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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 30 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3326/2022 R.G. e vertente
fra
, C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pagano ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza, alla Via Giovanni XXIII, 7, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Savastano Marina, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Per_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 27.12. 2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe insorge avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU
1 ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del domandato assegno ordinario di invalidità.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito ed ha domandato il rigetto del CP_1
ricorso, deducendo la insussistenza del requisito sanitario.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 30 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della consulenza medico – legale, conferendone incarico al dott. Persona_2
Ciò premesso, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha escluso che le infermità di cui il ricorrente è affetto siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato il 27.12.2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
2 Potenza, 30 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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