CP_3
incluse le clausole relative alla giurisdizione italiana e al foro competente.
A detta di parte opponente, in assenza di una valida accettazione delle clausole contrattuali sulla giurisdizione, il giudice competente a dirimere la controversia non sarebbe il Tribunale di Treviso, bensì il Tribunale Commerciale e Immobiliare dell'Alta Corte di Giustizia di Londra – sezione commerciale, in quanto foro della sede della società opponente.
L'eccezione è fondata.
Nel caso di specie, il disconoscimento di parte opponente della scrittura contenente l'ordine di acquisto contestato ha, tra gli altri, l'effetto di privare in radice di qualsiasi efficacia il rinvio alle condizioni generali di contratto in cui è inclusa la clausola di proroga della giurisdizione a favore di uno stato membro, clausola che a mente dell'art. 25 del reg. C.E. 1215/2012, deve rivestire la forma scritta.
Ma anche a voler prescindere dagli effetti del disconoscimento, l'efficacia della suddetta clausola di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria italiana non potrebbe egualmente ritenersi valida, per difetto di chiarezza e specificità della pattuizione.
Su tale aspetto, la Suprema Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione ha infatti già avuto modo di escludere la validità di un generico rinvio per relationem, nel modulo di contratto sottoscritto, alle condizioni generali di
5 contratto recanti la clausola attributiva della giurisdizione (Cass. Civ. SS.UU. ord. n.
361 del 10.1.2023).
Escluso che fra le stesse sia stata validamente pattuita la devoluzione di eventuali controversie derivanti dai contratti in atti alla giurisdizione “esclusiva” del giudice italiano, il giudice competente va individuato ai sensi dell'art. 3 della l. n. 218/95.
Benché il Regno Unito non possa ritenersi direttamente vincolato al rispetto del
Regolamento UE n.1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), essendo dal 1° gennaio 2021, a tutti gli effetti, un paese “terzo” a seguito dell'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, occorre individuare il giudice munito di giurisdizione a norma dell'art. 3 della l. n. 218/95.
Come chiarito dalla Suprema Corte “questo Supremo consesso, superando definitivamente l'orientamento che era nel senso di non riconoscere alcun effetto giuridico al fenomeno di c.d. comunitarizzazione della Convenzione nel contesto in esame (v. Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009 n. 22239) – qui richiamata da parte convenuta a sostegno della propria tesi, n.d.r. - ha affermato che per dare attuazione ad un processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato sia per le controversie intracomunitarie e che per le controversie denotanti elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi, sono intervenuti l'art. 68 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 e l'art. 68 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012
n. 1215 (abrogativo del primo regolamento ed applicabile, salvo alcune sue disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2015), concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con cui si specifica che le disposizioni della convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal rispettivo regolamento e che "ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento". E ciò ha dato luogo ad una "modificazione in vigore per l'Italia" della Convenzione di
Bruxelles, agli effetti dell'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995 n. 218, con la conseguenza che la Convenzione di Bruxelles del 1968, nazionalizzata dall'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995 n. 218, si intende ormai trasfusa nel
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, n.
1215.” (v. Corte Cass. SS.UU. n. 19571/2023).
6 Pertanto “In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il
Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione” (v. Corte Cass. SS.UU. n. 18299/2021).
È quindi proprio in base al rinvio contenuto nell'art. 3 della l. n. 218/95 alla
Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 e alle “successive modificazioni in vigore per l'Italia” che nel caso la giurisdizione deve quindi essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 per le controversie in materia contrattuale, che, per l'Italia (e gli altri Stati membri), ha sostituito la suddetta
Convenzione.
Ciò premesso, il Reg. UE n. 1215/2012, all'art. 4 prevede, quale criterio generale, la competenza dell'autorità giurisdizionale in cui ha “domicilio” la parte convenuta, con le uniche eccezioni delle Sezioni da 2 a 7 del Capo II, che dettano i criteri di
“Competenze speciali”.
In particolare l'art. 7 della Sezione II, statuisce che “una persona domiciliata in uno
Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.
Così come già l'art. 5 n. 1 del Reg. CEE n. 44/01, l'art. 7 citato conferisce rilievo esclusivamente al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, ossia al luogo in cui la “prestazione caratteristica” deve essere eseguita,
e ciò per tutte le controversie nascenti dal contratto e per tutte le obbligazioni da esso derivate, ivi compreso il pagamento dei beni alienati.
Al fine di identificare “il luogo di consegna” dei beni, in base al contratto, la Corte
7 di Giustizia UE ha chiarito che “l'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (Reg. CEE n. 44/01, ora art. 7 punto 1 lett. b), rimo trattino Reg. UE n.
1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita.”, principio richiamato dalle SS.UU della Corte di Cassazione (v. Sez. U. ,
Sentenza n. 17566 del 28/06/2019), che da ultimo hanno precisato come. “In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del
Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di far ricorso, ai fini dell'identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms
(International Commercial Terms), purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale”.
L'applicazione di tali principi nella fattispecie in esame comporta che l'unico giudice competente a conoscere della controversia deve individuarsi nel Giudice inglese, quale giudice, secondo il criterio generale, ove ha sede la società attrice opponente, ed essendo altresì il Regno Unito, secondo il criterio alternativo speciale,
8 sia il luogo di destinazione finale della merce che il luogo di consegna espressamente convenuto dalle parti.
Deve essere dunque declinata la giurisdizione italiana, dovendo la controversia essere devoluta alla cognizione delle autorità anglosassoni.
D'altro canto, la riedizione della controversia innanzi al giudice dello stato del luogo di consegna della merce appare, per evidenti ragioni di “prossimità”, soluzione oltremodo opportuna, in quanto consentirebbe di agevolare non solo l'espletamento dell'istruttoria tecnica sollecitata da entrambe le parti, ma anche di chiarire, ricorrendo a testimoni o all'acquisizione di documenti e informazioni dalla pubblica amministrazione, i molteplici aspetti oscuri della vicenda per cui è causa.
Ad ogni buon conto, la domanda della convenuta, attrice sostanziale, non avrebbe in ogni caso potuto trovare accoglimento in questa sede, in considerazione del disconoscimento da parte dell'opponente dell'autenticità della sottoscrizione apposte in calce al titolo contrattuale fatto valere in via monitoria e dell'impossibilità di sopperire, ricorrendo a presunzioni semplici o con l'esibizione di documentazione di natura contabile, all'indisponibilità dell'originale della scrittura e al venir meno della prova documentale della conclusione del contratto.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto, nella propria qualità di attore sostanziale, è tenuto ad offrire la prova del fatto costitutivo del credito, nel caso di specie rappresentato dal modulo d'ordine datato 18.3.2020 e recante in calce una sottoscrizione riferita al sig. “A P Sparks” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
È altrettanto noto che l'art. 2702 c.c. stabilisce che la scrittura priva fa fede sino a querela di falso sulla provenienza delle dichiarazioni se colui che l'ha sottoscritta la riconosce ovvero se è legalmente considerata come riconosciuta.
La parte nei cui confronti viene prodotta una scrittura privata ha quindi l'onere, onde impedire che la scrittura costituisca fonte di prova legale, di disconoscerne la sottoscrizione.
Per effetto del disconoscimento, la scrittura privata non spiega alcun rilievo probatorio nel processo se la parte che l'ha prodotta non chiede la verificazione e ne ottiene il riconoscimento.
A tale riguardo, va rammentato e ribadito che, se la copia per immagine di un
9 documento disconosciuto perde, per ciò solo, ogni valenza probatoria, soltanto la produzione dell'originale può sopperire alla lacuna probatoria provocata dal disconoscimento della parte contro la quale s'intende utilizzare un determinato documento.
Sebbene la giurisprudenza abbia in taluni casi ammesso l'espletamento di perizia grafologica su copie fotostatiche, l'assenza dell'originale impedisce una verificazione con il grado di certezza necessario per accertare l'autenticità della sottoscrizione, soprattutto a fronte del formale disconoscimento operato dalla parte.
La mancanza dell'originale preclude infatti l'analisi di elementi grafici unici e irriproducibili presenti solo sul documento materiale, elementi cruciali per un giudizio tecnico affidabile sull'autografia della firma.
La produzione dell'originale costituisce dunque l'onere fondamentale e imprescindibile cui è soggetta la parte che intenda valersi del documento disconosciuto onde dar corso ad indagini grafologiche in seno al procedimento di verificazione, il quale, del resto, non può aver luogo se non sull'originale medesimo
(Cass. Civ. 29.9.2014, n. 20484) per le ragioni ben espresse da Cass. Civ. 18.2.2000, n.
1831: «solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi
(quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare».
D'altro canto, solo a seguito della produzione dell'originale la parte eccipiente è posta in condizione di “rinnovare” la contestazione ex art 215 c.p.c. (in tal senso
Cassazione Civile 14 maggio 1992 n. 5738/92, Cassazione Civ., Sez. II, 11 aprile
2002, n. 5189; Cassazione Civile, Sez. II, 27 dicembre 2004 n. 24022 e, da ultimo,
Cass. Civ. 16551/2015).
10 È ben vero che, a fronte del disconoscimento della scrittura contenente le pattuizioni contrattuali da cui scaturisce il diritto fatto valere in giudizio, la parte creditrice avrebbe potuto dimostrare la sussistenza dei fatti costituitivi del proprio credito ricorrendo agli ordinari mezzi di prova, ivi incluse le presunzioni semplici.
Tuttavia, nessuno dei mezzi di prova articolati da nella propria Parte_1
memoria istruttoria (segnatamente, le istanze per: i) la pronuncia di un ordine di esibizione delle scritture contabili dell'esercizio 2020 di Controparte_1
, al fine di verificare la registrazione della fattura di vendita n. 147 del
[...]
19.03.2020, delle buste paga, fatture o documenti equivalenti dai quali risultino i dati dei dipendenti o collaboratori che abbiano prestato la loro attività per ii) l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. CP_5 CP_8
e della prova per testi sulle trattative intercorse con il fantomatico sig.
[...] Per_1
) avrebbe potuto superare l'inconfutabile evidenza per cui l'ordine di acquisto
[...]
della merce è stato inoltrato da un indirizzo di posta elettronica di un dominio internet che la convenuta non ha in alcun modo dimostrato appartenere alla società opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma del d.m. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di valore individuato dalla domanda monitoria per ciascuna fase del giudizio e con l'ulteriore riduzione prevista per le statuizioni in rito.
Non si ravvisano profili di dolo o colpa grave in capo alla convenuta tali da giustificare l'irrogazione della sanzione processuale di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale di Treviso rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice inglese e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1196/2022 emesso dal Tribunale di Treviso in data
12.05.2022;
2. Condanna (C.F. e P.IVA Controparte_3
) in persona del legale rappresentante alla rifusione in favore di P.IVA_2
11 , con sede in Kempston, Mill Hill, Edenbridge, Controparte_1
Kent , Inghilterra, Regno Unito, codice fiscale (company number) C.F._1
, in persona del suo legale rappresentante Sig. P.IVA_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano ex art. 4, co. 9 DM 55/2014 in € 379,50 per anticipazioni e in € 3.576,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Treviso, 3.4.2024
Il giudice
Dott. Deli Luca
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