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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 11960 del 2024 R.G.L. promossa
DA
e Parte_1 Parte_2
Con gli avv.ti GANCI FABIO e MICELI WALTER ricorrenti
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 20/10/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna il resistente al pagamento in favore di: CP_1
della somma complessiva di €. 1.411,35 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 208,36 a titolo di retribuzione Parte_2 professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2020/21, oltre interessi legali dal dovuto al saldo condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €. 1.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre € 49,00 per contributo unificato, rimborso spese generali,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Walter
EL e FA AN.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato il 05/08/2024 le ricorrenti in epigrafe deducevano di aver espletato nella qualità di docente presso il supplenze temporanee, con la CP_2
stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici analiticamente indicati e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
Deducevano le ricorrenti la illegittimità di tale omissione e concludevano con la domanda di condanna al pagamento della somma di €. 1.411,35 in favore di
[...]
e di €. 208,36 in favore di , per il titolo indicato;
Parte_1 Parte_2
- premesso che, instaurato il contraddittorio, il non si costituiva in giudizio, CP_1
nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
20/10/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che il ricorso deve trovare accoglimento alla stregua dell'insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018); cosicché la domanda deve essere accolta;
- considerato che, i conteggi effettuati in ricorso appaiono immuni da vizi e che, pertanto, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma di €.
1.411,35 in favore di e di €. 208,36 in favore di , oltre Parte_1 Parte_2
interessi come per legge;
- rilevato che, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 20/10/2025
La Giudice Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 11960 del 2024 R.G.L. promossa
DA
e Parte_1 Parte_2
Con gli avv.ti GANCI FABIO e MICELI WALTER ricorrenti
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 20/10/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna il resistente al pagamento in favore di: CP_1
della somma complessiva di €. 1.411,35 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 208,36 a titolo di retribuzione Parte_2 professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2020/21, oltre interessi legali dal dovuto al saldo condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €. 1.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre € 49,00 per contributo unificato, rimborso spese generali,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Walter
EL e FA AN.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato il 05/08/2024 le ricorrenti in epigrafe deducevano di aver espletato nella qualità di docente presso il supplenze temporanee, con la CP_2
stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici analiticamente indicati e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
Deducevano le ricorrenti la illegittimità di tale omissione e concludevano con la domanda di condanna al pagamento della somma di €. 1.411,35 in favore di
[...]
e di €. 208,36 in favore di , per il titolo indicato;
Parte_1 Parte_2
- premesso che, instaurato il contraddittorio, il non si costituiva in giudizio, CP_1
nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
20/10/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che il ricorso deve trovare accoglimento alla stregua dell'insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018); cosicché la domanda deve essere accolta;
- considerato che, i conteggi effettuati in ricorso appaiono immuni da vizi e che, pertanto, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma di €.
1.411,35 in favore di e di €. 208,36 in favore di , oltre Parte_1 Parte_2
interessi come per legge;
- rilevato che, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 20/10/2025
La Giudice Cinzia Soffientini
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