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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/11/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2846/ 2024
TRA
nato a [...] il Parte_1
09/08/1978 rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ROSA presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA PACE 80041 BOSCOREALE unitamente all'avv. GIACOMO MAGNO Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di svolgere un rapporto di lavoro così come specificato nell'atto introduttivo esponeva che l' lo notiziava che CP_1 era risultato assente ingiustificato a visita di controllo e che, quindi, non gli aveva corrisposto l'indennità di malattia nella misura richiesta. Su tali premesse, concludeva perché venisse dichiarato il suo diritto a vedersi corrispondere l'indennità di malattia nella misura richiesta con conseguente condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della medesima, oltre accessori dalla maturazione del diritto sino al saldo con vittoria di spese con attribuzione.
1 L' convenuto si costituiva in giudizio e resisteva alla CP_2 domanda rappresentando che il ricorrente era risultato assente alla visita di controllo. Concludeva per il rigetto della domanda e la declaratoria di legittimità dei provvedimenti adottati dall'istituto. Nel merito appare sostanzialmente pacifico, oltre che risultare dalla documentazione prodotta, che il medico curante abbia comunicato un indirizzo di residenza errato, con riferimento all'odierno ricorrente, e che conseguentemente la visita fiscale non sia stata effettuata, non reperendosi ovviamente nessuno all'indirizzo erroneo. Non appare, quindi, necessario un approfondimento istruttorio. Non è dato reperire una norma espressa che codifichi l'obbligo di verifica dell'indirizzo comunicato dal medico da parte del lavoratore, nel caso di certificato trasmesso in via telematica, a pena di decadenza dalla prestazione. Le norme che prevedono una decadenza devono, fra l'altro, considerarsi di stretta interpretazione. Non è emersa, quindi, la prova idonea di alcuna responsabilità dell'odierno ricorrente nella comunicazione dell'indirizzo erroneo, compiuta, con modalità telematiche dal medico curante. Quindi, conformemente ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in mancanza di una visita di controllo effettuata con modalità legittime, al lavoratore dovrà essere riconosciuta l'indennità di malattia. (cfr. anche Cass. 5023/01:” In materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare il certificato medico all' e al datore di lavoro, ha l'onere di CP_1 verificare che sia in esso stato indicato - o, in difetto, di indicarvi lui stesso - il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall' CP_1 adempiuti tali oneri, il lavoratore è libero di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale;
pertanto, non contravviene ai principi generali di correttezza, buona fede e collaborazione con l'Istituto di assicurazione sociale, il lavoratore che trascorra il periodo di malattia in isolata località montana, seppur raggiungibile con un'ora e mezzo di cammino, dovendosi presumere che la P.A. sia in grado di espletare i propri compiti di istituto, specialmente in materia sanitaria e sociale, in qualunque luogo del territorio nazionale si trovi una casa di abitazione;
ne consegue che, in assenza di visita di controllo, le certificazioni di malattia del sanitario autorizzato a rilasciarle non possono essere disattese ne' dall' ne' dal datore di lavoro.”). Al riguardo, infatti, risultano CP_1 sostanzialmente non contestati gli altri elementi che fondano il diritto alla prestazione. Il ricorso deve quindi essere accolto. In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai
2 criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Le spese devono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere l'indennità di malattia per il periodo intercorrente dal 19.09.2022 al 28.09.2022, oltre accessori come per legge;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.050,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 12.11.2025
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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