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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4324 / 2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4324 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Milano (MI), Via Ignazio Gardella Parte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti Maurizio Hazan (C.F.: , fax n. 02/76020501, pec: C.F._1
, Filippo Martini (C.F.: , pec: Email_1 C.F._2
e Marco Rodolfi (C.F.: pec: Email_2 C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Email_3
Gelpi, in Como (CO), Via Cinque Giornate n. 61,
- appellante - E
(c.f. e p.iva ), con sede in Roma (RM), Largo Ferruccio Mengaroni Controparte_1 P.IVA_2
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cavallasca,
(C.F ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como (CO), Viale Lecco n. 117 C.F._4
(PEC - fax 031 302048). Email_4
-appellata-
E
(c.f. ), residente in [...] Controparte_2 C.F._5
- appellata contumace -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale (solo danni a cose) – appello avverso sentenza
Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni: per parte appellante Parte_1
1 “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 361/2023, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pace di Como il giorno 2 maggio 2023 e pubblicata in data 23 maggio
2023, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 1509/2022, e così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura Controparte_1 contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
CP_1
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
c) E per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado di Parte_1 restituzione di euro 370,00 (oltre IVA); somma ingiustificatamente percepita in sede pre-contenziosa; In ogni caso:
a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della Controparte_1 sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la Parte_1 sentenza n. 361/2023 emessa dal Giudice di Pace di Como in data 02/05/2023 e pubblicata il 23/05/2023 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento del giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, quale obbligata al Controparte_1 ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, in forza della convenzione stipulata in data 10.12.2012 con il Comune di Mariano Comense, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Como, e , Parte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal predetto ente proprietario del CP_3 tratto stradale danneggiato in seguito al sinistro avvenuto il 22.06.2019, alle ore 17.40, lungo la Via
Sant'Alessandro, all'altezza dell'ingresso della ditta “Besana”.
L'attrice, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di , Controparte_4 conducente del veicolo di proprietà di , tg. AY169WT, e assicurato con Controparte_2 [...]
per aver perso il controllo dell'autovettura abbattendo un panettone in granito con ingente Parte_1 dispersione di rifiuti liquidi e solidi sul manto stradale, deduceva di essere concessionaria dell'Ente per il servizio di ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata dall'incidente, nonché cessionaria, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa;
chiedeva pertanto al Giudice di Pace di condannare i convenuti al pagamento di €
1.032,82, ovvero di quella differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di
CTU, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo e con vittoria di spese.
2 in data 27.06.2019, inoltrava a mezzo pec alla convenuta compagnia la richiesta Controparte_1 risarcitoria, notificando contestualmente la cessione del credito, tratteneva la somma di € 370,00 corrisposta da in acconto sul maggiore avere e, successivamente, esperiva, infruttuosamente, il procedimento di Pt_1 negoziazione assistita.
Costituitasi in giudizio, contestava la legittimazione ad agire dell'attrice, giacché il Parte_1 prezzo del servizio reso in concessione non costituirebbe titolo per agire ex art. 2054 c.c..
Nello specifico richiedeva il rigetto della domanda attorea, sul presupposto che non vi fosse un illecito fonte di danno ma un contratto, non un evento lesivo ma un servizio erogato in esecuzione dello stesso contratto, non un danno ma un prezzo e che l'attrice non era la danneggiata ma la prestatrice del servizio il cui prezzo
(forfettario) era stato concordato tra altri e non era vincolante per la GN (cfr. pagg. 7-8, comparsa di costituzione in primo grado).
Contestava inoltre la validità ed efficacia della convenzione e della cessione di crediti dell'Ente in favore della concessionaria per difetto di sottoscrizione del Sindaco del Comune, unico organo legittimato all'atto di disposizione, e comunque per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito, nonché per violazione dei dettami di cui all'art. 202 D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente).
Deduceva altresì la violazione degli artt. 14, 15, 161 e 211 del Codice della Strada per non aver l'Ente irrogato al conducente del veicolo assicurato la sanzione per il presunto danneggiamento o insozzamento della strada e concessogli di provvedere in proprio alla rimozione dei residui permasti sull'asfalto e che, l'obbligo di ripristino, avente natura sanzionatoria, non rientrerebbe nella garanzia R.c. Auto;
contestava l'imputabilità del danno al conducente assicurato, l'entità del pregiudizio economico patito dal e la prova sia dell'esistenza degli CP_3 interventi che della loro effettiva necessità ed urgenza.
Concludeva, infine, in via preliminare, per l'accertamento e declaratoria d'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 e 283 CAP, attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice, nonché del difetto di legittimazione attiva e della mancanza del titolo dell'attrice alla pretesa risarcitoria avanzata.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto ed in diritto e per l'illegittimità amministrativa con la quale il aveva affidato all'attrice l'incarico per la pulizia delle strade in violazione CP_3 dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente.
In ogni caso, in via riconvenzionale, domandava la condanna di alla restituzione Controparte_1 della somma di € 370,00 già ricevuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze.
rimaneva contumace. Controparte_2
All'esito del processo di primo grado la domanda di veniva integralmente accolta. Controparte_1
II. La sentenza impugnata
Il Giudice di primae curae, ritenuta valida ed efficace la delibera n. 91/2012 con cui il Parte_2 aveva affidato a il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
[...] Controparte_1 stradale compromesse a seguito di incidenti con contestuale cessione dei derivati crediti risarcitori, ha considerato la cessione accettata da per non aver nulla eccepito e per aver Parte_1 provveduto ad una parziale liquidazione del danno alla cessionaria versandole la somma di € 370,00, in luogo di quella richiesta di € 1.402,82.
3 Dall'esame degli atti e documenti di causa ha ritenuto provati sia l'esclusiva responsabilità della , quale CP_2 proprietaria del veicolo, del danno cagionato alla sede stradale, sia il trasferimento della posizione giuridica creditoria dal (ente proprietario della strada teatro del sinistro) in capo all'attrice Parte_2
a norma dell'art. 5 della convenzione 10.12.2012 da cui la legittimazione ad agire direttamente nei confronti delle convenute.
Con riferimento al quantum, considerata provata la pretesa attorea pari ad € 1.402,82, attesa la congruità dell'importo di cui all'azionata fattura rispetto all'attività svolta, come documentata, ha condannato le convenute, in via solidale, al pagamento del residuo importo di € 1.032,82 e rigettato la domanda riconvenzionale della compagnia assicurativa convenuta.
III. Sul giudizio d'appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la riforma della sentenza n. Parte_1
361/2023 del 02.05.2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Como, sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, in quanto la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante, nonché dell'art. 1372 c.c., circa l'inopponibilità a terzi del contratto;
2) nullità dell'atto di delega/cessione per violazione dell'art. 50 TUEL, in quanto il contratto non è stato sottoscritto dal Sindaco, e dell'art. 8 del D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.
140/1997) per non essere consentita la cessione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di crediti illiquidi e non esigibili;
3) violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, per non aver consentito al trasgressore, responsabile dei danni alla sede stradale, di provvedere direttamente al suo ripristino e che i costi per gli interventi di manutenzione e pulizia gli potrebbero essere imputati solo in seguito al mancato spontaneo adempimento e previa attivazione del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 211; inoltre, la natura sanzionatoria dell'illecito amministrativo, di cui alla richiamata normativa, ne escluderebbe l'assicurabilità in RC Auto;
4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova dell'imputabilità del danno – in via diretta ed esclusiva – alla condotta dell'assicurata, dell'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente, dell'esistenza di interventi svolti e del nesso di causalità con l'illecito, nonché per erronea quantificazione del danno;
5) violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private, in quanto l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti.
Ha concluso, in integrale riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda di
[...] per inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria - ai sensi del combinato disposto Controparte_1 degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap - attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver titolo alla pretesa risarcitoria;
nel merito di dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda accolta in primo grado, anche perché priva di prova;
in ogni caso, ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale sotteso alla quantificazione del danno, la condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4 Con comparsa del 24.04.2024, si è costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1, n. 1, c.p.c. per non aver
[...] indicato modo chiaro e preciso il capo impugnato della decisione di primo grado;
in Parte_1 subordine, l'inammissibilità per non essere stato l'appello proposto ai sensi dell'art. 339, c. 3, c.p.c., nonostante la pronuncia secondo equità - di cui all'art. 113, c. 2, c.p.c. - del giudice di primo grado.
Nel merito ha concluso per il rigetto del gravame, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Alla prima udienza dell'08.05.2024, il Giudice, rilevata la mancanza della prova del perfezionamento della notifica dell'appello a parte convenuta appellata , ha concesso termine all'appellante per provvedervi, CP_2 fissando nuova udienza, in forma cartolare, al 29.05.2024; in esito a tale udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarata la contumacia dell'appellata , ha fissato, per la rimessione della causa in CP_2 decisione, l'udienza del 27.01.2025 con concessione dei termini massimi ex art. 352 c.p.c..
Il 27.01.2025, lette le note scritte delle parti, preso atto del deposito dei fogli di p.c. e delle comparse conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IV. Sulle questioni preliminari di inammissibilità dell'appello
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sollevate da
[...] per violazione degli artt. 342 e 339, c. 3, c.p.c. che si respingono per le seguenti ragioni. Controparte_1
Sotto il primo profilo d'inammissibilità per genericità dei motivi di appello, si rileva che la volontà delle parti di impugnare la sentenza di primo grado non richiede né la proposizione di un progetto alternativo di decisione né formule sacramentali, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione tale da consentire al giudice di identificare i punti oggetto di gravame e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello. Nel caso di specie esso è chiaramente intellegibile sia nella sua parte volitiva, con l'individuazione delle parti di sentenza impugnate, sia sotto il profilo argomentativo, consentendo di comprendere il contenuto e la portata delle censure;
l'appellante ha quindi rispettato i dettami dell'art. 342 c.p.c..
Quanto all'art. 339, c. 3, c.p.c., si evidenzia che la sentenza oggetto di gravame non è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e pertanto non operano i limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità
c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
9432 del 11.06.2012 e cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 3290 del 12.02.2018).
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna delle convenute, in solido, al Controparte_1 pagamento della “restante somma per euro 1.032,82, ovvero di quella differente, maggiore o minore, che
5 dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”. Da ciò consegue che la causa si debba considerare di valore indeterminato, né risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta. Anche tale eccezione d'inammissibilità va pertanto rigettata, potendo procedersi all'esame dell'appello nel merito.
V. Sulla violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1372 c.c. (I motivo)
L'appellante afferma che la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante (ex art. 30 D.Lgs. n. 163/2006), nonché
l'inopponibilità a terzi del contratto (ex art. 1372 c.c.).
Il motivo d'appello è infondato.
Dalla lettura della convenzione sperimentale del 10.12.2012 stipulata, in attuazione della deliberazione della giunta comunale n. 91 del 04.07.2012 (doc. 1 fascicolo primo grado dell'appellata), tra il Parte_2
e l'appellata, per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali
[...] compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, si evince l'assenza di costi a carico della P.A. e dei cittadini in quanto le Compagnie Assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli danneggianti sostengono interamente i costi dell'intervento di ripristino post incidente prevedendo altresì che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (due punti n. 8, delle Premesse della convenzione). Nello specifico, dall'art. 5 “Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del emerge che CP_3 [...]
“conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 Controparte_1
n. 163, riceve come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, nessun costo, sarà a carico della Pubblica Amministrazione […] il con l'”Atto Funzionale” in qualità di CP_3
Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a “ , Controparte_1 nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita”; l'art. 6 prevede “ […] “ Controparte_1
si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti ”; all'art. 7 il
[...] si impegna a fornire all'appellata tutti i dati e informazioni necessari relativamente alle modalità di CP_3 incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, delegandola espressamente ad inoltrare le richieste alle Forza dell'Ordine competenti in qualità di concessionaria del e di soggetto interessato ex art. 11, c. 4, CdS e “Al fine di favorire l'integrale copertura di responsabilità CP_3
e la piena assunzione del rischio di gestione da parte di a beneficio dell'Ente, Controparte_1 quest'ultimo impegna unicamente che accetta, ad intervenire ogni qualvolta Controparte_1 vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente all'Amministrazione. Nel caso in cui il Centro
Logistico Operativo di Sicurezza e Ambiente giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la CP_1 strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico di (…). Al contrario, in caso di presenza di liquidi o solidi Controparte_1 abbandonati sul sedime stradale, il Centro Logistico Operativo provvede a realizzare congruamente l'intervento di ripristino”.
6 Ebbene, il rapporto tra il e l'appellata, è pacificamente da inquadrarsi come concessione di servizi e CP_3 non appalto. Ciò che differenzia i due istituti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Tar Campania, Napoli, Sez. V, n. 4059 del 15.06.2022), è la mancata previsione del pagamento di un corrispettivo da parte dell'amministrazione, essendo previsto unicamente il diritto di Controparte_1 di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio di ripristino della sede viaria post
[...] incidente agendo nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa. Il ha CP_3 concesso all'appellata una delega generale “per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita”.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non ha chiesto la condanna Controparte_1 delle convenute al pagamento di un corrispettivo di fonte contrattuale, ma bensì il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo di proprietà di , unico veicolo coinvolto nel sinistro, alla sede CP_2 stradale di proprietà del Mariano Comense. Si tratta pertanto di un credito risarcitorio per fatto Parte_2 illecito di natura extracontrattuale (ex art. 2054, c.1, c.c.). La titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in virtù della richiamata convenzione, è trasferita dal Comune in capo all'appellata che ha il diritto di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo danneggiante, appalesandosi nel concreto una cessione del credito.
Il richiamo operato dall'appellante alla Cass. SS.UU. n. 9965/2017, nella parte in cui tratta la “titolarità della funzione” in capo all'Amministrazione concedente, non coglie nel segno, riferendosi al differente istituto degli appalti pubblici di servizi, così come le citate sentenze di merito che all'evidenza trattano di convenzioni aventi un differente contenuto rispetto a quella di cui si discute e che, per inciso, non sono comunque vincolanti.
Da ultimo, come evidenziato anche dal Giudice di Pace, e comunque non contestato, ha versato a Pt_1
, e non al il minor importo di € 370,00, all'evidenza riconoscendone la Controparte_1 CP_3 legittimazione ad agire.
In conclusione, non si riscontra alcuna violazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006.
Va respinta anche la censura di inopponibilità a terzi del contratto (convenzione) per violazione dell'art. 1372
c.c., giacché l'attrice ha agito nei confronti della convenuta in forza della cessione del credito risarcitorio, da cui discende la necessità solo di verificare il rispetto dell'art. 1264 c.c. Dagli atti di causa si evince che la notifica della cessione del credito alla convenuta sarebbe avvenuta a mezzo pec in data 27.06.2019, fatto non contestato dall'appellante.
VI. Sulla violazione degli artt. 50 TUEL e 8 D.L. n. 79/1997 e ss.mm. (II motivo)
Quanto all'eccepita nullità della cessione per non essere stata sottoscritta dal Sindaco ex art. 50 TUEL si rileva che il terzo comma, fa salvo quanto previsto dall'art. 107 che attribuisce ai dirigenti il potere di stipulazione dei contratti. Nel caso concreto, l'atto è stato stipulato dal Dirigente dell'Area Gestione del Territorio e nulla centra il LE RB (atto di appello, pag. 32) che dunque avrebbe operato in conformità a quanto previsto dalla citata normativa.
In riferimento alla violazione dell'art. 8 D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997,
n. 40) e nullità dell'atto con il quale è stata autorizzata la società appellata a gestire i crediti del per CP_3 incedibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di crediti non liquidi e inesigibili, non vi è un espresso
7 divieto di cessione di siffatti crediti e comunque non è prevista la sanzione della nullità per un'eventuale violazione.
VII. Sulla violazione del codice della strada delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, nonché esclusione dell'operatività della RC Auto rispetto alle sanzioni amministrative (III motivo)
L'art. 161 del D.Lgs. n. 285/1992 rubricato “Ingombro della carreggiata” prevede, per chi non abbia potuto evitare lo spargimento di materie viscide, infiammabili o atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, di provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito e di informare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia. L'art. 15 disciplina gli atti vietati su tutte le strade e loro pertinenze, mentre l'art. 211 stabilisce la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui l'agente accertatore fa “menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201”. Si tratta di previsioni che riguardano il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il trasgressore e non hanno alcuna attinenza con la fattispecie oggetto del giudizio ossia il credito risarcitorio derivante dal danneggiamento della rete viaria.
Né l'appellante può dolersi della mancata irrogazione della sanzione a carico del danneggiante trattandosi di potere discrezionale riservato in via esclusiva alla pubblica amministrazione su cui pertanto non vi è alcuna legittimazione a contraddire con l'ente, peraltro estraneo all'odierno giudizio.
VIII. Sulla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. (IV motivo)
Il motivo di gravame circa la mancanza di prova dell'imputabilità del danno in via diretta ed esclusiva alla condotta dell'assicurata, dell'esistenza degli interventi svolti da e del nesso di Controparte_1 causalità con l'illecito, è infondato.
Tali aspetti sono stati provati tutti documentalmente attraverso il report fotografico dell'intervento di ripristino ed il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Mariano Comense, ove si indica la natura del sinistro: “Veicolo in marcia contro ostacolo fisso” (cfr., docc. 2 e 3, fascicolo primo grado dell'appellata). Il conducente della vettura di proprietà della , unico veicolo coinvolto, è andato a collidere ed abbattere CP_2 un panettone in granito, sversando al suolo rifiuti liquidi e solidi. Tali fatti e documenti non risultano specificamente contestati dalla convenuta di primo grado e dunque possono porsi a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, c. 1, c.p.c..
In ordine al quantum debeatur il Giudice di Pace ha ritenuto di non effettuare alcun approfondimento istruttorio, affermando che “la cifra complessivamente pretesa, pari ad € 1.402,82, di cui all'azionata fattura, appare congrua rispetto all'attività svolta, come documentata” (cfr. pag. 4 sentenza).
L'appellata sul punto (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale afferma che la Controparte_1 quantificazione del credito è stata determinata dal Giudice di prime cure sulla base della CTU. Agli atti del presente giudizio e dalla lettura della sentenza non pare tuttavia che la stessa sia stata effettivamente espletata.
Il giudice di primo grado fonda la propria statuizione sulla “azionata fattura” congrua rispetto all'attività svolta come documentata, evidentemente dal report fotografico e dalla descrizione degli interventi di cui all'atto di citazione. Orbene, nel presente giudizio non è stata depositata alcuna fattura né dall'appellante né dall'appellato.
8 L'appellante si limita genericamente a contestare che i “documenti “auto-confezionati” dalla stessa attrice”
(cfr. pag. 42 appello) sarebbero privi di qualsiasi valore probatorio, ma non è esplicitato se il riferimento sia alla fattura, al documento riportante il servizio di sversamento o a quali altri documenti.
È necessario valutare quali siano le conseguenze dell'omessa produzione della fattura nel presente giudizio e se debba incidere negativamente sull'appellata, ossia sulla società che in primo grado aveva l'onere di fornire prova della pretesa sostanziale, oppure sull'appellante che si duole dell'erronea quantificazione del danno da parte del giudice di primo grado.
La Suprema Corte a SS.UU. ha affrontato la questione “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio
d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae").
Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade
l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame.” (cfr. Cass. Civ., Sez. U., Sent. n. 3033 del 08.02.2013; Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 40606 del 17.12.2021).
“In siffatto contesto, allorquando l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame, anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte, risultata vincitrice in primo grado, non sussistendo alcuna norma che imponga a quest'ultima, tanto meno ove contumace, di (ri)produrlo nel grado successivo. In quest'ultimo, invero, tenuto conto dell'odierna, sopra delineata, configurazione del giudizio di appello, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all'art. 2697 c.c., vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l'appellante, in quanto attore nell'invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste (…)
Quando si assume che la prova, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche dalla parte diversa da quella che l'ha prodotta, il principio va inteso con riferimento non al documento materialmente incorporante la prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio, virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti, delle quali tuttavia, quella che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice del grado successivo non è esonerata dall'attivarsi perché lo stesso possa concretamente procedere al richiesto riesame.
Ne consegue che, mentre nessun problema si pone per quelle prove, orali e verbalizzate o comunque acquisite al fascicolo di ufficio (destinato in base alle norme di rito a pervenire al giudice di secondo grado), per quanto riguarda quelle documentali, materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per
l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti (per la contumacia dell'appellato o per l'insindacabile scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante” (cfr., Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 3033 del 08.02.2013).
Sulla base dei criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. è dunque l'appellante a dover dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame e avrebbe dovuto produrre nell'odierno giudizio la
9 fattura posta a fondamento della quantificazione del danno dal giudice di prime cure, così da consentirne il riesame in appello. In assenza di tale documento è concretamente impossibile entrare nel merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di Pace e tale mezzo probatorio continua a spiegare efficacia.
Ciò considerato, anche il quarto motivo d'appello deve essere rigettato.
IX. Sulla violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private (V motivo)
Anche l'ultimo motivo di censura avanzato da parte appellante va respinto.
Sin dal primo grado di giudizio e danno atto dell'intervenuto Controparte_1 Parte_1 pagamento da parte di quest'ultima della minor somma di € 370,00 a fronte della richiesta risarcitoria di €
1.402,82 dell'appellata.
non contesta la dazione di denaro, ma la sua natura, precisando trattarsi di offerta ex art. Pt_1
148 del D.Lgs. n. 209/05.
Fermo rimanendo che per consolidata giurisprudenza, l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la
R.C.A., ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/05, non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio (cfr., Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2015, n. 24205), si richiamano i principi generali in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nonché quelli esaminati al punto precedente circa l'onere di allegazione in capo all'appellante della documentazione a fondamento dei motivi di gravame della sentenza impugnata. La contabile del bonifico o la lettera accompagnatoria dell'assegno bancario effettuato da non è stata prodotta, per quanto emerge dagli atti Controparte_6 neppure in primo grado. Ciò impedisce al giudice di secondo grado di valutare e pronunciarsi sulla natura di tale pagamento questione che comunque rimane assorbita dall'accoglimento della domanda di CP_1
.
[...]
Segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata anche con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
X. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022, salvo per la fase di istruttoria/trattazione (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 30219/2023) che a fronte dell'esiguità dell'attività svolta viene liquidata secondo i valori minimi.
Così come richiesto in atti, viene pronunciata la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dell'appellata costituita, Avv. Andrea Cavallasca, ai sensi e per l'effetto dell'art. 93 c.p.c..
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace CP_2
.
[...]
Poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei riguardi Parte_1
10 di e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, Controparte_1 CP_2 CP_2 così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Rigetta l'appello interposto, e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Como n.
361/2023 del 02.05.2023, depositata in cancelleria il 23.05.2023;
- Condanna in persona del l.r.p.t, a rifondere a Parte_1 Controparte_1 con distrazione in favore del difensore di quest'ultima Avv. Andrea Cavallasca, le spese sostenute per il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 562,00 (cinquecentosessantadue/00) per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge;
- Dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e parte contumace Parte_1
; Controparte_2
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 26 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
11
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4324 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Milano (MI), Via Ignazio Gardella Parte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti Maurizio Hazan (C.F.: , fax n. 02/76020501, pec: C.F._1
, Filippo Martini (C.F.: , pec: Email_1 C.F._2
e Marco Rodolfi (C.F.: pec: Email_2 C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Email_3
Gelpi, in Como (CO), Via Cinque Giornate n. 61,
- appellante - E
(c.f. e p.iva ), con sede in Roma (RM), Largo Ferruccio Mengaroni Controparte_1 P.IVA_2
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cavallasca,
(C.F ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como (CO), Viale Lecco n. 117 C.F._4
(PEC - fax 031 302048). Email_4
-appellata-
E
(c.f. ), residente in [...] Controparte_2 C.F._5
- appellata contumace -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale (solo danni a cose) – appello avverso sentenza
Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni: per parte appellante Parte_1
1 “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 361/2023, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pace di Como il giorno 2 maggio 2023 e pubblicata in data 23 maggio
2023, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 1509/2022, e così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura Controparte_1 contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
CP_1
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
c) E per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado di Parte_1 restituzione di euro 370,00 (oltre IVA); somma ingiustificatamente percepita in sede pre-contenziosa; In ogni caso:
a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della Controparte_1 sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la Parte_1 sentenza n. 361/2023 emessa dal Giudice di Pace di Como in data 02/05/2023 e pubblicata il 23/05/2023 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento del giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, quale obbligata al Controparte_1 ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, in forza della convenzione stipulata in data 10.12.2012 con il Comune di Mariano Comense, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Como, e , Parte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal predetto ente proprietario del CP_3 tratto stradale danneggiato in seguito al sinistro avvenuto il 22.06.2019, alle ore 17.40, lungo la Via
Sant'Alessandro, all'altezza dell'ingresso della ditta “Besana”.
L'attrice, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di , Controparte_4 conducente del veicolo di proprietà di , tg. AY169WT, e assicurato con Controparte_2 [...]
per aver perso il controllo dell'autovettura abbattendo un panettone in granito con ingente Parte_1 dispersione di rifiuti liquidi e solidi sul manto stradale, deduceva di essere concessionaria dell'Ente per il servizio di ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata dall'incidente, nonché cessionaria, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa;
chiedeva pertanto al Giudice di Pace di condannare i convenuti al pagamento di €
1.032,82, ovvero di quella differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di
CTU, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo e con vittoria di spese.
2 in data 27.06.2019, inoltrava a mezzo pec alla convenuta compagnia la richiesta Controparte_1 risarcitoria, notificando contestualmente la cessione del credito, tratteneva la somma di € 370,00 corrisposta da in acconto sul maggiore avere e, successivamente, esperiva, infruttuosamente, il procedimento di Pt_1 negoziazione assistita.
Costituitasi in giudizio, contestava la legittimazione ad agire dell'attrice, giacché il Parte_1 prezzo del servizio reso in concessione non costituirebbe titolo per agire ex art. 2054 c.c..
Nello specifico richiedeva il rigetto della domanda attorea, sul presupposto che non vi fosse un illecito fonte di danno ma un contratto, non un evento lesivo ma un servizio erogato in esecuzione dello stesso contratto, non un danno ma un prezzo e che l'attrice non era la danneggiata ma la prestatrice del servizio il cui prezzo
(forfettario) era stato concordato tra altri e non era vincolante per la GN (cfr. pagg. 7-8, comparsa di costituzione in primo grado).
Contestava inoltre la validità ed efficacia della convenzione e della cessione di crediti dell'Ente in favore della concessionaria per difetto di sottoscrizione del Sindaco del Comune, unico organo legittimato all'atto di disposizione, e comunque per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito, nonché per violazione dei dettami di cui all'art. 202 D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente).
Deduceva altresì la violazione degli artt. 14, 15, 161 e 211 del Codice della Strada per non aver l'Ente irrogato al conducente del veicolo assicurato la sanzione per il presunto danneggiamento o insozzamento della strada e concessogli di provvedere in proprio alla rimozione dei residui permasti sull'asfalto e che, l'obbligo di ripristino, avente natura sanzionatoria, non rientrerebbe nella garanzia R.c. Auto;
contestava l'imputabilità del danno al conducente assicurato, l'entità del pregiudizio economico patito dal e la prova sia dell'esistenza degli CP_3 interventi che della loro effettiva necessità ed urgenza.
Concludeva, infine, in via preliminare, per l'accertamento e declaratoria d'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 e 283 CAP, attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice, nonché del difetto di legittimazione attiva e della mancanza del titolo dell'attrice alla pretesa risarcitoria avanzata.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto ed in diritto e per l'illegittimità amministrativa con la quale il aveva affidato all'attrice l'incarico per la pulizia delle strade in violazione CP_3 dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente.
In ogni caso, in via riconvenzionale, domandava la condanna di alla restituzione Controparte_1 della somma di € 370,00 già ricevuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze.
rimaneva contumace. Controparte_2
All'esito del processo di primo grado la domanda di veniva integralmente accolta. Controparte_1
II. La sentenza impugnata
Il Giudice di primae curae, ritenuta valida ed efficace la delibera n. 91/2012 con cui il Parte_2 aveva affidato a il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
[...] Controparte_1 stradale compromesse a seguito di incidenti con contestuale cessione dei derivati crediti risarcitori, ha considerato la cessione accettata da per non aver nulla eccepito e per aver Parte_1 provveduto ad una parziale liquidazione del danno alla cessionaria versandole la somma di € 370,00, in luogo di quella richiesta di € 1.402,82.
3 Dall'esame degli atti e documenti di causa ha ritenuto provati sia l'esclusiva responsabilità della , quale CP_2 proprietaria del veicolo, del danno cagionato alla sede stradale, sia il trasferimento della posizione giuridica creditoria dal (ente proprietario della strada teatro del sinistro) in capo all'attrice Parte_2
a norma dell'art. 5 della convenzione 10.12.2012 da cui la legittimazione ad agire direttamente nei confronti delle convenute.
Con riferimento al quantum, considerata provata la pretesa attorea pari ad € 1.402,82, attesa la congruità dell'importo di cui all'azionata fattura rispetto all'attività svolta, come documentata, ha condannato le convenute, in via solidale, al pagamento del residuo importo di € 1.032,82 e rigettato la domanda riconvenzionale della compagnia assicurativa convenuta.
III. Sul giudizio d'appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la riforma della sentenza n. Parte_1
361/2023 del 02.05.2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Como, sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, in quanto la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante, nonché dell'art. 1372 c.c., circa l'inopponibilità a terzi del contratto;
2) nullità dell'atto di delega/cessione per violazione dell'art. 50 TUEL, in quanto il contratto non è stato sottoscritto dal Sindaco, e dell'art. 8 del D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.
140/1997) per non essere consentita la cessione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di crediti illiquidi e non esigibili;
3) violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, per non aver consentito al trasgressore, responsabile dei danni alla sede stradale, di provvedere direttamente al suo ripristino e che i costi per gli interventi di manutenzione e pulizia gli potrebbero essere imputati solo in seguito al mancato spontaneo adempimento e previa attivazione del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 211; inoltre, la natura sanzionatoria dell'illecito amministrativo, di cui alla richiamata normativa, ne escluderebbe l'assicurabilità in RC Auto;
4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova dell'imputabilità del danno – in via diretta ed esclusiva – alla condotta dell'assicurata, dell'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente, dell'esistenza di interventi svolti e del nesso di causalità con l'illecito, nonché per erronea quantificazione del danno;
5) violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private, in quanto l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti.
Ha concluso, in integrale riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda di
[...] per inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria - ai sensi del combinato disposto Controparte_1 degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap - attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver titolo alla pretesa risarcitoria;
nel merito di dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda accolta in primo grado, anche perché priva di prova;
in ogni caso, ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale sotteso alla quantificazione del danno, la condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4 Con comparsa del 24.04.2024, si è costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1, n. 1, c.p.c. per non aver
[...] indicato modo chiaro e preciso il capo impugnato della decisione di primo grado;
in Parte_1 subordine, l'inammissibilità per non essere stato l'appello proposto ai sensi dell'art. 339, c. 3, c.p.c., nonostante la pronuncia secondo equità - di cui all'art. 113, c. 2, c.p.c. - del giudice di primo grado.
Nel merito ha concluso per il rigetto del gravame, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Alla prima udienza dell'08.05.2024, il Giudice, rilevata la mancanza della prova del perfezionamento della notifica dell'appello a parte convenuta appellata , ha concesso termine all'appellante per provvedervi, CP_2 fissando nuova udienza, in forma cartolare, al 29.05.2024; in esito a tale udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarata la contumacia dell'appellata , ha fissato, per la rimessione della causa in CP_2 decisione, l'udienza del 27.01.2025 con concessione dei termini massimi ex art. 352 c.p.c..
Il 27.01.2025, lette le note scritte delle parti, preso atto del deposito dei fogli di p.c. e delle comparse conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IV. Sulle questioni preliminari di inammissibilità dell'appello
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sollevate da
[...] per violazione degli artt. 342 e 339, c. 3, c.p.c. che si respingono per le seguenti ragioni. Controparte_1
Sotto il primo profilo d'inammissibilità per genericità dei motivi di appello, si rileva che la volontà delle parti di impugnare la sentenza di primo grado non richiede né la proposizione di un progetto alternativo di decisione né formule sacramentali, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione tale da consentire al giudice di identificare i punti oggetto di gravame e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello. Nel caso di specie esso è chiaramente intellegibile sia nella sua parte volitiva, con l'individuazione delle parti di sentenza impugnate, sia sotto il profilo argomentativo, consentendo di comprendere il contenuto e la portata delle censure;
l'appellante ha quindi rispettato i dettami dell'art. 342 c.p.c..
Quanto all'art. 339, c. 3, c.p.c., si evidenzia che la sentenza oggetto di gravame non è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e pertanto non operano i limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità
c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
9432 del 11.06.2012 e cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 3290 del 12.02.2018).
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna delle convenute, in solido, al Controparte_1 pagamento della “restante somma per euro 1.032,82, ovvero di quella differente, maggiore o minore, che
5 dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”. Da ciò consegue che la causa si debba considerare di valore indeterminato, né risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta. Anche tale eccezione d'inammissibilità va pertanto rigettata, potendo procedersi all'esame dell'appello nel merito.
V. Sulla violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1372 c.c. (I motivo)
L'appellante afferma che la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante (ex art. 30 D.Lgs. n. 163/2006), nonché
l'inopponibilità a terzi del contratto (ex art. 1372 c.c.).
Il motivo d'appello è infondato.
Dalla lettura della convenzione sperimentale del 10.12.2012 stipulata, in attuazione della deliberazione della giunta comunale n. 91 del 04.07.2012 (doc. 1 fascicolo primo grado dell'appellata), tra il Parte_2
e l'appellata, per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali
[...] compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, si evince l'assenza di costi a carico della P.A. e dei cittadini in quanto le Compagnie Assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli danneggianti sostengono interamente i costi dell'intervento di ripristino post incidente prevedendo altresì che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (due punti n. 8, delle Premesse della convenzione). Nello specifico, dall'art. 5 “Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del emerge che CP_3 [...]
“conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 Controparte_1
n. 163, riceve come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, nessun costo, sarà a carico della Pubblica Amministrazione […] il con l'”Atto Funzionale” in qualità di CP_3
Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a “ , Controparte_1 nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita”; l'art. 6 prevede “ […] “ Controparte_1
si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti ”; all'art. 7 il
[...] si impegna a fornire all'appellata tutti i dati e informazioni necessari relativamente alle modalità di CP_3 incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, delegandola espressamente ad inoltrare le richieste alle Forza dell'Ordine competenti in qualità di concessionaria del e di soggetto interessato ex art. 11, c. 4, CdS e “Al fine di favorire l'integrale copertura di responsabilità CP_3
e la piena assunzione del rischio di gestione da parte di a beneficio dell'Ente, Controparte_1 quest'ultimo impegna unicamente che accetta, ad intervenire ogni qualvolta Controparte_1 vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente all'Amministrazione. Nel caso in cui il Centro
Logistico Operativo di Sicurezza e Ambiente giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la CP_1 strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico di (…). Al contrario, in caso di presenza di liquidi o solidi Controparte_1 abbandonati sul sedime stradale, il Centro Logistico Operativo provvede a realizzare congruamente l'intervento di ripristino”.
6 Ebbene, il rapporto tra il e l'appellata, è pacificamente da inquadrarsi come concessione di servizi e CP_3 non appalto. Ciò che differenzia i due istituti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Tar Campania, Napoli, Sez. V, n. 4059 del 15.06.2022), è la mancata previsione del pagamento di un corrispettivo da parte dell'amministrazione, essendo previsto unicamente il diritto di Controparte_1 di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio di ripristino della sede viaria post
[...] incidente agendo nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa. Il ha CP_3 concesso all'appellata una delega generale “per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita”.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non ha chiesto la condanna Controparte_1 delle convenute al pagamento di un corrispettivo di fonte contrattuale, ma bensì il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo di proprietà di , unico veicolo coinvolto nel sinistro, alla sede CP_2 stradale di proprietà del Mariano Comense. Si tratta pertanto di un credito risarcitorio per fatto Parte_2 illecito di natura extracontrattuale (ex art. 2054, c.1, c.c.). La titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in virtù della richiamata convenzione, è trasferita dal Comune in capo all'appellata che ha il diritto di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo danneggiante, appalesandosi nel concreto una cessione del credito.
Il richiamo operato dall'appellante alla Cass. SS.UU. n. 9965/2017, nella parte in cui tratta la “titolarità della funzione” in capo all'Amministrazione concedente, non coglie nel segno, riferendosi al differente istituto degli appalti pubblici di servizi, così come le citate sentenze di merito che all'evidenza trattano di convenzioni aventi un differente contenuto rispetto a quella di cui si discute e che, per inciso, non sono comunque vincolanti.
Da ultimo, come evidenziato anche dal Giudice di Pace, e comunque non contestato, ha versato a Pt_1
, e non al il minor importo di € 370,00, all'evidenza riconoscendone la Controparte_1 CP_3 legittimazione ad agire.
In conclusione, non si riscontra alcuna violazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006.
Va respinta anche la censura di inopponibilità a terzi del contratto (convenzione) per violazione dell'art. 1372
c.c., giacché l'attrice ha agito nei confronti della convenuta in forza della cessione del credito risarcitorio, da cui discende la necessità solo di verificare il rispetto dell'art. 1264 c.c. Dagli atti di causa si evince che la notifica della cessione del credito alla convenuta sarebbe avvenuta a mezzo pec in data 27.06.2019, fatto non contestato dall'appellante.
VI. Sulla violazione degli artt. 50 TUEL e 8 D.L. n. 79/1997 e ss.mm. (II motivo)
Quanto all'eccepita nullità della cessione per non essere stata sottoscritta dal Sindaco ex art. 50 TUEL si rileva che il terzo comma, fa salvo quanto previsto dall'art. 107 che attribuisce ai dirigenti il potere di stipulazione dei contratti. Nel caso concreto, l'atto è stato stipulato dal Dirigente dell'Area Gestione del Territorio e nulla centra il LE RB (atto di appello, pag. 32) che dunque avrebbe operato in conformità a quanto previsto dalla citata normativa.
In riferimento alla violazione dell'art. 8 D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997,
n. 40) e nullità dell'atto con il quale è stata autorizzata la società appellata a gestire i crediti del per CP_3 incedibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di crediti non liquidi e inesigibili, non vi è un espresso
7 divieto di cessione di siffatti crediti e comunque non è prevista la sanzione della nullità per un'eventuale violazione.
VII. Sulla violazione del codice della strada delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, nonché esclusione dell'operatività della RC Auto rispetto alle sanzioni amministrative (III motivo)
L'art. 161 del D.Lgs. n. 285/1992 rubricato “Ingombro della carreggiata” prevede, per chi non abbia potuto evitare lo spargimento di materie viscide, infiammabili o atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, di provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito e di informare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia. L'art. 15 disciplina gli atti vietati su tutte le strade e loro pertinenze, mentre l'art. 211 stabilisce la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui l'agente accertatore fa “menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201”. Si tratta di previsioni che riguardano il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il trasgressore e non hanno alcuna attinenza con la fattispecie oggetto del giudizio ossia il credito risarcitorio derivante dal danneggiamento della rete viaria.
Né l'appellante può dolersi della mancata irrogazione della sanzione a carico del danneggiante trattandosi di potere discrezionale riservato in via esclusiva alla pubblica amministrazione su cui pertanto non vi è alcuna legittimazione a contraddire con l'ente, peraltro estraneo all'odierno giudizio.
VIII. Sulla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. (IV motivo)
Il motivo di gravame circa la mancanza di prova dell'imputabilità del danno in via diretta ed esclusiva alla condotta dell'assicurata, dell'esistenza degli interventi svolti da e del nesso di Controparte_1 causalità con l'illecito, è infondato.
Tali aspetti sono stati provati tutti documentalmente attraverso il report fotografico dell'intervento di ripristino ed il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Mariano Comense, ove si indica la natura del sinistro: “Veicolo in marcia contro ostacolo fisso” (cfr., docc. 2 e 3, fascicolo primo grado dell'appellata). Il conducente della vettura di proprietà della , unico veicolo coinvolto, è andato a collidere ed abbattere CP_2 un panettone in granito, sversando al suolo rifiuti liquidi e solidi. Tali fatti e documenti non risultano specificamente contestati dalla convenuta di primo grado e dunque possono porsi a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, c. 1, c.p.c..
In ordine al quantum debeatur il Giudice di Pace ha ritenuto di non effettuare alcun approfondimento istruttorio, affermando che “la cifra complessivamente pretesa, pari ad € 1.402,82, di cui all'azionata fattura, appare congrua rispetto all'attività svolta, come documentata” (cfr. pag. 4 sentenza).
L'appellata sul punto (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale afferma che la Controparte_1 quantificazione del credito è stata determinata dal Giudice di prime cure sulla base della CTU. Agli atti del presente giudizio e dalla lettura della sentenza non pare tuttavia che la stessa sia stata effettivamente espletata.
Il giudice di primo grado fonda la propria statuizione sulla “azionata fattura” congrua rispetto all'attività svolta come documentata, evidentemente dal report fotografico e dalla descrizione degli interventi di cui all'atto di citazione. Orbene, nel presente giudizio non è stata depositata alcuna fattura né dall'appellante né dall'appellato.
8 L'appellante si limita genericamente a contestare che i “documenti “auto-confezionati” dalla stessa attrice”
(cfr. pag. 42 appello) sarebbero privi di qualsiasi valore probatorio, ma non è esplicitato se il riferimento sia alla fattura, al documento riportante il servizio di sversamento o a quali altri documenti.
È necessario valutare quali siano le conseguenze dell'omessa produzione della fattura nel presente giudizio e se debba incidere negativamente sull'appellata, ossia sulla società che in primo grado aveva l'onere di fornire prova della pretesa sostanziale, oppure sull'appellante che si duole dell'erronea quantificazione del danno da parte del giudice di primo grado.
La Suprema Corte a SS.UU. ha affrontato la questione “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio
d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae").
Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade
l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame.” (cfr. Cass. Civ., Sez. U., Sent. n. 3033 del 08.02.2013; Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 40606 del 17.12.2021).
“In siffatto contesto, allorquando l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame, anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte, risultata vincitrice in primo grado, non sussistendo alcuna norma che imponga a quest'ultima, tanto meno ove contumace, di (ri)produrlo nel grado successivo. In quest'ultimo, invero, tenuto conto dell'odierna, sopra delineata, configurazione del giudizio di appello, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all'art. 2697 c.c., vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l'appellante, in quanto attore nell'invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste (…)
Quando si assume che la prova, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche dalla parte diversa da quella che l'ha prodotta, il principio va inteso con riferimento non al documento materialmente incorporante la prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio, virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti, delle quali tuttavia, quella che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice del grado successivo non è esonerata dall'attivarsi perché lo stesso possa concretamente procedere al richiesto riesame.
Ne consegue che, mentre nessun problema si pone per quelle prove, orali e verbalizzate o comunque acquisite al fascicolo di ufficio (destinato in base alle norme di rito a pervenire al giudice di secondo grado), per quanto riguarda quelle documentali, materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per
l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti (per la contumacia dell'appellato o per l'insindacabile scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante” (cfr., Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 3033 del 08.02.2013).
Sulla base dei criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. è dunque l'appellante a dover dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame e avrebbe dovuto produrre nell'odierno giudizio la
9 fattura posta a fondamento della quantificazione del danno dal giudice di prime cure, così da consentirne il riesame in appello. In assenza di tale documento è concretamente impossibile entrare nel merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di Pace e tale mezzo probatorio continua a spiegare efficacia.
Ciò considerato, anche il quarto motivo d'appello deve essere rigettato.
IX. Sulla violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private (V motivo)
Anche l'ultimo motivo di censura avanzato da parte appellante va respinto.
Sin dal primo grado di giudizio e danno atto dell'intervenuto Controparte_1 Parte_1 pagamento da parte di quest'ultima della minor somma di € 370,00 a fronte della richiesta risarcitoria di €
1.402,82 dell'appellata.
non contesta la dazione di denaro, ma la sua natura, precisando trattarsi di offerta ex art. Pt_1
148 del D.Lgs. n. 209/05.
Fermo rimanendo che per consolidata giurisprudenza, l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la
R.C.A., ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/05, non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio (cfr., Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2015, n. 24205), si richiamano i principi generali in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nonché quelli esaminati al punto precedente circa l'onere di allegazione in capo all'appellante della documentazione a fondamento dei motivi di gravame della sentenza impugnata. La contabile del bonifico o la lettera accompagnatoria dell'assegno bancario effettuato da non è stata prodotta, per quanto emerge dagli atti Controparte_6 neppure in primo grado. Ciò impedisce al giudice di secondo grado di valutare e pronunciarsi sulla natura di tale pagamento questione che comunque rimane assorbita dall'accoglimento della domanda di CP_1
.
[...]
Segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata anche con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
X. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022, salvo per la fase di istruttoria/trattazione (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 30219/2023) che a fronte dell'esiguità dell'attività svolta viene liquidata secondo i valori minimi.
Così come richiesto in atti, viene pronunciata la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dell'appellata costituita, Avv. Andrea Cavallasca, ai sensi e per l'effetto dell'art. 93 c.p.c..
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace CP_2
.
[...]
Poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei riguardi Parte_1
10 di e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, Controparte_1 CP_2 CP_2 così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Rigetta l'appello interposto, e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Como n.
361/2023 del 02.05.2023, depositata in cancelleria il 23.05.2023;
- Condanna in persona del l.r.p.t, a rifondere a Parte_1 Controparte_1 con distrazione in favore del difensore di quest'ultima Avv. Andrea Cavallasca, le spese sostenute per il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 562,00 (cinquecentosessantadue/00) per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge;
- Dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e parte contumace Parte_1
; Controparte_2
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 26 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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