Articolo 150 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 149Articolo 98 undetricies
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16 settembre 2003
Art. 150. Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini 1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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