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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/09/2024, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 492/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MA MA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATINI SANDRA e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. GUBBIOTTI Controparte_2
-
[...] Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BETORI Controparte_4 P.IVA_2
ENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VANNUCCI N. 30 ( ) CP_5
06100 PERUGIA
Appellato
Oggetto : Assicurazione contro i danni
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 20.03.2012 la Sig.ra conveniva in giudizio Controparte_1
e Parte_1 Controparte_4 CP_6 per sentir accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo assicurato con la nella causazione del sinistro del 27.03.2008 e per l'effetto ottenere la condanna Pt_1 dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 1 di 11 da ella subiti, determinando il petitum richiesto in un importo complessivo di oltre due milioni di euro. A sostegno delle sue pretese l'attrice deduceva che mentre ella si trovava a condurre la propria vettura, Fiat Idea tg. CW409EM, sulla Statale 75 con direzione Assisi-
Perugia, dapprima tamponava la vettura che la precedeva, un SUV VW EG tg.
CX609JM condotta e di proprietà del sig. e poi veniva a sua volta tamponata Persona_1 dal Furgone Mercedes tg. BP051BS di proprietà della (poi denominata CP_7 CP_4
e nell'occasione condotto dal sig. . L'attrice asseriva altresì che dopo il
[...] CP_6 primo tamponamento ella si era voltata all'indietro per sincerarsi delle condizioni del figlioletto che viaggiava sul sedile posteriore destro e che in tale frangente veniva urtata da tergo dal mezzo assicurato con la Dopo la descrizione del suo successivo iter Pt_1 clinico l'attrice asseriva di aver riportato una invalidità permanente nella misura del 50% della totale, rilevanti danni esistenziali e psicologici ed un danno patrimoniale, quantificato in oltre seicentomila euro, conseguente al licenziamento comminatole per superamento del periodo massimo di comporto.
Si costituiva la contestando recisamente l'esistenza del nesso causale tra i Controparte_8 rilevanti danni fisici lamentati dalla attrice ed il lieve urto da ella subito in occasione del secondo tamponamento ad opera del mezzo condotto dal sig. , evidenziando come in CP_6 realtà tali danni (e dunque anche il successivo conseguente licenziamento) dovessero imputarsi al ben più violento primo urto concretizzatosi tra il veicolo condotto dalla stessa sig.ra e la vettura che la precedeva. In relazione all'entità dei danni richiesti dall'attrice CP_1
l' convenuta, nel contestarne la loro ingiustificata esorbitanza, rappresentava Parte_1 come il proprio fiduciario avesse determinato l'entità dei postumi lesivi imputabili al secondo lieve tamponamento subito dalla sig.ra ad opera del conducente del mezzo di parte CP_1 convenuta nella misura del 3% e che, coerentemente con detta valutazione, era stata erogata alla sig.ra la somma risarcitoria di euro 4.000,00, ivi compresa la refusione dei CP_1 lievi danni subiti alla parte posteriore del mezzo attoreo. In ogni caso si eccepiva l'inesistenza di prove atte a legittimare la pretesa dell'attrice di ottenere un autonomo e rilevantissimo risarcimento a titolo di danno patrimoniale futuro. Si costituiva anche la proprietaria del mezzo assicurato con la deducendo anch'essa la fondatezza Pt_1 delle avverse pretese risarcitorie. Concessi i termini previsti dal VI comma dell'art. 183 cpc, venivano ammesse le prove orali rispettivamente articolate dalle parti processuali e, successivamente, espletata una CTU cinematica ed, infine, una CTU medico- legale. Dopo il deposito delle rispettive comparse conclusionali e repliche il Giudice di prime cure in data
07.06.2022 emetteva la sentenza n. 829\2022 emessa nel giudizio RG 210251\2012
pagina 2 di 11 definitivamente pronunciando, condanna i convenuti , in persona Controparte_4 del legale rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra della CP_6 Controparte_1 somma di € 170.770,43 a titolo di risarcimento del danno biologico e di € 326.483,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva. Dal ridetto importo andranno decurtate le somme corrisposte dalla Compagnia pari a € 4.000,00 e le somme versate all'esito dell'ordinanza di pagamento emessa in data
27.10.2015, pari queste ultime a € 30.692,00 a titolo di provvisionale. Pone a carico delle parti al 50% le spese di CTU medico legale e tecnica. Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari liquidate al
50% nella misura pari a € 13.500,00 oltre accessori sulle somme soggette per legge. Tutte le altre domande sono respinte.” Con la suddetta pronuncia il Tribunale: dava atto che il sinistro de quo si era articolato in due distinte fasi: la prima fase in cui la vettura condotta dalla sig.ra tamponava la vettura che la precedeva;
la seconda fase in cui il veicolo della CP_1 sig.ra veniva a sua volta tamponato dal veicolo assicurato con la ”Il CP_1 Pt_1 tamponamento delle vetture è un dato acquisito agli atti del giudizio. Sul punto l'espletata CTU tecnica, le cui conclusioni, maturate sulla scorta dell'esame della documentazione agli atti e degli opportuni e necessari rilievi, il Giudicante fa proprie, richiamando integralmente quanto relazionato dal Consulente, ha accertato che il veicolo Fiat IDEA targato CN 409 EM condotto da procedendo alla velocità di circa 40 Km/h, tamponava il veicolo VW Controparte_1
EG targato CX 609 JW condotto da che procedeva a circa 10 Km/h, Persona_1 successivamente l'Autocarro MERCEDES targato BP 051 BS condotto da CP_6 tamponava, procedendo alla velocità di circa 30 km/h il veicolo Fiat IDEA targato CN 409 EM condotto da che procedeva alla velocità di circa 5 km/h. Le forze sprigionate Controparte_1 negli urti e che il corpo dell'attrice ha subito sono pari a 15 G in caso di corretta posizione di guida, che possono essere incrementate a 20-25 G nel caso di posizione non canonica”. In ragione di ciò il Tribunale riteneva sussistente la presunzione di pari responsabilità propria del secondo comma dell'art. 2054 c.c. nei confronti di entrambi i conducenti: “Si perviene pertanto, sulla scorta della perizia espletata, alla ponderata e ragionevole conclusione di pari responsabilità in capo ai protagonisti del sinistro per cui è causa, ai sensi
e per gli effetti del disposto dell'art. 2054, secondo comma, c.c., cui ricorre il Giudice nel caso di impossibilità di accertamento in concreto e in maniera ragionevolmente precisa del grado di incidenza delle singole condotte nella causazione dell'evento. Invero, il comportamento di guida di entrambi i conducenti, ed in misura imputabile al 50% in capo a ciascuno, non appare
pagina 3 di 11 improntato al rispetto, prudenziale e comunque dovuto, delle norme in tema di circolazione dei veicoli”. Il Giudice di prime cure conseguentemente ritenendo che l'attrice dopo il primo tamponamento si fosse voltata per sincerarsi delle condizioni del figlio che si trovava trasportato sul sedile posteriore destro concludeva che tale anomala posizione avesse determinato delle lesività molto più gravi del previsto in seguito al secondo tamponamento:
“Le lesioni subite dalla Sig.ra come accertate all'esito della espletata CTU medico legale, CP_1 rendono contezza della gravità del sinistro a causa della posizione “innaturale” assunta dall'attrice allorquando, immediatamente dopo il primo urto, la Sig.ra si era voltata verso CP_1 il sedile posteriore ove era alloggiato il figlio sul seggiolino, reazione istintiva della madre per
l'accertamento delle condizioni del piccolo. In quel frangente la vettura condotta dalla Sig.ra era attinta da tergo dall'autocarro Mercedes condotto dal Sig. Vero è che le CP_1 CP_6 vetture procedevano a velocità ridotta, ma è altrettanto vero che, e ciò è confermato dall' Ing.
“le forze sprigionate negli urti e che il corpo dell'attrice ha subito sono pari a 15 G in CP_9 caso di corretta posizione di guida, che possono essere incrementate a 20-25 G nel caso di posizione non canonica”, a nulla rilevando le eccezioni sollevate dalle parti costituite relative al difetto di prova in ordine alla posizione assunta dalla Sig.ra risultando, a parere del CP_1
Giudicante, e sulla scorta di quanto acclarato dal Dott. , indiscutibile e assolutamente Per_2 non dubitabile la circostanza della rotazione del corpo della Sig.ra che si è voltata, si CP_1 ripete istintivamente, per accertarsi delle condizioni del figlio (l'abbandono della corretta pozione, rendendo il corpo del conducente estremamente più vulnerabile, stante il venir meno dei sistemi di sostegno, come spiegato dal CTU, ha comportato l'assoggettamento del corpo della conducente ad una forza compresa tra 20G e 25G). In occasione dell'urto subito, la vettura della Sig.ra era spinta nuovamente contro quella che la precedeva”. Il Giudice di CP_1 primo grado ha ritenuto che i postumi lesivi più gravi riportati dalla sig.ra fossero CP_1 ascrivibili in egual misura ad entrambe le parti ed è pervenuto a tale conclusione recependo quanto affermato dal CTU medico-legale sulla sola scorta di quanto asserito dall'attrice stessa circa l'anomala posizione (voltata all'indietro) in cui ella si sarebbe trovata al momento del secondo.
Con atto di citazione in appello con contestuale istanza ex articolo 283 cc la
[...]
conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello civile di Perugia la Parte_1 signora al fine di ivi sentir pronunciare le conclusioni rassegnate nell'atto di Controparte_1 appello stesso. In via preliminare la chiedeva la sospensione della Parte_1 provvisoria esecutività della sentenza numero 829/2002 emessa dal Tribunale civile di Perugia
e nel merito, in via principale la riforma sostanziale della sentenza impugnata in ragione pagina 4 di 11 dell'assenza di nesso causale fra le lesioni subite dall ed il secondo tamponamento CP_1 avvenuto tra l'autovettura condotta dalla medesima e il veicolo Mercedes condotto dal signor CP_6
, di proprietà della già . In via subordinata chiedeva
[...] Controparte_10 CP_7 in ogni caso la riforma della sentenza impugnata ritenendo sussistente la fattispecie prevista dall'articolo 1227 cc per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di appello e la conseguente retrocessione di tutti gli importi percepiti dalla da parte della In via CP_1 Pt_1 ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello avesse ritenuto le lesioni dell' diretta conseguenza del tamponamento, la compagnia assicurativa CP_1 chiedeva in ogni caso la rideterminazione del quantum risarcitorio a carico delle parti conferendo la decurtazione dello stesso nella misura del 50 % per la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro de quo da parte dell'attrice oltre all'applicazione su detta somma della ulteriore decurtazione da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 cc. Infine, veniva richiesta, altresì, la riforma del capo della sentenza di primo grado attinente alla liquidazione delle spese e competenze in favore del procuratore antistatario di parte attrice in ragione della sostanziale infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla signora stessa. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si costituiva in giudizio la signora la quale chiedeva in via preliminare la pronuncia di inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto dalla per le motivazioni dedotte nella parte narrativa della Pt_1 comparsa di costituzione e risposta e, nel merito, il rigetto dell'appello. In parziale riforma della sentenza appellata la convenuta chiedeva la corresponsione della somma di euro
799.217,18, già detratti gli acconti versati dalla compagnia di assicurazione, oltre rivalutazione monetaria, gli interessi legali come per legge dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo con integrale vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti la Corte di Appello di Perugia rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU tecnica richiesta da parte appellante e fissava l'udienza del 14.12.2024 in trattazione scritta. A detta udienza la Corte tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini per note conclusionali ex art. 190 c.p.c.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie emerg3e la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure e la correttezza della quantificazione del danno così come liquidato.
Nel primo motivo di appello si contestato la decisione presa dal Giudice di prime cure in merito alla sussistenza del nesso di causalità, in considerazione del fatto che l' non avrebbe provato CP_1
pagina 5 di 11 quanto dalla stessa asserito circa l'anomala posizione all'interno dell'abitacolo in cui si sarebbe trovata al momento del secondo tamponamento e che dalla CTU non vi erano elementi probatori da cui dedurre tale circostanza che, allo stato, rimaneva indimostrabile.
Inoltre, l'elaborato peritale metteva in evidenza la circostanza che non era possibile accertare con sicurezza quale dei due incidenti poteva aver causato la patologia della cosiddetta
“cauda equina”. Secondo parte appellante la conclusione del ragionamento avrebbe dovuto portare ad un rigetto della domanda attorea in quanto non era stato assolto l'onere probatorio prescritto dall'art. 2697 c.c. Detto motivo di appello risulta del tutto infondato. La sentenza impugnata giunge ad una conclusione di pari responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cc sulla base di elaborati peritali ed, in particolar modo, facendo proprie le conclusioni cui giungono i CTU ing. e Dott. . I due CTU pervengono, infatti, alla univoca CP_9 Per_2 conclusione che non sempre esiste una correlazione fra danni al veicolo e danni fisici ma le forze sprigionate dipendono sempre dalle masse dei veicoli e dalle loro velocità. Nel caso in esame secondo il CTU è indubbia la sproporzione di massa fra il veicolo condotto CP_9 dalla e il veicolo assicurato dalla Il consulente, dopo una attenta disamina CP_1 Pt_1 degli atti di causa e tenuto conto anche di supporti sperimentali eseguiti dal Cestar con crash test, è giunto alla conclusione che le forze sprigionate negli urti e che, di conseguenza, il corpo dell'attrice ha subito, sono pari a 15 gin caso di corretta posizione di guida e che possono essere incrementate a 20/25 g nel caso di posizione non canonica. Peraltro perfettamente in linea con le conclusioni di cui alla CTU tecnica sono le conclusioni cui perviene il medico legale, il quale, nel proprio elaborato peritale ben argomenta in merito al nesso causale tra la lesione subita dall ed il secondo urto, ritenendo verosimile la CP_1 posizione di torsione dell'attrice al momento dell'impatto, logica atteso che a bordo del sedile posteriore di destra della sua vettura vi era alloggiato il figlio della stessa.
In tal modo la totale responsabilità nella causazione del sinistro è ascrivibile a parte appellante tenuta quindi a risarcire ogni danno subito dall Questa Corte ritiene CP_1 condivisibili le conclusioni della sentenza che ha recepito le conclusioni della CTU, da cui questa Corte non ha motivo di discordarsi. Peraltro, al caso de quo, dall'esame degli atti, delle Ctu e delle risultanze istruttorie, può comunque trovare applicazione l'art. 2054 CC, in ragione di una paritetica responsabilità nella determinazione del sinistro da parte del primo e del secondo tamponamento. La giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di tamponamento a catena che coinvolga autoveicoli in movimento, in riferimento all'art. 2054, co. 2, c.c. ha più volte specificato che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli pagina 6 di 11 veicoli. Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti, attesa la comprovata inosservanza (per il tamponante) di norme di condotta cautelari quale quella che obbliga i conducenti a mantenere una distanza, dal veicolo che li precede, idonea ad arrestare il veicolo stesso in caso di emergenza;
ciò in ogni caso in cui non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Cass. n.
4021/2013 e Cass. n. 8481/2015). Prova che dagli atti non risulta essere stata fornita da nessuna delle parti in causa.
Ugualmente infondato è anche il secondo motivo di gravame in cui lamenta la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. da parte del Tribunale di Perugia in quanto la condotta anomala ed eccezionale, tenuta dalla che, oltre ad aver causato il primo tamponamento, al CP_1 momento del secondo urto si voltava all'indietro per controllare che il proprio bambino stesse bene, ha assunto un ruolo eziologico fondamentale nella causazione delle gravi lesioni subite dalla stessa nell'occorso. Dall'applicazione di tale norma deriverebbe, secondo parte appellante, che, se l'appellata fosse rimasta in posizione corretta, avrebbe usufruito della protezione dei sistemi di sicurezza della propria autovettura che avrebbero scongiurato il verificarsi del danno biologico. In tale ipotesi il Giudice di prime cure avrebbe rigettare del tutto la richiesta risarcitoria o, quantomeno, avrebbero dovuto limitare ulteriormente il quantum della pretesa.
Questa Corte ritiene tale motivo, alla luce degli atti, infondato sia perché presuppone, erroneamente, che la torsione del busto della sig.ra verso il sedile posteriore rappresenti CP_1 una violazione delle regole di prudenza e di condotta del Codice della Strada. Se è effettivamente vero che il conducente di un'autovettura deve guidare tenendo una posizione corretta con lo sguardo verso la direzione di marcia e con le cinture di sicurezza allacciate, ciò vale soltanto quando il veicolo sia in movimento ma non quando, come nel caso di specie, il mezzo è fermo a causa di un sinistro: non esiste nessuna norma cautelare che possa ritenersi violata dal fatto che una madre, dopo un incidente, si giri istintivamente verso il proprio bambino per accertarsi del suo stato di salute. Peraltro il giudice di prime cure ha comunque applicato il principio del concorso di colpa del danneggiato applicando una riduzione di percentuale della pretesa risarcitoria del 50% con ciò sconfessando in partenza il motivo di appello.
Sul riconoscimento e quantificazione del danno da perdita patrimoniale futura, parte appellante ha contestato l'affermazione del Giudice di primo grado laddove questi ha ritenuto che la sig.ra avesse dimostrato la contrazione dei propri redditi a seguito del sinistro, non CP_1 avendo allegato alcuna dichiarazione fiscale da cui evincere e comparare quale fosse il reddito pagina 7 di 11 che percepiva l'attrice sino al 27 marzo 2008, data dell'incidente, e quale fosse la situazione reddituale negli anni successivi all'occorso, in quanto la presunzione del danno patrimoniale futuro derivante da lesioni personali copre solo l'an della pretesa ma non la sua quantificazione, il cui onere probatorio resta in ogni caso in capo al danneggiato oltre a contestarsi l'erronea ed ingiustificata esorbitanza degli importi liquidati in tale ambito dal Tribunale, che aveva quantificato il danno in questione limitandosi a sommare le potenziali retribuzioni economiche che l avrebbe percepito da gennaio 2010 sino al raggiungimento dell'84esimo CP_1 anno di età, senza tener conto che la stessa avrebbe ottenuto un trattamento pensionistico inferiore all'importo dello stipendio, che secondo l'INPS residuava comunque una capacità lavorativa nella misura di 1/3 del totale e che persisteva un'idoneità funzionale del 60% così come riconosciuta nella perizia medico-legale, essendo, quindi, possibile che l'appellata, in considerazione della sua giovane età, avrebbe potuto reperire un'altra occupazione part- time confacente alle sue possibilità. Viene altresì censurato il fatto che il danno patrimoniale futuro non poteva essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe ancora svolto la propria attività lavorativa, essendo, invece, necessario moltiplicare il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione. Anche tali motivo di impugnazione appare infondato e non merita accoglimento. Ritiene questa Corte che la sig.ra ha pienamente adempiuto al proprio CP_1 onere probatorio, avendo dimostrato sia la riduzione percentuale della propria capacità lavorativa specifica sia il danno da invalidità permanente.
La lettera di licenziamento allegata in atti è un documento idoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa prima del verificarsi del sinistro, attività che la sig.ra
CP_1 avrebbe continuato a svolgere anche negli anni successivi se non fosse rimasta coinvolta nel sinistro di cui si discute godendo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La patologia conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente, non solo ha causato la perdita del lavoro, azzerando il reddito della che godeva di una retribuzione annua pari ad € 12.000,00, e
CP_1 determinando un grave pregiudizio patrimoniale dell'appellata, ma ha anche impedito alla stessa di mantenere una qualche capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. Dalla documentazione prodotta già in primo grado emerge sia il perdurante stato di disoccupazione sia una invalidità tale da determinare in capo alla il
CP_1 diritto a percepire una pensione di invalidità da parte dell'INPS a causa dei postumi permanente del sinistro che hanno irreparabilmente compromesso le attitudini lavorative di parte appellata. Infatti la capacità lavorativa specifica della risulta essere stata
CP_1 irrimediabilmente compromessa con la conseguenza che, correttamente la sentenza di primo grado ha la pagina 8 di 11 parametrato all'intero reddito percepito al momento del sinistro, essendo esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa.
Peraltro parte appellante non è stata in grado di assolvere al proprio onere probatorio documentando la percezione di altre entrate e la sussistenza di fonti di guadagno alternative da parte della danneggiata (si veda Cass. n. 28071/2020: “Se a seguito del danno subito, la vittima perde un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione”). In ogni caso, si evidenzia come i calcoli di parte appellante non tengono minimamente in considerazione quelli che sono gli attuali coefficienti di capitalizzazione che hanno trovato ampio riscontro nella giurisprudenza di merito. Sul punto la Corte di
Cassazione ha chiarito che: “il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”. (Cfr. Cass.
10499/2017- 24209\19). Infatti il pregiudizio patrimoniale, consistente nell'impossibilità o nella riduzione della capacità di produrre reddito per il resto della propria vita, è un danno permanente che si produce de diem in diem. Nel merito corretta è la quantificazione del danno futuro effettuata dal giudice di prime cure.
Ugualmente infondato appare il motivo dell'appello incidentale in base al qual la CP_1 richiede di una esclusiva declaratoria di responsabilità del conducente del mezzo assicurato con la Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della nel proprio Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 appello incidentale, appare corretta la ripartizione della responsabilità operata dal Giudice di prime cure. Appare infondata l'affermazione dell'appellante incidentale secondo cui il fatto che il veicolo di parte convenuta fosse più pesante di quello di parte attrice non è certo un elemento atto a comprovare che le gravi lesività da ella subite siano state cagionate dal secondo e ben più modesto urto. Come evidenziato dal CTU dr. nel proprio elaborato, Per_3 la patologia riportata dalla Sig.ra ben poteva esser stata determinata dalla violenta CP_1 collisione tra la vettura condotta dall'attrice, Fiat Idea, e l'auto Volkswagen EG che la precedeva, sia per l'energia cinetica certamente superiore rispetto al secondo tamponamento, sia perché la VW EG è di livelli sicuramente e nettamente superiori per resistenza strutturale sia agli impatti anteriori che posteriori…(cifr. CTU medico-legale pagina 20). A nulla valgono richiami dell'appellante incidentale a quanto ipotizzato nella perizia dall'ing.
e ciò sia perché le valutazioni del tecnico sono state improntate sulla sola scorta di CP_9 quanto meramente asserito dalla stessa circa la anomala posizione in cui ella si CP_1 sarebbe trovata tra il primo e il secondo tamponamento sia perché lo stesso ing. dava CP_9 atto nel proprio elaborato che il primo tamponamento era avvenuto con una energia e violenza nettamente superiore al secondo urto. Le ragioni che giustificano il rigetto dell'appello principale giustificano altresì il rigetto dell'appello incidentale emergendo ed essendo stato correttamente valutato il concorso di colpa di tutte le parti alla causazione dell'evento lesivo con conseguente corretta quantificazione sia in materia di quantificazione del risarcimento che di ripartizione delle spese di lite e di CTU.
Il rigetto degli appelli proposti, giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposto, confermando l'ordinanza del
30.06.2022, resa dal Tribunale di Perugia all'esito del giudizio R.G. n.1599/22.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante pagina 10 di 11 incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 16 settembre 2024
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 492/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MA MA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATINI SANDRA e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. GUBBIOTTI Controparte_2
-
[...] Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BETORI Controparte_4 P.IVA_2
ENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VANNUCCI N. 30 ( ) CP_5
06100 PERUGIA
Appellato
Oggetto : Assicurazione contro i danni
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 20.03.2012 la Sig.ra conveniva in giudizio Controparte_1
e Parte_1 Controparte_4 CP_6 per sentir accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo assicurato con la nella causazione del sinistro del 27.03.2008 e per l'effetto ottenere la condanna Pt_1 dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 1 di 11 da ella subiti, determinando il petitum richiesto in un importo complessivo di oltre due milioni di euro. A sostegno delle sue pretese l'attrice deduceva che mentre ella si trovava a condurre la propria vettura, Fiat Idea tg. CW409EM, sulla Statale 75 con direzione Assisi-
Perugia, dapprima tamponava la vettura che la precedeva, un SUV VW EG tg.
CX609JM condotta e di proprietà del sig. e poi veniva a sua volta tamponata Persona_1 dal Furgone Mercedes tg. BP051BS di proprietà della (poi denominata CP_7 CP_4
e nell'occasione condotto dal sig. . L'attrice asseriva altresì che dopo il
[...] CP_6 primo tamponamento ella si era voltata all'indietro per sincerarsi delle condizioni del figlioletto che viaggiava sul sedile posteriore destro e che in tale frangente veniva urtata da tergo dal mezzo assicurato con la Dopo la descrizione del suo successivo iter Pt_1 clinico l'attrice asseriva di aver riportato una invalidità permanente nella misura del 50% della totale, rilevanti danni esistenziali e psicologici ed un danno patrimoniale, quantificato in oltre seicentomila euro, conseguente al licenziamento comminatole per superamento del periodo massimo di comporto.
Si costituiva la contestando recisamente l'esistenza del nesso causale tra i Controparte_8 rilevanti danni fisici lamentati dalla attrice ed il lieve urto da ella subito in occasione del secondo tamponamento ad opera del mezzo condotto dal sig. , evidenziando come in CP_6 realtà tali danni (e dunque anche il successivo conseguente licenziamento) dovessero imputarsi al ben più violento primo urto concretizzatosi tra il veicolo condotto dalla stessa sig.ra e la vettura che la precedeva. In relazione all'entità dei danni richiesti dall'attrice CP_1
l' convenuta, nel contestarne la loro ingiustificata esorbitanza, rappresentava Parte_1 come il proprio fiduciario avesse determinato l'entità dei postumi lesivi imputabili al secondo lieve tamponamento subito dalla sig.ra ad opera del conducente del mezzo di parte CP_1 convenuta nella misura del 3% e che, coerentemente con detta valutazione, era stata erogata alla sig.ra la somma risarcitoria di euro 4.000,00, ivi compresa la refusione dei CP_1 lievi danni subiti alla parte posteriore del mezzo attoreo. In ogni caso si eccepiva l'inesistenza di prove atte a legittimare la pretesa dell'attrice di ottenere un autonomo e rilevantissimo risarcimento a titolo di danno patrimoniale futuro. Si costituiva anche la proprietaria del mezzo assicurato con la deducendo anch'essa la fondatezza Pt_1 delle avverse pretese risarcitorie. Concessi i termini previsti dal VI comma dell'art. 183 cpc, venivano ammesse le prove orali rispettivamente articolate dalle parti processuali e, successivamente, espletata una CTU cinematica ed, infine, una CTU medico- legale. Dopo il deposito delle rispettive comparse conclusionali e repliche il Giudice di prime cure in data
07.06.2022 emetteva la sentenza n. 829\2022 emessa nel giudizio RG 210251\2012
pagina 2 di 11 definitivamente pronunciando, condanna i convenuti , in persona Controparte_4 del legale rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra della CP_6 Controparte_1 somma di € 170.770,43 a titolo di risarcimento del danno biologico e di € 326.483,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva. Dal ridetto importo andranno decurtate le somme corrisposte dalla Compagnia pari a € 4.000,00 e le somme versate all'esito dell'ordinanza di pagamento emessa in data
27.10.2015, pari queste ultime a € 30.692,00 a titolo di provvisionale. Pone a carico delle parti al 50% le spese di CTU medico legale e tecnica. Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari liquidate al
50% nella misura pari a € 13.500,00 oltre accessori sulle somme soggette per legge. Tutte le altre domande sono respinte.” Con la suddetta pronuncia il Tribunale: dava atto che il sinistro de quo si era articolato in due distinte fasi: la prima fase in cui la vettura condotta dalla sig.ra tamponava la vettura che la precedeva;
la seconda fase in cui il veicolo della CP_1 sig.ra veniva a sua volta tamponato dal veicolo assicurato con la ”Il CP_1 Pt_1 tamponamento delle vetture è un dato acquisito agli atti del giudizio. Sul punto l'espletata CTU tecnica, le cui conclusioni, maturate sulla scorta dell'esame della documentazione agli atti e degli opportuni e necessari rilievi, il Giudicante fa proprie, richiamando integralmente quanto relazionato dal Consulente, ha accertato che il veicolo Fiat IDEA targato CN 409 EM condotto da procedendo alla velocità di circa 40 Km/h, tamponava il veicolo VW Controparte_1
EG targato CX 609 JW condotto da che procedeva a circa 10 Km/h, Persona_1 successivamente l'Autocarro MERCEDES targato BP 051 BS condotto da CP_6 tamponava, procedendo alla velocità di circa 30 km/h il veicolo Fiat IDEA targato CN 409 EM condotto da che procedeva alla velocità di circa 5 km/h. Le forze sprigionate Controparte_1 negli urti e che il corpo dell'attrice ha subito sono pari a 15 G in caso di corretta posizione di guida, che possono essere incrementate a 20-25 G nel caso di posizione non canonica”. In ragione di ciò il Tribunale riteneva sussistente la presunzione di pari responsabilità propria del secondo comma dell'art. 2054 c.c. nei confronti di entrambi i conducenti: “Si perviene pertanto, sulla scorta della perizia espletata, alla ponderata e ragionevole conclusione di pari responsabilità in capo ai protagonisti del sinistro per cui è causa, ai sensi
e per gli effetti del disposto dell'art. 2054, secondo comma, c.c., cui ricorre il Giudice nel caso di impossibilità di accertamento in concreto e in maniera ragionevolmente precisa del grado di incidenza delle singole condotte nella causazione dell'evento. Invero, il comportamento di guida di entrambi i conducenti, ed in misura imputabile al 50% in capo a ciascuno, non appare
pagina 3 di 11 improntato al rispetto, prudenziale e comunque dovuto, delle norme in tema di circolazione dei veicoli”. Il Giudice di prime cure conseguentemente ritenendo che l'attrice dopo il primo tamponamento si fosse voltata per sincerarsi delle condizioni del figlio che si trovava trasportato sul sedile posteriore destro concludeva che tale anomala posizione avesse determinato delle lesività molto più gravi del previsto in seguito al secondo tamponamento:
“Le lesioni subite dalla Sig.ra come accertate all'esito della espletata CTU medico legale, CP_1 rendono contezza della gravità del sinistro a causa della posizione “innaturale” assunta dall'attrice allorquando, immediatamente dopo il primo urto, la Sig.ra si era voltata verso CP_1 il sedile posteriore ove era alloggiato il figlio sul seggiolino, reazione istintiva della madre per
l'accertamento delle condizioni del piccolo. In quel frangente la vettura condotta dalla Sig.ra era attinta da tergo dall'autocarro Mercedes condotto dal Sig. Vero è che le CP_1 CP_6 vetture procedevano a velocità ridotta, ma è altrettanto vero che, e ciò è confermato dall' Ing.
“le forze sprigionate negli urti e che il corpo dell'attrice ha subito sono pari a 15 G in CP_9 caso di corretta posizione di guida, che possono essere incrementate a 20-25 G nel caso di posizione non canonica”, a nulla rilevando le eccezioni sollevate dalle parti costituite relative al difetto di prova in ordine alla posizione assunta dalla Sig.ra risultando, a parere del CP_1
Giudicante, e sulla scorta di quanto acclarato dal Dott. , indiscutibile e assolutamente Per_2 non dubitabile la circostanza della rotazione del corpo della Sig.ra che si è voltata, si CP_1 ripete istintivamente, per accertarsi delle condizioni del figlio (l'abbandono della corretta pozione, rendendo il corpo del conducente estremamente più vulnerabile, stante il venir meno dei sistemi di sostegno, come spiegato dal CTU, ha comportato l'assoggettamento del corpo della conducente ad una forza compresa tra 20G e 25G). In occasione dell'urto subito, la vettura della Sig.ra era spinta nuovamente contro quella che la precedeva”. Il Giudice di CP_1 primo grado ha ritenuto che i postumi lesivi più gravi riportati dalla sig.ra fossero CP_1 ascrivibili in egual misura ad entrambe le parti ed è pervenuto a tale conclusione recependo quanto affermato dal CTU medico-legale sulla sola scorta di quanto asserito dall'attrice stessa circa l'anomala posizione (voltata all'indietro) in cui ella si sarebbe trovata al momento del secondo.
Con atto di citazione in appello con contestuale istanza ex articolo 283 cc la
[...]
conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello civile di Perugia la Parte_1 signora al fine di ivi sentir pronunciare le conclusioni rassegnate nell'atto di Controparte_1 appello stesso. In via preliminare la chiedeva la sospensione della Parte_1 provvisoria esecutività della sentenza numero 829/2002 emessa dal Tribunale civile di Perugia
e nel merito, in via principale la riforma sostanziale della sentenza impugnata in ragione pagina 4 di 11 dell'assenza di nesso causale fra le lesioni subite dall ed il secondo tamponamento CP_1 avvenuto tra l'autovettura condotta dalla medesima e il veicolo Mercedes condotto dal signor CP_6
, di proprietà della già . In via subordinata chiedeva
[...] Controparte_10 CP_7 in ogni caso la riforma della sentenza impugnata ritenendo sussistente la fattispecie prevista dall'articolo 1227 cc per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di appello e la conseguente retrocessione di tutti gli importi percepiti dalla da parte della In via CP_1 Pt_1 ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello avesse ritenuto le lesioni dell' diretta conseguenza del tamponamento, la compagnia assicurativa CP_1 chiedeva in ogni caso la rideterminazione del quantum risarcitorio a carico delle parti conferendo la decurtazione dello stesso nella misura del 50 % per la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro de quo da parte dell'attrice oltre all'applicazione su detta somma della ulteriore decurtazione da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 cc. Infine, veniva richiesta, altresì, la riforma del capo della sentenza di primo grado attinente alla liquidazione delle spese e competenze in favore del procuratore antistatario di parte attrice in ragione della sostanziale infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla signora stessa. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si costituiva in giudizio la signora la quale chiedeva in via preliminare la pronuncia di inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto dalla per le motivazioni dedotte nella parte narrativa della Pt_1 comparsa di costituzione e risposta e, nel merito, il rigetto dell'appello. In parziale riforma della sentenza appellata la convenuta chiedeva la corresponsione della somma di euro
799.217,18, già detratti gli acconti versati dalla compagnia di assicurazione, oltre rivalutazione monetaria, gli interessi legali come per legge dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo con integrale vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti la Corte di Appello di Perugia rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU tecnica richiesta da parte appellante e fissava l'udienza del 14.12.2024 in trattazione scritta. A detta udienza la Corte tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini per note conclusionali ex art. 190 c.p.c.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie emerg3e la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure e la correttezza della quantificazione del danno così come liquidato.
Nel primo motivo di appello si contestato la decisione presa dal Giudice di prime cure in merito alla sussistenza del nesso di causalità, in considerazione del fatto che l' non avrebbe provato CP_1
pagina 5 di 11 quanto dalla stessa asserito circa l'anomala posizione all'interno dell'abitacolo in cui si sarebbe trovata al momento del secondo tamponamento e che dalla CTU non vi erano elementi probatori da cui dedurre tale circostanza che, allo stato, rimaneva indimostrabile.
Inoltre, l'elaborato peritale metteva in evidenza la circostanza che non era possibile accertare con sicurezza quale dei due incidenti poteva aver causato la patologia della cosiddetta
“cauda equina”. Secondo parte appellante la conclusione del ragionamento avrebbe dovuto portare ad un rigetto della domanda attorea in quanto non era stato assolto l'onere probatorio prescritto dall'art. 2697 c.c. Detto motivo di appello risulta del tutto infondato. La sentenza impugnata giunge ad una conclusione di pari responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cc sulla base di elaborati peritali ed, in particolar modo, facendo proprie le conclusioni cui giungono i CTU ing. e Dott. . I due CTU pervengono, infatti, alla univoca CP_9 Per_2 conclusione che non sempre esiste una correlazione fra danni al veicolo e danni fisici ma le forze sprigionate dipendono sempre dalle masse dei veicoli e dalle loro velocità. Nel caso in esame secondo il CTU è indubbia la sproporzione di massa fra il veicolo condotto CP_9 dalla e il veicolo assicurato dalla Il consulente, dopo una attenta disamina CP_1 Pt_1 degli atti di causa e tenuto conto anche di supporti sperimentali eseguiti dal Cestar con crash test, è giunto alla conclusione che le forze sprigionate negli urti e che, di conseguenza, il corpo dell'attrice ha subito, sono pari a 15 gin caso di corretta posizione di guida e che possono essere incrementate a 20/25 g nel caso di posizione non canonica. Peraltro perfettamente in linea con le conclusioni di cui alla CTU tecnica sono le conclusioni cui perviene il medico legale, il quale, nel proprio elaborato peritale ben argomenta in merito al nesso causale tra la lesione subita dall ed il secondo urto, ritenendo verosimile la CP_1 posizione di torsione dell'attrice al momento dell'impatto, logica atteso che a bordo del sedile posteriore di destra della sua vettura vi era alloggiato il figlio della stessa.
In tal modo la totale responsabilità nella causazione del sinistro è ascrivibile a parte appellante tenuta quindi a risarcire ogni danno subito dall Questa Corte ritiene CP_1 condivisibili le conclusioni della sentenza che ha recepito le conclusioni della CTU, da cui questa Corte non ha motivo di discordarsi. Peraltro, al caso de quo, dall'esame degli atti, delle Ctu e delle risultanze istruttorie, può comunque trovare applicazione l'art. 2054 CC, in ragione di una paritetica responsabilità nella determinazione del sinistro da parte del primo e del secondo tamponamento. La giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di tamponamento a catena che coinvolga autoveicoli in movimento, in riferimento all'art. 2054, co. 2, c.c. ha più volte specificato che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli pagina 6 di 11 veicoli. Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti, attesa la comprovata inosservanza (per il tamponante) di norme di condotta cautelari quale quella che obbliga i conducenti a mantenere una distanza, dal veicolo che li precede, idonea ad arrestare il veicolo stesso in caso di emergenza;
ciò in ogni caso in cui non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Cass. n.
4021/2013 e Cass. n. 8481/2015). Prova che dagli atti non risulta essere stata fornita da nessuna delle parti in causa.
Ugualmente infondato è anche il secondo motivo di gravame in cui lamenta la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. da parte del Tribunale di Perugia in quanto la condotta anomala ed eccezionale, tenuta dalla che, oltre ad aver causato il primo tamponamento, al CP_1 momento del secondo urto si voltava all'indietro per controllare che il proprio bambino stesse bene, ha assunto un ruolo eziologico fondamentale nella causazione delle gravi lesioni subite dalla stessa nell'occorso. Dall'applicazione di tale norma deriverebbe, secondo parte appellante, che, se l'appellata fosse rimasta in posizione corretta, avrebbe usufruito della protezione dei sistemi di sicurezza della propria autovettura che avrebbero scongiurato il verificarsi del danno biologico. In tale ipotesi il Giudice di prime cure avrebbe rigettare del tutto la richiesta risarcitoria o, quantomeno, avrebbero dovuto limitare ulteriormente il quantum della pretesa.
Questa Corte ritiene tale motivo, alla luce degli atti, infondato sia perché presuppone, erroneamente, che la torsione del busto della sig.ra verso il sedile posteriore rappresenti CP_1 una violazione delle regole di prudenza e di condotta del Codice della Strada. Se è effettivamente vero che il conducente di un'autovettura deve guidare tenendo una posizione corretta con lo sguardo verso la direzione di marcia e con le cinture di sicurezza allacciate, ciò vale soltanto quando il veicolo sia in movimento ma non quando, come nel caso di specie, il mezzo è fermo a causa di un sinistro: non esiste nessuna norma cautelare che possa ritenersi violata dal fatto che una madre, dopo un incidente, si giri istintivamente verso il proprio bambino per accertarsi del suo stato di salute. Peraltro il giudice di prime cure ha comunque applicato il principio del concorso di colpa del danneggiato applicando una riduzione di percentuale della pretesa risarcitoria del 50% con ciò sconfessando in partenza il motivo di appello.
Sul riconoscimento e quantificazione del danno da perdita patrimoniale futura, parte appellante ha contestato l'affermazione del Giudice di primo grado laddove questi ha ritenuto che la sig.ra avesse dimostrato la contrazione dei propri redditi a seguito del sinistro, non CP_1 avendo allegato alcuna dichiarazione fiscale da cui evincere e comparare quale fosse il reddito pagina 7 di 11 che percepiva l'attrice sino al 27 marzo 2008, data dell'incidente, e quale fosse la situazione reddituale negli anni successivi all'occorso, in quanto la presunzione del danno patrimoniale futuro derivante da lesioni personali copre solo l'an della pretesa ma non la sua quantificazione, il cui onere probatorio resta in ogni caso in capo al danneggiato oltre a contestarsi l'erronea ed ingiustificata esorbitanza degli importi liquidati in tale ambito dal Tribunale, che aveva quantificato il danno in questione limitandosi a sommare le potenziali retribuzioni economiche che l avrebbe percepito da gennaio 2010 sino al raggiungimento dell'84esimo CP_1 anno di età, senza tener conto che la stessa avrebbe ottenuto un trattamento pensionistico inferiore all'importo dello stipendio, che secondo l'INPS residuava comunque una capacità lavorativa nella misura di 1/3 del totale e che persisteva un'idoneità funzionale del 60% così come riconosciuta nella perizia medico-legale, essendo, quindi, possibile che l'appellata, in considerazione della sua giovane età, avrebbe potuto reperire un'altra occupazione part- time confacente alle sue possibilità. Viene altresì censurato il fatto che il danno patrimoniale futuro non poteva essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe ancora svolto la propria attività lavorativa, essendo, invece, necessario moltiplicare il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione. Anche tali motivo di impugnazione appare infondato e non merita accoglimento. Ritiene questa Corte che la sig.ra ha pienamente adempiuto al proprio CP_1 onere probatorio, avendo dimostrato sia la riduzione percentuale della propria capacità lavorativa specifica sia il danno da invalidità permanente.
La lettera di licenziamento allegata in atti è un documento idoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa prima del verificarsi del sinistro, attività che la sig.ra
CP_1 avrebbe continuato a svolgere anche negli anni successivi se non fosse rimasta coinvolta nel sinistro di cui si discute godendo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La patologia conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente, non solo ha causato la perdita del lavoro, azzerando il reddito della che godeva di una retribuzione annua pari ad € 12.000,00, e
CP_1 determinando un grave pregiudizio patrimoniale dell'appellata, ma ha anche impedito alla stessa di mantenere una qualche capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. Dalla documentazione prodotta già in primo grado emerge sia il perdurante stato di disoccupazione sia una invalidità tale da determinare in capo alla il
CP_1 diritto a percepire una pensione di invalidità da parte dell'INPS a causa dei postumi permanente del sinistro che hanno irreparabilmente compromesso le attitudini lavorative di parte appellata. Infatti la capacità lavorativa specifica della risulta essere stata
CP_1 irrimediabilmente compromessa con la conseguenza che, correttamente la sentenza di primo grado ha la pagina 8 di 11 parametrato all'intero reddito percepito al momento del sinistro, essendo esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa.
Peraltro parte appellante non è stata in grado di assolvere al proprio onere probatorio documentando la percezione di altre entrate e la sussistenza di fonti di guadagno alternative da parte della danneggiata (si veda Cass. n. 28071/2020: “Se a seguito del danno subito, la vittima perde un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione”). In ogni caso, si evidenzia come i calcoli di parte appellante non tengono minimamente in considerazione quelli che sono gli attuali coefficienti di capitalizzazione che hanno trovato ampio riscontro nella giurisprudenza di merito. Sul punto la Corte di
Cassazione ha chiarito che: “il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”. (Cfr. Cass.
10499/2017- 24209\19). Infatti il pregiudizio patrimoniale, consistente nell'impossibilità o nella riduzione della capacità di produrre reddito per il resto della propria vita, è un danno permanente che si produce de diem in diem. Nel merito corretta è la quantificazione del danno futuro effettuata dal giudice di prime cure.
Ugualmente infondato appare il motivo dell'appello incidentale in base al qual la CP_1 richiede di una esclusiva declaratoria di responsabilità del conducente del mezzo assicurato con la Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della nel proprio Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 appello incidentale, appare corretta la ripartizione della responsabilità operata dal Giudice di prime cure. Appare infondata l'affermazione dell'appellante incidentale secondo cui il fatto che il veicolo di parte convenuta fosse più pesante di quello di parte attrice non è certo un elemento atto a comprovare che le gravi lesività da ella subite siano state cagionate dal secondo e ben più modesto urto. Come evidenziato dal CTU dr. nel proprio elaborato, Per_3 la patologia riportata dalla Sig.ra ben poteva esser stata determinata dalla violenta CP_1 collisione tra la vettura condotta dall'attrice, Fiat Idea, e l'auto Volkswagen EG che la precedeva, sia per l'energia cinetica certamente superiore rispetto al secondo tamponamento, sia perché la VW EG è di livelli sicuramente e nettamente superiori per resistenza strutturale sia agli impatti anteriori che posteriori…(cifr. CTU medico-legale pagina 20). A nulla valgono richiami dell'appellante incidentale a quanto ipotizzato nella perizia dall'ing.
e ciò sia perché le valutazioni del tecnico sono state improntate sulla sola scorta di CP_9 quanto meramente asserito dalla stessa circa la anomala posizione in cui ella si CP_1 sarebbe trovata tra il primo e il secondo tamponamento sia perché lo stesso ing. dava CP_9 atto nel proprio elaborato che il primo tamponamento era avvenuto con una energia e violenza nettamente superiore al secondo urto. Le ragioni che giustificano il rigetto dell'appello principale giustificano altresì il rigetto dell'appello incidentale emergendo ed essendo stato correttamente valutato il concorso di colpa di tutte le parti alla causazione dell'evento lesivo con conseguente corretta quantificazione sia in materia di quantificazione del risarcimento che di ripartizione delle spese di lite e di CTU.
Il rigetto degli appelli proposti, giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposto, confermando l'ordinanza del
30.06.2022, resa dal Tribunale di Perugia all'esito del giudizio R.G. n.1599/22.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante pagina 10 di 11 incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 16 settembre 2024
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
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