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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 dicembre 2024 da
, P.IVA ,rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Giovanni Ruberto, C.F. con domicilio C.F._1
digitale PEC
Email_1
e dall'Avv. Maria Giovanna Conti, C.F. con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_2
- appellante - contro
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._3
30.6.61 e residente a [...]; , C.F. nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
11.6.58 e residente in [...], V.le Alpago n. 252;
, C.F. , nato a Controparte_3 C.F._5
Venezia il 18.12.58 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] il Controparte_4 C.F._6
21.1.61 e residente a [...]in Hold Utca n.15;
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._7
il 29.8.58 e residente a [...]; rappresentati e difesi dall'Avv. Beniamino Nordio, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._8
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- appellati -
e contro
, C.F. Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, C.F. , C.F._9
con domicilio digitale PEC
t Email_4
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.676/24 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In riforma della sentenza n. 676/2024, pubblicata in data 7.11.2024, resa inter partes dal Giudice Unico del
Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n.571/2024, notificata in
pag. 2/18 data 24.11.2024, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.40 ricorso)”
Conclusioni per parti appellate , , CP_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
: “dichiararsi inammissibile o, in via subordinata, rigettarsi
[...]
l'appello formulato da per tutte le ragioni sopra esposte e, Parte_1
contestualmente e conseguentemente in via subordinata e condizionata al rigetto della declaratoria di inammissibilità, riformarsi la sentenza resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio
R.G.L. n. 571/2024, nella parte in cui 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) in punto condanna spese legali del primo grado di giudizio.
Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio.
Con condanna al risarcimento alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.9 memoria)”
Conclusioni per parte appellata : “accertare e dichiarare dovute le CP_5
maggiori retribuzioni di giustizia, conseguentemente accertando e dichiarando l'appellante tenuto alla regolarizzazione contributiva mediante versamento dei contributi correlati alle maggiori retribuzioni imponibili, confermando sul punto la sentenza gravata;
spese rifuse.”
Svolgimento del processo pag. 3/18 Con ricorso in appello depositato in data 19 dicembre 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.676/24 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale ha accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di condotta e di riserva e di assenza dalla residenza di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del
Contratto Aziendale dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, Controparte_6
co. 2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del
16.12.16, calcolando la retribuzione media sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 e condannando a corrispondere ai Parte_1
ricorrenti le differenze retributive conseguenti oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con memorie depositate il 26 maggio si sono costituiti gli appellati chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere l'impugnazione formulando appello incidentale.
Con memoria depositata il 18 giugno 2025 si è costituito l' chiedendo CP_5
l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha rigettato l'eccezione di prescrizione siccome non decorrente in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 accoglieva la pag. 4/18 domanda dei ricorrenti (dipendenti dell'appellante con mansioni di macchinista)
In applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita – ha accertato che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne (anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Ha rilevato che per i macchinisti esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Cont Utilizzazione Professionale” [acronimo c.d. indennità di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/ disponibilità/ traghetto) corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni, delle ore e chilometri], nonché quella di assenza dalla residenza” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di macchinista anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 12,80). A sostegno della propria interpretazione ha richiamato giurisprudenza della Suprema Corte (n.
13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della
CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai pag. 5/18 principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice ha riconosciuto il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
2) Impugna la sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Con il secondo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione operante per i crediti maturati in data anteriore all'11 luglio 2017. Pur consapevole dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25246 del 2022 afferma che La L. 28.6.2012 n. 92 nel modificare l'art. 18 St. Lav. “ha mantenuto inalterata la tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento cd. ritorsivo, discriminatorio, ingiustificato o sproporzionato (art. 18, comma 1 e 4, St. Lav.). Di talché il lavoratore a cui è applicabile il nuovo art. 18 St. Lav. non può invocare
l'esistenza di un “metus” nei confronti del datore di lavoro tale da impedirgli l'esercizio dei propri diritti in costanza di rapporto di lavoro, giacché il recesso del datore in ipotesi irrogato al dipendente che abbia intimato al datore l'adempimento (ad es. per il pagamento della retribuzione) costituirebbe un licenziamento ritorsivo punito anche in seguito alla Riforma Fornero con la tutela reintegratoria.”.
pag. 6/18 Col terzo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE. Sostiene
l'insussistenza di un principio di “onnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione. Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie. Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività
(pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di
€ 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi pag. 7/18 in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie. Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive. Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie. Con il quarto motivo si duole dell'errata quantificazione del credito in relazione al criterio di calcolo adottato per ritenere sussistente il diritto alle differenze retributive. In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312).
3) Con l'appello incidentale i lavoratori si dolgono della parziale erroneità della sentenza in quanto: 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) non liquidate correttamente le spese legali del primo grado di giudizio nell'importo di € 14.255,78 (senza fase istruttoria) a mente dell'art. 4 comma 1 del d.m. n.147 del 2023. Hanno chiesto, infine, la condanna di controparte ex art.96 comma 3 c.p.c.
4) L' appello principale è infondato.
4.1) Va premesso che non è oggetto di impugnazione la statuizione del primo giudice che, pure a fronte di una condanna generica, ha condannato la società al pagamento degli accessori nei termini sopra precisati.
pag. 8/18 4.2) Quanto alla riproposizione della doglianza relativa alla pretesa nullità del ricorso di primo grado va rilevato che non integra tale vizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione
(cfr. Cass. n. 3143/2019).
Non ricorrono tali condizioni nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
4.3) Con riferimento al secondo motivo l'appellante pur richiamando l'arresto giurisprudenziale del giudice di legittimità che ha già ritenuto non fondata la tesi qui riproposta dalla parte, non prende posizione sugli argomenti sottesi a tale arresto. In particolare, nella parte in cui si afferma:
pag. 9/18 “5.1. È risaputo che la prescrizione, in quanto modalità generale di estinzione (per non esercizio per un tempo determinato dalla legge) dei diritti, sia istituto che invera il principio di certezza del diritto, in riferimento particolare alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto medesimo possa essere fatto valere. Giova qui sottolinearne la fondamentale importanza, prima ancora che sul piano normativo ordinamentale, sul piano della stessa civiltà giuridica di un Paese, quale principio di affidabilità per tutti: sull'effettività dei diritti e sulla loro tutela, sulle relazioni familiari e sociali, sulle transazioni economiche e finanziarie. E come esso si rifletta sulla stessa attrattività di uno Stato, per investimenti e iniziative di intrapresa economica in senso lato, in un sistema di relazioni e di scambi internazionali da tempo strettamente interconnesso, nella crescente contendibilità tra ordinamenti, soprattutto nel mondo del lavoro e delle imprese. Se questo è allora il tema, occorre che sia garantita una conoscenza, in termini di generalità e di sicura predeterminazione, di quali siano le regole che presiedono all'accesso dei diritti, alla loro tutela e alla loro estinzione. Pertanto, dovendo ora tali regole essere conformate ad una disciplina dei rapporti di lavoro
(instaurati con datori in possesso dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 18, ottavo e nono comma l. 300/1970, nel testo novellato dall'art.
1, comma 42, lett. b) l. 92/2012 e pure richiamato dall'art. 1, terzo comma
d.lgs. 23/2015) più flessibilmente modulata in ordine alle tutele previste, a seconda delle vari ipotesi di licenziamento (queste pure suscettibili di una diversa qualificazione, rispetto alla domanda, in sede giurisdizionale), il criterio di individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione
pag. 10/18 dei diritti del lavoratore deve soddisfare un'esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e di semplice identificazione.”.
4.4) Con riguardo al terzo motivo va rammentato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze W. (C-155/10) e L. (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi,
pag. 11/18 per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali
è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.). Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano
è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale
(art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n.
pag. 12/18 13972/2024 in relazione alle cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. . analoga considerazione vale per le ulteriori indennità in relazione alle quali vi è controversia (in tale senso si rinvia tra le altre anche aa Cass. n.18160 del 2023).
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva
– non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non
è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di pag. 13/18 carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile. Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile. Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, un'indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n.
457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.). Osserva la
Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro. Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o all'intera clausola regolatrice dell'istituto.
4.5) Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nell'esaminare il precedente motivo di gravame.
pag. 14/18 Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili - quali quelle oggetto di causa -, legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza
UE (cfr. C-385/17, T. H., punto 37). Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
5) Quanto all'appello incidentale è fondato il primo motivo.
Al riguardo il collegio richiama quanto argomentato in cause analoghe nella quale la pronuncia di primo grado aveva, all'opposto che nel caso in esame, affermato che per quattro settimane devono intendersi 28 giorni.
Questo Collegio ha quindi affermato, ad esempio nella sentenza n.
250/2025, che “In ordine al […] motivo di appello, con il quale parte appellante si duole per la mancata indicazione da parte del giudice di prime cure se per quattro settimane debbano intendersi 22/24 oppure 28 giorni, intende questa Corte mantenere fede al proprio affermato orientamento espresso in contenzioso similare (in corso) che vede coinvolti macchinisti e capitreno di . Parte_1
Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane debbano intendersi 4 settimane di calendario, quindi
(tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella
pag. 15/18 giurisprudenza di legittimità – si veda in particolare Cass. civ. n.
20216/2022 (punto 30 della motivazione) – vi son riferimenti che inducono
a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argomentato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a
28 (cfr. Corte App. Venezia, n. 621/2024 del 08/11/2024).
Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni”.
Non è fondato il secondo motivo di appello incidentale. La norma del decreto ministeriale n.55 del 2014 con modifiche introdotte col d.m n.147 citato, prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.”. si tratta, quindi, di una facoltà che è lasciata all'apprezzamento del giudicante rispetto alla quale la parte è tenuta a valorizzare le circostanze utili per giustificare l'aumento ivi previsto: “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti e ciò anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di
pag. 16/18 riunione.” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8399 del 26/03/2019, Rv.
653295 - 01).
Nel caso di spece la parte non offre alcuno spunto al riguardo. Si rileva che si è trattato di posizioni del tutto identiche, essendo l'unico dato rilevante la sola ricostruzione in fatto delle singole prestazioni, aspetto, peraltro, mai venuto in discussione, e, quindi, del tutto marginale nell'impegno difensionale e nella stesura degli atti difensivi. Solo per tale motivo è giustificato, quindi, un aumento, poco più che simbolico, di quanto liquidabile in base al parametro di base.
5) Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di cause dichiarato, nel minimo attesa la serialità del contenzioso e tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità dele posizione degli appellati, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 12.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell' in quanto CP_5
non spiegato appello nei suoi confronti.
6) Va rigettata anche la domanda ex art.96 c.p.c.: la stessa narrativa ed illustrazione dei motivi dà conto della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale nella giurisprudenza di merito fino ad epoca recente, che rende la materia trattata oggetto di controversia.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto degli appellanti incidentali al calcolo pag. 17/18 delle maggiorazioni retributive come statuito con la sentenza impugnata sulla base di 28 giorni di ferie annue;
- conferma la statuizione della sentenza impugnata quanto alle spese di lite di primo grado e condanna la parte appellante principale al pagamento in favore delle parti appellate incidentali di quelle del presente grado di giudizio liquidate in complessivi €.4.000,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 dicembre 2024 da
, P.IVA ,rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Giovanni Ruberto, C.F. con domicilio C.F._1
digitale PEC
Email_1
e dall'Avv. Maria Giovanna Conti, C.F. con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_2
- appellante - contro
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._3
30.6.61 e residente a [...]; , C.F. nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
11.6.58 e residente in [...], V.le Alpago n. 252;
, C.F. , nato a Controparte_3 C.F._5
Venezia il 18.12.58 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] il Controparte_4 C.F._6
21.1.61 e residente a [...]in Hold Utca n.15;
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._7
il 29.8.58 e residente a [...]; rappresentati e difesi dall'Avv. Beniamino Nordio, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._8
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- appellati -
e contro
, C.F. Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, C.F. , C.F._9
con domicilio digitale PEC
t Email_4
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.676/24 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In riforma della sentenza n. 676/2024, pubblicata in data 7.11.2024, resa inter partes dal Giudice Unico del
Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n.571/2024, notificata in
pag. 2/18 data 24.11.2024, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.40 ricorso)”
Conclusioni per parti appellate , , CP_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
: “dichiararsi inammissibile o, in via subordinata, rigettarsi
[...]
l'appello formulato da per tutte le ragioni sopra esposte e, Parte_1
contestualmente e conseguentemente in via subordinata e condizionata al rigetto della declaratoria di inammissibilità, riformarsi la sentenza resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio
R.G.L. n. 571/2024, nella parte in cui 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) in punto condanna spese legali del primo grado di giudizio.
Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio.
Con condanna al risarcimento alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.9 memoria)”
Conclusioni per parte appellata : “accertare e dichiarare dovute le CP_5
maggiori retribuzioni di giustizia, conseguentemente accertando e dichiarando l'appellante tenuto alla regolarizzazione contributiva mediante versamento dei contributi correlati alle maggiori retribuzioni imponibili, confermando sul punto la sentenza gravata;
spese rifuse.”
Svolgimento del processo pag. 3/18 Con ricorso in appello depositato in data 19 dicembre 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.676/24 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale ha accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di condotta e di riserva e di assenza dalla residenza di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del
Contratto Aziendale dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, Controparte_6
co. 2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del
16.12.16, calcolando la retribuzione media sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 e condannando a corrispondere ai Parte_1
ricorrenti le differenze retributive conseguenti oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con memorie depositate il 26 maggio si sono costituiti gli appellati chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere l'impugnazione formulando appello incidentale.
Con memoria depositata il 18 giugno 2025 si è costituito l' chiedendo CP_5
l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha rigettato l'eccezione di prescrizione siccome non decorrente in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 accoglieva la pag. 4/18 domanda dei ricorrenti (dipendenti dell'appellante con mansioni di macchinista)
In applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita – ha accertato che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne (anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Ha rilevato che per i macchinisti esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Cont Utilizzazione Professionale” [acronimo c.d. indennità di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/ disponibilità/ traghetto) corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni, delle ore e chilometri], nonché quella di assenza dalla residenza” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di macchinista anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 12,80). A sostegno della propria interpretazione ha richiamato giurisprudenza della Suprema Corte (n.
13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della
CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai pag. 5/18 principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice ha riconosciuto il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
2) Impugna la sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Con il secondo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione operante per i crediti maturati in data anteriore all'11 luglio 2017. Pur consapevole dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25246 del 2022 afferma che La L. 28.6.2012 n. 92 nel modificare l'art. 18 St. Lav. “ha mantenuto inalterata la tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento cd. ritorsivo, discriminatorio, ingiustificato o sproporzionato (art. 18, comma 1 e 4, St. Lav.). Di talché il lavoratore a cui è applicabile il nuovo art. 18 St. Lav. non può invocare
l'esistenza di un “metus” nei confronti del datore di lavoro tale da impedirgli l'esercizio dei propri diritti in costanza di rapporto di lavoro, giacché il recesso del datore in ipotesi irrogato al dipendente che abbia intimato al datore l'adempimento (ad es. per il pagamento della retribuzione) costituirebbe un licenziamento ritorsivo punito anche in seguito alla Riforma Fornero con la tutela reintegratoria.”.
pag. 6/18 Col terzo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE. Sostiene
l'insussistenza di un principio di “onnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione. Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie. Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività
(pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di
€ 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi pag. 7/18 in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie. Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive. Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie. Con il quarto motivo si duole dell'errata quantificazione del credito in relazione al criterio di calcolo adottato per ritenere sussistente il diritto alle differenze retributive. In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312).
3) Con l'appello incidentale i lavoratori si dolgono della parziale erroneità della sentenza in quanto: 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) non liquidate correttamente le spese legali del primo grado di giudizio nell'importo di € 14.255,78 (senza fase istruttoria) a mente dell'art. 4 comma 1 del d.m. n.147 del 2023. Hanno chiesto, infine, la condanna di controparte ex art.96 comma 3 c.p.c.
4) L' appello principale è infondato.
4.1) Va premesso che non è oggetto di impugnazione la statuizione del primo giudice che, pure a fronte di una condanna generica, ha condannato la società al pagamento degli accessori nei termini sopra precisati.
pag. 8/18 4.2) Quanto alla riproposizione della doglianza relativa alla pretesa nullità del ricorso di primo grado va rilevato che non integra tale vizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione
(cfr. Cass. n. 3143/2019).
Non ricorrono tali condizioni nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
4.3) Con riferimento al secondo motivo l'appellante pur richiamando l'arresto giurisprudenziale del giudice di legittimità che ha già ritenuto non fondata la tesi qui riproposta dalla parte, non prende posizione sugli argomenti sottesi a tale arresto. In particolare, nella parte in cui si afferma:
pag. 9/18 “5.1. È risaputo che la prescrizione, in quanto modalità generale di estinzione (per non esercizio per un tempo determinato dalla legge) dei diritti, sia istituto che invera il principio di certezza del diritto, in riferimento particolare alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto medesimo possa essere fatto valere. Giova qui sottolinearne la fondamentale importanza, prima ancora che sul piano normativo ordinamentale, sul piano della stessa civiltà giuridica di un Paese, quale principio di affidabilità per tutti: sull'effettività dei diritti e sulla loro tutela, sulle relazioni familiari e sociali, sulle transazioni economiche e finanziarie. E come esso si rifletta sulla stessa attrattività di uno Stato, per investimenti e iniziative di intrapresa economica in senso lato, in un sistema di relazioni e di scambi internazionali da tempo strettamente interconnesso, nella crescente contendibilità tra ordinamenti, soprattutto nel mondo del lavoro e delle imprese. Se questo è allora il tema, occorre che sia garantita una conoscenza, in termini di generalità e di sicura predeterminazione, di quali siano le regole che presiedono all'accesso dei diritti, alla loro tutela e alla loro estinzione. Pertanto, dovendo ora tali regole essere conformate ad una disciplina dei rapporti di lavoro
(instaurati con datori in possesso dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 18, ottavo e nono comma l. 300/1970, nel testo novellato dall'art.
1, comma 42, lett. b) l. 92/2012 e pure richiamato dall'art. 1, terzo comma
d.lgs. 23/2015) più flessibilmente modulata in ordine alle tutele previste, a seconda delle vari ipotesi di licenziamento (queste pure suscettibili di una diversa qualificazione, rispetto alla domanda, in sede giurisdizionale), il criterio di individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione
pag. 10/18 dei diritti del lavoratore deve soddisfare un'esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e di semplice identificazione.”.
4.4) Con riguardo al terzo motivo va rammentato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze W. (C-155/10) e L. (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi,
pag. 11/18 per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali
è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.). Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano
è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale
(art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n.
pag. 12/18 13972/2024 in relazione alle cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. . analoga considerazione vale per le ulteriori indennità in relazione alle quali vi è controversia (in tale senso si rinvia tra le altre anche aa Cass. n.18160 del 2023).
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva
– non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non
è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di pag. 13/18 carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile. Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile. Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, un'indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n.
457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.). Osserva la
Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro. Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o all'intera clausola regolatrice dell'istituto.
4.5) Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nell'esaminare il precedente motivo di gravame.
pag. 14/18 Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili - quali quelle oggetto di causa -, legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza
UE (cfr. C-385/17, T. H., punto 37). Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
5) Quanto all'appello incidentale è fondato il primo motivo.
Al riguardo il collegio richiama quanto argomentato in cause analoghe nella quale la pronuncia di primo grado aveva, all'opposto che nel caso in esame, affermato che per quattro settimane devono intendersi 28 giorni.
Questo Collegio ha quindi affermato, ad esempio nella sentenza n.
250/2025, che “In ordine al […] motivo di appello, con il quale parte appellante si duole per la mancata indicazione da parte del giudice di prime cure se per quattro settimane debbano intendersi 22/24 oppure 28 giorni, intende questa Corte mantenere fede al proprio affermato orientamento espresso in contenzioso similare (in corso) che vede coinvolti macchinisti e capitreno di . Parte_1
Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane debbano intendersi 4 settimane di calendario, quindi
(tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella
pag. 15/18 giurisprudenza di legittimità – si veda in particolare Cass. civ. n.
20216/2022 (punto 30 della motivazione) – vi son riferimenti che inducono
a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argomentato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a
28 (cfr. Corte App. Venezia, n. 621/2024 del 08/11/2024).
Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni”.
Non è fondato il secondo motivo di appello incidentale. La norma del decreto ministeriale n.55 del 2014 con modifiche introdotte col d.m n.147 citato, prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.”. si tratta, quindi, di una facoltà che è lasciata all'apprezzamento del giudicante rispetto alla quale la parte è tenuta a valorizzare le circostanze utili per giustificare l'aumento ivi previsto: “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti e ciò anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di
pag. 16/18 riunione.” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8399 del 26/03/2019, Rv.
653295 - 01).
Nel caso di spece la parte non offre alcuno spunto al riguardo. Si rileva che si è trattato di posizioni del tutto identiche, essendo l'unico dato rilevante la sola ricostruzione in fatto delle singole prestazioni, aspetto, peraltro, mai venuto in discussione, e, quindi, del tutto marginale nell'impegno difensionale e nella stesura degli atti difensivi. Solo per tale motivo è giustificato, quindi, un aumento, poco più che simbolico, di quanto liquidabile in base al parametro di base.
5) Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di cause dichiarato, nel minimo attesa la serialità del contenzioso e tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità dele posizione degli appellati, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 12.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell' in quanto CP_5
non spiegato appello nei suoi confronti.
6) Va rigettata anche la domanda ex art.96 c.p.c.: la stessa narrativa ed illustrazione dei motivi dà conto della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale nella giurisprudenza di merito fino ad epoca recente, che rende la materia trattata oggetto di controversia.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto degli appellanti incidentali al calcolo pag. 17/18 delle maggiorazioni retributive come statuito con la sentenza impugnata sulla base di 28 giorni di ferie annue;
- conferma la statuizione della sentenza impugnata quanto alle spese di lite di primo grado e condanna la parte appellante principale al pagamento in favore delle parti appellate incidentali di quelle del presente grado di giudizio liquidate in complessivi €.4.000,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 18/18